Art. 5.
Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro eta'".
Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro eta'".