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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1791/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2670/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 51 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso
Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3701/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110105586073000
IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento
07120249025390314000 relativa alle seguenti cartelle ed atti:
1) N. 071/2011/01055860/73/000;
2) N. 071/2011/02308180/55/000;
3) N.071/2012/00041498/45/000;
4) N. 071/2012/00879552/76/000;
5) N. 071/2012/01306030/56/000;
6) N. 071/2011/00316709/52/000;
7) N. 071/2013/01376705/34/000;
8) N. 071/2014/00722302/55/000;
9) N. 071/2015/00375929/90/000;
10 N. 071/2020/00625686/57/000;
11) AVVISO ACCERT. N. TEKM 01469/2012 (N.
67113009999941009000)
12) AVVISO ACCERT. N. TF 3015F01598/2022 (N.
67123017820757007000). Lamentava l'omessa notifica degli atti presupposti, e la conseguente inesistenza per nullità del titolo impositivo, o comunque la sopravvenuta prescrizione della pretesa.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate NE e della Direzione provinciale I di Napoli, dell'Agenzia delle
Entrate, la Corte di Giustizia Tributario di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 3701 del 27 febbraio 2025 ha parzialmente accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
Osservava che, sulla base della documentazione esibita in giudizio dai due enti intimati, risultava che:
- la cartella n. 07120110230818055000, relativa a ruolo
2011/13433 a titolo di tassa auto, era stata notificata a mezzo affissione all'Albo pretorio del Comune di Acerra stante l'irreperibilità assoluta del destinatario, così come attestato in relata dal messo notificatore che, recatosi presso la residenza del contribuente, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a richiedere l'affissione all'albo pretorio, che è stata eseguita dal 21 al 29 dicembre 2012;
- la cartella 07120120004149845000, relativa a ruolo
2012/33 a titolo di IRPEF e 2011/14893 a titolo di tassa auto, era stata notificata a mezzo affissione all'Albo pretorio del Comune di Acerra stante l'irreperibilità assoluta del contribuente, così come attestato in relata dal messo notificatore che, recatosi presso la residenza del destinatario, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a richiedere l'affissione all'albo pretorio effettuata dall'11 al 19 dicembre 2012; - la cartella 07120120087955276000, relativa a ruolo n.
2011/2036 a titolo di tassa rifiuti, era stata notificata a mezzo messo notificatore a mani della moglie del destinatario in data 04 febbraio 2013, cui seguiva l'invio della raccomandata informativa n. 699119333639 spedita in data 06 febbraio 2013;
- la cartella n. 07120120130603056000, relativa a ruolo
2012/1560 a titolo di IRPEF, era stata notificata a mezzo messo notificatore che, recatosi presso la residenza del destinatario, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a richiedere l'affissione all'albo pretorio, come da elenco del 13 agosto 2013;
- la cartella 07120130031670952000, relativa a ruolo
2013/1837 a titolo di tassa auto, era stata notificata direttamente a mezzo lettera raccomandata A/R, n.
671037871598, spedita in data 29 gennaio 2013 e ricevuta in data 13 febbraio 2013;
- la cartella 07120130137670534000, relativa a ruolo
2013/13281 a titolo di tassa rifiuti, era stata notificata a mezzo messo notificatore che in data 01 aprile 2014 consegnava il plico alla moglie del contribuente, provvedendo a spedire la c.a.n. n. 689041766429 in data 15 ottobre 2014;
- la cartella 07120140072230255000, relativa a ruolo
2014/5211 a titolo di tassa auto, era stata notificata a mezzo messo notificatore che, recatosi in data 30 gennaio
2015 presso la residenza del destinatario, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a notificare l'atto mediante affissione all'albo pretorio del
Comune di Acerra;
- la cartella n. 07120150037592990000, relativa a ruolo
2015/4188 a titolo di tassa auto, era stata notificata direttamente a mezzo raccomandata A/R in data 07 maggio
2015;
- la cartella di pagamento 07120200062568657000, relativa a ruolo 2020/4518 a titolo di tassa rifiuti, dopo un primo tentativo infruttuoso a mezzo posta raccomandata n.
695030964252 spedita in data 10.12.2012, veniva notificata a mezzo messo notificatore ex art. 140 c.p.c. in quanto il messo, constatata l'assenza del destinatario in data 13 giugno 2022, provvedeva al deposito presso la casa comunale e all'invio della cad n. 696320964259 spedita in data 29 luglio 2022 e rispedita al mittente per compiuta giacenza, quindi perfezionatasi al decimo giorno successivo e cioè il giorno 08 agosto 2022.
Inoltre, l'avviso di accertamento esecutivo n. TEK AE
TEKM014692007/001A anno imposta 2007 risultava notificato il 3 dicembre del 2012 e l'avviso di accertamento esecutivo n. TF3 AE AUTF3015F015982022/1 risultava notificato il 04/10/2022.
Da ciò scaturiva che tutti tali atti erano divenuti inoppugnabili precludendo alla parte la possibilità di far valere vizi, nel merito, con riferimento alla pretesa tributaria.
D'altro canto, le notifiche degli atti interruttivi – oltre alla sospensione dei termini introdotta dalla legislazione emergenziale - escludevano la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dalla parte.
Considerazioni a parte meritava invece la cartella n.
07120110105586073000, relativa a ruolo 2011/443 a titolo di IRPEF, che era stata notificata a mezzo affissione all'Albo pretorio del Comune di Acerra, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario così come attestato in relata dal messo notificatore che, recatosi presso la residenza del contribuente, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a richiedere l'affissione all'albo pretorio, che è stata eseguita dal 21 al 29 dicembre 2012.
Tuttavia, mancava la comunicazione di affissione, che è solo dedotta dalla parte intimata.
Di conseguenza non poteva ritenersi perfezionato il relativo iter.
Dunque, solo con riferimento a quest'ultima cartella, il gravame andava accolto.
Avverso questa sentenza propone appello l'Agenzia delle
Entrate NE, cui aderisce l'Agenzia delle Entrate che ha depositato controdeduzioni.
Anche il contribuente ha depositato controdeduzioni.
L'appellante ha depositato memorie in prossimità dell'udienza.
L'appello è fondato.
Il motivo di gravame investe unicamente l'accoglimento del ricorso del contribuente quanto all'unico atto per il quale non si è ravvisato il perfezionamento della notifica della cartella, mediante il ricorso all'affissione presso l'albo pretorio comunale. Rileva il Collegio che, in applicazione del principio della ragione più liquida, ed a prescindere dal riscontro circa l'effettiva ritualità della notifica della cartella n.
07120110105586073000, relativa a ruolo 2011/443 a titolo di IRPEF, l'infondatezza del ricorso del contribuente emerga in ragione del fatto che l'Ufficio ha documentato che, dopo l'asserita notifica di tale cartella, sono stati inviati al
Resistente_1 altri atti collegati alla detta cartella.
In particolare, come si ricava dalla produzione in primo grado, l'Ufficio ha notificato:
a) l'avviso di intimazione n. 07120169011267503000, relativo a molte cartelle, tra cui anche quella qui in contestazione, la cui notifica è avvenuta a mezzo messo notificatore, personalmente al destinatario;
b) l'avviso di intimazione n. 07120219003263241000, relativo tra le tante anche alla cartella di pagamento in contestazione, notificato, dopo un primo tentativo a mezzo posta con raccomandata n. 695005497368 spedita in data 10 novembre 2021, restituita al mittente per compiuta giacenza, a mezzo messo notificatore, il quale provvedeva ai sensi dell'art. 140 cpc stante l'assenza del destinatario in data 28 marzo
2022, al deposito presso la casa comunale ed invio della raccomandata informativa n. 696295497363, spedita in data 30 settembre 2021 e rispedita al mittente per non curato ritiro con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza al decimo giorno successivo da detta spedizione;
c) l'avviso di intimazione n. 07120229010999804000, relativo anche alla cartella in contestazione, notificato, dopo un primo tentativo a mezzo posta con raccomandata n. 695126879685 spedita in data
23 maggio 2022, restituita al mittente per compiuta giacenza, a mezzo messo notificatore, il quale provvedeva ai sensi dell'art. 140 cpc stante l'assenza del destinatario in data 01 settembre 2022, al deposito presso la casa comunale ed invio della raccomandata informativa n. 696416879682, spedita in data 10 ottobre 2022 e rispedita al mittente per non curato ritiro con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza al decimo giorno successivo da detta spedizione;
d) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300004851000, relativa a tutte le cartelle in contestazione e ai due avvisi di accertamento, notificata, dopo un primo tentativo a mezzo posta con raccomandata n. 673898420726 spedita in data
20 ottobre2023, restituita al mittente per compiuta giacenza, a mezzo messo notificatore, il quale provvedeva ai sensi dell'art. 140 cpc stante l'assenza del destinatario in data 20 febbraio 2024, al deposito presso la casa comunale ed invio della raccomandata informativa n. 675188420723, spedita in data 04 aprile 2024 e rispedita al mittente per non curato ritiro con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza al decimo giorno successivo da detta spedizione. In presenza di plurimi atti di intimazione di pagamento, concernenti anche la cartella per la quale il giudice di primo grado non ha reputato offerta la prova della notifica, reputa il Collegio che debba farsi richiamo all'orientamento di legittimità per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 20476/2025)
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Nella motivazione la Corte ha chiarito che l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19
d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
Ha altresì preso in esame gli argomenti richiamati dalla minoritaria giurisprudenza contraria, rilevando che anche
Cass. n. 6436/2025 ha inteso ribadire che l'avviso di intimazione è atto necessariamente impugnabile, statuendo che “Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.)”, dunque rientrante nell'elenco tassativo suddetto, come emerge anche da Cass. n. 3005/2020.
L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente elencato dall'art. 19 d.lgs. n. 546/92. Invero
l'abrogato testo dell'art. 46 cit. – intestato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n.
46, nell'attuale art. 50, il quale infatti prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Si tratta del medesimo atto e, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del
1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso
Cass. 14/09/2022, n. 27093.). Del resto, la stessa Corte di
Cassazione ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto, e quindi sull'essere un determinato atto ricompreso o meno nel novero tassativo dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, non si risolve sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 stesso, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.
Cass. 15/12/2021, n. 40233). Essendo identica la funzione dell'avviso di intimazione e di quello di mora di cui s'è sopra trattato, essi si identificano.
E' stata perciò esplicitamente superata la diversa opinione contenuta in Cass. n. 16743/24, consapevolmente superata già dalla ridetta Cass. n. 6436/25, secondo cui invece l'avviso di intimazione sarebbe solo facoltativamente impugnabile. Decisione che si porrebbe nel solco di altre, pur più risalenti, pronunce (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n.
1230 del 21/01/2020).
Una volta quindi ritenuto che l'omessa impugnazione dell'intimazione cristallizza la pretesa tributaria, non essendo più dato eccepire l'eventuale prescrizione anche anteriormente maturata, si palesano con evidenza le ragioni di fondatezza del gravame.
Infatti, in presenza di numerosi atti di intimazione che, come detto, dovevano necessariamente essere impugnati, al fine di far valere non solo la prescrizione maturata in precedenza, ma anche l'omessa notifica degli atti presupposti, l'inerzia del contribuente rende non più contestabile in occasione della notifica della successiva intimazione oggi impugnata, l'esistenza di eventuali vizi di notifica delle cartelle presupposte.
L'appello deve pertanto essere accolto, ed, in parziale riforma della sentenza appellata, deve pervenirsi all'integrale rigetto del ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore di entrambe le Agenzie, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede: accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta integralmente il ricorso del contribuente;
condanna Resistente_1 al rimborso delle spese del doppio grado in favore dell'Agenzia delle Entrate
NE, che liquida in € 1.300,00 (di cui € 600,00 per il giudizio di primo grado), oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, nonché in favore dell'Agenzia delle Entrate DP Napoli I, che liquida in €
1.000,00 (di cui € 450,00 per il giudizio di primo grado), oltre spese prenotate a debito.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2670/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 51 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso
Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3701/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110105586073000
IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento
07120249025390314000 relativa alle seguenti cartelle ed atti:
1) N. 071/2011/01055860/73/000;
2) N. 071/2011/02308180/55/000;
3) N.071/2012/00041498/45/000;
4) N. 071/2012/00879552/76/000;
5) N. 071/2012/01306030/56/000;
6) N. 071/2011/00316709/52/000;
7) N. 071/2013/01376705/34/000;
8) N. 071/2014/00722302/55/000;
9) N. 071/2015/00375929/90/000;
10 N. 071/2020/00625686/57/000;
11) AVVISO ACCERT. N. TEKM 01469/2012 (N.
67113009999941009000)
12) AVVISO ACCERT. N. TF 3015F01598/2022 (N.
67123017820757007000). Lamentava l'omessa notifica degli atti presupposti, e la conseguente inesistenza per nullità del titolo impositivo, o comunque la sopravvenuta prescrizione della pretesa.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate NE e della Direzione provinciale I di Napoli, dell'Agenzia delle
Entrate, la Corte di Giustizia Tributario di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 3701 del 27 febbraio 2025 ha parzialmente accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
Osservava che, sulla base della documentazione esibita in giudizio dai due enti intimati, risultava che:
- la cartella n. 07120110230818055000, relativa a ruolo
2011/13433 a titolo di tassa auto, era stata notificata a mezzo affissione all'Albo pretorio del Comune di Acerra stante l'irreperibilità assoluta del destinatario, così come attestato in relata dal messo notificatore che, recatosi presso la residenza del contribuente, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a richiedere l'affissione all'albo pretorio, che è stata eseguita dal 21 al 29 dicembre 2012;
- la cartella 07120120004149845000, relativa a ruolo
2012/33 a titolo di IRPEF e 2011/14893 a titolo di tassa auto, era stata notificata a mezzo affissione all'Albo pretorio del Comune di Acerra stante l'irreperibilità assoluta del contribuente, così come attestato in relata dal messo notificatore che, recatosi presso la residenza del destinatario, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a richiedere l'affissione all'albo pretorio effettuata dall'11 al 19 dicembre 2012; - la cartella 07120120087955276000, relativa a ruolo n.
2011/2036 a titolo di tassa rifiuti, era stata notificata a mezzo messo notificatore a mani della moglie del destinatario in data 04 febbraio 2013, cui seguiva l'invio della raccomandata informativa n. 699119333639 spedita in data 06 febbraio 2013;
- la cartella n. 07120120130603056000, relativa a ruolo
2012/1560 a titolo di IRPEF, era stata notificata a mezzo messo notificatore che, recatosi presso la residenza del destinatario, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a richiedere l'affissione all'albo pretorio, come da elenco del 13 agosto 2013;
- la cartella 07120130031670952000, relativa a ruolo
2013/1837 a titolo di tassa auto, era stata notificata direttamente a mezzo lettera raccomandata A/R, n.
671037871598, spedita in data 29 gennaio 2013 e ricevuta in data 13 febbraio 2013;
- la cartella 07120130137670534000, relativa a ruolo
2013/13281 a titolo di tassa rifiuti, era stata notificata a mezzo messo notificatore che in data 01 aprile 2014 consegnava il plico alla moglie del contribuente, provvedendo a spedire la c.a.n. n. 689041766429 in data 15 ottobre 2014;
- la cartella 07120140072230255000, relativa a ruolo
2014/5211 a titolo di tassa auto, era stata notificata a mezzo messo notificatore che, recatosi in data 30 gennaio
2015 presso la residenza del destinatario, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a notificare l'atto mediante affissione all'albo pretorio del
Comune di Acerra;
- la cartella n. 07120150037592990000, relativa a ruolo
2015/4188 a titolo di tassa auto, era stata notificata direttamente a mezzo raccomandata A/R in data 07 maggio
2015;
- la cartella di pagamento 07120200062568657000, relativa a ruolo 2020/4518 a titolo di tassa rifiuti, dopo un primo tentativo infruttuoso a mezzo posta raccomandata n.
695030964252 spedita in data 10.12.2012, veniva notificata a mezzo messo notificatore ex art. 140 c.p.c. in quanto il messo, constatata l'assenza del destinatario in data 13 giugno 2022, provvedeva al deposito presso la casa comunale e all'invio della cad n. 696320964259 spedita in data 29 luglio 2022 e rispedita al mittente per compiuta giacenza, quindi perfezionatasi al decimo giorno successivo e cioè il giorno 08 agosto 2022.
Inoltre, l'avviso di accertamento esecutivo n. TEK AE
TEKM014692007/001A anno imposta 2007 risultava notificato il 3 dicembre del 2012 e l'avviso di accertamento esecutivo n. TF3 AE AUTF3015F015982022/1 risultava notificato il 04/10/2022.
Da ciò scaturiva che tutti tali atti erano divenuti inoppugnabili precludendo alla parte la possibilità di far valere vizi, nel merito, con riferimento alla pretesa tributaria.
D'altro canto, le notifiche degli atti interruttivi – oltre alla sospensione dei termini introdotta dalla legislazione emergenziale - escludevano la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dalla parte.
Considerazioni a parte meritava invece la cartella n.
07120110105586073000, relativa a ruolo 2011/443 a titolo di IRPEF, che era stata notificata a mezzo affissione all'Albo pretorio del Comune di Acerra, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario così come attestato in relata dal messo notificatore che, recatosi presso la residenza del contribuente, constatata l'irreperibilità assoluta del medesimo, provvedeva a richiedere l'affissione all'albo pretorio, che è stata eseguita dal 21 al 29 dicembre 2012.
Tuttavia, mancava la comunicazione di affissione, che è solo dedotta dalla parte intimata.
Di conseguenza non poteva ritenersi perfezionato il relativo iter.
Dunque, solo con riferimento a quest'ultima cartella, il gravame andava accolto.
Avverso questa sentenza propone appello l'Agenzia delle
Entrate NE, cui aderisce l'Agenzia delle Entrate che ha depositato controdeduzioni.
Anche il contribuente ha depositato controdeduzioni.
L'appellante ha depositato memorie in prossimità dell'udienza.
L'appello è fondato.
Il motivo di gravame investe unicamente l'accoglimento del ricorso del contribuente quanto all'unico atto per il quale non si è ravvisato il perfezionamento della notifica della cartella, mediante il ricorso all'affissione presso l'albo pretorio comunale. Rileva il Collegio che, in applicazione del principio della ragione più liquida, ed a prescindere dal riscontro circa l'effettiva ritualità della notifica della cartella n.
07120110105586073000, relativa a ruolo 2011/443 a titolo di IRPEF, l'infondatezza del ricorso del contribuente emerga in ragione del fatto che l'Ufficio ha documentato che, dopo l'asserita notifica di tale cartella, sono stati inviati al
Resistente_1 altri atti collegati alla detta cartella.
In particolare, come si ricava dalla produzione in primo grado, l'Ufficio ha notificato:
a) l'avviso di intimazione n. 07120169011267503000, relativo a molte cartelle, tra cui anche quella qui in contestazione, la cui notifica è avvenuta a mezzo messo notificatore, personalmente al destinatario;
b) l'avviso di intimazione n. 07120219003263241000, relativo tra le tante anche alla cartella di pagamento in contestazione, notificato, dopo un primo tentativo a mezzo posta con raccomandata n. 695005497368 spedita in data 10 novembre 2021, restituita al mittente per compiuta giacenza, a mezzo messo notificatore, il quale provvedeva ai sensi dell'art. 140 cpc stante l'assenza del destinatario in data 28 marzo
2022, al deposito presso la casa comunale ed invio della raccomandata informativa n. 696295497363, spedita in data 30 settembre 2021 e rispedita al mittente per non curato ritiro con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza al decimo giorno successivo da detta spedizione;
c) l'avviso di intimazione n. 07120229010999804000, relativo anche alla cartella in contestazione, notificato, dopo un primo tentativo a mezzo posta con raccomandata n. 695126879685 spedita in data
23 maggio 2022, restituita al mittente per compiuta giacenza, a mezzo messo notificatore, il quale provvedeva ai sensi dell'art. 140 cpc stante l'assenza del destinatario in data 01 settembre 2022, al deposito presso la casa comunale ed invio della raccomandata informativa n. 696416879682, spedita in data 10 ottobre 2022 e rispedita al mittente per non curato ritiro con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza al decimo giorno successivo da detta spedizione;
d) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300004851000, relativa a tutte le cartelle in contestazione e ai due avvisi di accertamento, notificata, dopo un primo tentativo a mezzo posta con raccomandata n. 673898420726 spedita in data
20 ottobre2023, restituita al mittente per compiuta giacenza, a mezzo messo notificatore, il quale provvedeva ai sensi dell'art. 140 cpc stante l'assenza del destinatario in data 20 febbraio 2024, al deposito presso la casa comunale ed invio della raccomandata informativa n. 675188420723, spedita in data 04 aprile 2024 e rispedita al mittente per non curato ritiro con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza al decimo giorno successivo da detta spedizione. In presenza di plurimi atti di intimazione di pagamento, concernenti anche la cartella per la quale il giudice di primo grado non ha reputato offerta la prova della notifica, reputa il Collegio che debba farsi richiamo all'orientamento di legittimità per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 20476/2025)
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Nella motivazione la Corte ha chiarito che l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19
d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
Ha altresì preso in esame gli argomenti richiamati dalla minoritaria giurisprudenza contraria, rilevando che anche
Cass. n. 6436/2025 ha inteso ribadire che l'avviso di intimazione è atto necessariamente impugnabile, statuendo che “Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.)”, dunque rientrante nell'elenco tassativo suddetto, come emerge anche da Cass. n. 3005/2020.
L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente elencato dall'art. 19 d.lgs. n. 546/92. Invero
l'abrogato testo dell'art. 46 cit. – intestato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n.
46, nell'attuale art. 50, il quale infatti prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Si tratta del medesimo atto e, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del
1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso
Cass. 14/09/2022, n. 27093.). Del resto, la stessa Corte di
Cassazione ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto, e quindi sull'essere un determinato atto ricompreso o meno nel novero tassativo dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, non si risolve sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 stesso, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.
Cass. 15/12/2021, n. 40233). Essendo identica la funzione dell'avviso di intimazione e di quello di mora di cui s'è sopra trattato, essi si identificano.
E' stata perciò esplicitamente superata la diversa opinione contenuta in Cass. n. 16743/24, consapevolmente superata già dalla ridetta Cass. n. 6436/25, secondo cui invece l'avviso di intimazione sarebbe solo facoltativamente impugnabile. Decisione che si porrebbe nel solco di altre, pur più risalenti, pronunce (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n.
1230 del 21/01/2020).
Una volta quindi ritenuto che l'omessa impugnazione dell'intimazione cristallizza la pretesa tributaria, non essendo più dato eccepire l'eventuale prescrizione anche anteriormente maturata, si palesano con evidenza le ragioni di fondatezza del gravame.
Infatti, in presenza di numerosi atti di intimazione che, come detto, dovevano necessariamente essere impugnati, al fine di far valere non solo la prescrizione maturata in precedenza, ma anche l'omessa notifica degli atti presupposti, l'inerzia del contribuente rende non più contestabile in occasione della notifica della successiva intimazione oggi impugnata, l'esistenza di eventuali vizi di notifica delle cartelle presupposte.
L'appello deve pertanto essere accolto, ed, in parziale riforma della sentenza appellata, deve pervenirsi all'integrale rigetto del ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore di entrambe le Agenzie, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede: accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta integralmente il ricorso del contribuente;
condanna Resistente_1 al rimborso delle spese del doppio grado in favore dell'Agenzia delle Entrate
NE, che liquida in € 1.300,00 (di cui € 600,00 per il giudizio di primo grado), oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, nonché in favore dell'Agenzia delle Entrate DP Napoli I, che liquida in €
1.000,00 (di cui € 450,00 per il giudizio di primo grado), oltre spese prenotate a debito.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente