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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4167/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4167/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Brambilla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviglio, Via Roma n. 7, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
Busnago (MB), Via Libertà n. 2 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
“Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale Voglia l'Ill.mo Giudice disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la parte istante, con esercizio delle scelte in materia di istruzione e cure mediche in capo alla sola madre, e modalità di visita da parte del padre come sottoindicate: a. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio 1 giorno a settimana. Dovrà prelevarlo all'uscita dalla scuola secondaria con l'obbligo di riaccompagnarlo a casa della madre entro le ore 20:30 (dopocena); b. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio 2 fine settimana al mese, alternati con la madre, dalle ore 18:00 del venerdì sino alle ore 20:30 (dopocena) della domenica impegnandosi a prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre;
c. In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive il minore trascorrerà ad anni alternati – salvo diverso accordo tra i genitori – a titolo di esempio: Natale a casa della madre e Santo NO a casa del padre, nonché l'ultimo dell'anno a casa della madre e il primo dell'anno a casa del padre;
medesima alternanza per Pasqua e Pasquetta;
d. Quanto alle vacanze estive il padre potrà trascorre un periodo di vacanza con il figlio previo accordo con la madre, in relazione al periodo prescelto. I genitori dovranno coordinarsi tra di loro affinché si comunichino vicendevolmente, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo ed il luogo di villeggiatura In via principale, altresì, Voglia l'Ill.mo Giudice disporre a carico del Resistente, in favore del figlio, un contributo economico nella misura di €uro 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia dal giudicante, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che la Parte Ricorrente dichiara di conoscere Disporre che il sig. manifesti il proprio assenso al rilascio del passaporto per il figlio CP_1 Per_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 17.06.2024 , dopo aver premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione con dalla quale è nato il figlio minore CP_1 Persona_2 il giorno 22.01.2010, chiedeva che il Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento,
[...] collocamento e mantenimento del minore, disponendo in particolare l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne e che fosse determinato il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore in complessivi € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'autorizzazione al rilascio del passaporto per il figlio minore. All'udienza del 10.12.2024 nessuno compariva per parte resistente e il Giudice delegato, rilevato il mancato perfezionamento della notifica, fissava termine per la rinnovazione della notifica nonché udienza dinanzi a sé per i medesimi incombenti per il 25.03.2025, udienza poi differita all'08.04.2024. A tale udienza il Giudice delegato procedeva all'audizione della ricorrente e all'esito si riservava. Con ordinanza resa in data 09.04.2024 il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c.:
“I. Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
II. Dispone che visite con il padre potranno essere concordate direttamente tra il padre e il figlio, tenuto conto dell'età del figlio minore;
III. Pone a carico di l'importo di € 200,00, da versarsi a in CP_1 Parte_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, CP_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
IV. Ordina ex art. 213 c.p.c. all' di trasmettere a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di CP_2 posta elettronica l'estratto contributivo di Email_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Busnago (MB), Via Libertà n. 2, e di comunicare tutte le prestazioni anche assistenziali erogate al suindicato contribuente, entro il giorno 13 giugno 2025; V. Fissa per l'esame delle produzioni documentale dell' l'udienza del giorno 25 giugno 2025 CP_2 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e invitando a tal fine le parti a depositare in giudizio entro il giorno 25 giugno 2025 note scritte sostitutive di udienza, riservando all'esito l'adozione del provvedimento per la prosecuzione del giudizio.” Con decreto del 26.06.2025 il Giudice, rilevato che l' non aveva prodotto la documentazione CP_2 richiesta, fissava nuovo termine per il deposito e fissava udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 25.09.2025, poi differita d'ufficio al 15.10.2025. All'esito di tale udienza, con decreto del 15.10.2025, il giudice delegato fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 03.12.2025, disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e assegnando i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. Con decreto del 03.12.2025 il Giudice trasmetteva quindi gli atti al Collegio per la decisione. II. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, nonostante la CP_1 regolarità della notifica nei suoi confronti, non si è costituito nel presente giudizio. III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di ai Persona_2 genitori. Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Né, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, peraltro, “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”. (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Ritiene il Tribunale che ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi all'esercizio della genitorialità l'audizione del figlio minore, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla madre circa la natura dei rapporti padre/figlio all'udienza dell'8.4.2025 e del disinteresse dimostrato dal padre anche rispetto al presente procedimento, sia assolutamente superflua. La ricorrente all'udienza dell'8.4.2025 ha così dichiarato rispetto alla natura dei rapporti padre/figlio:
“Il consenso per scuola e carta di identità valida per l'espatrio me lo ha dato, non so se dovessi chiedere per il passaporto se me lo darebbe. Penso che lui sarebbe reperibile per qualsiasi cosa di cui io avessi bisogno. Il figlio lo chiama3/4 volte al giorno, lo porta a calcio lo va a riprendere. Lui ora vive a Busnago in una casa in locazione dove vive da solo. preferisce non andare in Per_1 quella casa, preferisce stare a casa sua ma ogni tanto capita. Al momento si vedono quando c'è il calcio poi magari passa sotto casa lo saluta, passa fuori da scuola lo saluta, ma non ci sono fine settimana alterni cene o cose cosi, lui non è molto presente come padre ma forse meno lo frequenta meglio è. Penso che sia tranquillo di vedere il padre, non gliene importa più di tanto ma è in Per_1 fase adolescenziale. Di solito ha fatto 15 giorni in Calabria con il padre ma non ama più andarci e mi ha detto che se si porta qualche debito non vuole andarci. Penso che se non volesse andare Per_1 il padre vorrebbe comunque portarlo perché li ci sono i nonni, in quel caso magari potrebbe andare una settimana. D'estate lo porto a Margherita di Savoia dove sono originari i miei di solito ma da un paio di anni non vado in vacanza. (…) Il padre si sta occupando di gestire il dentista non so se lo stia pagando so che è un suo amico e per ora non mi è stata fatta alcuna richiesta economica.”. Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve essere confermato l'attuale regime di affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre. Non sono, infatti, sopravvenuti elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo alle parti né elementi di pregiudizio rispetto al minore. Tenuto conto della presenza saltuaria nella vita del figlio e della necessità a che siano tutelate le condizioni di salute del minore anche nell'ipotesi in cui il padre dovesse rendersi irreperibile, deve essere rimesso alla madre l'esercizio delle scelte in materia di istruzione e cure mediche. Tenuto conto dell'età di oggi di 15 anni, le visite padre-figlio dovranno Persona_2 essere concordate direttamente tra il padre e il figlio, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici del minore. In mancanza di diversi accordi padre/figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno a settimana dall'uscita dalla scuola con l'obbligo di riaccompagnarlo dalla madre entro le ore 20:30, nonché per due fine settimana al mese alternati con la madre, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica impegnandosi a prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre. In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive il minore trascorrerà ad anni alternati – salvo diverso accordo tra i genitori –Natale con la madre e Santo NO con il padre nonché l'ultimo dell'anno a casa della madre e il primo dell'anno a casa del padre;
la medesima alternanza verrà osservata per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Quanto alle vacanze estive il padre potrà trascorre un periodo di vacanza con il figlio previo accordo con la madre, in relazione al periodo prescelto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con onere di comunicare la località ove condurrà il figlio in vacanza. IV. Quanto al mantenimento del minore è noto che ai sensi dell'art. 337 ter Persona_2
c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
lavora in regime di partita IVA presso la compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_3 come procacciatrice d'affari, con un reddito a provvigione medio mensile pari a € 1.400,00 e
[...] nell'anno di imposta 2022 (PF 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 22.866,00, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.502,00 netti mensili. La stessa ha documentato l'esistenza dei seguenti oneri fissi mensili: € 6.000,99 a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie per l'anno 2024 (cfr. doc. 4 ricorrente) relativamente all'immobile condotto dalla stessa in comodato gratuito in quanto di proprietà del figlio maggiorenne nato da precedente relazione;
la stessa ha dovuto corrispondere complessivi € 909,17 a titolo di piano di rientro per un debito contratto dal resistente per l'utenza domestica di luce e gas ancora intestata alla ricorrente (cfr. doc. 4 ricorrente) nonché complessivi € 1.100,00 ingiunti per il mancato pagamento delle spese dentistiche del minore da parte del resistente (cfr. doc.
6-7 e 8 ricorrente). In merito alla condizione lavorativa del resistente, la ricorrente all'udienza del giorno 8.4.2025 ha riferito che il resistente non ha mai svolto regolari attività lavorative ed è anzi stato responsabile della commissione di reati contro il patrimonio che lo hanno portato in passato a scontare la pena detentiva (“lui non è una persona proprio regolare;
ha commesso tentate estorsioni, minacce non so bene nei confronti di chi, l'ho saputo perché ci ho vissuto insieme, sono cose vecchie l'ho scoperto dopo un paio di anni che vivevamo insieme, l'ho scoperto prima che nascesse. Lui aveva un ristorante Per_1
a Milano quando l'ho conosciuto che ha chiuso nel 2008/2009 credo. Poi non so cosa abbia fatto. Io ho sempre lavorato e provvedevo io alle spese di casa e a mandare avanti tutto lui un giorno aveva i soldi un giorno no ma non ho mai voluto sapere più di tanto e le cose sono andate avanti così finché sono rimasta incinta e lui è stato arrestato, faceva dentro e fuori dal carcere. La prima volta è stato arrestato nel 2007/2008 e aveva tanti processi arretrati e quando sono arrivati i definitivi lui andava dentro e fuori dal carcere. Quando sono rimasta incinta in contemporanea lui aveva un figlio di 15 anni che si è ammalato di tumore e dopo 3 anni è morto e da li le cose hanno cominciato a non andare bene fino a quando nel 2018 ho preso la decisione di chiudere la relazione.” – verbale di udienza del giorno 8.4.2025). Circa l'attuale condizione occupazionale del resistente, all'udienza del giorno 8.4.2025 la ricorrente ha riferito che il resistente dovrebbe svolgere attività lavorativa presso un'azienda a Cologno Monzese, secondo quanto riferito dal padre al figlio (“Al momento lui non gira più in gira Per_3 con auto a noleggio ora una Toyota o simile. Forse lavora in un'azienda a Cologno quando chiama il bambino dice che deve andare in cantiere e che lavora ma racconta molte bugie, dice anche che vuole comprare la casa dove vive ma so che non è vero perché conosco il proprietario di casa che ho sentito ieri e che mi ha detto che ora ha iniziato a pagare qualcosa”). Dalla documentazione trasmessa dall' su ordine del Tribunale in data 27.6.2025 risulta che il CP_2 resistente non percepisce alcuna entrata lavorativa né altre indennità dal 31.6.2019. Nulla è noto circa la situazione abitativa del resistente e in merito ad eventuali oneri abitativi dallo stesso sostenuti. All'udienza del giorno 8.4.2025 la ricorrente ha riferito che dal momento della cessazione della convivenza delle parti il padre ha contribuito al pagamento delle spese di calcio e ad acquisti di vestiario (“Dal 2018 a oggi il padre contribuisce pagando le spese del calcio e ogni tanto se riesce lo porta a comprare i vestiti ma non ha mai versato alcuna cifra. Non è più andato in carcere penso che sia stato sottoposto a una misura alternativa per cui doveva rientrare a casa alle 22 ma ora so che è cessata anche questa misura, me lo ha detto lui direi 6 mesi fa.” – verbale di udienza del giorno 8.4.2025). Pur nell'incertezza circa la condizione reddituale del resistente va ribadito, in uno con la giurisprudenza consolidata dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, come anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non giustifichi di per sé un suo esonero dal contribuire al mantenimento del figlio minore ove l'altro genitore non sia in grado di provvedere interamente al sostentamento della prole (in tal senso cfr. nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. I, sent. n. 28870 del 27.12.2011; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma sez. I, 07.07.2017 secondo il quale “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli
— per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”). Nel caso di specie il resistente si presume pienamente dotato di capacità lavorativa generica in virtù della sua età e delle pregresse esperienze lavorative. Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto a carico del padre dovrà tenersi conto della capacità lavorativa specifica del padre e del fatto che al momento è Persona_2 accudito per la maggior parte del tempo dalla madre. Alla luce di tali elementi deve essere posto a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento indiretto del figlio minore nella misura di cui in dispositivo, oltre al 50 % delle spese straordinarie ivi indicate. Tenuto conto degli oneri di accudimento del figlio a carico della madre alla stessa deve essere riconosciuta l'integrale percezione dell'assegno unico per il figlio a carico. V. Nulla deve essere statuito rispetto alla domanda della ricorrente di autorizzazione della domanda al rilascio del passaporto, essendo la stessa di competenza del giudice tutelare ex art 3 legge 1185/1967. VI. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili giusta la mancata costituzione del resistente che, non costituendosi, non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
I. Dichiara la contumacia del resistente;
II. Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
rimette alla madre l'esercizio in via esclusiva delle scelte in materia di istruzione e cure mediche;
III. Dispone che le visite con il padre potranno essere concordate direttamente tra il padre e il figlio. In mancanza di diversi accordi padre/figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno a settimana dall'uscita dalla scuola con l'obbligo di riaccompagnarlo dalla madre entro le ore 20:30, nonché per due fine settimana al mese alternati con la madre, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica impegnandosi a prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre. In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive il minore trascorrerà ad anni alternati – salvo diverso accordo tra i genitori –Natale con la madre e Santo NO con il padre nonché l'ultimo dell'anno a casa della madre e il primo dell'anno a casa del padre;
la medesima alternanza verrà osservata per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Quanto alle vacanze estive il padre potrà trascorre un periodo di vacanza con il figlio previo accordo con la madre, in relazione al periodo prescelto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con onere di comunicare la località ove condurrà il figlio in vacanza;
IV. Pone a carico di l'importo di € 200,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, CP_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
V. Dispone che l'assegno unico per il figlio a carico sia percepito interamente dalla madre;
VI. Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente di autorizzazione al rilascio del passaporto per il figlio minore;
VII. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4167/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Brambilla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviglio, Via Roma n. 7, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
Busnago (MB), Via Libertà n. 2 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
“Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale Voglia l'Ill.mo Giudice disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la parte istante, con esercizio delle scelte in materia di istruzione e cure mediche in capo alla sola madre, e modalità di visita da parte del padre come sottoindicate: a. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio 1 giorno a settimana. Dovrà prelevarlo all'uscita dalla scuola secondaria con l'obbligo di riaccompagnarlo a casa della madre entro le ore 20:30 (dopocena); b. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio 2 fine settimana al mese, alternati con la madre, dalle ore 18:00 del venerdì sino alle ore 20:30 (dopocena) della domenica impegnandosi a prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre;
c. In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive il minore trascorrerà ad anni alternati – salvo diverso accordo tra i genitori – a titolo di esempio: Natale a casa della madre e Santo NO a casa del padre, nonché l'ultimo dell'anno a casa della madre e il primo dell'anno a casa del padre;
medesima alternanza per Pasqua e Pasquetta;
d. Quanto alle vacanze estive il padre potrà trascorre un periodo di vacanza con il figlio previo accordo con la madre, in relazione al periodo prescelto. I genitori dovranno coordinarsi tra di loro affinché si comunichino vicendevolmente, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo ed il luogo di villeggiatura In via principale, altresì, Voglia l'Ill.mo Giudice disporre a carico del Resistente, in favore del figlio, un contributo economico nella misura di €uro 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia dal giudicante, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che la Parte Ricorrente dichiara di conoscere Disporre che il sig. manifesti il proprio assenso al rilascio del passaporto per il figlio CP_1 Per_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 17.06.2024 , dopo aver premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione con dalla quale è nato il figlio minore CP_1 Persona_2 il giorno 22.01.2010, chiedeva che il Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento,
[...] collocamento e mantenimento del minore, disponendo in particolare l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne e che fosse determinato il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore in complessivi € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'autorizzazione al rilascio del passaporto per il figlio minore. All'udienza del 10.12.2024 nessuno compariva per parte resistente e il Giudice delegato, rilevato il mancato perfezionamento della notifica, fissava termine per la rinnovazione della notifica nonché udienza dinanzi a sé per i medesimi incombenti per il 25.03.2025, udienza poi differita all'08.04.2024. A tale udienza il Giudice delegato procedeva all'audizione della ricorrente e all'esito si riservava. Con ordinanza resa in data 09.04.2024 il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c.:
“I. Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
II. Dispone che visite con il padre potranno essere concordate direttamente tra il padre e il figlio, tenuto conto dell'età del figlio minore;
III. Pone a carico di l'importo di € 200,00, da versarsi a in CP_1 Parte_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, CP_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
IV. Ordina ex art. 213 c.p.c. all' di trasmettere a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di CP_2 posta elettronica l'estratto contributivo di Email_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Busnago (MB), Via Libertà n. 2, e di comunicare tutte le prestazioni anche assistenziali erogate al suindicato contribuente, entro il giorno 13 giugno 2025; V. Fissa per l'esame delle produzioni documentale dell' l'udienza del giorno 25 giugno 2025 CP_2 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e invitando a tal fine le parti a depositare in giudizio entro il giorno 25 giugno 2025 note scritte sostitutive di udienza, riservando all'esito l'adozione del provvedimento per la prosecuzione del giudizio.” Con decreto del 26.06.2025 il Giudice, rilevato che l' non aveva prodotto la documentazione CP_2 richiesta, fissava nuovo termine per il deposito e fissava udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 25.09.2025, poi differita d'ufficio al 15.10.2025. All'esito di tale udienza, con decreto del 15.10.2025, il giudice delegato fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 03.12.2025, disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e assegnando i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. Con decreto del 03.12.2025 il Giudice trasmetteva quindi gli atti al Collegio per la decisione. II. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, nonostante la CP_1 regolarità della notifica nei suoi confronti, non si è costituito nel presente giudizio. III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di ai Persona_2 genitori. Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Né, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, peraltro, “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”. (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Ritiene il Tribunale che ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi all'esercizio della genitorialità l'audizione del figlio minore, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla madre circa la natura dei rapporti padre/figlio all'udienza dell'8.4.2025 e del disinteresse dimostrato dal padre anche rispetto al presente procedimento, sia assolutamente superflua. La ricorrente all'udienza dell'8.4.2025 ha così dichiarato rispetto alla natura dei rapporti padre/figlio:
“Il consenso per scuola e carta di identità valida per l'espatrio me lo ha dato, non so se dovessi chiedere per il passaporto se me lo darebbe. Penso che lui sarebbe reperibile per qualsiasi cosa di cui io avessi bisogno. Il figlio lo chiama3/4 volte al giorno, lo porta a calcio lo va a riprendere. Lui ora vive a Busnago in una casa in locazione dove vive da solo. preferisce non andare in Per_1 quella casa, preferisce stare a casa sua ma ogni tanto capita. Al momento si vedono quando c'è il calcio poi magari passa sotto casa lo saluta, passa fuori da scuola lo saluta, ma non ci sono fine settimana alterni cene o cose cosi, lui non è molto presente come padre ma forse meno lo frequenta meglio è. Penso che sia tranquillo di vedere il padre, non gliene importa più di tanto ma è in Per_1 fase adolescenziale. Di solito ha fatto 15 giorni in Calabria con il padre ma non ama più andarci e mi ha detto che se si porta qualche debito non vuole andarci. Penso che se non volesse andare Per_1 il padre vorrebbe comunque portarlo perché li ci sono i nonni, in quel caso magari potrebbe andare una settimana. D'estate lo porto a Margherita di Savoia dove sono originari i miei di solito ma da un paio di anni non vado in vacanza. (…) Il padre si sta occupando di gestire il dentista non so se lo stia pagando so che è un suo amico e per ora non mi è stata fatta alcuna richiesta economica.”. Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve essere confermato l'attuale regime di affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre. Non sono, infatti, sopravvenuti elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo alle parti né elementi di pregiudizio rispetto al minore. Tenuto conto della presenza saltuaria nella vita del figlio e della necessità a che siano tutelate le condizioni di salute del minore anche nell'ipotesi in cui il padre dovesse rendersi irreperibile, deve essere rimesso alla madre l'esercizio delle scelte in materia di istruzione e cure mediche. Tenuto conto dell'età di oggi di 15 anni, le visite padre-figlio dovranno Persona_2 essere concordate direttamente tra il padre e il figlio, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici del minore. In mancanza di diversi accordi padre/figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno a settimana dall'uscita dalla scuola con l'obbligo di riaccompagnarlo dalla madre entro le ore 20:30, nonché per due fine settimana al mese alternati con la madre, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica impegnandosi a prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre. In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive il minore trascorrerà ad anni alternati – salvo diverso accordo tra i genitori –Natale con la madre e Santo NO con il padre nonché l'ultimo dell'anno a casa della madre e il primo dell'anno a casa del padre;
la medesima alternanza verrà osservata per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Quanto alle vacanze estive il padre potrà trascorre un periodo di vacanza con il figlio previo accordo con la madre, in relazione al periodo prescelto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con onere di comunicare la località ove condurrà il figlio in vacanza. IV. Quanto al mantenimento del minore è noto che ai sensi dell'art. 337 ter Persona_2
c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
lavora in regime di partita IVA presso la compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_3 come procacciatrice d'affari, con un reddito a provvigione medio mensile pari a € 1.400,00 e
[...] nell'anno di imposta 2022 (PF 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 22.866,00, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.502,00 netti mensili. La stessa ha documentato l'esistenza dei seguenti oneri fissi mensili: € 6.000,99 a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie per l'anno 2024 (cfr. doc. 4 ricorrente) relativamente all'immobile condotto dalla stessa in comodato gratuito in quanto di proprietà del figlio maggiorenne nato da precedente relazione;
la stessa ha dovuto corrispondere complessivi € 909,17 a titolo di piano di rientro per un debito contratto dal resistente per l'utenza domestica di luce e gas ancora intestata alla ricorrente (cfr. doc. 4 ricorrente) nonché complessivi € 1.100,00 ingiunti per il mancato pagamento delle spese dentistiche del minore da parte del resistente (cfr. doc.
6-7 e 8 ricorrente). In merito alla condizione lavorativa del resistente, la ricorrente all'udienza del giorno 8.4.2025 ha riferito che il resistente non ha mai svolto regolari attività lavorative ed è anzi stato responsabile della commissione di reati contro il patrimonio che lo hanno portato in passato a scontare la pena detentiva (“lui non è una persona proprio regolare;
ha commesso tentate estorsioni, minacce non so bene nei confronti di chi, l'ho saputo perché ci ho vissuto insieme, sono cose vecchie l'ho scoperto dopo un paio di anni che vivevamo insieme, l'ho scoperto prima che nascesse. Lui aveva un ristorante Per_1
a Milano quando l'ho conosciuto che ha chiuso nel 2008/2009 credo. Poi non so cosa abbia fatto. Io ho sempre lavorato e provvedevo io alle spese di casa e a mandare avanti tutto lui un giorno aveva i soldi un giorno no ma non ho mai voluto sapere più di tanto e le cose sono andate avanti così finché sono rimasta incinta e lui è stato arrestato, faceva dentro e fuori dal carcere. La prima volta è stato arrestato nel 2007/2008 e aveva tanti processi arretrati e quando sono arrivati i definitivi lui andava dentro e fuori dal carcere. Quando sono rimasta incinta in contemporanea lui aveva un figlio di 15 anni che si è ammalato di tumore e dopo 3 anni è morto e da li le cose hanno cominciato a non andare bene fino a quando nel 2018 ho preso la decisione di chiudere la relazione.” – verbale di udienza del giorno 8.4.2025). Circa l'attuale condizione occupazionale del resistente, all'udienza del giorno 8.4.2025 la ricorrente ha riferito che il resistente dovrebbe svolgere attività lavorativa presso un'azienda a Cologno Monzese, secondo quanto riferito dal padre al figlio (“Al momento lui non gira più in gira Per_3 con auto a noleggio ora una Toyota o simile. Forse lavora in un'azienda a Cologno quando chiama il bambino dice che deve andare in cantiere e che lavora ma racconta molte bugie, dice anche che vuole comprare la casa dove vive ma so che non è vero perché conosco il proprietario di casa che ho sentito ieri e che mi ha detto che ora ha iniziato a pagare qualcosa”). Dalla documentazione trasmessa dall' su ordine del Tribunale in data 27.6.2025 risulta che il CP_2 resistente non percepisce alcuna entrata lavorativa né altre indennità dal 31.6.2019. Nulla è noto circa la situazione abitativa del resistente e in merito ad eventuali oneri abitativi dallo stesso sostenuti. All'udienza del giorno 8.4.2025 la ricorrente ha riferito che dal momento della cessazione della convivenza delle parti il padre ha contribuito al pagamento delle spese di calcio e ad acquisti di vestiario (“Dal 2018 a oggi il padre contribuisce pagando le spese del calcio e ogni tanto se riesce lo porta a comprare i vestiti ma non ha mai versato alcuna cifra. Non è più andato in carcere penso che sia stato sottoposto a una misura alternativa per cui doveva rientrare a casa alle 22 ma ora so che è cessata anche questa misura, me lo ha detto lui direi 6 mesi fa.” – verbale di udienza del giorno 8.4.2025). Pur nell'incertezza circa la condizione reddituale del resistente va ribadito, in uno con la giurisprudenza consolidata dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, come anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non giustifichi di per sé un suo esonero dal contribuire al mantenimento del figlio minore ove l'altro genitore non sia in grado di provvedere interamente al sostentamento della prole (in tal senso cfr. nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. I, sent. n. 28870 del 27.12.2011; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma sez. I, 07.07.2017 secondo il quale “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli
— per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”). Nel caso di specie il resistente si presume pienamente dotato di capacità lavorativa generica in virtù della sua età e delle pregresse esperienze lavorative. Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto a carico del padre dovrà tenersi conto della capacità lavorativa specifica del padre e del fatto che al momento è Persona_2 accudito per la maggior parte del tempo dalla madre. Alla luce di tali elementi deve essere posto a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento indiretto del figlio minore nella misura di cui in dispositivo, oltre al 50 % delle spese straordinarie ivi indicate. Tenuto conto degli oneri di accudimento del figlio a carico della madre alla stessa deve essere riconosciuta l'integrale percezione dell'assegno unico per il figlio a carico. V. Nulla deve essere statuito rispetto alla domanda della ricorrente di autorizzazione della domanda al rilascio del passaporto, essendo la stessa di competenza del giudice tutelare ex art 3 legge 1185/1967. VI. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili giusta la mancata costituzione del resistente che, non costituendosi, non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
I. Dichiara la contumacia del resistente;
II. Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
rimette alla madre l'esercizio in via esclusiva delle scelte in materia di istruzione e cure mediche;
III. Dispone che le visite con il padre potranno essere concordate direttamente tra il padre e il figlio. In mancanza di diversi accordi padre/figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno a settimana dall'uscita dalla scuola con l'obbligo di riaccompagnarlo dalla madre entro le ore 20:30, nonché per due fine settimana al mese alternati con la madre, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica impegnandosi a prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre. In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive il minore trascorrerà ad anni alternati – salvo diverso accordo tra i genitori –Natale con la madre e Santo NO con il padre nonché l'ultimo dell'anno a casa della madre e il primo dell'anno a casa del padre;
la medesima alternanza verrà osservata per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Quanto alle vacanze estive il padre potrà trascorre un periodo di vacanza con il figlio previo accordo con la madre, in relazione al periodo prescelto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con onere di comunicare la località ove condurrà il figlio in vacanza;
IV. Pone a carico di l'importo di € 200,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, CP_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
V. Dispone che l'assegno unico per il figlio a carico sia percepito interamente dalla madre;
VI. Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente di autorizzazione al rilascio del passaporto per il figlio minore;
VII. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi