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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile promossa da
, nato a [...] russa) il 29.06.2006, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Edoardo Stroppa, elettivamente domiciliato in via XXV Aprile n. 62
a Sansepolcro (AR), presso lo studio del difensore, ricorrente contro della provincia di Varese, resistente Controparte_1
OGGETTO: impugnazione dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 30.05.2025.
***
Con ricorso depositato in data 9.01.2025, il sig. , cittadino russo, Parte_1 ha adito questo Tribunale per impugnare il decreto di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno n. Prot. 0156/24 Imm., emesso dalla
Questura della Provincia di Varese in data 11.12.2024 e notificato in pari data.
Il ricorrente ha rappresentato di avere diritto al ricongiungimento con la madre e il fratello, anche atteso il principio del diritto all'unità familiare.
A riguardo, ha dedotto di essere in possesso delle attestazioni del possesso dei requisiti richiesti, ed in particolare la capacità economica del nucleo familiare e la proprietà di un appartamento sito a Ranco (VA), come richiesto dall'art. 29 D.Lgs.
n. 286/1998.
Ha chiesto al Tribunale suintestato di “i) accertare e conseguentemente dichiarare
l'annullamento del provvedimento emesso della Questura di Varese Prot. n. 0156/24
Imm. emesso in data 11 dicembre 2024 e notificato in pari data, con il quale veniva
pagina 1 di 6 decretata l'inammissibilità dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata tramite kit postale in data 22 giugno 2024, assicurata n.
055988384997 e conseguentemente;
ii) accertare e dichiarare il diritto di nato a [...] - Federazione Persona_1
Russa) il 29 giugno 2006, ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia ricongiungendosi con la madre e i fratelli minori e CP_2 Persona_2 Per_3
iii) disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le
[...] circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente iv) CON VITTORIA DI SPESE,
DIRITTI E ONORARI da distrarsi in favore del difensore antistatario, per le quali si chiede la maggiorazione del compenso ex lege del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (Ricerca testuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia) del Decreto ministeriale 10/03/2014,
n. 55” (cfr. conclusioni ricorso).
Il , regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito nel Controparte_1 merito del in giudizio, ma soltanto nella fase cautelare.
All'udienza del 3.07.2025, svoltasi con modalità a trattazione scritta, il Giudice, dato atto del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ad opera di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Il provvedimento impugnato nell'odierna sede ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dell'odierno ricorrente, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, per coesione con la madre , nata a [...] il [...], cittadina russa CP_2 regolarmente soggiornante in Italia con permesso per residenza elettiva, ex art. 11, comma 1, c-quater, D.P.R. n. 394/1999, “per assoluta carenza dei requisiti soggettivi, poiché l'istante richiede un permesso di soggiorno per residenza elettiva, motivazione che non rientra tra le tipologie previste dall'art. 28 D.Lgs. 286/1998 che consentono di richiedere ovvero ottenere il permesso di soggiorno” (cfr. provv. impugnato).
La ha dunque dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio del permesso CP_1 di soggiorno, ai sensi degli artt. 28, comma 1, T.U.I., 11, comma 1, lettera c-quater,
D.P.R. 394/1999 e del punto 13 Decreto Ministeriale 11.05.2011.
In sostanza, secondo la Pubblica Amministrazione, il titolo del permesso della madre non consentirebbe il ricongiungimento ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 286/1998.
pagina 2 di 6 E' incontestato che la madre del ricorrente è regolarmente sul territorio italiano dal
2023, con un permesso per residenza elettiva e ha rinnovato l'autorizzazione al soggiorno per residenza elettiva fino ad ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. doc. 2 all. ricorso).
La Questura peraltro ritiene che la suddetta tipologia di permesso non è contemplata dall'art. 28 T.U.I. ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi famigliari al figlio richiedente.
Nell'ambito del presente procedimento sussiste peraltro la possibilità per il Giudice di accertare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, atteso che l'art. 30 comma 6, T.U.I. recita: “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”
Nel presente giudizio pertanto, come si evince dalla riconosciuta giurisdizione ordinaria e dalla stessa lettera della legge, deve essere accertata, in capo al ricorrente, la sussistenza o meno del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Venendo al merito della vicenda, è incontestato che il ricorrente, ha presentato in data 22.06.2024 (allorché era minorenne) un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al seguito della madre, titolare di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, unitamente ai figli minori.
Orbene, il permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi dell'art. 11 D.P.R.
394/1999, concesso alla madre del ricorrente, benché non espressamente compreso nell'elencazione contenuta nell'art. 28 D.Lgs. 286/1998, deve invece ritenersi contemplato in virtù di un'interpretazione estensiva degli artt. 28 e 29 del predetto decreto legislativo, essendo la “ratio” sottesa alla norma quella di consentire l'ingresso in Italia di un familiare ove il titolare del permesso di soggiorno sia in grado di mantenerlo e di fornire i mezzi di sussistenza ai propri familiari.
Le argomentazioni riportate nella dichiarazione di inammissibilità del rilascio del ricongiungimento familiare appaiono dunque inidonee a giustificare il provvedimento impugnato.
Infatti, deve ritenersi che la motivazione espressa dalla P.A. non risulta fondata al fine di giustificare il rifiuto del permesso richiesto, in assenza della causa ostativa al rilascio rispetto alla normativa.
pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 intitolato (Diritto all'unità familiare e Tutela dei minori): “1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi”.
Tale norma indica le caratteristiche e la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta/permesso volto al ricongiungimento familiare, e consente di ritenere che il permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui è titolare la madre del ricorrente, ammette la possibilità di ottenere il ricongiungimento per motivi familiari, in mancanza del carattere tassativo della suindicata disposizione.
La mancata espressa menzione del permesso di soggiorno per residenza elettiva nell'elencazione contenuta nella normativa in esame non impedisce di ottenere il ricongiungimento del proprio familiare, considerato che la normativa è preordinata a favorire l'unità familiare.
Deve evidenziarsi che il permesso di soggiorno per residenza elettiva è stato introdotto dal D.P.R. n. 334 del 18.10.2004, entrato in vigore in data 25.02.2005, pertanto dopo l'emanazione del T.U. Immigrazione.
E' indubbio, dunque, che il permesso di soggiorno per residenza elettiva costituisce titolo senz'altro conforme alla previsioni della normativa comunitaria nella parte in cui stabilisce le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito: “Il permesso di soggiorno per residenza elettiva regolato dall'art. 11 co. 1 c-quater del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, benché non espressamente menzionato nell'art. 28 del d.lgs. 286/1998, non impedisce di ottenere il ricongiungimento dei propri familiari atteso che la disciplina di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 286/1998 tende a favorire l'unità della famiglia e che non sussiste giustificata ragione per ritenere preclusa tale possibilità rispetto agli stranieri che si trovano nelle analoghe situazioni previste espressamente dall'art. 28 del d.lgs. cit., salvo restando in capo all'interessato l'onere di provare la sussistenza dei requisiti (fra cui quello concernente il reddito) stabiliti dall'art. 29 del d.lgs.
286/1998. …” (cfr. Tribunale di Mantova, sez. I, 19.06.2015).
Del quadro normativo e giurisprudenziale - che delinea una tutela rafforzata nei confronti della “effettività” della famiglia, per il valore solidaristico, sociale ed educativo che ad essa si riconnette, si è tenuto conto nell'esame della vicenda del ricorrente.
pagina 4 di 6 E' stato accertato, nel caso di specie, che non è stata rispettata la previsione di legge nel formulare il provvedimento oggetto di impugnazione che risulta essere affetto da vizi che ne inficiano la legittimità.
Deve, pertanto, accogliersi il ricorso nella parte in cui è stato chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità del decreto di diniego del rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Varese, motivato sulla base del mero dato formale fondato sulla lettera del citato art. 28 D.Lgs. n. 286/1998.
Ciò esposto, è incontestato che il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare risulta subordinato dalla legge alla sussistenza di determinati requisiti fra cui quello del reddito e quello relativo al possesso di un immobile munito di idoneità alloggiativa, previsti dall'art. 29, comma 3, lettere a) e b), D.Lgs. n. 286/1998 (“lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. …; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. …”).
Orbene, nel caso di specie, risulta provato e dunque sussistente il requisito dell'idoneità abitativa in relazione agli immobili di via Roma n. 6 a Ranco (VA), di proprietà dei genitori del ricorrente ( e ), come risulta CP_2 Persona_4 dall'attestazione emessa dal Comune di Ranco (VA) in data 10.06.2024, allegata al ricorso, da cui si evince che l'immobile è idoneo ad ospitare in totale sei persone (cfr. docc. 7 e 9 all. ric.).
Sotto altro profilo, la sussistenza del requisito reddituale per il nucleo familiare di cui fa parte il ricorrente (composto da cinque persone) risulta dimostrata dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 8 all. ric.).
Infatti, nel caso di un nucleo familiare composto da cinque persone (tre adulti e due minori) come quello del ricorrente, occorre disporre di un reddito annuo (derivante da fonti lecite) non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 7.002,84) aumentato della metà (€ 3.501,42) dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Il reddito minimo annuo richiesto è dunque pari ad € 21.008,52.
A maggior ragione, nel caso in esame, il ricorrente deve ritenersi soggetto in possesso del requisito reddituale richiesto dall'art. 29, comma 3, lettera b), D.Lgs. 286/1998, alla luce del reddito prodotto e documentato in atti.
Pertanto il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di entrambi i requisiti stabiliti dall'art. 29, comma 3, lettera b), D.Lgs. 286/1998.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.
pagina 5 di 6 Considerato il complessivo evolversi della vicenda processuale, compresa la fase cautelare, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando su ricorso promosso da
, nato a [...] russa) il 29.06.2006, rigettata ogni Parte_1 diversa/ulteriore/contraria domanda e/o eccezione:
- annulla la dichiarazione di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno n. Prot. 0156/24 Imm., emessa dalla Questura della Provincia di Varese in data 11.12.2024 e notificato in pari data;
- dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per motivi Parte_1 familiari, per coesione con la madre;
CP_2
- spese di lite integralmente compensate tra le parti:
Milano, lì 23.07.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile promossa da
, nato a [...] russa) il 29.06.2006, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Edoardo Stroppa, elettivamente domiciliato in via XXV Aprile n. 62
a Sansepolcro (AR), presso lo studio del difensore, ricorrente contro della provincia di Varese, resistente Controparte_1
OGGETTO: impugnazione dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 30.05.2025.
***
Con ricorso depositato in data 9.01.2025, il sig. , cittadino russo, Parte_1 ha adito questo Tribunale per impugnare il decreto di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno n. Prot. 0156/24 Imm., emesso dalla
Questura della Provincia di Varese in data 11.12.2024 e notificato in pari data.
Il ricorrente ha rappresentato di avere diritto al ricongiungimento con la madre e il fratello, anche atteso il principio del diritto all'unità familiare.
A riguardo, ha dedotto di essere in possesso delle attestazioni del possesso dei requisiti richiesti, ed in particolare la capacità economica del nucleo familiare e la proprietà di un appartamento sito a Ranco (VA), come richiesto dall'art. 29 D.Lgs.
n. 286/1998.
Ha chiesto al Tribunale suintestato di “i) accertare e conseguentemente dichiarare
l'annullamento del provvedimento emesso della Questura di Varese Prot. n. 0156/24
Imm. emesso in data 11 dicembre 2024 e notificato in pari data, con il quale veniva
pagina 1 di 6 decretata l'inammissibilità dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata tramite kit postale in data 22 giugno 2024, assicurata n.
055988384997 e conseguentemente;
ii) accertare e dichiarare il diritto di nato a [...] - Federazione Persona_1
Russa) il 29 giugno 2006, ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia ricongiungendosi con la madre e i fratelli minori e CP_2 Persona_2 Per_3
iii) disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le
[...] circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente iv) CON VITTORIA DI SPESE,
DIRITTI E ONORARI da distrarsi in favore del difensore antistatario, per le quali si chiede la maggiorazione del compenso ex lege del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (Ricerca testuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia) del Decreto ministeriale 10/03/2014,
n. 55” (cfr. conclusioni ricorso).
Il , regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito nel Controparte_1 merito del in giudizio, ma soltanto nella fase cautelare.
All'udienza del 3.07.2025, svoltasi con modalità a trattazione scritta, il Giudice, dato atto del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ad opera di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Il provvedimento impugnato nell'odierna sede ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dell'odierno ricorrente, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, per coesione con la madre , nata a [...] il [...], cittadina russa CP_2 regolarmente soggiornante in Italia con permesso per residenza elettiva, ex art. 11, comma 1, c-quater, D.P.R. n. 394/1999, “per assoluta carenza dei requisiti soggettivi, poiché l'istante richiede un permesso di soggiorno per residenza elettiva, motivazione che non rientra tra le tipologie previste dall'art. 28 D.Lgs. 286/1998 che consentono di richiedere ovvero ottenere il permesso di soggiorno” (cfr. provv. impugnato).
La ha dunque dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio del permesso CP_1 di soggiorno, ai sensi degli artt. 28, comma 1, T.U.I., 11, comma 1, lettera c-quater,
D.P.R. 394/1999 e del punto 13 Decreto Ministeriale 11.05.2011.
In sostanza, secondo la Pubblica Amministrazione, il titolo del permesso della madre non consentirebbe il ricongiungimento ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 286/1998.
pagina 2 di 6 E' incontestato che la madre del ricorrente è regolarmente sul territorio italiano dal
2023, con un permesso per residenza elettiva e ha rinnovato l'autorizzazione al soggiorno per residenza elettiva fino ad ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. doc. 2 all. ricorso).
La Questura peraltro ritiene che la suddetta tipologia di permesso non è contemplata dall'art. 28 T.U.I. ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi famigliari al figlio richiedente.
Nell'ambito del presente procedimento sussiste peraltro la possibilità per il Giudice di accertare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, atteso che l'art. 30 comma 6, T.U.I. recita: “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”
Nel presente giudizio pertanto, come si evince dalla riconosciuta giurisdizione ordinaria e dalla stessa lettera della legge, deve essere accertata, in capo al ricorrente, la sussistenza o meno del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Venendo al merito della vicenda, è incontestato che il ricorrente, ha presentato in data 22.06.2024 (allorché era minorenne) un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al seguito della madre, titolare di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, unitamente ai figli minori.
Orbene, il permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi dell'art. 11 D.P.R.
394/1999, concesso alla madre del ricorrente, benché non espressamente compreso nell'elencazione contenuta nell'art. 28 D.Lgs. 286/1998, deve invece ritenersi contemplato in virtù di un'interpretazione estensiva degli artt. 28 e 29 del predetto decreto legislativo, essendo la “ratio” sottesa alla norma quella di consentire l'ingresso in Italia di un familiare ove il titolare del permesso di soggiorno sia in grado di mantenerlo e di fornire i mezzi di sussistenza ai propri familiari.
Le argomentazioni riportate nella dichiarazione di inammissibilità del rilascio del ricongiungimento familiare appaiono dunque inidonee a giustificare il provvedimento impugnato.
Infatti, deve ritenersi che la motivazione espressa dalla P.A. non risulta fondata al fine di giustificare il rifiuto del permesso richiesto, in assenza della causa ostativa al rilascio rispetto alla normativa.
pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 intitolato (Diritto all'unità familiare e Tutela dei minori): “1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi”.
Tale norma indica le caratteristiche e la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta/permesso volto al ricongiungimento familiare, e consente di ritenere che il permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui è titolare la madre del ricorrente, ammette la possibilità di ottenere il ricongiungimento per motivi familiari, in mancanza del carattere tassativo della suindicata disposizione.
La mancata espressa menzione del permesso di soggiorno per residenza elettiva nell'elencazione contenuta nella normativa in esame non impedisce di ottenere il ricongiungimento del proprio familiare, considerato che la normativa è preordinata a favorire l'unità familiare.
Deve evidenziarsi che il permesso di soggiorno per residenza elettiva è stato introdotto dal D.P.R. n. 334 del 18.10.2004, entrato in vigore in data 25.02.2005, pertanto dopo l'emanazione del T.U. Immigrazione.
E' indubbio, dunque, che il permesso di soggiorno per residenza elettiva costituisce titolo senz'altro conforme alla previsioni della normativa comunitaria nella parte in cui stabilisce le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito: “Il permesso di soggiorno per residenza elettiva regolato dall'art. 11 co. 1 c-quater del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, benché non espressamente menzionato nell'art. 28 del d.lgs. 286/1998, non impedisce di ottenere il ricongiungimento dei propri familiari atteso che la disciplina di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 286/1998 tende a favorire l'unità della famiglia e che non sussiste giustificata ragione per ritenere preclusa tale possibilità rispetto agli stranieri che si trovano nelle analoghe situazioni previste espressamente dall'art. 28 del d.lgs. cit., salvo restando in capo all'interessato l'onere di provare la sussistenza dei requisiti (fra cui quello concernente il reddito) stabiliti dall'art. 29 del d.lgs.
286/1998. …” (cfr. Tribunale di Mantova, sez. I, 19.06.2015).
Del quadro normativo e giurisprudenziale - che delinea una tutela rafforzata nei confronti della “effettività” della famiglia, per il valore solidaristico, sociale ed educativo che ad essa si riconnette, si è tenuto conto nell'esame della vicenda del ricorrente.
pagina 4 di 6 E' stato accertato, nel caso di specie, che non è stata rispettata la previsione di legge nel formulare il provvedimento oggetto di impugnazione che risulta essere affetto da vizi che ne inficiano la legittimità.
Deve, pertanto, accogliersi il ricorso nella parte in cui è stato chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità del decreto di diniego del rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Varese, motivato sulla base del mero dato formale fondato sulla lettera del citato art. 28 D.Lgs. n. 286/1998.
Ciò esposto, è incontestato che il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare risulta subordinato dalla legge alla sussistenza di determinati requisiti fra cui quello del reddito e quello relativo al possesso di un immobile munito di idoneità alloggiativa, previsti dall'art. 29, comma 3, lettere a) e b), D.Lgs. n. 286/1998 (“lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. …; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. …”).
Orbene, nel caso di specie, risulta provato e dunque sussistente il requisito dell'idoneità abitativa in relazione agli immobili di via Roma n. 6 a Ranco (VA), di proprietà dei genitori del ricorrente ( e ), come risulta CP_2 Persona_4 dall'attestazione emessa dal Comune di Ranco (VA) in data 10.06.2024, allegata al ricorso, da cui si evince che l'immobile è idoneo ad ospitare in totale sei persone (cfr. docc. 7 e 9 all. ric.).
Sotto altro profilo, la sussistenza del requisito reddituale per il nucleo familiare di cui fa parte il ricorrente (composto da cinque persone) risulta dimostrata dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 8 all. ric.).
Infatti, nel caso di un nucleo familiare composto da cinque persone (tre adulti e due minori) come quello del ricorrente, occorre disporre di un reddito annuo (derivante da fonti lecite) non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 7.002,84) aumentato della metà (€ 3.501,42) dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Il reddito minimo annuo richiesto è dunque pari ad € 21.008,52.
A maggior ragione, nel caso in esame, il ricorrente deve ritenersi soggetto in possesso del requisito reddituale richiesto dall'art. 29, comma 3, lettera b), D.Lgs. 286/1998, alla luce del reddito prodotto e documentato in atti.
Pertanto il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di entrambi i requisiti stabiliti dall'art. 29, comma 3, lettera b), D.Lgs. 286/1998.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.
pagina 5 di 6 Considerato il complessivo evolversi della vicenda processuale, compresa la fase cautelare, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando su ricorso promosso da
, nato a [...] russa) il 29.06.2006, rigettata ogni Parte_1 diversa/ulteriore/contraria domanda e/o eccezione:
- annulla la dichiarazione di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno n. Prot. 0156/24 Imm., emessa dalla Questura della Provincia di Varese in data 11.12.2024 e notificato in pari data;
- dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per motivi Parte_1 familiari, per coesione con la madre;
CP_2
- spese di lite integralmente compensate tra le parti:
Milano, lì 23.07.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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