Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr. 118/2024 R.G.,
promossa con ricorso depositato il 21/8/2024 da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Giovanazzi del Foro di Rovereto
giusta delega allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI
contro
(codice fiscale n. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Padova, Via Girolamo Savonarola, n. 217, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Cassera, Tiberio Di
Marco, , Federica Fantuzzi del Foro di Modena e Ilaria Parte_4
Giovanazzi del Foro di Rovereto
e contro
(codice fiscale n. , con sede legale in Ala (Trento), CP_2 P.IVA_2
Via Cerè, n. 17, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gragnoli e Luca Ziccarelli del Foro di Modena e Claudio
Tezzele del Foro di Rovereto giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTE
1
fiscale n. ), con sede legale in Milano, Via Libero Temolo, n. 4, in P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante e contro la (codice Controparte_4
fiscale n. ), con sede legale in Milano, Via Roberto Lepetit, n. 8 / n. P.IVA_4
10, in persona del suo legale rappresentante
CONVENUTE CONTUMACI
In punto: Appalto - Responsabilità solidale - Differenze retributive -
Inquadramento superiore - Lavoro straordinario - Lavoro Suppletivo
CONCLUSIONI
RicorrentI: “
accertare e dichiarare, in forza di tutto quanto esposto in narrativa, le differenze retributive e contributive relative all'erronea e/o mancata retribuzione delle ore supplementari o straordinarie, e le differenze di livello derivanti dall'errato inquadramento, spettanti ai lavoratori , Parte_1 [...]
, , derivanti dal mancato rispetto da Parte_2 Parte_3
parte dei datori di lavoro Coop 2020 s.c.a.r.l., Parte_5 Controparte_5
ed in solido con in forza di solidarietà passiva ex artt.
[...] Controparte_2
1676 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003, delle norme del CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare;
2. conseguentemente condannare Coop 2020 s.c.a.r.l, Parte_5 [...]
anche ai sensi dell'art. 2112 cc., ed ex artt. 1676 c.c. e 29 d.lgs. Controparte_5
2 Con n. 276/2003 in solido, a pagare ai lavoratori CP_2 Parte_1
Aly Mohamed, , le sopra Parte_2 Parte_1 Parte_3
richiamate differenze retributive, come quantificate ed argomentate in narrativa per ciascun ricorrente, ovvero la maggiore o minore somma risultante come dovuta in corso di causa;
3. condannare le resistenti alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria: come in ricorso”.
Convenuta “Voglia l'Ill. mo Tribunale di Rovereto, in funzione di CP_2
Giudice del lavoro e in composizione monocratica, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
in via preliminare, rilevare la intervenuta decadenza del Sig. Parte_2
dalla possibilità di chiedere (alla il pagamento dei
[...] CP_2
pretesi crediti retributivi maturati alle dipendenze della Controparte_6
[...]
in subordine, salvo gravame, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal
Sig. , dal Sig. Parte_1 Parte_2
e dal Sig. contro la giacché infondate in fatto e in
[...] Parte_3 CP_2
diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sugli accessori dei pretesi crediti;
in via istruttoria,come in memoria 30/1/2025.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Convenuta “rigettare le domande dei ricorrenti, col favore delle CP_5
spese.
In via istruttoria come in memoria difensiva”.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/8/2024 i ricorrenti di cui in epigrafe – premesso di essere stati assunti da diverse società succedutesi presso lo stabilimento
[...]
e di vantare crediti a titolo di differenze retributive derivanti da erroneo CP_2
inquadramento contrattuale nonché da mancato pagamento di ore straordinarie e suppletive – convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale le società di cui in epigrafe per sentirle rispondere in solido in relazione alle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano in giudizio le sole e eccependo CP_2 Controparte_5
preliminarmente la mancata individuazione e produzione in giudizio del ccnl applicato ai rapporti di lavoro e contestando nel merito ogni fondatezza delle avverse richieste.
Espletato infruttuosamente il prescritto tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per esaminare l'eccezione preliminare formulata dalle convenute costituite e veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente, con contestuale deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso non può essere accolto.
In punto di fatto è pacifico che i ricorrenti non hanno individuato correttamente
– né, tantomeno, tempestivamente prodotto – il ccnl applicato dalle datrici di lavoro.
Secondo l'insegnamento della S.C. (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22843 del 12/09/2019)
“Nel regime di impiego privato, il contratto collettivo di cui si chiede l'applicazione diretta costituisce un fatto storico che va allegato in modo
4 specifico dall'attore, sicchè è generica la domanda formulata senza che tale contratto sia individuato o individuabile grazie all'interpretazione dell'atto introduttivo;
ne consegue che la richiesta in appello di applicazione di un contratto collettivo diverso da quello allegato costituisce modifica della domanda originaria, soggetta alle preclusioni ed al regime dell'art. 420,comma 1,
c.p.c.”; ed ancora: “nell'ambito della contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l'iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo,
non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico” (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020,
n. 9300; sez. I, 29.12.2020, n. 29772; Sez. L, Ordinanza n. 31695 del 2023).
Nonostante l'esito della vertenza appare equo, in ragione della diversa posizione economica delle parti ed al fine di favorire una pacificazione dei rapporti,
disporre la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così
provvede:
1. respinge il ricorso;
2. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il giorno 11 febbraio 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
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