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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 790\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790\2024 R.G., promossa da
c.f.: , nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1
gennaio 1979, elettivamente domiciliato in Messina, via N. Fabrizi n. 121, presso lo studio delle avv. te Paola Dora Magaudda e Gabriella Coppola, dalle quali è rappresentato e difeso;
ricorrente contro
, c.f. , nata a [...] il 9 Controparte_1 C.F._2
maggio 1982;
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege Oggetto: divorzio;
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/07/2024, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio civile con in data 13/02/2010 Controparte_1
in San Demetrio né Vestini, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. Per_1
2010), (cl. 2014), (cl. 2019). Ha adito questo Tribunale chiedendo Per_2 Per_3
che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, avendo il Tribunale ordinario di L'Aquila pronunciato la separazione con sentenza n. 157/2024 del 20.03.2024 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto inoltre, di confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della disposta con decreto del Tribunale per i minorenni di L'Aquila del CP_1
3.02.2022 e confermata con la sentenza di separazione delle parti;
di disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori al padre, con collocamento presso il proprio domicilio;
di onerare la resistente a versare un importo di €.600,00 per il mantenimento della prole (in ragione di €.200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere in loro favore e senza necessità di preventivo accordo;
di disporre in proprio favore l'integrale percezione dell'assegno unico;
di autorizzare il sequestro di un immobile della oltre al pagamento diretto CP_1
del mantenimento della prole da parte del datore di lavoro della resistente, stante il mancato versamento del contributo di mantenimento da parte della resistente.
OR non si è costituita né è comparsa, di talché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Con sentenza non definitiva n. 1109/2024 del 26.11.2024, pubblicata il
27.11.2024, è stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordinanza emessa in pari data sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Essendo stata già emessa pronuncia sullo stato coniugale restano da esaminare esclusivamente le ulteriori domande.
Va dato atto che con decreto del 3/02/2022 depositato in data 10/02/2022, il
Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha dichiarato Controparte_1
decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori;
ha disposto il collocamento dei minori presso il padre e il divieto di contatti tra madre e figli, con facoltà per il servizio sociale territorialmente competente di calendarizzare la frequentazione in forma protetta. Tali disposizioni hanno trovato sostanziale conferma nella sentenza di separazione resa tra i coniugi n. 157/2024 pubbl. il
20/03/2024 del Tribunale Ordinario Di L'aquila.
In questa sede, il ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento super-esclusivo in proprio favore dei figli minori e che venga confermata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della OR.
Il Collegio, preso atto della suddetta pronuncia del Tribunale per i minorenni di L'Aquila di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della
OR, rileva altresì che si è in presenza di concreti indicatori della sua inadeguatezza genitoriale. Infatti, la resistente non vede i figli da anni (“L'unica volta in cui la si è recata in Pace del Mela, in agosto 2021”, v. atto di CP_1
ricorso), li sente telefonicamente in modo sporadico e si è gravemente disinteressata di provvedere tanto all'educazione, quanto al loro mantenimento (v. documentazione allegata l'1.07.2024). Dunque, dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento e dalla stessa contumacia della , si desumono l'assoluto CP_1
disinteresse di quest'ultima nei confronti della prole e profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento super-esclusivo dei minori al padre.
Sul punto, si aggiunga che, da quanto trasmesso dagli Assistenti sociali del
Comune di San Demetrio Né Vestiti ai Servizi Sociali del Comune di Pace del
Mela, risulta che non ha avuto più contatti con i Servizi e Controparte_1 non si è più presentata al Serd competente per territorio per effettuare il prescritto percorso di recupero (v. relazione depositata il 9.12.2024). Tali circostanze denotano che la situazione personale della OR non è in fase di miglioramento.
Diversamente, nessun elemento di inidoneità genitoriale è emerso a carico del padre, la cui “presenza risulta adeguata e centrata alla crescita dei figli” (v. ancora relazione dei S.S. in atti). Pertanto, appare conforme all'interesse dei figli che gli stessi vengano affidati al padre, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai minori. I figli, inoltre, manterranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quest'ultimo.
Venendo invece al regime di visite della madre con i figli, ritiene il Tribunale di non prevedere alcun calendario di incontri, in quanto allo stato ciò non risponderebbe all'interesse dei minori, stando proprio alle risultanze della relazione dei S.S. sopra menzionate. Si deve dunque confermare quanto già stabilito in sede di separazione personale e, dunque, si deve disporre che i contatti tra la madre ed i figli dovranno avvenire sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali competenti (del luogo di residenza della madre e dei figli), che dovranno collaborare tra loro.
Inoltre, qualora la OR intenda riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali, potrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al Tribunale per i Minori, funzionalmente competente.
In ordine alla quota di contribuzione al mantenimento dei figli minori, è pacifico ed incontroverso che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di mantenimento economico della prole
(cfr. al riguardo, Cass. n.22678/2010).
Nel caso in esame, lo OT ha dichiarato di essere dipendente presso il
, con retribuzione mensile di €.1.800,00 circa e di aver Controparte_2
percepito un reddito di €.38.073 nell'anno d'imposta 2023; di essere proprietario di un appartamento sito a Pace del Mela, adibito a residenza, e di un'autovettura immatricolata nel 2013; di essere titolare di un c/c con saldo di €.2.000,00 circa (v. documentazione fiscale ed autocertificazione depositata il 16.09.2024). Egli ha altresì dichiarato che la OR è del pari presso il Ministero della difesa, con medesima retribuzione (egli ha allegato il cedolino del mese di novembre 2021, da cui si evince un reddito mensile di €.2.281,91 con netto in busta di 1.301,99; all. 10 all'atto di ricorso); che la stessa è titolare di un immobile e di un terreno siti a
L'Aquila (v. allegato dell'11.12.2024) e che sulla stessa è stato disposto un provvedimento di assegnazione delle somme per il credito vantato dal ricorrente dell'importo di €.16.523,69 con trattenuta di 1/5 della retribuzione mensile (v. doc. allegato il 13.02.2025).
Valutata, quindi, la complessiva situazione economica delle parti, considerato che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414), ritiene il Collegio che la somma già stabilita di €.450,00 mensili a carico della madre per il mantenimento della prole sia congrua e proporzionale alla materiale disponibilità economica del genitore. Va quindi previsto l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della prole, corrispondendo Controparte_1
al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €.450,00 (in ragione di €.150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
I genitori, poi, dovranno contribuire per il 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. In tale categoria rientrano le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i minori, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali e imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal , spese che, in CP_3
considerazione dell'affidamento super-esclusivo dei minori al padre, non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dalla madre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
L'assegno unico familiare va percepito direttamente ed interamente dallo
, in considerazione dell'affidamento in regime rafforzato della prole in Pt_1
suo favore.
Lo OT ha infine chiesto di disporre il sequestro di un immobile della
OR (v. note dell'11.12.2024) e di onerare il pagamento diretto del mantenimento della prole da parte del datore di lavoro della resistente (v. atto di ricorso).
Quanto alla prima domanda, sebbene non espressamente riproposta né nelle note di precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusionale, la stessa non può intendersi rinunciata o abbandonata. Sul punto, il nuovo art. 473 bis .36 c.p.c., con previsione analoga a quella dell'art 8 co.7 legge 898/1970 e succ. mod.
(abrogato), dispone che per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento gravanti sul debitore, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti dell'obbligato a somministrare l'assegno. Il sequestro in oggetto è un mezzo di tutela atipico, proprio del diritto di famiglia, avente natura non cautelare che presuppone un credito già dichiarato e che richiede quale unico presupposto la sussistenza di elementi oggettivi che permettano di ritenere esistente il pericolo di un inadempimento futuro.
Nel caso di specie, non risultano condotte della resistente tali da far ritenere che potrebbe presto sottrarsi all'adempimento. Infatti, va considerato che la
OR dispone di redditi stabili e documentati, in quanto dipendente a tempo indeterminato del (v. retribuzione mensile della resistente, Controparte_2
all. 10 dell'atto di ricorso) e che la stessa è altrettanto titolare di un patrimonio immobiliare (v. allegato dell'11.12.2024), sicché, ritiene il Collegio che il pericolo paventato non ricorra. Peraltro, con comparsa conclusionale del 13.02.2025, il ricorrente ha dato atto di aver avviato fruttuosamente una procedura esecutiva presso terzi per il recupero del credito vantato nei confronti della resistente (v. provvedimento ivi allegato). Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda, stante l'insussistenza di sufficienti elementi di riscontro in riferimento ai presupposti dell'invocata misura.
Quanto alla seconda domanda, invece, si osserva che con ordinanza del
26.11.2024, il Giudice delegato ha rilevato l'inammissibilità della stessa nel presente giudizio per le motivazioni esplicitate nel predetto provvedimento, a cui si rinvia, e dalle quali non vi è ragione di discostarsi (v. ordinanza in atti).
Le spese del giudizio, in considerazione della natura della controversia e del contegno della resistente, che non si è opposta alle domande di parte ricorrente, vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di OR;
CP_1
2. dà atto che con sentenza n. 1109/2024 del 26.11.2024, pubblicata il
27.11.2024, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in San
Demetrio né Vestini in data 13/02/2010 da e Parte_1 CP_1
OR;
3. dà atto che con provvedimento n. 207/2022 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di L'AQUILA, il 3/02/2022 e depositato il 10/02/2022, è stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale di sui figli Controparte_1
minori , e;
Persona_4 Persona_5 Persona_6
4. dispone l'affidamento esclusivo in regime rafforzato dei minori
, e , in favore del padre, Persona_4 Persona_5 Persona_6
, con collocamento prevalente presso il domicilio paterno e Parte_1
possibilità per la madre di avere contatti con la prole sotto la sorveglianza e secondo le direttive dei Servizi Sociali competenti, secondo quanto indicato in parte motiva;
5. pone a carico di OR, l'obbligo di versamento, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.450,00
(in ragione di €.150,00 ciascuno), con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nella misura del 50%, come indicato in parte motiva;
6. dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente da;
Parte_1
7. rigetta le ulteriori domande avanzate da;
Parte_1
8. compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 2.04.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(Maria Marino Merlo) (Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790\2024 R.G., promossa da
c.f.: , nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1
gennaio 1979, elettivamente domiciliato in Messina, via N. Fabrizi n. 121, presso lo studio delle avv. te Paola Dora Magaudda e Gabriella Coppola, dalle quali è rappresentato e difeso;
ricorrente contro
, c.f. , nata a [...] il 9 Controparte_1 C.F._2
maggio 1982;
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege Oggetto: divorzio;
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/07/2024, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio civile con in data 13/02/2010 Controparte_1
in San Demetrio né Vestini, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. Per_1
2010), (cl. 2014), (cl. 2019). Ha adito questo Tribunale chiedendo Per_2 Per_3
che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, avendo il Tribunale ordinario di L'Aquila pronunciato la separazione con sentenza n. 157/2024 del 20.03.2024 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto inoltre, di confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della disposta con decreto del Tribunale per i minorenni di L'Aquila del CP_1
3.02.2022 e confermata con la sentenza di separazione delle parti;
di disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori al padre, con collocamento presso il proprio domicilio;
di onerare la resistente a versare un importo di €.600,00 per il mantenimento della prole (in ragione di €.200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere in loro favore e senza necessità di preventivo accordo;
di disporre in proprio favore l'integrale percezione dell'assegno unico;
di autorizzare il sequestro di un immobile della oltre al pagamento diretto CP_1
del mantenimento della prole da parte del datore di lavoro della resistente, stante il mancato versamento del contributo di mantenimento da parte della resistente.
OR non si è costituita né è comparsa, di talché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Con sentenza non definitiva n. 1109/2024 del 26.11.2024, pubblicata il
27.11.2024, è stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordinanza emessa in pari data sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Essendo stata già emessa pronuncia sullo stato coniugale restano da esaminare esclusivamente le ulteriori domande.
Va dato atto che con decreto del 3/02/2022 depositato in data 10/02/2022, il
Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha dichiarato Controparte_1
decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori;
ha disposto il collocamento dei minori presso il padre e il divieto di contatti tra madre e figli, con facoltà per il servizio sociale territorialmente competente di calendarizzare la frequentazione in forma protetta. Tali disposizioni hanno trovato sostanziale conferma nella sentenza di separazione resa tra i coniugi n. 157/2024 pubbl. il
20/03/2024 del Tribunale Ordinario Di L'aquila.
In questa sede, il ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento super-esclusivo in proprio favore dei figli minori e che venga confermata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della OR.
Il Collegio, preso atto della suddetta pronuncia del Tribunale per i minorenni di L'Aquila di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della
OR, rileva altresì che si è in presenza di concreti indicatori della sua inadeguatezza genitoriale. Infatti, la resistente non vede i figli da anni (“L'unica volta in cui la si è recata in Pace del Mela, in agosto 2021”, v. atto di CP_1
ricorso), li sente telefonicamente in modo sporadico e si è gravemente disinteressata di provvedere tanto all'educazione, quanto al loro mantenimento (v. documentazione allegata l'1.07.2024). Dunque, dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento e dalla stessa contumacia della , si desumono l'assoluto CP_1
disinteresse di quest'ultima nei confronti della prole e profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento super-esclusivo dei minori al padre.
Sul punto, si aggiunga che, da quanto trasmesso dagli Assistenti sociali del
Comune di San Demetrio Né Vestiti ai Servizi Sociali del Comune di Pace del
Mela, risulta che non ha avuto più contatti con i Servizi e Controparte_1 non si è più presentata al Serd competente per territorio per effettuare il prescritto percorso di recupero (v. relazione depositata il 9.12.2024). Tali circostanze denotano che la situazione personale della OR non è in fase di miglioramento.
Diversamente, nessun elemento di inidoneità genitoriale è emerso a carico del padre, la cui “presenza risulta adeguata e centrata alla crescita dei figli” (v. ancora relazione dei S.S. in atti). Pertanto, appare conforme all'interesse dei figli che gli stessi vengano affidati al padre, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai minori. I figli, inoltre, manterranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quest'ultimo.
Venendo invece al regime di visite della madre con i figli, ritiene il Tribunale di non prevedere alcun calendario di incontri, in quanto allo stato ciò non risponderebbe all'interesse dei minori, stando proprio alle risultanze della relazione dei S.S. sopra menzionate. Si deve dunque confermare quanto già stabilito in sede di separazione personale e, dunque, si deve disporre che i contatti tra la madre ed i figli dovranno avvenire sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali competenti (del luogo di residenza della madre e dei figli), che dovranno collaborare tra loro.
Inoltre, qualora la OR intenda riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali, potrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale al Tribunale per i Minori, funzionalmente competente.
In ordine alla quota di contribuzione al mantenimento dei figli minori, è pacifico ed incontroverso che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di mantenimento economico della prole
(cfr. al riguardo, Cass. n.22678/2010).
Nel caso in esame, lo OT ha dichiarato di essere dipendente presso il
, con retribuzione mensile di €.1.800,00 circa e di aver Controparte_2
percepito un reddito di €.38.073 nell'anno d'imposta 2023; di essere proprietario di un appartamento sito a Pace del Mela, adibito a residenza, e di un'autovettura immatricolata nel 2013; di essere titolare di un c/c con saldo di €.2.000,00 circa (v. documentazione fiscale ed autocertificazione depositata il 16.09.2024). Egli ha altresì dichiarato che la OR è del pari presso il Ministero della difesa, con medesima retribuzione (egli ha allegato il cedolino del mese di novembre 2021, da cui si evince un reddito mensile di €.2.281,91 con netto in busta di 1.301,99; all. 10 all'atto di ricorso); che la stessa è titolare di un immobile e di un terreno siti a
L'Aquila (v. allegato dell'11.12.2024) e che sulla stessa è stato disposto un provvedimento di assegnazione delle somme per il credito vantato dal ricorrente dell'importo di €.16.523,69 con trattenuta di 1/5 della retribuzione mensile (v. doc. allegato il 13.02.2025).
Valutata, quindi, la complessiva situazione economica delle parti, considerato che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414), ritiene il Collegio che la somma già stabilita di €.450,00 mensili a carico della madre per il mantenimento della prole sia congrua e proporzionale alla materiale disponibilità economica del genitore. Va quindi previsto l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della prole, corrispondendo Controparte_1
al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €.450,00 (in ragione di €.150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
I genitori, poi, dovranno contribuire per il 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. In tale categoria rientrano le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i minori, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali e imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal , spese che, in CP_3
considerazione dell'affidamento super-esclusivo dei minori al padre, non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dalla madre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
L'assegno unico familiare va percepito direttamente ed interamente dallo
, in considerazione dell'affidamento in regime rafforzato della prole in Pt_1
suo favore.
Lo OT ha infine chiesto di disporre il sequestro di un immobile della
OR (v. note dell'11.12.2024) e di onerare il pagamento diretto del mantenimento della prole da parte del datore di lavoro della resistente (v. atto di ricorso).
Quanto alla prima domanda, sebbene non espressamente riproposta né nelle note di precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusionale, la stessa non può intendersi rinunciata o abbandonata. Sul punto, il nuovo art. 473 bis .36 c.p.c., con previsione analoga a quella dell'art 8 co.7 legge 898/1970 e succ. mod.
(abrogato), dispone che per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento gravanti sul debitore, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti dell'obbligato a somministrare l'assegno. Il sequestro in oggetto è un mezzo di tutela atipico, proprio del diritto di famiglia, avente natura non cautelare che presuppone un credito già dichiarato e che richiede quale unico presupposto la sussistenza di elementi oggettivi che permettano di ritenere esistente il pericolo di un inadempimento futuro.
Nel caso di specie, non risultano condotte della resistente tali da far ritenere che potrebbe presto sottrarsi all'adempimento. Infatti, va considerato che la
OR dispone di redditi stabili e documentati, in quanto dipendente a tempo indeterminato del (v. retribuzione mensile della resistente, Controparte_2
all. 10 dell'atto di ricorso) e che la stessa è altrettanto titolare di un patrimonio immobiliare (v. allegato dell'11.12.2024), sicché, ritiene il Collegio che il pericolo paventato non ricorra. Peraltro, con comparsa conclusionale del 13.02.2025, il ricorrente ha dato atto di aver avviato fruttuosamente una procedura esecutiva presso terzi per il recupero del credito vantato nei confronti della resistente (v. provvedimento ivi allegato). Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda, stante l'insussistenza di sufficienti elementi di riscontro in riferimento ai presupposti dell'invocata misura.
Quanto alla seconda domanda, invece, si osserva che con ordinanza del
26.11.2024, il Giudice delegato ha rilevato l'inammissibilità della stessa nel presente giudizio per le motivazioni esplicitate nel predetto provvedimento, a cui si rinvia, e dalle quali non vi è ragione di discostarsi (v. ordinanza in atti).
Le spese del giudizio, in considerazione della natura della controversia e del contegno della resistente, che non si è opposta alle domande di parte ricorrente, vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di OR;
CP_1
2. dà atto che con sentenza n. 1109/2024 del 26.11.2024, pubblicata il
27.11.2024, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in San
Demetrio né Vestini in data 13/02/2010 da e Parte_1 CP_1
OR;
3. dà atto che con provvedimento n. 207/2022 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di L'AQUILA, il 3/02/2022 e depositato il 10/02/2022, è stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale di sui figli Controparte_1
minori , e;
Persona_4 Persona_5 Persona_6
4. dispone l'affidamento esclusivo in regime rafforzato dei minori
, e , in favore del padre, Persona_4 Persona_5 Persona_6
, con collocamento prevalente presso il domicilio paterno e Parte_1
possibilità per la madre di avere contatti con la prole sotto la sorveglianza e secondo le direttive dei Servizi Sociali competenti, secondo quanto indicato in parte motiva;
5. pone a carico di OR, l'obbligo di versamento, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.450,00
(in ragione di €.150,00 ciascuno), con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nella misura del 50%, come indicato in parte motiva;
6. dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente da;
Parte_1
7. rigetta le ulteriori domande avanzate da;
Parte_1
8. compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 2.04.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(Maria Marino Merlo) (Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021