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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6809/2023 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Borgia Liberato Parte_1
GI
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente Contumace
OGGETTO: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.06.2023, la signora premesso di essere erede del signor Parte_1
(titolare della pensione cat. AS n. 04081151), esponeva di aver ricevuto: Persona_1
CP_
- una lettera datata 27.06.2022 con cui l' gli chiedeva, in qualità di coniuge superstite, la ripetizione della somma di € 595,92 pagata in più, per il periodo dal 1.01.2004 al 31.10.2005, sulla pensione cat. AS n. 04081151 in titolarità del marito FU , eliminata per decesso Persona_1 del titolare con la causale “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” con l'avvertimento che detto importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione VO n. 13027920 in titolarità della ricorrente;
CP_
- una lettera datata 27.06.2022 con cui l' gli chiedeva, in qualità di coniuge superstite, la ripetizione della somma di € 93,54 pagata in più, per il periodo dal 1.01.2014 al 31.12.2014, sulla pensione cat. AS n. 04081151 in titolarità del marito FU , eliminata per decesso Persona_1 del titolare con la causale “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, con l'avvertimento che detto importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione VO n. 13027920 in titolarità della ricorrente;
CP_
- una lettera datata 27.06.2022 con cui l' gli chiedeva, in qualità di coniuge superstite, la ripetizione della somma di € 970,52 pagata in più, per il periodo dal 1.01.2012 al 30.11.2013, sulla pensione cat. AS n. 04081151 in titolarità del marito FU , eliminata per decesso Persona_1
1 del titolare con la causale “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, con l'avvertimento che detto importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione VO n. 13027920 in titolarità della ricorrente;
CP_
- una lettera datata 27.06.2022 con cui l' gli chiedeva, in qualità di coniuge superstite, la ripetizione della somma di € 407,19 pagata in più, per il periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2013, sulla pensione cat. AS n. 04081151 in titolarità del marito FU , eliminata per decesso Persona_1 del titolare con la causale “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, con l'avvertimento che detto importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione VO n. 13027920 in titolarità della ricorrente. CP_ Ritenendo illegittime tali richieste di restituzione delle somme da parte dell la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Ente previdenziale al fine di accertare l'irreperibilità delle somme percepite da a titolo Persona_1 di pensione cat. AS n. 04081151, per i periodi sopra esposti, ritenendo la sussistenza della buona fede del de cuius e l'intervenuta prescrizione di parte del debito. CP_ L' non si costituiva in giudizio e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 3.12.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_2 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' in misura superiore al dovuto al suo dante causa . CP_1 Persona_1
Tanto premesso è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema
d'indebito anche previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n.
18046 del 2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come
2 indebita dall' ente erogatore “ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n. 198 del 05- 01-2011)”.
Ciò posto, nella specie l'istituto ha contestato in tutte e quattro le richieste di restituzione nei confronti dell'erede l'indebita percezione di somme erogate al coniuge FU Parte_1
sostenendo, genericamente, che “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore Persona_1
a quella spettante”
Ne consegue che nella specie appaiono del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la ricorrente di verificare CP_1 se si tratta di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
L' rimanendo contumace non ha chiarito le ragioni dell'indebito. CP_1
Né peraltro, la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente appare sufficiente a comprendere le ragioni poste a base della ripetizione dell'indebito preteso dall' . CP_2
A fronte di siffatta generica motivazione e in difetto di qualsivoglia chiarimento da parte dell' , ritiene il giudicante l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme di cui ai CP_2
CP_ quattro provvedimenti dell' tutti datati 27.06.2022 con cui l ha chiesto in restituzione CP_2 le seguenti somme versate sulla pensione cat. A.S. n. 04081151 in titolarità del sig. : Persona_1
€ 595,92 per il periodo dal 1.01.2004 al 3.10.2005, € 93,54 per il periodo dal 1.01.2014 al 31.12.2014,
€ 970,52 per il periodo dal 1.01.2012 al 30.11.2013 ed € 407,19 per il periodo dal 1.01.2012 al
31.12.2013
In considerazione di tanto, la domanda va dunque accolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 595,92 a titolo di ratei di assegno sociale n. 04081151 in titolarità del signor , chiesta in restituzione con nota del 27.06.2022 per il periodo Persona_1 dal 1.01.2004 al 31.10.2005;
3 - dichiara l'irripetibilità della somma di € 93,54 a titolo di ratei di assegno sociale n. 04081151 in titolarità del signor , chiesta in restituzione con nota del 27.06.2022 per il periodo Persona_1 dal 1.01.2014 al 31.12.2014;
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 970,52 a titolo di ratei di assegno sociale n. 04081151 in titolarità del signor , chiesta in restituzione con nota del 27.06.2022 per il periodo Persona_1 dal 1.01.2012 al 30.11.2013;
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 407,19 a titolo di ratei di assegno sociale n. 04081151 in titolarità del signor , chiesta in restituzione con nota del 27.06.2022 per il periodo Persona_1 dal 1.01.2012 al 31.12.2013;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 03.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6809/2023 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Borgia Liberato Parte_1
GI
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente Contumace
OGGETTO: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.06.2023, la signora premesso di essere erede del signor Parte_1
(titolare della pensione cat. AS n. 04081151), esponeva di aver ricevuto: Persona_1
CP_
- una lettera datata 27.06.2022 con cui l' gli chiedeva, in qualità di coniuge superstite, la ripetizione della somma di € 595,92 pagata in più, per il periodo dal 1.01.2004 al 31.10.2005, sulla pensione cat. AS n. 04081151 in titolarità del marito FU , eliminata per decesso Persona_1 del titolare con la causale “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” con l'avvertimento che detto importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione VO n. 13027920 in titolarità della ricorrente;
CP_
- una lettera datata 27.06.2022 con cui l' gli chiedeva, in qualità di coniuge superstite, la ripetizione della somma di € 93,54 pagata in più, per il periodo dal 1.01.2014 al 31.12.2014, sulla pensione cat. AS n. 04081151 in titolarità del marito FU , eliminata per decesso Persona_1 del titolare con la causale “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, con l'avvertimento che detto importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione VO n. 13027920 in titolarità della ricorrente;
CP_
- una lettera datata 27.06.2022 con cui l' gli chiedeva, in qualità di coniuge superstite, la ripetizione della somma di € 970,52 pagata in più, per il periodo dal 1.01.2012 al 30.11.2013, sulla pensione cat. AS n. 04081151 in titolarità del marito FU , eliminata per decesso Persona_1
1 del titolare con la causale “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, con l'avvertimento che detto importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione VO n. 13027920 in titolarità della ricorrente;
CP_
- una lettera datata 27.06.2022 con cui l' gli chiedeva, in qualità di coniuge superstite, la ripetizione della somma di € 407,19 pagata in più, per il periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2013, sulla pensione cat. AS n. 04081151 in titolarità del marito FU , eliminata per decesso Persona_1 del titolare con la causale “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, con l'avvertimento che detto importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione VO n. 13027920 in titolarità della ricorrente. CP_ Ritenendo illegittime tali richieste di restituzione delle somme da parte dell la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Ente previdenziale al fine di accertare l'irreperibilità delle somme percepite da a titolo Persona_1 di pensione cat. AS n. 04081151, per i periodi sopra esposti, ritenendo la sussistenza della buona fede del de cuius e l'intervenuta prescrizione di parte del debito. CP_ L' non si costituiva in giudizio e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 3.12.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_2 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' in misura superiore al dovuto al suo dante causa . CP_1 Persona_1
Tanto premesso è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema
d'indebito anche previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n.
18046 del 2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come
2 indebita dall' ente erogatore “ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n. 198 del 05- 01-2011)”.
Ciò posto, nella specie l'istituto ha contestato in tutte e quattro le richieste di restituzione nei confronti dell'erede l'indebita percezione di somme erogate al coniuge FU Parte_1
sostenendo, genericamente, che “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore Persona_1
a quella spettante”
Ne consegue che nella specie appaiono del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la ricorrente di verificare CP_1 se si tratta di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
L' rimanendo contumace non ha chiarito le ragioni dell'indebito. CP_1
Né peraltro, la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente appare sufficiente a comprendere le ragioni poste a base della ripetizione dell'indebito preteso dall' . CP_2
A fronte di siffatta generica motivazione e in difetto di qualsivoglia chiarimento da parte dell' , ritiene il giudicante l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme di cui ai CP_2
CP_ quattro provvedimenti dell' tutti datati 27.06.2022 con cui l ha chiesto in restituzione CP_2 le seguenti somme versate sulla pensione cat. A.S. n. 04081151 in titolarità del sig. : Persona_1
€ 595,92 per il periodo dal 1.01.2004 al 3.10.2005, € 93,54 per il periodo dal 1.01.2014 al 31.12.2014,
€ 970,52 per il periodo dal 1.01.2012 al 30.11.2013 ed € 407,19 per il periodo dal 1.01.2012 al
31.12.2013
In considerazione di tanto, la domanda va dunque accolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 595,92 a titolo di ratei di assegno sociale n. 04081151 in titolarità del signor , chiesta in restituzione con nota del 27.06.2022 per il periodo Persona_1 dal 1.01.2004 al 31.10.2005;
3 - dichiara l'irripetibilità della somma di € 93,54 a titolo di ratei di assegno sociale n. 04081151 in titolarità del signor , chiesta in restituzione con nota del 27.06.2022 per il periodo Persona_1 dal 1.01.2014 al 31.12.2014;
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 970,52 a titolo di ratei di assegno sociale n. 04081151 in titolarità del signor , chiesta in restituzione con nota del 27.06.2022 per il periodo Persona_1 dal 1.01.2012 al 30.11.2013;
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 407,19 a titolo di ratei di assegno sociale n. 04081151 in titolarità del signor , chiesta in restituzione con nota del 27.06.2022 per il periodo Persona_1 dal 1.01.2012 al 31.12.2013;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 03.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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