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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/03/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 15849/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.30 sono presenti l'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente
L'avv. Mannino conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.38 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15849 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...], il [...] Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], Case Spuches n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Mannino per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante protempore. CP_2
Convenuto contumace
oggetto: pensione di inabilità
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/03/2025
DISPOSITIVO
CP_ Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara:
- Dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare della pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l' a corrisponderne i relativi ratei nella misura di legge, CP_2 oltre gli accessori.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1200,00 oltre CP_2
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, , conveniva in giudizio l' al fine Parte_1 CP_2
di sentirlo condannare alla corresponsione della pensione di inabilità i cui requisiti sanitari gli erano stati riconosciuti, a decorrere dalla domanda amministrativa, dalla CML di Palermo con verbale definitivo del 23.05.2024.
A sostegno del ricorso deduceva, che malgrado l'invio del modulo AP70, ed il possesso di tutti i requisiti di legge, l' illegittimamente rigettava la domanda contestando il superamento dei limiti CP_2
di reddito.
L' , benché ritualmente evocata in giudizio non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la CP_2
contumacia.
La causa senza alcuna attività istruttoria viene decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La pensione di inabilità introdotta dall'articolo 12 della legge n.118/1971 è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. Il
beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Ciò detto nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente con verbale definitivo del CML di Palermo del 23.05.2024 veniva riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, risulta altresì che, al momento della domanda, lo stesso era titolare di un reddito al di sotto della soglia stabilita dalla legge (€ 19.461,12) e che dal 10.05.2023
non aveva più svolto alcuna attività lavorativa (v.estratto contributivo). A fronte di tali risultanze processuali, l' , rimanendo contumace, nulla ha prodotto, né ha fornito CP_2
al riguardo una prova di segno contrario.
Alla luce delle superiori considerazioni, sussistendo anche i requisiti anagrafici e di residenza, deve dichiararsi il diritto di a beneficiare della prestazione richiesta con condanna Parte_1
dell'Istituto al pagamento dei relativi ratei nella misura di legge.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile