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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 4274/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 16.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Castellano,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Gorgoni, CP_1 P.IVA_1
CA RI e dall'Avv. Erminio Capasso resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2023, il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente della società dal 17/02/2014 fino al licenziamento del Parte_2
13/10/2017; di aver maturato un TFR pari ad € 4.784,10 non corrisposto dal datore di lavoro;
che la è fallita in data 29/11/2018 in virtù della sentenza n. 77/2019 Parte_2
del Tribunale di S.M. Capua Vetere;
di aver presentato con pec del 11/09/2020
domanda tardiva di ammissione allo stato passivo;
che dopo l'udienza di verifica delle domande tempestive, con provvedimento del 04/01/2021 il Giudice Fallimentare ha disposto il non farsi luogo all'accertamento dello stato passivo dei crediti concorsuali e,
pertanto, la domanda del ricorrente non è stata ammessa al passivo fallimentare;
di aver presentato in data 07/01/2022 domanda di intervento del Fondo di garanzia per il CP_1
pagamento del TFR maturato e non versato dal proprio ex datore di lavoro, società
che con mail del 29/04/2022 l' ha chiesto l'integrazione della domanda Parte_2 CP_1
con l'invio dei seguenti documenti: “modello SR-52 rifiuto + SR54, stato passivo esecutivo, istanza di ammissione allo stato passivo, provvedimento mancata opposizione” di cui il ricorrente non era in possesso stante la chiusura del Fallimento;
in data 19/09/2022 l' ha notificato il “provvedimento del 30/08/2022 di rigetto della CP_1
domanda di intervento del Fondo di Garanzia del 07/01/2022 – n. pratica 0004144600”;
di aver presentato in data 24/10/2022 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
dell' (n. protocollo .5105.24/10/2022.0540547) che non ha avuto esito. Sulla CP_1 CP_1
scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di condannare l' al pagamento della CP_1
somma di € 4.784,10 a titolo di T.F.R., oltre interessi ed accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio tempestivamente l' , invocando la prescrizione e CP_1
contestando l'avverso ricorso con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 16.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
Pag. 2 di 7 Preliminarmente giova rammentare che il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n.
297 ha istituito un apposito "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2°
comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte. I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato ed ammesso - con decreto o con sentenza - nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione (cfr Cass. sez. lav. 3 novembre 2011 n. 22735). A norma del 7° comma,
entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
Va considerato che i Giudici di Legittimità hanno più volte statuito che, poichè il primo comma dell' art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 prevede che il fondo "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta - e non che garantisce detto pagamento -,
dalla formulazione della norma deve trarsi che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
quindi, il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico-giuridico dato all'istituto dall'art. 1273
Pag. 3 di 7 c.c. (cfr. Cass. lav.
9.6.94 n. 5606; Cass lav. 24.5.94, n. 5043; Cass. lav. 7.2.92, n. 1341;
Cass. lav. 23.11.89, n., 5036).
Di conseguenza il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui
è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale, senza alcuna connotazione previdenziale
(Cass. lav., 9.6.94, n. 5606).
Invero, la formulazione letterale dell'art. 2, V comma, della legge n. 297 del 1982 è
chiara nel senso che qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Sul punto, la recente giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento,
per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio CP_1
del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora,
eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori
Pag. 4 di 7 forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (cfr. ex multis Corte di cassazione civile sez. VI,
31/08/2021, n.23591).
La Cassazione si è altresì espressa sulla specifica questione della cancellazione della società dal registro delle imprese e della possibilità di effettuare domanda al Fondo di
Garanzia, stabilendo che “Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, questa Corte di
Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004).
Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495
c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società
ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
In sintesi, “nel sistema delineato dall'art. 2, l. n. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti
Pag. 5 di 7 del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia” (Corte di cassazione –
sentenza 28 gennaio 2020, n. 1887).
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
1886/2020) la quale, pronunciandosi sul diverso caso dell'accesso al Fondo di Garanzia
in caso di chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivo, ha chiarito che
“si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.F.R. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha né dedotto né provato di aver esperito un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente,
allorquando la domanda di ammissione al passivo non veniva esaminata per chiusura della procedura fallimentare. Sicchè, manca l'accertamento giurisdizionale del dovuto ed il tentativo infruttuoso di escussione del datore di lavoro.
Pag. 6 di 7 In considerazione di tale assorbente rilievo, la definizione della controversia non necessita dell'esame dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite vengono compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 16.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 4274/2023, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Aversa, 27.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7
LAVORO
N.R.G. 4274/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 16.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Castellano,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Gorgoni, CP_1 P.IVA_1
CA RI e dall'Avv. Erminio Capasso resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2023, il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente della società dal 17/02/2014 fino al licenziamento del Parte_2
13/10/2017; di aver maturato un TFR pari ad € 4.784,10 non corrisposto dal datore di lavoro;
che la è fallita in data 29/11/2018 in virtù della sentenza n. 77/2019 Parte_2
del Tribunale di S.M. Capua Vetere;
di aver presentato con pec del 11/09/2020
domanda tardiva di ammissione allo stato passivo;
che dopo l'udienza di verifica delle domande tempestive, con provvedimento del 04/01/2021 il Giudice Fallimentare ha disposto il non farsi luogo all'accertamento dello stato passivo dei crediti concorsuali e,
pertanto, la domanda del ricorrente non è stata ammessa al passivo fallimentare;
di aver presentato in data 07/01/2022 domanda di intervento del Fondo di garanzia per il CP_1
pagamento del TFR maturato e non versato dal proprio ex datore di lavoro, società
che con mail del 29/04/2022 l' ha chiesto l'integrazione della domanda Parte_2 CP_1
con l'invio dei seguenti documenti: “modello SR-52 rifiuto + SR54, stato passivo esecutivo, istanza di ammissione allo stato passivo, provvedimento mancata opposizione” di cui il ricorrente non era in possesso stante la chiusura del Fallimento;
in data 19/09/2022 l' ha notificato il “provvedimento del 30/08/2022 di rigetto della CP_1
domanda di intervento del Fondo di Garanzia del 07/01/2022 – n. pratica 0004144600”;
di aver presentato in data 24/10/2022 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
dell' (n. protocollo .5105.24/10/2022.0540547) che non ha avuto esito. Sulla CP_1 CP_1
scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di condannare l' al pagamento della CP_1
somma di € 4.784,10 a titolo di T.F.R., oltre interessi ed accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio tempestivamente l' , invocando la prescrizione e CP_1
contestando l'avverso ricorso con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 16.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
Pag. 2 di 7 Preliminarmente giova rammentare che il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n.
297 ha istituito un apposito "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2°
comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte. I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato ed ammesso - con decreto o con sentenza - nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione (cfr Cass. sez. lav. 3 novembre 2011 n. 22735). A norma del 7° comma,
entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
Va considerato che i Giudici di Legittimità hanno più volte statuito che, poichè il primo comma dell' art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 prevede che il fondo "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta - e non che garantisce detto pagamento -,
dalla formulazione della norma deve trarsi che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
quindi, il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico-giuridico dato all'istituto dall'art. 1273
Pag. 3 di 7 c.c. (cfr. Cass. lav.
9.6.94 n. 5606; Cass lav. 24.5.94, n. 5043; Cass. lav. 7.2.92, n. 1341;
Cass. lav. 23.11.89, n., 5036).
Di conseguenza il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui
è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale, senza alcuna connotazione previdenziale
(Cass. lav., 9.6.94, n. 5606).
Invero, la formulazione letterale dell'art. 2, V comma, della legge n. 297 del 1982 è
chiara nel senso che qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Sul punto, la recente giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento,
per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio CP_1
del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora,
eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori
Pag. 4 di 7 forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (cfr. ex multis Corte di cassazione civile sez. VI,
31/08/2021, n.23591).
La Cassazione si è altresì espressa sulla specifica questione della cancellazione della società dal registro delle imprese e della possibilità di effettuare domanda al Fondo di
Garanzia, stabilendo che “Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, questa Corte di
Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004).
Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495
c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società
ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
In sintesi, “nel sistema delineato dall'art. 2, l. n. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti
Pag. 5 di 7 del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia” (Corte di cassazione –
sentenza 28 gennaio 2020, n. 1887).
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
1886/2020) la quale, pronunciandosi sul diverso caso dell'accesso al Fondo di Garanzia
in caso di chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivo, ha chiarito che
“si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.F.R. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha né dedotto né provato di aver esperito un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente,
allorquando la domanda di ammissione al passivo non veniva esaminata per chiusura della procedura fallimentare. Sicchè, manca l'accertamento giurisdizionale del dovuto ed il tentativo infruttuoso di escussione del datore di lavoro.
Pag. 6 di 7 In considerazione di tale assorbente rilievo, la definizione della controversia non necessita dell'esame dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite vengono compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 16.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 4274/2023, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Aversa, 27.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7