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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 912/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 5 marzo 2025 ad ore 9:33 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per difeso da sé medesimo, l'avv. precisa le Parte_1 Parte_1
conclusioni richiamando quelle esposte nell'atto di appello e del ricorso in primo grado. Chiede che la causa sia discussa e decisa, a tal fine riportandosi alle note a discussione depositate in via telematica.
Per , già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 912/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS 1 65123 PESCARA, presso Parte_1 il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto d'appello depositato il 24.3.2024 e ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato il provvedimento emesso in data 25.9.2023 dal Giudice di pace di Pescara che, alla prima udienza del 25 settembre 2023, verificata la regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, aveva convalidato il verbale opposto, ai sensi dell'art. 7 Comma 9, lett. b) del
D.Lgs150/2011, assumendo che non emergeva, dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente e dall'amministrazione opposta, la manifesta illegittimità del verbale impugnato.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che - l'illegittimità del Verbale di Accertamento n. 2254P N. registro 230005711/2023 emesso in data 12.4.2023, con il quale il Comando della Polizia Locale del
Comune di aveva contestato all'appellante la violazione dell'art 126 bis CdS per aver CP_1
omesso di comunicare i dati del conducente responsabile di precedente infrazione, contestata con verbale n. registro 11871/2022 n. verbale R4966 emergeva dal fatto, richiamato nel ricorso, della presentazione, da parte dell'opponente, di ricorso amministrativo al Prefetto.
Considerato che il ricorso era stato rigettato dal Prefetto con ordinanza emessa in data 2.3.2023, notificata al ricorrente in data 24.3.2023, i 60 giorni concessi al proprietario del veicolo per comunicare pagina 2 di 4 i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo contravvenzionato, decorrevano ex art. 126 bis comma 2 del CdS, dal 24.5.2023.
Risultava quindi illegittimamente emesso, in data 12.4.2023, il verbale impugnato che, prima del decorso di 60 giorni della notifica del provvedimento adottato dal Prefetto (ordinanza emessa in data
2.3.2023 e notificata al ricorrente in data 24.3.2023) aveva contestato al proprietario del veicolo l'omessa comunicazione dei dati e della patente del conducente del veicolo contravvenzionato.
2. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si era costituito per il
[...]
, che era stato dichiarato contumace. CP_1
3. All'udienza di discussione del 5.3.2025 la causa è stata riservata in decisone.
******
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
A. Ai sensi dell'art. 126 bis c. 2 C.d.S. è previsto l'invio, da parte dell'organo di polizia che ha accertato l'infrazione, del modulo di comunicazione dei dati unitamente alla notifica del verbale, con diffida ad adempiere entro 60 giorni.
Il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Il proprietario del veicolo che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291,00 a €
1.166,00.
L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti
(cfr Cassazione civile sez. II, 03/08/2022 n. 24012)
Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei già menzionati procedimenti,
l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione.
In caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento) viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.
Ad ulteriore sostegno di questo orientamento si pone la sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale
pagina 3 di 4 secondo la quale “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per
l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione”.
Dunque, trattandosi (la violazione dell'art. 126 bis cds) di sanzione accessoria, essa discende dall'irrogazione della sanzione principale, che a sua volta non può concretizzarsi prima che la vicenda sia definitivamente chiusa, non prima, cioè, che il proprietario del veicolo abbia avuto l'opportunità di contestare la sanzione principale e che l'eventuale giudizio si sia concluso a suo sfavore.
Il presupposto del sopra indicato obbligo, dunque, è che la responsabilità del conducente riguardo all'infrazione non sia più contestabile: se la comunicazione è finalizzata a punire l'autore dell'infrazione, infatti, essa non può essere pretesa prima che la violazione sia accertata in modo definitivo.
In sostanza, dunque, fino all'esito definitivo della decisione, il proprietario non è tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati anagrafici del conducente prevista dall'art. 126 bis CdS.
Considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso senza rispettare il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di rigetto del ricorso presentato al Prefetto, l'appello va accolto e, in totale riforma del provvedimento impugnato, annullato il verbale di Accertamento n.
2254P N. registro 230005711/2023 emesso in data 12.4.2023 dalla Polizia Locale di . CP_1
B. Le spese di lite meritano integrale compensazione atteso la controvertibilità delle questioni affrontate in ragione della sussistenza di precedenti contrastanti (cfr Cassazione civile sez. II,
23/07/2015, n.15542; Cassazione civile sez. II, 01/02/2024 n.3022).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio iscritto al n. RG 912/2024 promosso avverso il provvedimento di convalida del verbale n. P2254/2023, registro n. 230005711/2023 elevato in data 12.4.2023 dalla Polizia Locale del , Controparte_1
in riforma del provvedimento impugnato, annulla il verbale n. P2254/2023 registro n. 230005711/2023 elevato in data 12.4.2023 dalla Polizia Locale del . Controparte_1
Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente.
Pescara, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 912/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 5 marzo 2025 ad ore 9:33 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per difeso da sé medesimo, l'avv. precisa le Parte_1 Parte_1
conclusioni richiamando quelle esposte nell'atto di appello e del ricorso in primo grado. Chiede che la causa sia discussa e decisa, a tal fine riportandosi alle note a discussione depositate in via telematica.
Per , già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 912/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS 1 65123 PESCARA, presso Parte_1 il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto d'appello depositato il 24.3.2024 e ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato il provvedimento emesso in data 25.9.2023 dal Giudice di pace di Pescara che, alla prima udienza del 25 settembre 2023, verificata la regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, aveva convalidato il verbale opposto, ai sensi dell'art. 7 Comma 9, lett. b) del
D.Lgs150/2011, assumendo che non emergeva, dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente e dall'amministrazione opposta, la manifesta illegittimità del verbale impugnato.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che - l'illegittimità del Verbale di Accertamento n. 2254P N. registro 230005711/2023 emesso in data 12.4.2023, con il quale il Comando della Polizia Locale del
Comune di aveva contestato all'appellante la violazione dell'art 126 bis CdS per aver CP_1
omesso di comunicare i dati del conducente responsabile di precedente infrazione, contestata con verbale n. registro 11871/2022 n. verbale R4966 emergeva dal fatto, richiamato nel ricorso, della presentazione, da parte dell'opponente, di ricorso amministrativo al Prefetto.
Considerato che il ricorso era stato rigettato dal Prefetto con ordinanza emessa in data 2.3.2023, notificata al ricorrente in data 24.3.2023, i 60 giorni concessi al proprietario del veicolo per comunicare pagina 2 di 4 i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo contravvenzionato, decorrevano ex art. 126 bis comma 2 del CdS, dal 24.5.2023.
Risultava quindi illegittimamente emesso, in data 12.4.2023, il verbale impugnato che, prima del decorso di 60 giorni della notifica del provvedimento adottato dal Prefetto (ordinanza emessa in data
2.3.2023 e notificata al ricorrente in data 24.3.2023) aveva contestato al proprietario del veicolo l'omessa comunicazione dei dati e della patente del conducente del veicolo contravvenzionato.
2. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si era costituito per il
[...]
, che era stato dichiarato contumace. CP_1
3. All'udienza di discussione del 5.3.2025 la causa è stata riservata in decisone.
******
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
A. Ai sensi dell'art. 126 bis c. 2 C.d.S. è previsto l'invio, da parte dell'organo di polizia che ha accertato l'infrazione, del modulo di comunicazione dei dati unitamente alla notifica del verbale, con diffida ad adempiere entro 60 giorni.
Il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Il proprietario del veicolo che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291,00 a €
1.166,00.
L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti
(cfr Cassazione civile sez. II, 03/08/2022 n. 24012)
Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei già menzionati procedimenti,
l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione.
In caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento) viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.
Ad ulteriore sostegno di questo orientamento si pone la sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale
pagina 3 di 4 secondo la quale “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per
l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione”.
Dunque, trattandosi (la violazione dell'art. 126 bis cds) di sanzione accessoria, essa discende dall'irrogazione della sanzione principale, che a sua volta non può concretizzarsi prima che la vicenda sia definitivamente chiusa, non prima, cioè, che il proprietario del veicolo abbia avuto l'opportunità di contestare la sanzione principale e che l'eventuale giudizio si sia concluso a suo sfavore.
Il presupposto del sopra indicato obbligo, dunque, è che la responsabilità del conducente riguardo all'infrazione non sia più contestabile: se la comunicazione è finalizzata a punire l'autore dell'infrazione, infatti, essa non può essere pretesa prima che la violazione sia accertata in modo definitivo.
In sostanza, dunque, fino all'esito definitivo della decisione, il proprietario non è tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati anagrafici del conducente prevista dall'art. 126 bis CdS.
Considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso senza rispettare il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di rigetto del ricorso presentato al Prefetto, l'appello va accolto e, in totale riforma del provvedimento impugnato, annullato il verbale di Accertamento n.
2254P N. registro 230005711/2023 emesso in data 12.4.2023 dalla Polizia Locale di . CP_1
B. Le spese di lite meritano integrale compensazione atteso la controvertibilità delle questioni affrontate in ragione della sussistenza di precedenti contrastanti (cfr Cassazione civile sez. II,
23/07/2015, n.15542; Cassazione civile sez. II, 01/02/2024 n.3022).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio iscritto al n. RG 912/2024 promosso avverso il provvedimento di convalida del verbale n. P2254/2023, registro n. 230005711/2023 elevato in data 12.4.2023 dalla Polizia Locale del , Controparte_1
in riforma del provvedimento impugnato, annulla il verbale n. P2254/2023 registro n. 230005711/2023 elevato in data 12.4.2023 dalla Polizia Locale del . Controparte_1
Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente.
Pescara, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4