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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Roma, via Sirte n.28, presso lo studio Parte_1 one che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE-appellato incidentale E
elett.te Controparte_1 dom.ta in Roma via Ennio Quirino Visconti n.8, presso l'Ufficio Legale, rappresentata e difesa giusta procura depositata in telematico dall'avv. Gioia Rita Telli APPELLATA-appellante incidentale E
elett.te dom.ta in Roma, via Controparte_2
'avv. Antonino Galletti che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11200/2023 del Tribunale di Roma pubblicata l'11/12/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'avv. , premesso di avere ricevuto in data 1 luglio 2022 Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2021 00524 9422 6000, avente a oggetto la cartella esattoriale n. 097 2021 00524 9422 6000 relativa al ruolo 2020, per l'importo complessivo di € 2.845,15 a titolo di contributi omessi alla
[...]
, ha convenuto in giudizio quest' Controparte_1
l' rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
i sulla scorta dei principi di fumus boni iuris e di periculum in mora di cui in narrativa, concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà della cartella esattoriale n. 097 2021 00524 9422 6000, notificata in data 1 luglio 2022;
- nel merito dichiarare nulla l'esecuzione di cui alla cartella esattoriale n. 097 2021 00524 9422 6000, notificata in data 1 luglio 2022 in forza del mancato rispetto della procedura di cui agli sopra indicati, e comunque per intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi di legge, oltre che per mancata sottoscrizione di responsabile regolarmente legittimato e, per l'effetto, dichiarare come nulla sia dovuto dall'avv. , nei confronti dell' resistente, relativamente ai titoli sopra Pt_1 CP_4 impugnat
1.1. Nella resistenza di e della la quale ha avanzato in via CP_5 Pt_2 subordinata domanda ric zionale essionista al pagamento delle somme iscritte nel ruolo 2020, per un totale di € 2.803,88, oltre interessi dal dovuto al saldo, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti di entrambe le controparti.
1.2. Il primo giudice: i) ha accolto l'eccezione di tardività dell'opposizione, affermando che la cartella esattoriale opposta risulta notificata in data 1.07.2022, mentre dalla consultazione del fascicolo telematico, il ricorso risulta depositato in data 18.08.2022, pertanto non risulta rispettato il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.vo n. 46/1999. Pertanto, ogni censura relativa al merito della pretesa creditoria deve essere dichiarata inammissibile ed il credito iscritto nel ruolo in questione deve ritenersi definitivamente consolidato>; ha aggiunto che Non sono peraltro dedotti fatti successivi alla notifica della cartella, pertanto sul merito del diritto di credito azionato di cui all'iscrizione a ruolo non vi sono altri profili da poter valutare>; ii) ha ritenuto parimenti tardiva l'opposizione con riguardo ai denunciati vizi formali, osservando che Invero, circa le censure attinenti alle modalità formali proprie della procedura esattoriale ed alla pretesa mancata preventiva contestazione dei crediti iscritti a ruolo da parte della , trattandosi di vizi deducibili in sede CP_1 di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., gli stessi avrebbero dovuti essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo. Pertanto, anche queste censure sono inammissibili>; iii) ha comunque aggiunto che con riguardo alle censure attinenti al mancato rispetto da parte dell'ente impositore dei termini di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 46/99 per l'iscrizione a ruolo degli importi richiesti, deve considerarsi che il citato art. 25 riferendosi ai crediti degli enti pubblici previdenziali, non si applica alla , che ha natura CP_1 di fondazione di diritto privato, per effetto del D.l e del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/09/1995>; iv) ha
2 disatteso la doglianza attinente al preteso mancato rispetto della procedura prevista dalla l. n. 689/1981 in quanto nel caso di specie non si verte intorno ad illeciti amministrativi con correlate sanzioni, di analoga natura, ma intorno ad omissioni contributive e relative sanzioni di natura civile. Pertanto, non trovano applicazione le norme della legge n. 689/81>; v) nel rigetto del ricorso principale ha ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale avanzata dalla . CP_1
2. Contro questa decisione ha proposto appello l'avv Parte_1 lamentando l'erroneità della dichiarata decadenza perché i era stato depositato il 10/8/2022 e non 18/8/2022 come indicato dal Tribunale, sicché doveva ritenersi rispettato il termine di 40 giorni, che andava a scadere il 10 agosto 2020, tempestività che doveva riguardare tutti i vizi dedotti. L'appellante ha quindi riproposto le contestazioni svolte in primo grado e in specie: i) la violazione dell'art. 22 legge n. 689/1981 per non essergli mai stata notificata ai sensi degli artt 139 e ss c.p.c. alcuna contestazione in merito alle violazioni oggetto dell'ingiunzione e comunque per non essergli stata ritualmente notificata la cartella impugnata;
ii) la decadenza ex artt 5 dl 953/1982 e 25 DPR n. 602/1973 e il decorso della prescrizione quinquennale.
2.1. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo l'inammissibili
[...] il merito;
in via incidentale condizionata ha riproposto la domanda riconvenzionale già ritenuta assorbita dal Tribunale.
2.2. Si è altresì costituita in giudizio l' Controparte_3 resistendo al gravame e chiedendone il rige 2.2. Respinta da altro Collegio l'istanza di inibitoria, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per asserita violazione dell'art. 327 c.p.c.
3.1. La sentenza in esame, per come emerge dal fascicolo telematico di primo grado e dalla stessa intestazione, segue la trattazione scritta fissata ex art. 127 ter cpc per la data del 23/11/2023 (cfr ordinanza del 17/6/2023); la sentenza non è stata emessa in detta giornata, bensì successivamente e comunicata dalla cancelleria all'allora difensore dell'appellante, avv Pierpaolo Pucci- con pec dell'11/12/2023. 3.2. L'appello è stato depositato in data 10/6/2023, sicché deve ritenersi tempestivo nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
3.3. L'eccezione della , che vorrebbe far decorrere il predetto termine dal CP_1
7/12/2023 data del deposito telematico della sentenza da parte del primo giudice, non tiene conto della peculiare forma di trattazione della controversia e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nelle analoghe ipotesi di trattazione scritta previste dalla legislazione cd emergenziale e più esattamente che “i provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai
3 sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi” (Cass n.13735/2023).
4. L'appello sebbene ammissibile non è fondato, anche se per le diverse ragioni di seguito esposte.
5. Innanzitutto si impone l'esatta ricostruzione della vicenda in esame, anche a correzione di affermazioni e argomentazioni contenute nel gravame che appaiono assolutamente estranee alla materia del contendere.
5.1. Viene in discussione la cartella di pagamento (e non intimazione di pagamento) n. 097 2021 00524 9422 6000, pacificamente notificata all'avv.
, per come dallo stesso dedotto, in data 1/7/2022. Pt_1
5.2. Detta cartella è riferita, tra le altre, anche alle somme iscritte a ruolo dalla nell'anno 2020, sia per contributi omessi nell'anno 2014 e relative sanzioni CP_1 per complessivi € 2367,92 sia a titolo di sanzione ex art 9 legge n. 141/1992 anno 2016 per € 436,00, per un totale di € 2803,92. 5.2. Il ricorso in opposizione risulta depositato dall'avv. innanzi al Tribunale Pt_1 di Roma il 4/8/2022, per come attestato dal fascicolo telematico di primo grado e per come indicato nell'incipit della stessa gravata sentenza, sicché la successiva data del 18/8/2022 indicata dal primo giudice nel corpo della motivazione e su cui è stata dichiarata la decadenza ex art 24 d.lgs n. 46/1999 è errata e conseguentemente l'azione, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, deve essere ritenuta tempestiva.
6. L'affermata tempestività dell'opposizione impone l'esame in questo grado delle contestazioni mosse nel ricorso introduttivo e riproposte nel gravame.
6.1. Va da subito osservato che il primo giudice ha ritenuto tardive, perché in violazione del termine di 20 giorni imposto dall'art. 617 c.p.c., le censure attinenti alle modalità formali proprie della procedura esattoriale ed alla pretesa mancata preventiva contestazione dei crediti iscritti a ruolo da parte della , CP_1 trattandosi di vizi deducibili in sede di opposizione agli atti esecutivi>.
6.1.1 Giova ricordare che “la sentenza di primo grado che qualifichi come opposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso l'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 (ma ciò vale anche per le cartelle esattoriali n.d.e.), è impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione” (ex plurimis Cass. n. 29763/2022), sicché non possono trovare ingresso in questa sede le censure mosse sul punto nel gravame.
6.2. Lo stesso Tribunale, però, ha esaminato, per disattenderle, sia l'eccezione di decadenza ex art. 25 dlgs n. 46/1999 sia l'eccezione di violazione della procedura di cui all'art. 689/1981, che vengono riproposte dall'appellante.
6.2.1. Sul punto il gravame risulta inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c. perché non si confronta criticamente con le ragioni della decisione già richiamate al § 1 punto 1.1. iii) e iv).
6.2.2. Ciò vale certamente per l'eccezione di decadenza, perché riproposta negli stessi termini già disattesi dal Tribunale senza alcun vaglio critico della motivazione, mentre con riguardo all'asserita violazione della legge n. 689/1981 appare utile svolgere una puntualizzazione.
4 6.2.3. Certamente le ragioni della gravata sentenza si attagliano alla pretesa contributiva, che trova fonte nella legge così come medesima fonte hanno le somme aggiuntive, che hanno natura di sanzioni civili e sono legate all'omissione contributiva da un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo (Cass. n. 12533/2019) ed entrambe esulano dalla disciplina della legge n. 689/1981. In tale senso è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (ex plurimis Cass. n. 4225/2018).
6.2.4. Con riguardo invece alla sanzione ex art. 17 comma 4 legge n. 576/1980 per come modificato dall'art. 9 legge n. 141/92 relativa all'anno 2016, si tratta di sanzione amministrativa che è stata preventivamente contestata con informativa ai sensi dell'art. 12 del regolamento di disciplina delle sanzioni a mezzo raccomandata ricevuta dall'avv. il 31/5/2019 prodotta dalla Pt_1 CP_1
(doc. 7 fascicolo di I grado) avverso la quale non è stata mossa alcuna contestazione, sicché è infondata l'affermazione dell'appellante di non avere mai ricevuto alcuna forma di notizia in merito, risultando non comprensibili le argomentazioni svolte in ordine alle procedure di notifica, atteso che nella specie viene in rilievo una raccomandata, quindi la disciplina che regola il servizio postale, e la cartolina di ricevimento risulta sottoscritta dal “ricevente” senza che sul punto sia stato dedotto né contestato alcunché.
6.3. Infondata è infine l'eccezione di prescrizione, che non tiene conto della disciplina speciale che regola la contribuzione a favore della né degli atti CP_1 di messa in mora depositati in giudizio.
6.3.1. Con riguardo alla sanzione amministrativa ex art 19 legge n. 141/1992, la informativa del 31/5/2019 ha interrotto il termine quinquennale, applicabile alla fattispecie (ex plurimis Cass. n. 27509/2019) sicché alla data di notifica della cartella (1/7/2022) nessuna prescrizione era maturata.
6.3.2. Con riguardo ai contributivi dell'anno 2014 la ha prodotto una CP_1 diffida di pagamento a mezzo raccomandata ricevuta dall'avv il 17/1/2020 Pt_1
(doc. 6) sulla quale non è stata mossa alcuna contestaz , né è stata contestata ovvero smentita la circostanza, dedotta e documentata dalla , CP_1 che il predetto ha provveduto a inoltrare la dichiarazione reddituale l 22/4/2016 (cfr. doc. 4).
6.3.4. In ordine al regime applicabile, è sufficiente ricordare che l'art. 19 legge n. 576/1980 prevedeva per i crediti contributivi della la prescrizione CP_1 decennale, ma a seguito dell'emanazione della legge n. 95, ed in specie dell'art. 3 con cui la prescrizione è stata ridotta a cinque anni, la giurisprudenza
5 di legittimità ha affermato che detta legge ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali anche con riguardo alla CP_1
(Cass. n. 16639/2019). Con l'entrata in vigore (il 3.2.2012) della legge n. 247/2012 la prescrizione dei crediti contributivi della è tornata ad essere CP_1 decennale, avendo l'art. 66 di detta legge espressa scluso l'applicabilità dell'art. 3 legge n. 335/1995. A seguito di detto intervento normativo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (ex plurimis Cass. n. 6729/2013).
6.3.5. Nella specie vengono in rilievo contributi maturati successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2012, sicché alla data di notifica della cartella di pagamento (1/7/2022) il termine decennale non era all'evidenza spirato.
7. In conclusione, il ricorso in opposizione è infondato e pertanto l'appello va respinto, rimanendo all'evidenza assorbito l'appello incidentale della CP_1 proposto in via subordinata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di ciascuna parte appellata come in dispositivo, tenuto conto anche della fase cautelare sull'inibitoria.
8.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, così assorbito l'appello incidentale;
condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
e all' le spese del grado
[...] Controparte_3
i cias rimborso 15%, iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 13.2.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
6
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Roma, via Sirte n.28, presso lo studio Parte_1 one che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE-appellato incidentale E
elett.te Controparte_1 dom.ta in Roma via Ennio Quirino Visconti n.8, presso l'Ufficio Legale, rappresentata e difesa giusta procura depositata in telematico dall'avv. Gioia Rita Telli APPELLATA-appellante incidentale E
elett.te dom.ta in Roma, via Controparte_2
'avv. Antonino Galletti che la rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11200/2023 del Tribunale di Roma pubblicata l'11/12/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'avv. , premesso di avere ricevuto in data 1 luglio 2022 Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2021 00524 9422 6000, avente a oggetto la cartella esattoriale n. 097 2021 00524 9422 6000 relativa al ruolo 2020, per l'importo complessivo di € 2.845,15 a titolo di contributi omessi alla
[...]
, ha convenuto in giudizio quest' Controparte_1
l' rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
i sulla scorta dei principi di fumus boni iuris e di periculum in mora di cui in narrativa, concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà della cartella esattoriale n. 097 2021 00524 9422 6000, notificata in data 1 luglio 2022;
- nel merito dichiarare nulla l'esecuzione di cui alla cartella esattoriale n. 097 2021 00524 9422 6000, notificata in data 1 luglio 2022 in forza del mancato rispetto della procedura di cui agli sopra indicati, e comunque per intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi di legge, oltre che per mancata sottoscrizione di responsabile regolarmente legittimato e, per l'effetto, dichiarare come nulla sia dovuto dall'avv. , nei confronti dell' resistente, relativamente ai titoli sopra Pt_1 CP_4 impugnat
1.1. Nella resistenza di e della la quale ha avanzato in via CP_5 Pt_2 subordinata domanda ric zionale essionista al pagamento delle somme iscritte nel ruolo 2020, per un totale di € 2.803,88, oltre interessi dal dovuto al saldo, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti di entrambe le controparti.
1.2. Il primo giudice: i) ha accolto l'eccezione di tardività dell'opposizione, affermando che la cartella esattoriale opposta risulta notificata in data 1.07.2022, mentre dalla consultazione del fascicolo telematico, il ricorso risulta depositato in data 18.08.2022, pertanto non risulta rispettato il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.vo n. 46/1999. Pertanto, ogni censura relativa al merito della pretesa creditoria deve essere dichiarata inammissibile ed il credito iscritto nel ruolo in questione deve ritenersi definitivamente consolidato>; ha aggiunto che Non sono peraltro dedotti fatti successivi alla notifica della cartella, pertanto sul merito del diritto di credito azionato di cui all'iscrizione a ruolo non vi sono altri profili da poter valutare>; ii) ha ritenuto parimenti tardiva l'opposizione con riguardo ai denunciati vizi formali, osservando che Invero, circa le censure attinenti alle modalità formali proprie della procedura esattoriale ed alla pretesa mancata preventiva contestazione dei crediti iscritti a ruolo da parte della , trattandosi di vizi deducibili in sede CP_1 di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., gli stessi avrebbero dovuti essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo. Pertanto, anche queste censure sono inammissibili>; iii) ha comunque aggiunto che con riguardo alle censure attinenti al mancato rispetto da parte dell'ente impositore dei termini di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 46/99 per l'iscrizione a ruolo degli importi richiesti, deve considerarsi che il citato art. 25 riferendosi ai crediti degli enti pubblici previdenziali, non si applica alla , che ha natura CP_1 di fondazione di diritto privato, per effetto del D.l e del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/09/1995>; iv) ha
2 disatteso la doglianza attinente al preteso mancato rispetto della procedura prevista dalla l. n. 689/1981 in quanto nel caso di specie non si verte intorno ad illeciti amministrativi con correlate sanzioni, di analoga natura, ma intorno ad omissioni contributive e relative sanzioni di natura civile. Pertanto, non trovano applicazione le norme della legge n. 689/81>; v) nel rigetto del ricorso principale ha ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale avanzata dalla . CP_1
2. Contro questa decisione ha proposto appello l'avv Parte_1 lamentando l'erroneità della dichiarata decadenza perché i era stato depositato il 10/8/2022 e non 18/8/2022 come indicato dal Tribunale, sicché doveva ritenersi rispettato il termine di 40 giorni, che andava a scadere il 10 agosto 2020, tempestività che doveva riguardare tutti i vizi dedotti. L'appellante ha quindi riproposto le contestazioni svolte in primo grado e in specie: i) la violazione dell'art. 22 legge n. 689/1981 per non essergli mai stata notificata ai sensi degli artt 139 e ss c.p.c. alcuna contestazione in merito alle violazioni oggetto dell'ingiunzione e comunque per non essergli stata ritualmente notificata la cartella impugnata;
ii) la decadenza ex artt 5 dl 953/1982 e 25 DPR n. 602/1973 e il decorso della prescrizione quinquennale.
2.1. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo l'inammissibili
[...] il merito;
in via incidentale condizionata ha riproposto la domanda riconvenzionale già ritenuta assorbita dal Tribunale.
2.2. Si è altresì costituita in giudizio l' Controparte_3 resistendo al gravame e chiedendone il rige 2.2. Respinta da altro Collegio l'istanza di inibitoria, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per asserita violazione dell'art. 327 c.p.c.
3.1. La sentenza in esame, per come emerge dal fascicolo telematico di primo grado e dalla stessa intestazione, segue la trattazione scritta fissata ex art. 127 ter cpc per la data del 23/11/2023 (cfr ordinanza del 17/6/2023); la sentenza non è stata emessa in detta giornata, bensì successivamente e comunicata dalla cancelleria all'allora difensore dell'appellante, avv Pierpaolo Pucci- con pec dell'11/12/2023. 3.2. L'appello è stato depositato in data 10/6/2023, sicché deve ritenersi tempestivo nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
3.3. L'eccezione della , che vorrebbe far decorrere il predetto termine dal CP_1
7/12/2023 data del deposito telematico della sentenza da parte del primo giudice, non tiene conto della peculiare forma di trattazione della controversia e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nelle analoghe ipotesi di trattazione scritta previste dalla legislazione cd emergenziale e più esattamente che “i provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai
3 sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi” (Cass n.13735/2023).
4. L'appello sebbene ammissibile non è fondato, anche se per le diverse ragioni di seguito esposte.
5. Innanzitutto si impone l'esatta ricostruzione della vicenda in esame, anche a correzione di affermazioni e argomentazioni contenute nel gravame che appaiono assolutamente estranee alla materia del contendere.
5.1. Viene in discussione la cartella di pagamento (e non intimazione di pagamento) n. 097 2021 00524 9422 6000, pacificamente notificata all'avv.
, per come dallo stesso dedotto, in data 1/7/2022. Pt_1
5.2. Detta cartella è riferita, tra le altre, anche alle somme iscritte a ruolo dalla nell'anno 2020, sia per contributi omessi nell'anno 2014 e relative sanzioni CP_1 per complessivi € 2367,92 sia a titolo di sanzione ex art 9 legge n. 141/1992 anno 2016 per € 436,00, per un totale di € 2803,92. 5.2. Il ricorso in opposizione risulta depositato dall'avv. innanzi al Tribunale Pt_1 di Roma il 4/8/2022, per come attestato dal fascicolo telematico di primo grado e per come indicato nell'incipit della stessa gravata sentenza, sicché la successiva data del 18/8/2022 indicata dal primo giudice nel corpo della motivazione e su cui è stata dichiarata la decadenza ex art 24 d.lgs n. 46/1999 è errata e conseguentemente l'azione, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, deve essere ritenuta tempestiva.
6. L'affermata tempestività dell'opposizione impone l'esame in questo grado delle contestazioni mosse nel ricorso introduttivo e riproposte nel gravame.
6.1. Va da subito osservato che il primo giudice ha ritenuto tardive, perché in violazione del termine di 20 giorni imposto dall'art. 617 c.p.c., le censure attinenti alle modalità formali proprie della procedura esattoriale ed alla pretesa mancata preventiva contestazione dei crediti iscritti a ruolo da parte della , CP_1 trattandosi di vizi deducibili in sede di opposizione agli atti esecutivi>.
6.1.1 Giova ricordare che “la sentenza di primo grado che qualifichi come opposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso l'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 (ma ciò vale anche per le cartelle esattoriali n.d.e.), è impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione” (ex plurimis Cass. n. 29763/2022), sicché non possono trovare ingresso in questa sede le censure mosse sul punto nel gravame.
6.2. Lo stesso Tribunale, però, ha esaminato, per disattenderle, sia l'eccezione di decadenza ex art. 25 dlgs n. 46/1999 sia l'eccezione di violazione della procedura di cui all'art. 689/1981, che vengono riproposte dall'appellante.
6.2.1. Sul punto il gravame risulta inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c. perché non si confronta criticamente con le ragioni della decisione già richiamate al § 1 punto 1.1. iii) e iv).
6.2.2. Ciò vale certamente per l'eccezione di decadenza, perché riproposta negli stessi termini già disattesi dal Tribunale senza alcun vaglio critico della motivazione, mentre con riguardo all'asserita violazione della legge n. 689/1981 appare utile svolgere una puntualizzazione.
4 6.2.3. Certamente le ragioni della gravata sentenza si attagliano alla pretesa contributiva, che trova fonte nella legge così come medesima fonte hanno le somme aggiuntive, che hanno natura di sanzioni civili e sono legate all'omissione contributiva da un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo (Cass. n. 12533/2019) ed entrambe esulano dalla disciplina della legge n. 689/1981. In tale senso è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (ex plurimis Cass. n. 4225/2018).
6.2.4. Con riguardo invece alla sanzione ex art. 17 comma 4 legge n. 576/1980 per come modificato dall'art. 9 legge n. 141/92 relativa all'anno 2016, si tratta di sanzione amministrativa che è stata preventivamente contestata con informativa ai sensi dell'art. 12 del regolamento di disciplina delle sanzioni a mezzo raccomandata ricevuta dall'avv. il 31/5/2019 prodotta dalla Pt_1 CP_1
(doc. 7 fascicolo di I grado) avverso la quale non è stata mossa alcuna contestazione, sicché è infondata l'affermazione dell'appellante di non avere mai ricevuto alcuna forma di notizia in merito, risultando non comprensibili le argomentazioni svolte in ordine alle procedure di notifica, atteso che nella specie viene in rilievo una raccomandata, quindi la disciplina che regola il servizio postale, e la cartolina di ricevimento risulta sottoscritta dal “ricevente” senza che sul punto sia stato dedotto né contestato alcunché.
6.3. Infondata è infine l'eccezione di prescrizione, che non tiene conto della disciplina speciale che regola la contribuzione a favore della né degli atti CP_1 di messa in mora depositati in giudizio.
6.3.1. Con riguardo alla sanzione amministrativa ex art 19 legge n. 141/1992, la informativa del 31/5/2019 ha interrotto il termine quinquennale, applicabile alla fattispecie (ex plurimis Cass. n. 27509/2019) sicché alla data di notifica della cartella (1/7/2022) nessuna prescrizione era maturata.
6.3.2. Con riguardo ai contributivi dell'anno 2014 la ha prodotto una CP_1 diffida di pagamento a mezzo raccomandata ricevuta dall'avv il 17/1/2020 Pt_1
(doc. 6) sulla quale non è stata mossa alcuna contestaz , né è stata contestata ovvero smentita la circostanza, dedotta e documentata dalla , CP_1 che il predetto ha provveduto a inoltrare la dichiarazione reddituale l 22/4/2016 (cfr. doc. 4).
6.3.4. In ordine al regime applicabile, è sufficiente ricordare che l'art. 19 legge n. 576/1980 prevedeva per i crediti contributivi della la prescrizione CP_1 decennale, ma a seguito dell'emanazione della legge n. 95, ed in specie dell'art. 3 con cui la prescrizione è stata ridotta a cinque anni, la giurisprudenza
5 di legittimità ha affermato che detta legge ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali anche con riguardo alla CP_1
(Cass. n. 16639/2019). Con l'entrata in vigore (il 3.2.2012) della legge n. 247/2012 la prescrizione dei crediti contributivi della è tornata ad essere CP_1 decennale, avendo l'art. 66 di detta legge espressa scluso l'applicabilità dell'art. 3 legge n. 335/1995. A seguito di detto intervento normativo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (ex plurimis Cass. n. 6729/2013).
6.3.5. Nella specie vengono in rilievo contributi maturati successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2012, sicché alla data di notifica della cartella di pagamento (1/7/2022) il termine decennale non era all'evidenza spirato.
7. In conclusione, il ricorso in opposizione è infondato e pertanto l'appello va respinto, rimanendo all'evidenza assorbito l'appello incidentale della CP_1 proposto in via subordinata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di ciascuna parte appellata come in dispositivo, tenuto conto anche della fase cautelare sull'inibitoria.
8.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, così assorbito l'appello incidentale;
condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
e all' le spese del grado
[...] Controparte_3
i cias rimborso 15%, iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 13.2.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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