Sentenza 31 luglio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2018, n. 36914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36914 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AR nato il [...] avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente che ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 07/02/2017, confermava, per quello che qui interessa, la sentenza emessa in data 08/07/2016 all' esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell' Udienza Preliminare del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato AJ IO, in concorso con altri due coimputati, colpevole dei reati di concorso in sequestro di persona (capo a.), rapina pluriaggravata (capo b.) e lesioni aggravate (capo c.) in danno di OS AL e ES JA, condannandolo alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa oltre pene accessorie.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di AJ IO deducendo due motivi:a. difetto assoluto di motivazione, motivazione illogica e contraddittoria. Lamenta che la corte territoriale aveva riconosciuto la responsabilità dell' imputato quanto al contestato reato di sequestro di persona solamente sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata dalle due parti offese, rimasta priva di riscontri testimoniali. Deduce che nessuna prova circa la privazione della libertà personale di OS AL era emersa atteso che l' unica teste escussa, la sig.ra AN, aveva affermato di essere riuscita a vedere solo uno dei ragazzi (il ES) nel momento in cui era stato obbligato a salire sull' autovettura mentre nulla aveva riferito quanto alli altro soggetto, non essendo stata in grado di chiarire se questi fosse salito sull' auto spontaneamente o meno, precisando che qualora la stessa ovvero il signor XI KI, che alloggiava unitamente alle persone offese nel residence presso il quale si erano verificati i fatti e che era in compagnia di costoro in detti momenti, avessero percepito una situazione di pericolo certamente avrebbero avvertito le forze dell' ordine Osserva, ancora, che anche relativamente agli altri reati contestati di cui ai capi b) e c) la responsabilità dell' imputato era stata ritenuta esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni delle parti offese nonché sulla base di una certificazione medica il cui contenuto mal si conciliava con le modalità di aggressione che I' imputato avrebbe presuntivamente posto in essere ai danni di OS AL. Assume, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata era illogica e contraddittoria nella parte in cui pur avendo ritenuto credibili le dichiarazioni del OS - il quale aveva ammesso di essere debitore nei confronti dell' imputato della somma di euro 450,00 - non aveva adeguatamente tenuto in considerazione tale dato al fine di escludere la responsabilità del ricorrente in ordine alla contestata rapina;
b. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il giudice escluso la riqualificazione della condotta di cui al capo b) quale ipotesi ex art. 393 cod. pen. Rileva che la corte territoriale non aveva considerato che sulla scorta delle complessive emergenze processuali e segnatamente in forza delle dichiarazioni rese dal medesimo OS AL, di quanto riferito dal coimputato OK nel corso delle dichiarazioni rese dinanzi al G.I.P. e delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. da HI RR (marito della madre di OS AL) era emerso univocamente che l' imputato pretendeva dalla presunta persona offesa unicamente la restituzione di ciò che era di sua proprietà e che it+ predettq gli aveva illegittimamente sottratto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei motivi formulati. 2 r 2. Le censure riproposte con l' odierno ricorso vanno, invero, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine ai fatti contestati operata dal primo giudice. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.1. Va anche ricordato che nella fattispecie in esame ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio che si assume travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico -giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Occorre, altresì, rilevare che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232; Cass. SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730).
3. Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni formulate dal ricorrente avendo il giudice di appello spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata (in linea con la ricostruzione in fatto e con le argomentazioni della sentenza di primo grado), non censurabile in questa sede;
le ragioni per le quali gli elementi probatori acquisiti da leggere, secondo costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte, unitariamente e non in modo atomistico e frazionato, erano idonei a comprovare la responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati contestati di sequestro di persona, rapina e lesioni.
3.1. La corte territoriale, nel confermare l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato, ha correttamente valorizzato le dichiarazioni delle PP.00. OS AL e ES JA ritenute pienamente attendibili in quanto convergenti fra di loro nonchè in forza degli ulteriori riscontri costituiti: dalle univoche e circostanziate dichiarazioni della teste AN - la quale ha chiarito una serie di elementi relativi alla vicenda in esame in relazione ai quali ha avuto una diretta percezione -; dai referti medici relativi alle lesioni riportate dalle due persone offese OS AL e ES JA;
dal ritrovamento, a seguito di perquisizione personale e veicolare del coimputato HI BE - indicato quale uno dei rapinatori e giudicato separatamente - del computer sottratto al OS nascosto sotto il tappetino della autovettura del predetto ed indosso allo stesso della somma di euro 650,00 fra cui due banconote di euro 50,00 tagliate in quattro, come denunziato dalla stessa parte offesa.
3.2. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo;
per contro, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. La Corte territoriale, quindi, senza incorrere in alcun travisamento, si è correttamente attenuta al suddetto procedimento sicché non si ravvisano, alla luce di quanto prospettato dal ricorrente, vizi motivazionali censurabili in sede di legittimità.
4. Anche il secondo motivo di censura, relativo alla asserita erronea qualificazione del reato di cui al capo b) è del tutto infondato. La corte territoriale ha confermato la ricostruzione operata dal giudice di primo grado - il quale ha avuto modo di precisare come "....le modalità estremamente violente rendono del tutto improponibile l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mancando qualsiasi minima proporzionalità adeguatezza tra la violenza esercitata ed il diritto che - anche solo ipoteticamente - l' IS ( e solo lui) poteva vantare nei confronti del OS ( e solo di costui). Anche a voler ipotizzare che l' IS potesse vantare nei confronti del OS una situazione giuridicamente tutelata la sua condotta con i suoi complici fu dunque di tale natura interrompere qualsiasi collegamento giuridicamente rilevante con l'antefatto. Peraltro l'ipotesi del furto commesso dal OS ai danni dell' IS poggia su circostanze talmente fumose ed dimostrate che impediscono anche solo di ipotizzare un'apparenza di giuridicità dalla pretesa dell'imputato. Va, poi, rimarcato che gli imputati ottennero dalle persone offese dei beni loro proprietà del tutto estranei dall'ipotetica pretesa legittima del' IS"- escludendo la possibilità di qualificare detta condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione: a) dell'estrema violenza esercitata per recuperare un asserito credito); b) della mancata prova del furto non oggetto di denunzia penale;
c) della circostanza che l' AJ ha sostenuto che la persona offesa aveva rubato un orologio e un coltello di grande valore e dall'altro si era appropriato di beni diversi della vittima quali il denaro ed un tablet "così che viene essere reciso ogni legame tra l'azione violenta perpetrata e l'asserito intendimento di rientrare in possesso di specifici beni che a lui appartenevano".
4.1. Va, pertanto, osservato che si è di fronte ad un apparato argomentativo non illogico e caratterizzato, anzi, da una indubbia forza persuasiva e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità in ordine alla riconosciuta responsabilità dell' imputato quanto al reato di cui al capo b), dovendosi precisare che il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione non si confronta con tutte le argomentazioni della sentenza di appello poste a sostegno della conferma della condanna in primo grado quanto alla reato di rapina contestato, non chiarendo quale specifico diritto avrebbe potuto essere fatto valere davanti ad un giudice.
5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro