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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. CI NU PRESIDENTE rel.
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21820/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. LAPENTA GRAZIELLA presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GROSSO MONICA presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da memoria di p.c. del 27.3.2025
“Con reiterazione delle istanze istruttorie tutte dedotte in sede di ricorso introduttivo e con memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. nel limite del non ammesso, che, in questa sede, si richiamano, opponendosi altresì a quanto ex adverso dedotto e richiesto da controparte, richiamando a tal fine tutte le contestazioni di cui alle memorie autorizzate;
disporre che possa intraprendere il suo percorso psicologico, incaricando a tale scopo l'Asl Per_1
Città di Torino, dipartimento di psicologia dell'età evolutiva affinchè prenda in carico il minore;
disporre che possa proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali;
prescrivere al sig. un percorso di sostegno alla genitorialità o altro percorso che si reputerà CP_1 opportuno;
pagina 1 di 10 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Parte_2
ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione
[...] dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
affidare il figlio , in modo esclusivo alla sig.ra con collocazione prevalente e residenza Per_1 Pt_1 presso l'abitazione della stessa;
prevedere incontri in luogo neutro fra il minore ed il padre dopo accertamento da parte del Giudice di concerto con gli enti preposti dell'opportunità di tali incontri e con particolare attenzione alla condizione di psico-fisica del minore, ed in ogni caso prevedere incontri padre-figlio secondo modalità e tempistiche prescritte dai Servizi territorialmente competenti;
confermare l'assegnazione alla signora della casa adibita ad abitazione della Parte_1 famiglia, casa di proprietà della signora e sulla quale è acceso un mutuo ipotecario;
Pt_1 disporre che il signor corrisponda, alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Pt_1 mantenimento del figlio l'importo mensile di € 600,00, da versarsi sul conto corrente della Per_1 signora entro il giorno 05 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, oltre al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati sulle spese per i figli sottoscritto in data 15.3.2016; in via subordinata, disporre che il signor corrisponda, alla signora a titolo Controparte_1 Pt_1 di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 750,00 o altra somma ritenuta Per_1 congrua, comprensivo di un contributo spese extra forfettizzato, con esclusione delle spese mediche per eventuali interventi urgenti non coperti SSN, per l'eventuale fornitura di apparecchi ortodontici e di occhiali da vista e altri ritenuti indispensabili per la salute, che verranno divise al 50% fra i coniugi da corrispondersi in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
in via di estremo subordine, disporre che il signor corrisponda, alla signora Controparte_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 400,00, somma Pt_1 Per_1 stabilita in sede di separazione, da versarsi sul conto corrente della signora entro il giorno Pt_1 05 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso oltre al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati sulle spese per i figli sottoscritto in data 15.3.2016; disporre che la sig.ra possa percepire il 100% dell'assegno unico di quale genitore Pt_1 Per_1 collocatario;
Pers disporre che possa continuare a frequentare la Scuola primaria di sino al termine Per_1 Per_3 del ciclo di studi, con ripartizione della retta al 50% tra i genitori detratto l'eventuale bonus scuola;
disporre che possa frequentare la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Sant'Anna Per_1 di Torino, con decorrenza dall'a.s. 2025/2026, per le ragioni in atti, con accollo della retta scolastica da parte della madre;
respingere le domande formulate da controparte di condanna ex art. 473 bis. 39 primo comma c.p.c. e di pagamento del risarcimento del danno;
respingere ogni diversa o maggiore domanda avversaria;
con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, e CPA come per legge, spese successive e occorrende, compresi eventuali costi di CTU e CTP”.
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione e risposta
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile competente;
pagina 2 di 10 disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di
dell'età evolutiva, per porre in essere gli interventi ritenuti necessari, valutando in CP_2 particolare la necessità di una presa in carico psicologica a favore del minore;
disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio diano adeguato e continuativo sostegno al nucleo familiare disgregato;
prescrivere alla sig.ra un percorso di sostegno alla genitorialità o altro percorso idoneo;
Pt_1 disporre, nel caso in cui dal presente procedimento emerga che l'affido condiviso non tuteli il minore, l'affidamento esclusivo di al padre, con collocazione prevalente e residenza presso lo stesso,
Per_1 disponendo che il convenuto possa percepire il 100% dell'assegno unico di;
Per_1 in subordine, disporre l'affidamento condiviso di presso entrambi i genitori, con le modalità che
Per_1 seguono, disponendo che l'assegno unico sia percepito in misura pari al 50% per ciascun genitore:
1.Salvo diverso accordo fra i genitori e compatibilmente con le esigenze del figlio, disporre che
Per_1 trascorra con il papà:
-un fine settimana alternato con l'altro genitore, in base ai turni lavorativi del padre, che quest'ultimo comunicherà alla signora entro il 30 del mese precedente: o dal sabato mattina alle 12:30 Pt_1 alla domenica sera alle 20:00, oppure dalle 17:00 del venerdì alle 20.00 della domenica;
-nella settimana che precede il fine settimana con il papà, il giorno di martedì dalle 16:00 / 16.30 quando il papà termina di lavorare, accordandosi con la mamma sul luogo in cui andare a prendere
, sino alle 20:30 quando lo riaccompagnerà a casa della mamma, ed il giorno del giovedì con il Per_1 medesimo orario, esclusivamente nel fine settimana in cui sta dal papà dal sabato;
Per_1
-nella settimana in cui trascorre il fine settimana con la mamma, il pomeriggio del martedì e del Per_1 giovedì dalle 16:00 / 16.30 quando il papà termina di lavorare, accordandosi con la mamma sul luogo in cui andare a prendere sino alle 20:30; Per_1
-durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre mattina alla mattina del 31 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
la Vigilia di Natale, la trascorrerà con Per_1 il genitore con cui trascorre il secondo periodo (segnatamente: negli anni dispari con il padre);
-durante le vacanze pasquali: ad anni alterni per l'intero periodo di vacanza scolastica;
-durante le vacanze estive: quindici giorni nel periodo delle vacanze scolastiche estive con ciascun genitore da concordare tra loro entro il 30 maggio di ogni anno;
inoltre, se concordata tra i genitori, un'ulteriore settimana con ciascun genitore o con i nonni materni nel periodo delle vacanze scolastiche estive;
-le restanti Festività e/o Ponti: verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
-compleanno: in deroga al consueto calendario visite, il padre terrà con sé il figlio il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno del figlio.
-nel caso di malattia del bambino i genitori si impegnano ad avvisarsi tempestivamente.
2.Ciascun genitore mantiene il figlio nei periodi in cui l'ha con sé;
3. I coniugi presteranno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il minore, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
Pers disporre che possa continuare a frequentare la Scuola primaria di sino al termine Per_1 Per_3 del ciclo di studi, con ripartizione della retta al 50% tra i genitori detratto il bonus scuola;
nel caso in cui non fruisca del bonus scuola, disporre che possa continuare a frequentare la Scuola Per_1 Per_1 primaria sino al termine del ciclo di studi, con accollo della retta da parte della mamma;
Per_4 disporre che i genitori scelgano in comune accordo la Scuola secondaria che frequenterà ; Per_1 modificare il Decreto omologazione (All. A) in merito alle statuizioni economiche, disponendo che il convenuto corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 250,00 con rivalutazione ISTAT annuale, oltre un contributo alle spese straordinarie, calcolato forfettariamente, in Euro 150,00; condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 473 bis 39, primo comma, c.p.c.; Pt_1
pagina 3 di 10 disporre il risarcimento dei danni in favore del Convenuto nella misura di Euro 5.000,00 o in quella che verrà ritenuta opportuna;
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, spese successive e occorrende, compresi eventuali costi di CTU e CTP. IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre l'acquisizione del verbale di interrogatorio artt. 64 c.p.p. reso dal convenuto nel proc. pen. 15782/2023 R.G. N.R.
- disporre, ove ritenuto necessario, CTU sulla capacità genitoriale della sig.ra Pt_1
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente capitolare e indicare testi nei termini di legge, ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli di prova sopra dedotti dal n. 1 al n. 123 della parte
“In fatto”, premessa la locuzione “Vero che”;
Per il P.M.: “Visto, nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Pianezza il 06/07/2013. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pianezza (atto n. 14, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013). Dal matrimonio è nato un figlio, il 19.11.2014. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 29.10.2021, omologato dal Tribunale di Torino in data 11.11.2021. Con ricorso depositato il 15/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre l'affido esclusivo di , la conferma dell'assegnazione della casa Per_1 familiare, visite padre-figlio in luogo neutro, nonché un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre di euro 600 mensili. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ma instando per l'affido esclusivo di al padre, o al più l'affido Per_1 condiviso ad entrambi i genitori;
chiedeva la riduzione del contributo al mantenimento stabilito in sede di omologa ad euro 250 mensili, nonché la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. ed al risarcimento del danno asseritamente subito dal resistente, quantificato nella somma di euro 5.000. All'udienza del 22.4.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i difensori hanno insistito nelle proprie istanze. All'esito, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti. Dopo aver svolto attività istruttoria con l'esperimento della CTU, acquisiti i numerosi aggiornamenti relativi all'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali ed al Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL, il giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.. Parte ricorrente precisava le conclusioni come indicate in epigrafe, depositando altresì comparsa conclusionale e memoria di replica. Parte resistente, non depositava memorie. All'udienza dell'11.11.2025, la ricorrente si richiamava alle conclusioni ed alle memorie depositate, la resistente si richiamava alla comparsa di costituzione e risposta. A quel punto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 10 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento del figlio minore Per_1
Ritiene il Collegio che il figlio minore debba essere affidato in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., essendo questa la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive del minore e che si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-genitoriale sia giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c., risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole. Per escludere l'affidamento condiviso occorre, infatti, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio) (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587). Ancora più esplicita, in materia, la massima di Cass.
2.12.2010 n. 24526, secondo cui “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore". Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato condotte di violenza del padre nei confronti del minore, rivelate da alla madre verso la fine dell'anno 2022. Ne è nato un procedimento penale a Per_1 carico del sig. , per il reato di maltrattamenti in famiglia, rispetto al quale, per quanto è dato CP_1 sapere, non è stata ancora esercitata l'azione penale. Le condotte descritte sono state recisamente contestate da parte resistente, che ha sostenuto che il racconto di sia fortemente influenzato dal Per_1 contesto materno. Il tema, evidentemente, resta sullo sfondo. Ritiene tuttavia il Collegio che, anche a prescindere dagli asseriti maltrattamenti, si sia in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, come si evince dalle più recenti relazioni di indagine sociale, che danno conto dell'evoluzione dei rapporti padre-figlio in epoca successiva alla conclusione delle operazioni peritali. La situazione fotografata al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti (che avevano confermato il regime di affido condiviso, pur disponendo modalità di incontro padre-figlio in luogo neutro) ed al momento del deposito della CTU, è poi rapidamente mutata, in ragione di taluni specifici episodi, di cui i Servizi Sociali hanno puntualmente dato atto.
pagina 5 di 10 Il CTU, come noto, aveva valutato come soluzione più idonea quella dell'affido condiviso, integrato da un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, con collocazione del minore preso la madre. Proponeva la prosecuzione degli incontri padre-figlio con il supporto dei Servizi Sociali (due incontri in presenza mensili e due videochiamate preferibilmente presso la sede dei Servizi), con cautele rispetto all'apertura degli incontri al contesto paterno allargato, in attesa di un consolidamento del rapporto padre-figlio. Tali conclusioni venivano rassegnate in data 22.9.2024. Orbene, nelle settimane e nei mesi immediatamente successivi, i Servizi segnalavano numerose difficoltà nell'organizzazione degli incontri in luogo neutro, il loro progressivo diradarsi sino a giungere alla loro interruzione. I primi due incontri in luogo neutro si svolgevano nel mese di agosto (19 e 28 agosto 2024). Successivamente, il padre chiedeva di organizzare gli incontri on line, essendo impossibilitato a raggiungere Torino (egli, nel frattempo, si era trasferito in Svizzera). L'incontro successivo dell'11.9.2024, pertanto, si svolgeva in videochiamata. Quanto all'incontro del 25.9.2024, invece, esso non si svolgeva poiché il padre non si collegava. “L'educatrice ha riportato che è rimasto Per_1 deluso e ha espresso dubbi sulla partecipazione del padre agli incontri futuri”. Da quel momento, in effetti, gli incontri si sono interrotti. I Servizi Sociali riferiscono che, nonostante una formale adesione del sig. al percorso proposto, egli adotta modalità difensive e fatica nel CP_1 mantenere l'impegno necessario. “Il sig. si difende dai rimandi di manchevolezza e scarsa CP_1 costanza rispetto all'andamento dei mesi precedenti replicando che l'accordo preso non fosse per lui più sostenibile, richiedendo pertanto che il calendario venisse rivisto e ridimensionato fissando un incontro al mese, possibilmente il secondo giovedì di ogni mese (…) adotta sin da subito una modalità difensiva, alternando conferme rispetto al prosieguo del lavoro in corso con accuse di giudizio ingiusto nei suoi confronti e incompetenza delle figure coinvolte in tale procedimento” (cfr. relazione del 28.2.2025). A fronte del rifiuto di agli incontri, egli non è in grado di elaborare il significato di Per_1 tale rifiuto, giustificandolo solo alla luce di un presunto condizionamento materno. In un simile quadro, a febbraio 2025 si verifica un ulteriore episodio, in concomitanza con lo svolgimento dell'udienza di incidente probatorio dedicata all'esame di , nell'ambito del Per_1 procedimento penale aperto nei confronti di per maltrattamenti commessi in danno della ex CP_1 moglie e del figlio . Si legge nella relazione già citata dei Servizi del 28.2.2025. “Nei primi Per_1 giorni del mese di febbraio 2025, il giorno prima dell'incidente probatorio del minore, il sig. si CP_1
è presentato presso la scuola del minore chiedendo di poterlo incontrare e di potergli dare dei regali, dicendo alle docenti di non avere alcuna limitazione rispetto al poter incontrare il bambino. Le insegnanti e, una volta a casa, la stessa sig.ra (coinvolta all'istante dalla scuola) hanno Pt_1 tenuto all'oscuro della intera vicenda. Al telefono con la scrivente, il sig. dichiara di Per_1 CP_1 aver sbagliato ma di aver seguito il suo istinto paterno”. Orbene, dal comportamento tenuto dal padre anche in epoca successiva allo svolgimento della CTU, emergono plurimi elementi indicativi di inadeguatezza ad assumere un consapevole e completo ruolo genitoriale. Il resistente, da un lato, dice di volere recuperare il rapporto con il figlio, dall'altro lato non collabora con i Servizi, diserta gli incontri programmati, e non riesce a comprende che il suo comportamento determina la perdita di fiducia da parte di . Il sig. infatti, non si mette in Per_1 CP_1 discussione, appare concentrato su sé stesso e sulle vicende giudiziarie che lo coinvolgono, che egli percepisce come profonde ingiustizie, ma fatica ad investire nel percorso di riavvicinamento al figlio:
pagina 6 di 10 “lui stesso (ossia il sig. ndr) esprime il non vedere un significato nell'investire energia CP_1 sapendo che tutto sia inutile, fintanto che vive con la madre” (cfr. relazione del 28.2.2025). Per_1
Il resistente, in particolare, senza mettersi in discussione, continua a sostenere che il rifiuto di sia Per_1 legato al condizionamento che egli subisce dal lato materno. Tale tesi, tuttavia, è smentita dalle stesse conclusioni della CTU versate in atti. La dott.ssa Per_5 infatti, pur ritenendo “innegabile che la presenza materna abbia delle incidenze maggiori sul minore, nel bene e nel male, rispetto a quella paterna” esclude che vi siano elementi tali da suggerire la presenza di condotte di “manipolazione” della madre nei confronti del minore (pag. 22 della CTU a firma della dott.ssa . Per_5
Quanto alla sig.ra invece, la stessa appare figura genitoriale adeguata ed accudente, capace di Pt_1 comprendere le emozioni e le necessità del figlio. La stessa CTU definisce la ricorrente come “madre presente attenta, nei confronti del figlio svolge opportunamente le funzioni genitoriali fondamentali: protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva e significante” (cfr. pag. 20 CTU a firma della dott. . Per_5
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il figlio devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” attesa la persistenza di una, seppur limitata, partecipazione da parte del padre alla vita del minore che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura – se egli venisse totalmente escluso dal partecipare al percorso di crescita di . Per_1
manterrà la collocazione abitativa prevalente e la residenza anagrafica presso la madre. Per_1
Appaiono invece già superate e risolte le questioni relative alle iscrizioni scolastiche di , attesa la Per_1 non opposizione del padre rispetto al ciclo scolastico di scuola primaria, e l'avvenuta iscrizione del minore rispetto all'anno scolastico 2025/2026. Occorre prevedere, come richiesto dalla ricorrente, la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali, al fine di attuare tutti gli interventi di sostegno al minore ed al nucleo, sino a quando ritenuto opportuno e necessario. Rispetto alla presa in carico da parte della NPI ed al percorso psicologico per
, saranno i Servizi a valutare nel tempo eventuali sviluppi della situazione. Allo stato, tenuto Per_1 conto delle osservazioni contenute nella relazione del 22.9.2025, si condivide la valutazione del Servizio, che ha ritenuto “importante non prescrivere ed imporgli un percorso psicologico, poichè non sarebbe in alcun modo positivo ed utile per lui”.
Sull'assegnazione della casa familiare. La domanda formulata da i assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che Parte_1 la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione prevalente del minore presso la madre. Non vi è opposizione, sul punto, di parte resistente.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario. Per quanto concerne la frequentazione padre-minori, vanno confermati gli incontri in luogo neutro, alla presenza di personale educativo, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali, ed unicamente laddove sia rispondente al benessere del minore, ed il padre manifesti un serio impegno nella collaborazione con i Servizi e per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare. In tale ottica, laddove intenzionato a pagina 7 di 10 riprendere i rapporti con il figlio, il Tribunale invita il padre a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, seguendo le indicazioni dei Servizi.
Sul contributo al mantenimento del minore Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato ribadendo le valutazioni fatte dal Giudice Relatore in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. (euro 400 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie). A ben vedere, le condizioni delle parti sono immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione della prima udienza, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il giudice relatore aveva considerato i maggiori oneri corrispondenti all'interruzione dei rapporti padre-figlio. Non risultano provati elementi sopravvenuti, tali non potendo esser considerati i documenti allegati alla comparsa conclusionale di parte resistente. Tali documenti, infatti, sono inutilizzabili in quanto tardivi: la comparsa conclusionale è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. In ragione del regime di affido disposto, l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva.
Sulle domande di parte resistente di condanna ex art. 473 bis.39 c.p.c. e di condanna al risarcimento del danno Le domande spiegate da parte resistente in via riconvenzionale debbono essere rigettate, in quanto del tutto destituite di fondamento. La prospettazione dei fatti posti a fondamento delle domande appare in sé già vaga e generica, ma in ogni caso, all'esito dell'istruttoria, essa è rimasta del tutto sfornita di qualsivoglia prova.
Sulle istanze istruttorie Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore in merito alla loro inammissibilità, in quanto complessivamente superflue.
Spese di lite Le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un quarto in ragione della soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda sul contributo economico (di cui veniva chiesto l'aumento nella misura di euro 600 mensili). Su tutte le restanti domande, la ricorrente risulta vittoriosa, sicchè la residua parte delle spese (3/4) deve essere posta a carico della parte resistente. L'importo, meglio indicato in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della complessità della fattispecie e dell'istruttoria svolta anche a mezzo di CTU:
€ 900 per fase studio
€ 610 per fase introduttiva
€ 1.200 per fase istruttoria
€ 1.454 per fase decisoria pagina 8 di 10 € 4.164 totali. Le spese di CTU già liquidate con separato decreto resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamento condotto nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori , trascrizione Parte_1 Controparte_1
i cui estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pianezza di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre sig.ra disponendo che Per_1 Parte_1 lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a con gli arredi Parte_1 che la compongono.
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, a condizione che sia il genitore a richiedere tali incontri, che si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli stessi per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare;
INVITA il sig. a collaborare con i Servizi ed intraprendere i percorsi Controparte_1 di sostegno alla genitorialità proposti;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi, al fine di attuare tutti gli interventi di sostegno al minore ed al nucleo familiare, sino a quando ritenuto opportuno e necessario;
DISPONE che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
RESPINGE le domande formulate da parte resistente di condanna ex art. 473 bis.39 c.p.c. e di condanna al risarcimento del danno;
DICHIARA compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 1/4
CONDANNA a rifondere a la restante parte di Controparte_1 Parte_1 dette spese (ossia i 3/4), che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi euro 4.164, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico delle parti le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto a a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025. pagina 9 di 10 IL PRESIDENTE rel.
CI NU
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. CI NU PRESIDENTE rel.
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21820/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. LAPENTA GRAZIELLA presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GROSSO MONICA presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da memoria di p.c. del 27.3.2025
“Con reiterazione delle istanze istruttorie tutte dedotte in sede di ricorso introduttivo e con memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. nel limite del non ammesso, che, in questa sede, si richiamano, opponendosi altresì a quanto ex adverso dedotto e richiesto da controparte, richiamando a tal fine tutte le contestazioni di cui alle memorie autorizzate;
disporre che possa intraprendere il suo percorso psicologico, incaricando a tale scopo l'Asl Per_1
Città di Torino, dipartimento di psicologia dell'età evolutiva affinchè prenda in carico il minore;
disporre che possa proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali;
prescrivere al sig. un percorso di sostegno alla genitorialità o altro percorso che si reputerà CP_1 opportuno;
pagina 1 di 10 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Parte_2
ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione
[...] dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
affidare il figlio , in modo esclusivo alla sig.ra con collocazione prevalente e residenza Per_1 Pt_1 presso l'abitazione della stessa;
prevedere incontri in luogo neutro fra il minore ed il padre dopo accertamento da parte del Giudice di concerto con gli enti preposti dell'opportunità di tali incontri e con particolare attenzione alla condizione di psico-fisica del minore, ed in ogni caso prevedere incontri padre-figlio secondo modalità e tempistiche prescritte dai Servizi territorialmente competenti;
confermare l'assegnazione alla signora della casa adibita ad abitazione della Parte_1 famiglia, casa di proprietà della signora e sulla quale è acceso un mutuo ipotecario;
Pt_1 disporre che il signor corrisponda, alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Pt_1 mantenimento del figlio l'importo mensile di € 600,00, da versarsi sul conto corrente della Per_1 signora entro il giorno 05 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, oltre al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati sulle spese per i figli sottoscritto in data 15.3.2016; in via subordinata, disporre che il signor corrisponda, alla signora a titolo Controparte_1 Pt_1 di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 750,00 o altra somma ritenuta Per_1 congrua, comprensivo di un contributo spese extra forfettizzato, con esclusione delle spese mediche per eventuali interventi urgenti non coperti SSN, per l'eventuale fornitura di apparecchi ortodontici e di occhiali da vista e altri ritenuti indispensabili per la salute, che verranno divise al 50% fra i coniugi da corrispondersi in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
in via di estremo subordine, disporre che il signor corrisponda, alla signora Controparte_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 400,00, somma Pt_1 Per_1 stabilita in sede di separazione, da versarsi sul conto corrente della signora entro il giorno Pt_1 05 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso oltre al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati sulle spese per i figli sottoscritto in data 15.3.2016; disporre che la sig.ra possa percepire il 100% dell'assegno unico di quale genitore Pt_1 Per_1 collocatario;
Pers disporre che possa continuare a frequentare la Scuola primaria di sino al termine Per_1 Per_3 del ciclo di studi, con ripartizione della retta al 50% tra i genitori detratto l'eventuale bonus scuola;
disporre che possa frequentare la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Sant'Anna Per_1 di Torino, con decorrenza dall'a.s. 2025/2026, per le ragioni in atti, con accollo della retta scolastica da parte della madre;
respingere le domande formulate da controparte di condanna ex art. 473 bis. 39 primo comma c.p.c. e di pagamento del risarcimento del danno;
respingere ogni diversa o maggiore domanda avversaria;
con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, e CPA come per legge, spese successive e occorrende, compresi eventuali costi di CTU e CTP”.
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione e risposta
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile competente;
pagina 2 di 10 disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di
dell'età evolutiva, per porre in essere gli interventi ritenuti necessari, valutando in CP_2 particolare la necessità di una presa in carico psicologica a favore del minore;
disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio diano adeguato e continuativo sostegno al nucleo familiare disgregato;
prescrivere alla sig.ra un percorso di sostegno alla genitorialità o altro percorso idoneo;
Pt_1 disporre, nel caso in cui dal presente procedimento emerga che l'affido condiviso non tuteli il minore, l'affidamento esclusivo di al padre, con collocazione prevalente e residenza presso lo stesso,
Per_1 disponendo che il convenuto possa percepire il 100% dell'assegno unico di;
Per_1 in subordine, disporre l'affidamento condiviso di presso entrambi i genitori, con le modalità che
Per_1 seguono, disponendo che l'assegno unico sia percepito in misura pari al 50% per ciascun genitore:
1.Salvo diverso accordo fra i genitori e compatibilmente con le esigenze del figlio, disporre che
Per_1 trascorra con il papà:
-un fine settimana alternato con l'altro genitore, in base ai turni lavorativi del padre, che quest'ultimo comunicherà alla signora entro il 30 del mese precedente: o dal sabato mattina alle 12:30 Pt_1 alla domenica sera alle 20:00, oppure dalle 17:00 del venerdì alle 20.00 della domenica;
-nella settimana che precede il fine settimana con il papà, il giorno di martedì dalle 16:00 / 16.30 quando il papà termina di lavorare, accordandosi con la mamma sul luogo in cui andare a prendere
, sino alle 20:30 quando lo riaccompagnerà a casa della mamma, ed il giorno del giovedì con il Per_1 medesimo orario, esclusivamente nel fine settimana in cui sta dal papà dal sabato;
Per_1
-nella settimana in cui trascorre il fine settimana con la mamma, il pomeriggio del martedì e del Per_1 giovedì dalle 16:00 / 16.30 quando il papà termina di lavorare, accordandosi con la mamma sul luogo in cui andare a prendere sino alle 20:30; Per_1
-durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre mattina alla mattina del 31 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
la Vigilia di Natale, la trascorrerà con Per_1 il genitore con cui trascorre il secondo periodo (segnatamente: negli anni dispari con il padre);
-durante le vacanze pasquali: ad anni alterni per l'intero periodo di vacanza scolastica;
-durante le vacanze estive: quindici giorni nel periodo delle vacanze scolastiche estive con ciascun genitore da concordare tra loro entro il 30 maggio di ogni anno;
inoltre, se concordata tra i genitori, un'ulteriore settimana con ciascun genitore o con i nonni materni nel periodo delle vacanze scolastiche estive;
-le restanti Festività e/o Ponti: verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
-compleanno: in deroga al consueto calendario visite, il padre terrà con sé il figlio il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno del figlio.
-nel caso di malattia del bambino i genitori si impegnano ad avvisarsi tempestivamente.
2.Ciascun genitore mantiene il figlio nei periodi in cui l'ha con sé;
3. I coniugi presteranno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il minore, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
Pers disporre che possa continuare a frequentare la Scuola primaria di sino al termine Per_1 Per_3 del ciclo di studi, con ripartizione della retta al 50% tra i genitori detratto il bonus scuola;
nel caso in cui non fruisca del bonus scuola, disporre che possa continuare a frequentare la Scuola Per_1 Per_1 primaria sino al termine del ciclo di studi, con accollo della retta da parte della mamma;
Per_4 disporre che i genitori scelgano in comune accordo la Scuola secondaria che frequenterà ; Per_1 modificare il Decreto omologazione (All. A) in merito alle statuizioni economiche, disponendo che il convenuto corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 250,00 con rivalutazione ISTAT annuale, oltre un contributo alle spese straordinarie, calcolato forfettariamente, in Euro 150,00; condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 473 bis 39, primo comma, c.p.c.; Pt_1
pagina 3 di 10 disporre il risarcimento dei danni in favore del Convenuto nella misura di Euro 5.000,00 o in quella che verrà ritenuta opportuna;
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, spese successive e occorrende, compresi eventuali costi di CTU e CTP. IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre l'acquisizione del verbale di interrogatorio artt. 64 c.p.p. reso dal convenuto nel proc. pen. 15782/2023 R.G. N.R.
- disporre, ove ritenuto necessario, CTU sulla capacità genitoriale della sig.ra Pt_1
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente capitolare e indicare testi nei termini di legge, ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli di prova sopra dedotti dal n. 1 al n. 123 della parte
“In fatto”, premessa la locuzione “Vero che”;
Per il P.M.: “Visto, nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Pianezza il 06/07/2013. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pianezza (atto n. 14, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013). Dal matrimonio è nato un figlio, il 19.11.2014. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 29.10.2021, omologato dal Tribunale di Torino in data 11.11.2021. Con ricorso depositato il 15/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre l'affido esclusivo di , la conferma dell'assegnazione della casa Per_1 familiare, visite padre-figlio in luogo neutro, nonché un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre di euro 600 mensili. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ma instando per l'affido esclusivo di al padre, o al più l'affido Per_1 condiviso ad entrambi i genitori;
chiedeva la riduzione del contributo al mantenimento stabilito in sede di omologa ad euro 250 mensili, nonché la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. ed al risarcimento del danno asseritamente subito dal resistente, quantificato nella somma di euro 5.000. All'udienza del 22.4.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i difensori hanno insistito nelle proprie istanze. All'esito, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti. Dopo aver svolto attività istruttoria con l'esperimento della CTU, acquisiti i numerosi aggiornamenti relativi all'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali ed al Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL, il giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.. Parte ricorrente precisava le conclusioni come indicate in epigrafe, depositando altresì comparsa conclusionale e memoria di replica. Parte resistente, non depositava memorie. All'udienza dell'11.11.2025, la ricorrente si richiamava alle conclusioni ed alle memorie depositate, la resistente si richiamava alla comparsa di costituzione e risposta. A quel punto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 10 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento del figlio minore Per_1
Ritiene il Collegio che il figlio minore debba essere affidato in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., essendo questa la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive del minore e che si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-genitoriale sia giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c., risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole. Per escludere l'affidamento condiviso occorre, infatti, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio) (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587). Ancora più esplicita, in materia, la massima di Cass.
2.12.2010 n. 24526, secondo cui “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore". Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato condotte di violenza del padre nei confronti del minore, rivelate da alla madre verso la fine dell'anno 2022. Ne è nato un procedimento penale a Per_1 carico del sig. , per il reato di maltrattamenti in famiglia, rispetto al quale, per quanto è dato CP_1 sapere, non è stata ancora esercitata l'azione penale. Le condotte descritte sono state recisamente contestate da parte resistente, che ha sostenuto che il racconto di sia fortemente influenzato dal Per_1 contesto materno. Il tema, evidentemente, resta sullo sfondo. Ritiene tuttavia il Collegio che, anche a prescindere dagli asseriti maltrattamenti, si sia in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, come si evince dalle più recenti relazioni di indagine sociale, che danno conto dell'evoluzione dei rapporti padre-figlio in epoca successiva alla conclusione delle operazioni peritali. La situazione fotografata al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti (che avevano confermato il regime di affido condiviso, pur disponendo modalità di incontro padre-figlio in luogo neutro) ed al momento del deposito della CTU, è poi rapidamente mutata, in ragione di taluni specifici episodi, di cui i Servizi Sociali hanno puntualmente dato atto.
pagina 5 di 10 Il CTU, come noto, aveva valutato come soluzione più idonea quella dell'affido condiviso, integrato da un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, con collocazione del minore preso la madre. Proponeva la prosecuzione degli incontri padre-figlio con il supporto dei Servizi Sociali (due incontri in presenza mensili e due videochiamate preferibilmente presso la sede dei Servizi), con cautele rispetto all'apertura degli incontri al contesto paterno allargato, in attesa di un consolidamento del rapporto padre-figlio. Tali conclusioni venivano rassegnate in data 22.9.2024. Orbene, nelle settimane e nei mesi immediatamente successivi, i Servizi segnalavano numerose difficoltà nell'organizzazione degli incontri in luogo neutro, il loro progressivo diradarsi sino a giungere alla loro interruzione. I primi due incontri in luogo neutro si svolgevano nel mese di agosto (19 e 28 agosto 2024). Successivamente, il padre chiedeva di organizzare gli incontri on line, essendo impossibilitato a raggiungere Torino (egli, nel frattempo, si era trasferito in Svizzera). L'incontro successivo dell'11.9.2024, pertanto, si svolgeva in videochiamata. Quanto all'incontro del 25.9.2024, invece, esso non si svolgeva poiché il padre non si collegava. “L'educatrice ha riportato che è rimasto Per_1 deluso e ha espresso dubbi sulla partecipazione del padre agli incontri futuri”. Da quel momento, in effetti, gli incontri si sono interrotti. I Servizi Sociali riferiscono che, nonostante una formale adesione del sig. al percorso proposto, egli adotta modalità difensive e fatica nel CP_1 mantenere l'impegno necessario. “Il sig. si difende dai rimandi di manchevolezza e scarsa CP_1 costanza rispetto all'andamento dei mesi precedenti replicando che l'accordo preso non fosse per lui più sostenibile, richiedendo pertanto che il calendario venisse rivisto e ridimensionato fissando un incontro al mese, possibilmente il secondo giovedì di ogni mese (…) adotta sin da subito una modalità difensiva, alternando conferme rispetto al prosieguo del lavoro in corso con accuse di giudizio ingiusto nei suoi confronti e incompetenza delle figure coinvolte in tale procedimento” (cfr. relazione del 28.2.2025). A fronte del rifiuto di agli incontri, egli non è in grado di elaborare il significato di Per_1 tale rifiuto, giustificandolo solo alla luce di un presunto condizionamento materno. In un simile quadro, a febbraio 2025 si verifica un ulteriore episodio, in concomitanza con lo svolgimento dell'udienza di incidente probatorio dedicata all'esame di , nell'ambito del Per_1 procedimento penale aperto nei confronti di per maltrattamenti commessi in danno della ex CP_1 moglie e del figlio . Si legge nella relazione già citata dei Servizi del 28.2.2025. “Nei primi Per_1 giorni del mese di febbraio 2025, il giorno prima dell'incidente probatorio del minore, il sig. si CP_1
è presentato presso la scuola del minore chiedendo di poterlo incontrare e di potergli dare dei regali, dicendo alle docenti di non avere alcuna limitazione rispetto al poter incontrare il bambino. Le insegnanti e, una volta a casa, la stessa sig.ra (coinvolta all'istante dalla scuola) hanno Pt_1 tenuto all'oscuro della intera vicenda. Al telefono con la scrivente, il sig. dichiara di Per_1 CP_1 aver sbagliato ma di aver seguito il suo istinto paterno”. Orbene, dal comportamento tenuto dal padre anche in epoca successiva allo svolgimento della CTU, emergono plurimi elementi indicativi di inadeguatezza ad assumere un consapevole e completo ruolo genitoriale. Il resistente, da un lato, dice di volere recuperare il rapporto con il figlio, dall'altro lato non collabora con i Servizi, diserta gli incontri programmati, e non riesce a comprende che il suo comportamento determina la perdita di fiducia da parte di . Il sig. infatti, non si mette in Per_1 CP_1 discussione, appare concentrato su sé stesso e sulle vicende giudiziarie che lo coinvolgono, che egli percepisce come profonde ingiustizie, ma fatica ad investire nel percorso di riavvicinamento al figlio:
pagina 6 di 10 “lui stesso (ossia il sig. ndr) esprime il non vedere un significato nell'investire energia CP_1 sapendo che tutto sia inutile, fintanto che vive con la madre” (cfr. relazione del 28.2.2025). Per_1
Il resistente, in particolare, senza mettersi in discussione, continua a sostenere che il rifiuto di sia Per_1 legato al condizionamento che egli subisce dal lato materno. Tale tesi, tuttavia, è smentita dalle stesse conclusioni della CTU versate in atti. La dott.ssa Per_5 infatti, pur ritenendo “innegabile che la presenza materna abbia delle incidenze maggiori sul minore, nel bene e nel male, rispetto a quella paterna” esclude che vi siano elementi tali da suggerire la presenza di condotte di “manipolazione” della madre nei confronti del minore (pag. 22 della CTU a firma della dott.ssa . Per_5
Quanto alla sig.ra invece, la stessa appare figura genitoriale adeguata ed accudente, capace di Pt_1 comprendere le emozioni e le necessità del figlio. La stessa CTU definisce la ricorrente come “madre presente attenta, nei confronti del figlio svolge opportunamente le funzioni genitoriali fondamentali: protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva e significante” (cfr. pag. 20 CTU a firma della dott. . Per_5
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il figlio devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” attesa la persistenza di una, seppur limitata, partecipazione da parte del padre alla vita del minore che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura – se egli venisse totalmente escluso dal partecipare al percorso di crescita di . Per_1
manterrà la collocazione abitativa prevalente e la residenza anagrafica presso la madre. Per_1
Appaiono invece già superate e risolte le questioni relative alle iscrizioni scolastiche di , attesa la Per_1 non opposizione del padre rispetto al ciclo scolastico di scuola primaria, e l'avvenuta iscrizione del minore rispetto all'anno scolastico 2025/2026. Occorre prevedere, come richiesto dalla ricorrente, la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali, al fine di attuare tutti gli interventi di sostegno al minore ed al nucleo, sino a quando ritenuto opportuno e necessario. Rispetto alla presa in carico da parte della NPI ed al percorso psicologico per
, saranno i Servizi a valutare nel tempo eventuali sviluppi della situazione. Allo stato, tenuto Per_1 conto delle osservazioni contenute nella relazione del 22.9.2025, si condivide la valutazione del Servizio, che ha ritenuto “importante non prescrivere ed imporgli un percorso psicologico, poichè non sarebbe in alcun modo positivo ed utile per lui”.
Sull'assegnazione della casa familiare. La domanda formulata da i assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che Parte_1 la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione prevalente del minore presso la madre. Non vi è opposizione, sul punto, di parte resistente.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario. Per quanto concerne la frequentazione padre-minori, vanno confermati gli incontri in luogo neutro, alla presenza di personale educativo, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali, ed unicamente laddove sia rispondente al benessere del minore, ed il padre manifesti un serio impegno nella collaborazione con i Servizi e per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare. In tale ottica, laddove intenzionato a pagina 7 di 10 riprendere i rapporti con il figlio, il Tribunale invita il padre a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, seguendo le indicazioni dei Servizi.
Sul contributo al mantenimento del minore Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato ribadendo le valutazioni fatte dal Giudice Relatore in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. (euro 400 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie). A ben vedere, le condizioni delle parti sono immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione della prima udienza, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il giudice relatore aveva considerato i maggiori oneri corrispondenti all'interruzione dei rapporti padre-figlio. Non risultano provati elementi sopravvenuti, tali non potendo esser considerati i documenti allegati alla comparsa conclusionale di parte resistente. Tali documenti, infatti, sono inutilizzabili in quanto tardivi: la comparsa conclusionale è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. In ragione del regime di affido disposto, l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva.
Sulle domande di parte resistente di condanna ex art. 473 bis.39 c.p.c. e di condanna al risarcimento del danno Le domande spiegate da parte resistente in via riconvenzionale debbono essere rigettate, in quanto del tutto destituite di fondamento. La prospettazione dei fatti posti a fondamento delle domande appare in sé già vaga e generica, ma in ogni caso, all'esito dell'istruttoria, essa è rimasta del tutto sfornita di qualsivoglia prova.
Sulle istanze istruttorie Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore in merito alla loro inammissibilità, in quanto complessivamente superflue.
Spese di lite Le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un quarto in ragione della soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda sul contributo economico (di cui veniva chiesto l'aumento nella misura di euro 600 mensili). Su tutte le restanti domande, la ricorrente risulta vittoriosa, sicchè la residua parte delle spese (3/4) deve essere posta a carico della parte resistente. L'importo, meglio indicato in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della complessità della fattispecie e dell'istruttoria svolta anche a mezzo di CTU:
€ 900 per fase studio
€ 610 per fase introduttiva
€ 1.200 per fase istruttoria
€ 1.454 per fase decisoria pagina 8 di 10 € 4.164 totali. Le spese di CTU già liquidate con separato decreto resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamento condotto nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori , trascrizione Parte_1 Controparte_1
i cui estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pianezza di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre sig.ra disponendo che Per_1 Parte_1 lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a con gli arredi Parte_1 che la compongono.
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, a condizione che sia il genitore a richiedere tali incontri, che si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli stessi per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare;
INVITA il sig. a collaborare con i Servizi ed intraprendere i percorsi Controparte_1 di sostegno alla genitorialità proposti;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi, al fine di attuare tutti gli interventi di sostegno al minore ed al nucleo familiare, sino a quando ritenuto opportuno e necessario;
DISPONE che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
RESPINGE le domande formulate da parte resistente di condanna ex art. 473 bis.39 c.p.c. e di condanna al risarcimento del danno;
DICHIARA compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 1/4
CONDANNA a rifondere a la restante parte di Controparte_1 Parte_1 dette spese (ossia i 3/4), che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi euro 4.164, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico delle parti le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto a a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025. pagina 9 di 10 IL PRESIDENTE rel.
CI NU
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