CASS
Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2024, n. 15432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15432 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da EN AL ME EN MO n. in Tunisia il 2/11/1981 avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 21/11/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la memoria difensiva pervenuta in data 18/3/2024; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Francesco De Minicis, che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava la richiesta di revisione proposta nell'interesse di BE AL ED avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, in data 9/6/2011, irrevocabile il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15432 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 26/03/2024 23/10/2012, che l'aveva dichiarato responsabile dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo -con il vincolo della continuazione- alla pena di anni sette di reclusione ed euro 1700,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Francesco De Minicis, il quale ha dedotto con unico motivo la contraddittorietà della motivazione e il travisamento per omessa valutazione di una prova rilevante. Il difensore premette che -alla luce delle emergenze acquisite al fascicolo del processo di cognizione- i fatti per cui è intervenuta condanna risultano essere stati commessi nella notte tra il 9 e 10 luglio 2005 sicché la data del 12 luglio riportata in contestazione è da reputare erronea. Lamenta, di seguito, che la Corte di Appello di l'Aquila ha rigettato la richiesta di revisione dopo aver assunto le nuove prove dichiarative addotte dalla difesa, sostenendo che la ricostruzione del teste SE AO, il quale ha riferito che la sera dei fatti fu aggredito e riportò lesioni ad opera della p.o., attestate dal referto di pronto soccorso rilasciato il 9 luglio, deve riferirsi ad un diverso e antecedente episodio delittuoso. Pertanto i giudici territoriali sono pervenuti al rigetto dell'istanza incorrendo nel travisamento per omissione di una informazione decisiva, ovvero l'esatta data di commissione dei fatti giudicati, da individuarsi, sulla base delle emergenze processuali, in quella del 9 luglio 2005 e non del 12 luglio successivo ed hanno, altresì, omesso di rilevare che -alla luce delle dichiarazioni rese in sede di revisione- l'aggressione patita dal teste AO e la rapina denunziata da AH UF si collocano nello stesso contesto spazio-temporale. CONSIDERATO INI DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Alla stregua della giurisprudenza di legittimità in tema di revisione il giudice della c.d. fase rescissoria ha l'obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell'esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le "prove nuove" dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2019, Rv. 277538 - 01). In particolare la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento;
ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018,dep. 2019, Rv. 275619 - 01; n. 38276 del 19/02/2016, Rv. 267786 - 01). 2. Nella specie la motivazione della Corte di merito è affetta da genetica parzialità giacché ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle prove dichiarative nuove, senza 2 alcun confronto critico e valutativo con le emergenze acquisite nel corso del dibattimento dal Tribunale di Macerata, allegate dal difensore a fini di autosufficienza dell'impugnazione. L'errore prospettico in cui si è mossa la Corte di merito ha impedito di rilevare che l'esatta epoca di commissione dei reati a giudizio è provata in atti poiché, secondo quanto risulta a pag 3 della sentenza in revisione, fu acquisita in sede dibattimentale, con il consenso delle parti e dopo l'esame dell'operante Sardella, l'annoi:azione di servizio relativa all'intervento eseguito subito dopo il fatto delittuoso, allorché la p.o. giaceva ancora a terra con chiari segni dell'aggressione patita e con evidenze lesive riscontrate dal referto analogamente allegato al fasciolo. Inoltre, dalla deposizione resa in primo grado dalla p.o. all'udienza del 4/3/2011 consta che immediatamente prima dell'atto predatorio denunziato, AH UF aveva "chiacchierato" e "urlato"" con uno ..che ha fatto qualche problema con mia figlia" (pag. 4), elemento decisivo al fine del raccordo tra la nuova testimonianza del teste SE AO e le dichiarazioni del denunziante. 2.1 Pertanto le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono viziate da un errore metodologico, tradottosi in carenza e illogicità motivazionale su aspetti decisivi della regiudicanda, in quanto fondate sull'esclusiva valutazione del novum, sul rinnovato esame della p.o. e sull'acquisizione del referto medico relativo alle lesioni riportate dal teste AO senza alcun confronto valutativo di detti materiali con le emergenze già acquisite nel dibattimento dinanzi il Tribunale di Macerata, vieppiù indispensabile ove si consideri che le fonti dichiarative addotte dalla difesa sono state chiamate a riferire di fatti risalenti a diciotto anni prima. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia al fine di emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma, 26 marzo 2024 La Consigliera estensore La Presidente
letta la memoria difensiva pervenuta in data 18/3/2024; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Francesco De Minicis, che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava la richiesta di revisione proposta nell'interesse di BE AL ED avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, in data 9/6/2011, irrevocabile il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15432 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 26/03/2024 23/10/2012, che l'aveva dichiarato responsabile dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo -con il vincolo della continuazione- alla pena di anni sette di reclusione ed euro 1700,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Francesco De Minicis, il quale ha dedotto con unico motivo la contraddittorietà della motivazione e il travisamento per omessa valutazione di una prova rilevante. Il difensore premette che -alla luce delle emergenze acquisite al fascicolo del processo di cognizione- i fatti per cui è intervenuta condanna risultano essere stati commessi nella notte tra il 9 e 10 luglio 2005 sicché la data del 12 luglio riportata in contestazione è da reputare erronea. Lamenta, di seguito, che la Corte di Appello di l'Aquila ha rigettato la richiesta di revisione dopo aver assunto le nuove prove dichiarative addotte dalla difesa, sostenendo che la ricostruzione del teste SE AO, il quale ha riferito che la sera dei fatti fu aggredito e riportò lesioni ad opera della p.o., attestate dal referto di pronto soccorso rilasciato il 9 luglio, deve riferirsi ad un diverso e antecedente episodio delittuoso. Pertanto i giudici territoriali sono pervenuti al rigetto dell'istanza incorrendo nel travisamento per omissione di una informazione decisiva, ovvero l'esatta data di commissione dei fatti giudicati, da individuarsi, sulla base delle emergenze processuali, in quella del 9 luglio 2005 e non del 12 luglio successivo ed hanno, altresì, omesso di rilevare che -alla luce delle dichiarazioni rese in sede di revisione- l'aggressione patita dal teste AO e la rapina denunziata da AH UF si collocano nello stesso contesto spazio-temporale. CONSIDERATO INI DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Alla stregua della giurisprudenza di legittimità in tema di revisione il giudice della c.d. fase rescissoria ha l'obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell'esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le "prove nuove" dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2019, Rv. 277538 - 01). In particolare la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento;
ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018,dep. 2019, Rv. 275619 - 01; n. 38276 del 19/02/2016, Rv. 267786 - 01). 2. Nella specie la motivazione della Corte di merito è affetta da genetica parzialità giacché ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle prove dichiarative nuove, senza 2 alcun confronto critico e valutativo con le emergenze acquisite nel corso del dibattimento dal Tribunale di Macerata, allegate dal difensore a fini di autosufficienza dell'impugnazione. L'errore prospettico in cui si è mossa la Corte di merito ha impedito di rilevare che l'esatta epoca di commissione dei reati a giudizio è provata in atti poiché, secondo quanto risulta a pag 3 della sentenza in revisione, fu acquisita in sede dibattimentale, con il consenso delle parti e dopo l'esame dell'operante Sardella, l'annoi:azione di servizio relativa all'intervento eseguito subito dopo il fatto delittuoso, allorché la p.o. giaceva ancora a terra con chiari segni dell'aggressione patita e con evidenze lesive riscontrate dal referto analogamente allegato al fasciolo. Inoltre, dalla deposizione resa in primo grado dalla p.o. all'udienza del 4/3/2011 consta che immediatamente prima dell'atto predatorio denunziato, AH UF aveva "chiacchierato" e "urlato"" con uno ..che ha fatto qualche problema con mia figlia" (pag. 4), elemento decisivo al fine del raccordo tra la nuova testimonianza del teste SE AO e le dichiarazioni del denunziante. 2.1 Pertanto le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono viziate da un errore metodologico, tradottosi in carenza e illogicità motivazionale su aspetti decisivi della regiudicanda, in quanto fondate sull'esclusiva valutazione del novum, sul rinnovato esame della p.o. e sull'acquisizione del referto medico relativo alle lesioni riportate dal teste AO senza alcun confronto valutativo di detti materiali con le emergenze già acquisite nel dibattimento dinanzi il Tribunale di Macerata, vieppiù indispensabile ove si consideri che le fonti dichiarative addotte dalla difesa sono state chiamate a riferire di fatti risalenti a diciotto anni prima. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia al fine di emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma, 26 marzo 2024 La Consigliera estensore La Presidente