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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 138 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, dall'avv. Brunella Bove (C.F. ), C.F._2
con domicilio come in atti;
-OPPONENTE-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e, per essa, la procuratrice
[...]
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Andrea Fattori
(C.F. ) e Matteo Camisasca (C.F. C.F._3
, con domicilio come in atti;
C.F._4
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come alle note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti il 28.04.2025.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.01.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 17.12.2023 da per euro 82.394,22, oltre interessi moratori sul capitale di Controparte_1
euro 81.793,40 quale debito residuo del mutuo ipotecario stipulato in data
28.02.2006.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata per difetto originario del titolo esecutivo, l'irregolarità formale e/o nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo e conseguente nullità e/o inesistenza dell'atto di precetto, essendo il mutuo ipotecario condizionato. Ha, altresì, lamentato l'erroneità della somma precettata, in quanto non decurtata della somma già incassata dalla creditrice all'esito di un'espropriazione immobiliare già intentata ai suoi danni, ed avendo la controparte esperito un'ulteriore procedura di esecuzione mobiliare presso terzi, in forza della quale ella subiva trattenute in busta paga a decorrere dal mese di giugno 2023 di euro 409,83 mensili.
Ha, quindi, così concluso: “dichiarare inesistente, nullo e/o annullato e/o comunque privo di ogni giuridica efficacia e di nessun effetto l'atto di precetto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla sig.ra in data Parte_1
17/12/2023, per le ragioni tutte di cui in parte narrativa con ogni conseguente ed ulteriore pronuncia meglio vista;
- dichiarare comunque nulla e/o di nessun effetto
l'intimazione di pagare entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del precetto, in favore di essa istante e nel domicilio eletto, la complessiva somma di Euro
82.394,22= di cui all'atto di precetto notificato in data 17/12/2023 per irregolarità formale e/o nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo e comunque in ogni caso per irregolarità formale e/o nullità del successivo atto di precetto anche perché intimante una somma complessiva assolutamente errate e non dovuta per i motivi tutti di cui in parte narrativa con ogni conseguente ed ulteriore pronuncia meglio vista;
- nel merito dichiarare che la sig.ra non deve pagare alla Parte_1
odierna opposta alcuna somma in forza dell'inesistente titolo azionato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 17/12/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con
- 2 - attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. Con riserva di richiedere
l'inibitoria a procedere al pignoramento ex art. 700 c.p.c. nel caso di esecuzione”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
le censure concernenti il titolo esecutivo, e rappresentando di aver incassato da una precedente espropriazione immobiliare ai danni della Pt_1
l'importo di euro 21.771,72, avendo, nelle more dell'incasso, notificato alla debitrice atto di precetto in rinnovazione, seguito da pignoramento mobiliare presso terzi, poi dichiarato inefficace dal g.e., con conseguente svincolo delle somme accantonate, mai incassate. Infine, era stato notificato l'atto di precetto oggetto di opposizione. Ciò posto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria dal giudice originariamente assegnatario del fascicolo.
Letti gli scritti conclusionali delle parti, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 5.06.2025. All'esito, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui appresso.
Le contestazioni mosse dalla parte opponente avverso il contratto di mutuo ipotecario quale titolo esecutivo si appalesano destituite di fondamento, alla luce dei principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, con sentenza resa a Sezioni Unite n. 5841/2025, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
- 3 - Con l'ulteriore pronuncia n. 5968/2025, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno precisato che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Alla luce dei principi testé esposti, le doglianze concernenti l'idoneità dell'atto di mutuo ad integrare un valido titolo esecutivo vanno respinte.
Venendo alla censura di erroneità della somma precettata, è pacifico, per ammissione della stessa opposta, che dall'importo di cui al precetto vada detratta la somma già incassata dalla banca all'esito della precedente espropriazione immobiliare, pari ad euro 21.771,72, come da progetto di distribuzione e provvedimento di approvazione da parte del g.e. versati in atti.
Quanto alle trattenute stipendiali effettuate in virtù del pignoramento presso terzi pure intentato dall'odierna opposta, quest'ultima ha allegato l'ordinanza emessa in data 7.12.2023 dal g.e. del procedimento n. 2364/2023 pendente dinanzi a codesto Tribunale, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento. Non è provato, del resto, che le somme trattenute dal datore di lavoro siano state incassate da Esse, dunque, non incidono CP_1
sull'importo di cui al precetto oggi opposto.
Può, dunque, farsi applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione a precetto, nel senso che “la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida
l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre
- 4 - opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto” (Cass., n.
24704/2020).
È stato, altresì, precisato che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (in questi termini: Cass. Sez. L, Sentenza n.
2160 del 30/01/2013; nonché conforme la giurisprudenza costante, tra cui
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008 e Cass, Sez. 3, Sentenza n. 2938 del 11/03/1992).
Applicando il menzionato principio alla fattispecie concreta, deve rideterminarsi la somma precettata in euro 60.622,50.
Pertanto, la somma dovuta in forza del precetto oggetto del presente giudizio è pari ad euro 60.622,50, oltre interessi legali maturati successivamente.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
a) in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara la parziale nullità ed inefficacia del precetto opposto nella parte in cui intima il pagamento della somma eccedente euro 60.622,50;
b) compensa le spese.
Così deciso in Aversa, il 27 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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