TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3123/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3123/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]de Parte_1
Vasconcelos, 130, CEP 04679- 330, Vila Romano, São Paulo – SP, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli Avvocati Anna Cecconato (C.F. ) e Marco Antonio Carneiro C.F._1
Berbel (C.F. ) del Foro di Treviso, come da procura notarile in atti, C.F._2 autenticata e tradotta, nonché munita di apostille, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli
Avvocati sito in Viale Cadorna, 20, Treviso (TV), CAP 31100;
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.12.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Pt_1
1 nato a [...], oggi Taurianova (RC) il giorno 04.11.1856, figlio di e Per_1 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 1). In data 10.01.1884, sposava a Cittanova Persona_3 Persona_4
(RC) (cfr. doc. in atti n. 2). Successivamente emigrava in Brasile nel 1990 e vi Controparte_2 decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
Dall'unione tra e nasceva il 15.08.1906 JO UC (cfr. doc. Persona_4 Controparte_2 in atti n. 4), il quale in data 27.01.1940 sposò la quale, dopo il Persona_5 matrimonio, modificò il proprio nominativo in (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_6
Dalla loro unione nacque, in data 11.11.1944, (cfr. doc. in atti n. 6), il quale in data Persona_7
26.03.1977 sposò , la quale, dopo il matrimonio, modificò il proprio Persona_8 nominativo in (cfr. doc. in atti n. 7). Dall'unione nacque il 04.08.1983 Persona_9
l'attuale ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8). Parte_1
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
12.05.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte avvenuto in data 22 maggio
2025, il Giudice designato riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della
2 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nel merito, la difesa ha evidenziato che il ricorrente ha puntualmente seguito le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, provvedendo a formalizzare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Tuttavia, la mancata convocazione entro i termini di legge, ha reso inevitabile il ricorso alla tutela giurisdizionale, quale unico strumento effettivo per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Il ricorrente ha documentato in maniera esaustiva quanto dedotto, producendo il modulo di richiesta di appuntamento, sottoscritto e datato 16 dicembre 2022 e una e-mail di conferma con cui il Consolato ha attestato l'avvenuta ricezione della domanda e l'inserimento nella lista d'attesa per l'anno 2022
(cfr. doc. in atti n. 9 e 10).
A ciò si aggiunge una schermata del sito consolare del 23 agosto 2023 da cui risulta che, a quella data, si stavano convocando soggetti che avevano presentato istanza nel 2012 (cfr. doc. in atti n. 11).
In ragione di ciò, il ricorrente si è rivolto a un notaio, il dott. al Persona_10 fine di cristallizzare in forma pubblica quanto sopra rappresentato (cfr. scrittura pubblica dichiarativa del 6 marzo 2024, doc. in atti n. 12).
3 Alla luce di tali elementi, risulta evidente che le domande del 2022 verranno trattate – nella migliore delle ipotesi – a distanza di circa dieci anni dalla loro presentazione, in aperta violazione del termine massimo di 730 giorni previsto dalla normativa vigente.
Tutto ciò conferma sia l'effettività dell'interesse ad agire del ricorrente, sia la fondatezza della pretesa azionata. Egli ha rispettato scrupolosamente le modalità previste per l'inoltro della domanda e ha prodotto idonea documentazione a supporto della tempistica eccessivamente dilatata del relativo iter amministrativo.
L'inerzia protratta del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, a fronte di un obbligo normativo di definizione delle istanze entro due anni, integra un'ipotesi di illegittimo silenzio-inadempimento, con conseguente pregiudizio per il diritto del ricorrente a un procedimento amministrativo corretto e tempestivo.
Tale situazione, dunque, impone il riconoscimento dell'interesse ad agire e giustifica pienamente il ricorso alla tutela giurisdizionale, in assenza di alternative praticabili in sede amministrativa e in presenza di un atteggiamento consolare che esclude qualsiasi possibilità concreta di ottenere una risposta entro tempi certi e ragionevoli.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri
4 presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Persona_4 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 23.08.2023, dal Dipartimento di
Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica del
Brasile, nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino alla presente data registro di naturalizzazione in nome di o o , figlio di Persona_4 Persona_4 Parte_2 [...]
e di , originario d'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in atti n. 3). Orbene, Per_3 Persona_2 in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai Persona_4 relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a lui, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato
5 motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della , non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_1 Parte_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 18 luglio 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3123/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]de Parte_1
Vasconcelos, 130, CEP 04679- 330, Vila Romano, São Paulo – SP, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli Avvocati Anna Cecconato (C.F. ) e Marco Antonio Carneiro C.F._1
Berbel (C.F. ) del Foro di Treviso, come da procura notarile in atti, C.F._2 autenticata e tradotta, nonché munita di apostille, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli
Avvocati sito in Viale Cadorna, 20, Treviso (TV), CAP 31100;
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.12.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Pt_1
1 nato a [...], oggi Taurianova (RC) il giorno 04.11.1856, figlio di e Per_1 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 1). In data 10.01.1884, sposava a Cittanova Persona_3 Persona_4
(RC) (cfr. doc. in atti n. 2). Successivamente emigrava in Brasile nel 1990 e vi Controparte_2 decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
Dall'unione tra e nasceva il 15.08.1906 JO UC (cfr. doc. Persona_4 Controparte_2 in atti n. 4), il quale in data 27.01.1940 sposò la quale, dopo il Persona_5 matrimonio, modificò il proprio nominativo in (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_6
Dalla loro unione nacque, in data 11.11.1944, (cfr. doc. in atti n. 6), il quale in data Persona_7
26.03.1977 sposò , la quale, dopo il matrimonio, modificò il proprio Persona_8 nominativo in (cfr. doc. in atti n. 7). Dall'unione nacque il 04.08.1983 Persona_9
l'attuale ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8). Parte_1
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
12.05.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte avvenuto in data 22 maggio
2025, il Giudice designato riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della
2 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nel merito, la difesa ha evidenziato che il ricorrente ha puntualmente seguito le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, provvedendo a formalizzare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Tuttavia, la mancata convocazione entro i termini di legge, ha reso inevitabile il ricorso alla tutela giurisdizionale, quale unico strumento effettivo per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Il ricorrente ha documentato in maniera esaustiva quanto dedotto, producendo il modulo di richiesta di appuntamento, sottoscritto e datato 16 dicembre 2022 e una e-mail di conferma con cui il Consolato ha attestato l'avvenuta ricezione della domanda e l'inserimento nella lista d'attesa per l'anno 2022
(cfr. doc. in atti n. 9 e 10).
A ciò si aggiunge una schermata del sito consolare del 23 agosto 2023 da cui risulta che, a quella data, si stavano convocando soggetti che avevano presentato istanza nel 2012 (cfr. doc. in atti n. 11).
In ragione di ciò, il ricorrente si è rivolto a un notaio, il dott. al Persona_10 fine di cristallizzare in forma pubblica quanto sopra rappresentato (cfr. scrittura pubblica dichiarativa del 6 marzo 2024, doc. in atti n. 12).
3 Alla luce di tali elementi, risulta evidente che le domande del 2022 verranno trattate – nella migliore delle ipotesi – a distanza di circa dieci anni dalla loro presentazione, in aperta violazione del termine massimo di 730 giorni previsto dalla normativa vigente.
Tutto ciò conferma sia l'effettività dell'interesse ad agire del ricorrente, sia la fondatezza della pretesa azionata. Egli ha rispettato scrupolosamente le modalità previste per l'inoltro della domanda e ha prodotto idonea documentazione a supporto della tempistica eccessivamente dilatata del relativo iter amministrativo.
L'inerzia protratta del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, a fronte di un obbligo normativo di definizione delle istanze entro due anni, integra un'ipotesi di illegittimo silenzio-inadempimento, con conseguente pregiudizio per il diritto del ricorrente a un procedimento amministrativo corretto e tempestivo.
Tale situazione, dunque, impone il riconoscimento dell'interesse ad agire e giustifica pienamente il ricorso alla tutela giurisdizionale, in assenza di alternative praticabili in sede amministrativa e in presenza di un atteggiamento consolare che esclude qualsiasi possibilità concreta di ottenere una risposta entro tempi certi e ragionevoli.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri
4 presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Persona_4 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 23.08.2023, dal Dipartimento di
Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica del
Brasile, nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino alla presente data registro di naturalizzazione in nome di o o , figlio di Persona_4 Persona_4 Parte_2 [...]
e di , originario d'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in atti n. 3). Orbene, Per_3 Persona_2 in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai Persona_4 relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a lui, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato
5 motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della , non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_1 Parte_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 18 luglio 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
6