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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12148 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33192/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1
Lamanna per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 26 settembre 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 19 maggio 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da novembre 2024, successiva alla presentazione dell'istanza amministrativa;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 21 maggio 2025 e che CP_1 in data 22 maggio 2025 è stato, altresì, trasmesso il prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, e la condanna dell convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto del 19 maggio 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 38242/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo al ricorrente dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza da novembre 2024, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa. È stata prodotta, altresì, la notifica all del provvedimento giudiziale, CP_1 nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione e attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato (doc. nn. 1 e 2 del ricorso). Essendo decorso il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l' sarebbe stato tenuto alla liquidazione della prestazione, mentre nel CP_1 presente giudizio il relativo onere non è stato assolto dall' convenuto, CP_2 rimasto contumace. Quanto alla decorrenza della prestazione, è ormai pacifico l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale, né gode di analoga garanzia costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., 5 luglio 2004, n. 12270, Cass., sez. lav., n. 14516 del 21 giugno 2007, Cass., sez. lav., n. 11259 del 10 maggio 2010 e Cass., sez. lav., n. 1778 del 28 gennaio 2014). Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, per come correttamente allegato dallo stesso ricorrente - in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia -, nonché dell'assenza di attività istruttoria, e debbono essere distratte in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021), viepiù quando la causa viene decisa alla prima udienza o – ma non è il caso di specie – venga disposto un mero rinvio per decisione, anche eventualmente al solo fine di verificare la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna CP_1 quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 novembre 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 26 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33192/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1
Lamanna per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 26 settembre 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 19 maggio 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da novembre 2024, successiva alla presentazione dell'istanza amministrativa;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 21 maggio 2025 e che CP_1 in data 22 maggio 2025 è stato, altresì, trasmesso il prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, e la condanna dell convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto del 19 maggio 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 38242/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo al ricorrente dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza da novembre 2024, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa. È stata prodotta, altresì, la notifica all del provvedimento giudiziale, CP_1 nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione e attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato (doc. nn. 1 e 2 del ricorso). Essendo decorso il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l' sarebbe stato tenuto alla liquidazione della prestazione, mentre nel CP_1 presente giudizio il relativo onere non è stato assolto dall' convenuto, CP_2 rimasto contumace. Quanto alla decorrenza della prestazione, è ormai pacifico l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale, né gode di analoga garanzia costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., 5 luglio 2004, n. 12270, Cass., sez. lav., n. 14516 del 21 giugno 2007, Cass., sez. lav., n. 11259 del 10 maggio 2010 e Cass., sez. lav., n. 1778 del 28 gennaio 2014). Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, per come correttamente allegato dallo stesso ricorrente - in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia -, nonché dell'assenza di attività istruttoria, e debbono essere distratte in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021), viepiù quando la causa viene decisa alla prima udienza o – ma non è il caso di specie – venga disposto un mero rinvio per decisione, anche eventualmente al solo fine di verificare la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna CP_1 quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 novembre 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 26 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo