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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/10/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. sa Tiziana Longu Presidente
Dott. sa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 700 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._1
Macomer n°6, con il patrocinio dell'avv. Domenica Porcu, giusta nomina in atti ed elettivamente domiciliata in Nuoro, via Roma n° 4, presso lo studio professionale di quest' ultima;
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._2
Macomer n° 6, con il patrocinio dell'Avv. Antonello Cao giusta nomina in atti ed elettivamente domiciliato in Nuoro via Mannu n° 42, presso lo studio professionale di quest' ultimo;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate all'udienza del 30.9.2025: ”I.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
II.- e Per_1
resteranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso Per_2
l'abitazione materna, il cui indirizzo verrà comunicato al coniuge all'atto del trasferimento;
III.- I genitori assumeranno in modo condiviso le decisioni di maggiore interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la crescita dei figli;
IV.- Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà, tenendo conto dei loro desideri e previo accordo con l'altro genitore. Al riguardo i coniugi stabiliscono fin d'ora il seguente calendario per la frequentazione: .- i figli potranno recarsi ogni giorno presso la casa paterna per ivi consumare il pranzo, compatibilmente
1
N. R.G. V.G. 700/2025 con gli impegni scolastici ed extrascolastici e tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori, tenendo conto del fatto che la madre rincasa dal lavoro nel primo pomeriggio;
• potranno altresì trascorrere col padre la sera del mercoledì e cenare con lui;
.- a fine settimana alterni, durante il periodo invernale/scolastico dal sabato alle ore 13.30 (o diverso orario di uscita dei figli dalla scuola) fino alle ore 21.30 della domenica;
durante il periodo estivo e di vacanza scolastica dalle ore 13.00 del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica o, previo accordo con la madre, fino al lunedì mattina;
.- durante le festività natalizie e pasquali, il padre terrà con sé i figli per la metà dei giorni di vacanza scolastica, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Natale o di Santo Stefano, Capodanno o l'Epifania, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; .- durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno col padre 15 giorni consecutivi ovvero due periodi di una settimana ciascuno da concordarsi tra i genitori anche tenendo conto dei desideri dei figli, previo congruo avviso in relazione ai periodi. Sono sempre salvi accordi diversi tra i genitori, che possono stabilire periodi diversi di permanenza dei figli presso la residenza paterna, anche tenendo conto dei loro desideri. V.- Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante corresponsione della somma di € 350,00/mese per ciascuno, da versare entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra (attualmente presso il Banco di Sardegna, IBAN: Pt_1
[...]), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il Sig. Pt_2 si farà altresì carico delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.) nella misura del 50%. Tali spese straordinarie dovranno essere concordate tra i coniugi salvo il caso di spese indispensabili, urgenti e indifferibili;
in mancanza di accordo, si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Milano allegato al presente atto;
VI.- Con riferimento ai rapporti patrimoniali: .- le parti dichiarano che provvederanno al ritiro della delega di firma su ciascuno dei conti correnti bancari loro rispettivamente intestati prima dell'udienza di comparizione davanti al Tribunale;
.- la Sig.ra trasferisce la sua quota di proprietà pari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare Pt_1 sito in Nuoro, Via Macomer n. 6 al Sig. il quale, già comproprietario al 50%, ne diverrà Pt_2 proprietario esclusivo. Detto immobile è censito al NCEU del Comune di Nuoro al Fg. 43, part. 527, sub 2, piano 1, Zona Cens. 1, Cat. A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita € 335,70, consistenza 139 mq., oltre la quota proporzionale di comproprietà su tutte le cose e spazi comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 117 c.c., con riferimento al bene comune non censibile sub 5, area cortilizia, ingresso al piano terra da via Macomer , scala e vano scala al piano terra e primo di pertinenza esclusiva dei subalterni 2 e 3. Si precisa che il tetto di copertura dell'intero fabbricato sovrastante il subalterno 3 e le due rampe di scale sottostanti che si dipartono dal pianerottolo del piano primo (già accatastate unitamente all'appartamento distinto al sub 3) sono di titolarità esclusiva del proprietario del subalterno 3. Le parti danno atto che il Sig. ha già provveduto a consegnare Pt_2 alla Sig.ra l'importo di € 35.000,00 e che la restante somma, pari a € 30.000,00, verrà Pt_1 corrisposta mediante rate mensili dell'importo di € 2.000,00, da accreditarsi entro il giorno 30 giorni ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2025. Eventuali oneri e imposte inerenti la cessione restano a carico del Sig. .- il Sig. dichiara di avere già informato il Banco di Sardegna filiale di Pt_2 Pt_2
Nuoro Corso Garibaldi, presso cui i coniugi hanno acceso il mutuo n. 027-000093194522 per l'acquisto della casa familiare, del suo intendimento di procedere all'accollo del mutuo per l'importo residuo, con liberazione della Sig.ra da qualsiasi obbligo. Il Sig. si obbliga pertanto a Pt_1 Pt_2 richiedere detto accollo con liberazione della Sig.ra entro 7 giorni dalla comunicazione Pt_1 dell'omologazione della separazione coniugale e a darne contestuale comunicazione alla Sig.ra
, nonché a dare tempestiva comunicazione dell'accoglimento dell'istanza. In mancanza di Pt_1 accoglimento dell'istanza di accollo con liberazione della Sig.ra entro il termine di 3 mesi Pt_1 dalla richiesta, il Sig. si obbliga fin d'ora ad estinguere il mutuo entro i successivi 2 mesi a sua Pt_2
2
N. R.G. V.G. 700/2025 esclusiva cura e spese;
.- il Sig. consente alla Sig.ra di occupare in via transitoria la Pt_2 Pt_1 casa coniugale fino al reperimento della nuova abitazione e all'effettuazione del trasloco, ed in ogni caso per un lasso di tempo non superiore a 6 mesi dalla omologazione della separazione. La Sig.ra si obbliga a comunicare al Sig. l'indirizzo della nuova abitazione.”. Pt_1 Pt_2
Conclusioni del PM: “V°,esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/07/2025, i Sig. ri e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 06/06/2009, registrato presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Nuoro, atto n° 34, Parte 2, Serie A;
che dall'unione coniugale sono nati: Per_3
il 14/03/2011, e il 07/6/2013; che è tecnico ascensorista, titolare della ditta
[...] Persona_4 Pt_2
“Nuoro Ascensori di CH ER, mentre la è impiegata presso Comune di Sarule, con Pt_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che nel tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato e che la convivenza è divenuta insostenibile.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 30/09/2025, i coniugi hanno sottoscritto separato verbale di conciliazione giudiziale, ex art. 185 c.p.c., con cui si trasferiti diritti reali su immobili nell'ambito della crisi familiare e hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso congiunto. Visto il parere favorevole del
PM, la è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori e considerata l'età degli Per_1 Per_2 stessi, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo, corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento degli stessi sia congrua.
3. Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ultradodicenni, ex art. 473 bis.4 c.p.c.
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4. Le altre condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
5. Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] (matrimonio concordatario contratto in Nuoro il 06/06/2009,
[...] registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Nuoro al n° 34, Parte 2, Serie A) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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