TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa MA LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F: ; P.IVA: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Letterio Scoglio per procura in atti
- OPPONENTE -
E
(P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'avv. Alessandro Mirabile, per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1247/20
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1247/20, emesso il 15.9.2020 e notificato pagina 1 di 5 l'1.10.2020, con il quale le aveva ingiunto di pagare, alla Controparte_2
la somma di euro 6.057,20 oltre spese della procedura monitoria.
[...]
Deduceva che il preventivo accettato non era idoneo al raggiungimento del risultato prefissato di irrigare in modo uniforme il campo di calcio.
Opponeva, inoltre, la sussistenza di vizi e di macroscopiche difformità tra quanto concordato tra le parti e quanto effettivamente eseguito, in quanto il numero di cannoncini apposto è insufficiente a garantire l'irrigazione del camp ed è di portata inferiore a quella preventivata.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità o improponibilità del decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto a saldo del prezzo;
in subordine chiedeva la riduzione del prezzo in considerazione dei vizi e delle difformità lamentate. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte opposta al risarcimento del danno subito nella misura corrispondente alla spesa necessaria per la eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrare.
Dopo la prima udienza di comparizione, si costituiva la Controparte_3 che contestava le eccezioni dell'opponente e ne chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, eccepiva la tardiva denuncia dei vizi e l'assenza di difformità.
Con ordinanza del 15.7.2021 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 4.4.2022 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e la prova per testi articolata dall'opposta e disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 7.2.2023 venivano assunte le prove orali.
All'udienza a trattazione scritta del 2 luglio 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 2 di 5 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale, deve dimostrare il fondamento del proprio credito, ovvero la fonte del credito e la sua entità, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie lo stesso opponente ha dichiarato di avere sottoscritto il preventivo dell'importo di euro 10.000,00 che, in quanto accettato da entrambi i contraenti, costituisce la fonte dell'accordo, al di là della denominazione.
L'accordo prevedeva, in particolare, la realizzazione di un sistema di irrigazione per mantenere ottimali le condizioni del terreno sito nel villaggio adibito a campo da Parte_1 calcio.
Non è neanche controverso che l'opponente abbia versato alla S.A.T. l'acconto di euro
2.002,00 e l'ulteriore acconto di euro 2.0000,00, a fronte della fattura per il saldo ammontante ad euro 8.507,20.
Tuttavia, l'opponente ha dedotto l'inadeguatezza e i vizi dell'opera.
L'opposto, che ha eseguito i lavori nella qualità di appaltatore, avendo chiesto il pagamento del saldo, ha l'onere di provare anche di avere esattamente adempiuto la propria prestazione e di avere eseguito, pertanto, le opere commissionate conformemente al contratto, integrando, tale adempimento, il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
L'opposto ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla denuncia dei vizi dell'opera.
L'eccezione è tardiva e, pertanto, è inammissibile.
Tuttavia, dalla consulenza tecnica d'ufficio non sono emersi né vizi dell'opera né un errore progettuale in quanto l'opera commissionata è rispondente a quella realizzata e anche il prezzo richiesto è rispondente.
Il consulente ha accertato che erano presenti otto cannoncini irrigatori, numero conforme al numero preventivato, che ne prevedeva la collocazione di otto – dieci.
Nel preventivo erano previste due linee comandate da un elettrovalvole e il CTU ha constatato la presenza di quattro linee comandate da quattro elettrovalvole, pertanto, a parità
pagina 3 di 5 di prezzo, la società opposta ha erogato un servizio che ha determinato un potenziamento del getto d'acqua.
Le tubazioni installate avevano un diametro maggiore di quelle previste nel preventivo, ma anche questo è un intervento migliorativo in quanto assicura una maggiore portata d'acqua.
E il teste , muratore che ha eseguito i lavori, sentito all'udienza del 7 Testimone_1 febbraio 2023, ha confermato che il sig. ha approvato l'installazione di Testimone_2 tubazioni più grandi a condizione che il preventivo restasse invariato.
L'elettropompa non era presente, ma dalla documentazione allegata risulta che quella montata aveva una portata superiore a quella prevista nel preventivo.
Il muratore ha confermato anche che il sig. ha acconsentito Tes_1 Testimone_2 all'installazione dell'elettropompa di potenza superiore a quella indicata nel preventivo, a condizione che rimanesse invariato.
Il serbatoio, di capacità uguale a quella prevista nel preventivo, poggiava su un massetto inidoneo, che ha avuto un leggero cedimento, ma a parte la considerazione che il massetto non rientrava tra i lavori da realizzare da parte della ditta opposta, lo stesso non ha inciso sul regolare funzionamento della pompa.
La circostanza che la realizzazione del massetto non sia stato posizionato dalla ditta opposta trova conferma nell'interrogatorio formale, in quanto il legale rappresentante della ha confermato che “il massetto su cui è stato posizionato il Pt_1 Controparte_4 serbatoio dell'acqua è stato realizzato da altra ditta”.
Non si è potuta verificare la presenza di cavi elettrici poiché l'area interessata era abbandonata. Tuttavia, il teste ha confermato che la S.A.T. aveva completato i lavori e Tes_1 non aveva lasciato i fili elettrici scoperti.
Il teste ha confermato anche che l'impianto veniva regolarmente collaudato e Tes_1 provato alla presenza del sig. e del fratello . Testimone_2 Persona_1
Sulla scorta dello stato dei luoghi e di quanto pattuito, il CTU nominato ha accertato che la spesa per gli interventi previsti è congrua e i lavori realizzati sono adeguati al tipo di intervento pagina 4 di 5 necessario. Peraltro, le modifiche apportata dalla ditta opposta sono solo migliorative e non hanno inciso sul prezzo pattuito.
Sulla scorta delle risultanze della prova orale espletate e della consulenza tecnica d'ufficio va rigettata l'opposizione a va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta
[...]
e a favore della S.A.T. Parte_1
Tenuto conto della natura della causa e del valore della controversia le spese processuali vanno liquidate in euro 3.378,50 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro
459,50 per fase studio (parametro minimo), euro 388,50 per fase introduttiva (parametro minimo), euro 1.680,00 per istruttoria e trattazione (parametro medio), euro 850,50 per fase decisionale (parametro minimo).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'opponente Pt_1 [...]
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' a pagare le spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in euro 3.378,50 oltre spese generali, iva e cpa CP_1
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente Pt_1
Messina, 24 novembre 2025
Il Giudice
MA LI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa MA LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F: ; P.IVA: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Letterio Scoglio per procura in atti
- OPPONENTE -
E
(P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'avv. Alessandro Mirabile, per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1247/20
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1247/20, emesso il 15.9.2020 e notificato pagina 1 di 5 l'1.10.2020, con il quale le aveva ingiunto di pagare, alla Controparte_2
la somma di euro 6.057,20 oltre spese della procedura monitoria.
[...]
Deduceva che il preventivo accettato non era idoneo al raggiungimento del risultato prefissato di irrigare in modo uniforme il campo di calcio.
Opponeva, inoltre, la sussistenza di vizi e di macroscopiche difformità tra quanto concordato tra le parti e quanto effettivamente eseguito, in quanto il numero di cannoncini apposto è insufficiente a garantire l'irrigazione del camp ed è di portata inferiore a quella preventivata.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità o improponibilità del decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto a saldo del prezzo;
in subordine chiedeva la riduzione del prezzo in considerazione dei vizi e delle difformità lamentate. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte opposta al risarcimento del danno subito nella misura corrispondente alla spesa necessaria per la eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrare.
Dopo la prima udienza di comparizione, si costituiva la Controparte_3 che contestava le eccezioni dell'opponente e ne chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, eccepiva la tardiva denuncia dei vizi e l'assenza di difformità.
Con ordinanza del 15.7.2021 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 4.4.2022 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e la prova per testi articolata dall'opposta e disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 7.2.2023 venivano assunte le prove orali.
All'udienza a trattazione scritta del 2 luglio 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 2 di 5 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale, deve dimostrare il fondamento del proprio credito, ovvero la fonte del credito e la sua entità, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie lo stesso opponente ha dichiarato di avere sottoscritto il preventivo dell'importo di euro 10.000,00 che, in quanto accettato da entrambi i contraenti, costituisce la fonte dell'accordo, al di là della denominazione.
L'accordo prevedeva, in particolare, la realizzazione di un sistema di irrigazione per mantenere ottimali le condizioni del terreno sito nel villaggio adibito a campo da Parte_1 calcio.
Non è neanche controverso che l'opponente abbia versato alla S.A.T. l'acconto di euro
2.002,00 e l'ulteriore acconto di euro 2.0000,00, a fronte della fattura per il saldo ammontante ad euro 8.507,20.
Tuttavia, l'opponente ha dedotto l'inadeguatezza e i vizi dell'opera.
L'opposto, che ha eseguito i lavori nella qualità di appaltatore, avendo chiesto il pagamento del saldo, ha l'onere di provare anche di avere esattamente adempiuto la propria prestazione e di avere eseguito, pertanto, le opere commissionate conformemente al contratto, integrando, tale adempimento, il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
L'opposto ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla denuncia dei vizi dell'opera.
L'eccezione è tardiva e, pertanto, è inammissibile.
Tuttavia, dalla consulenza tecnica d'ufficio non sono emersi né vizi dell'opera né un errore progettuale in quanto l'opera commissionata è rispondente a quella realizzata e anche il prezzo richiesto è rispondente.
Il consulente ha accertato che erano presenti otto cannoncini irrigatori, numero conforme al numero preventivato, che ne prevedeva la collocazione di otto – dieci.
Nel preventivo erano previste due linee comandate da un elettrovalvole e il CTU ha constatato la presenza di quattro linee comandate da quattro elettrovalvole, pertanto, a parità
pagina 3 di 5 di prezzo, la società opposta ha erogato un servizio che ha determinato un potenziamento del getto d'acqua.
Le tubazioni installate avevano un diametro maggiore di quelle previste nel preventivo, ma anche questo è un intervento migliorativo in quanto assicura una maggiore portata d'acqua.
E il teste , muratore che ha eseguito i lavori, sentito all'udienza del 7 Testimone_1 febbraio 2023, ha confermato che il sig. ha approvato l'installazione di Testimone_2 tubazioni più grandi a condizione che il preventivo restasse invariato.
L'elettropompa non era presente, ma dalla documentazione allegata risulta che quella montata aveva una portata superiore a quella prevista nel preventivo.
Il muratore ha confermato anche che il sig. ha acconsentito Tes_1 Testimone_2 all'installazione dell'elettropompa di potenza superiore a quella indicata nel preventivo, a condizione che rimanesse invariato.
Il serbatoio, di capacità uguale a quella prevista nel preventivo, poggiava su un massetto inidoneo, che ha avuto un leggero cedimento, ma a parte la considerazione che il massetto non rientrava tra i lavori da realizzare da parte della ditta opposta, lo stesso non ha inciso sul regolare funzionamento della pompa.
La circostanza che la realizzazione del massetto non sia stato posizionato dalla ditta opposta trova conferma nell'interrogatorio formale, in quanto il legale rappresentante della ha confermato che “il massetto su cui è stato posizionato il Pt_1 Controparte_4 serbatoio dell'acqua è stato realizzato da altra ditta”.
Non si è potuta verificare la presenza di cavi elettrici poiché l'area interessata era abbandonata. Tuttavia, il teste ha confermato che la S.A.T. aveva completato i lavori e Tes_1 non aveva lasciato i fili elettrici scoperti.
Il teste ha confermato anche che l'impianto veniva regolarmente collaudato e Tes_1 provato alla presenza del sig. e del fratello . Testimone_2 Persona_1
Sulla scorta dello stato dei luoghi e di quanto pattuito, il CTU nominato ha accertato che la spesa per gli interventi previsti è congrua e i lavori realizzati sono adeguati al tipo di intervento pagina 4 di 5 necessario. Peraltro, le modifiche apportata dalla ditta opposta sono solo migliorative e non hanno inciso sul prezzo pattuito.
Sulla scorta delle risultanze della prova orale espletate e della consulenza tecnica d'ufficio va rigettata l'opposizione a va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta
[...]
e a favore della S.A.T. Parte_1
Tenuto conto della natura della causa e del valore della controversia le spese processuali vanno liquidate in euro 3.378,50 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro
459,50 per fase studio (parametro minimo), euro 388,50 per fase introduttiva (parametro minimo), euro 1.680,00 per istruttoria e trattazione (parametro medio), euro 850,50 per fase decisionale (parametro minimo).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'opponente Pt_1 [...]
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' a pagare le spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in euro 3.378,50 oltre spese generali, iva e cpa CP_1
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente Pt_1
Messina, 24 novembre 2025
Il Giudice
MA LI
pagina 5 di 5