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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/10/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3819/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RD AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3819 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 18.04.1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Scalia
Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva — nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
soggetto designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada — in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giordano Maria Teresa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 4.06.2025 le parti concludevano come da
Pag. 1 di 10 R.G. n. 3819/2018
verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio quale impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro avvenuto il
10.10.2017 e quantificati in complessivi € 29.182,00.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato che quel giorno, intorno alle ore 8:45, stava percorrendo a piedi la via del Cavaliere a Bagheria quando, durante l'attraversamento stradale, veniva investito da un motoveicolo APE che sopraggiungeva, ad alta velocità, dalla via Vittorio Emanuele Orlando, dileguandosi subito dopo l'impatto.
A causa di ciò l'attore cadeva al suolo e veniva poi condotto presso il P.S. degli
Ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo, dove gli veniva diagnosticata una “frattura del terzo prossimale omero sinistro”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.04.2019 si è costituita la compagnia assicurativa convenuta eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, palesando dubbi sulla veridicità di quanto narrato dall'attore, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata ha invocato il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Il procedimento è stato istruito mediante prova testimoniale (v. verbale d'udienza del 7.10.2020) e C.T.U. medico-legale; all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, all'udienza del 4.06.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni, sicché la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva eccepito dalla convenuta, giova ricordare che l'accertamento circa la sussistenza in capo ad un convenuto della legittimazione passiva va condotto avendo riguardo alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che, fondandosi la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (così, ex plurimis, Cass. n. 14468/2008).
Diversa dalla legittimazione passiva è, invece, la titolarità passiva della posizione soggettiva affermata dall'attore, la quale attiene al merito del giudizio, traducendosi in una questione relativa alla fondatezza o meno della domanda (sul tema, v. Cass.,
Sez. Un., n. 2951/2016).
Nel caso in esame, quindi, deve considerarsi pienamente sussistente la legittimazione passiva della convenuta (società designata ex art. 283, comma 1, lett.
a) D.Lgs. 209/2005), dacché indicata quale debitrice, trattandosi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'attore nei confronti di
[...]
è fondata e va pertanto accolta, nei limiti di quanto si dirà. Controparte_1
Pag. 3 di 10 R.G. n. 3819/2018
Com'è noto, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 209/2005 incombe sul danneggiato l'onere di provare le modalità dell'incidente e che il sinistro si sia verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente di un altro veicolo rimasto sconosciuto.
Più nello specifico, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada non ha l'onere di presentare, dopo l'incidente, denuncia alle competenti autorità di polizia e di attendere che le indagini da essa compiute abbiano avuto esito negativo, potendo l'esistenza di quel presupposto essere provata altrimenti (così Cass. 18532/2007; cfr. anche Cass. n. 18097/2020).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che il abbia Pt_1
positivamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico relativo alla verificazione del sinistro causato da un motoveicolo APE rimasto non identificato.
In particolare, il teste , all'udienza del 7.10.2020, ha confermato di Testimone_1
aver visto il figlio investito da una moto APE che proveniva improvvisamente da via Cavaliere e che, senza frenare, si dileguava (“ero con mio figlio, mentre attraversavamo la strada un'ape lo investiva, non c'erano strisce, l'ape lo ha colpito sulla spalla sinistra ed è caduto a terra, la strada era dritta, l'ape è comparsa all'improvviso, io già avevo quasi finito di attraversare quando mio figlio è stato travolto;
non veniva da via Orlando, veniva da via Cavaliere vicino alla via Emanuele Orlando, la moto non ha suonato e non ha frenato;
(…) ho visto mio figlio investito, colpito sul lato sinistro è caduto e non si è rialzato;
(…) cadeva per terra e sbatteva il lato sinistro della spalla e del polso, non aveva ferite visibili;
(…) ha sbattuto la testa e ha perso i sensi;
(...) la moto non si è fermata, il conducente è fuggito;
(…) non ho preso la targa perché stavo soccorrendo mio
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figlio, non ricordo neppure il colore;
(…) che dopo che ha ripreso i sensi l'ho portato con la mia macchina al pronto soccorso di Bagheria, lo abbiamo aiutato a rialzarsi, camminava solo ma zoppicava un po'”).
Anche la teste ha fornito una ricostruzione coerente con il Testimone_2
complessivo quadro probatorio, riferendo di aver assistito all'investimento dell'attore da parte di una moto APE che, dopo averlo travolto, non aveva arrestato la propria corsa (“ero con il signor e con il signor , stavamo Testimone_1 Pt_1
passeggiando su via del Cavaliere, verso la parte alta della strada, c'era un'ape che veniva dalla parte bassa della strada, è sbucata all'improvviso mentre stavamo attraversando la strada (…) la moto non veniva da via Orlando, percorreva via del
Cavaliere in su;
l'attore veniva investito, lui era avanti a me e l'ho visto travolto;
la moto lo colpiva alla spalla sinistra, lui cadeva a terra e sbatteva la spalla e il polso sinistro, la moto non ha suonato e non ha frenato e non ricordo di che colore era;
(…) sbatteva la testa e perdeva i sensi, l'abbiamo aiutato noi, gli abbiamo messo un pò di acqua sulla faccia, non c'era nessuno per strada, solo noi;
(…) la moto non si fermava e si dava alla fuga;
(…) non abbiamo preso il numero di targa perché stavo aiutando l'attore”).
Entrambi i testi hanno quindi fornito una ricostruzione univoca e concordante della dinamica del sinistro, rappresentata dall'immissione di un motoveicolo tipo APE nella carreggiata attraversata dall'attore e dal successivo dileguarsi del conducente.
La dinamica descritta, inoltre, conferma quella già resa dai medesimi testi nella fase stragiudiziale (cfr. all. denominato “Vitale allegati”).
Alla luce di quanto dedotto, risulta di poco rilievo il fatto che l'attore abbia riferito ai sanitari del pronto soccorso come luogo del sinistro il nome di una strada vicina
(via Vittorio Emanuele Orlando), anziché quella esatta. Tale discrepanza, a fronte
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delle risultanze istruttorie, può essere facilmente spiegata come una momentanea confusione o un'imprecisione derivante dallo stato di agitazione e dolore successivo all'incidente.
In definitiva, si può ritenere, quindi, provato che il sinistro sia stato provocato dalla condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda spiegata, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa del sinistro de quo.
Ad ogni modo, pur essendo stato accertato il verificarsi del sinistro e la condotta colposa del conducente della moto APE, emergono tuttavia chiari elementi che giustificano il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato.
L'attore, come riferito dal teste , ha attraversato una carreggiata Testimone_1
priva di strisce pedonali, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 190, commi 2
e 5, cod. strada, che impone al pedone l'obbligo, nell'atto di attraversare la carreggiata, di prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.
Di tutta evidenza, l'assenza di strisce pedonali avrebbe dovuto indurre l'attore ad adottare misure atte ad attraversare la strada in condizioni di sicurezza, al fine di ridurre il rischio di investimento (quali, ad esempio, scegliere un punto visibile per attraversare, segnalare chiaramente la propria intenzione di attraversare la carreggiata, attendere che i veicoli in transito passassero o rallentassero).
L'omissione di tali precauzioni rende evidente l'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone, il quale — esponendo sé stesso a un rischio che sarebbe stato possibile ridurre con l'adozione di un comportamento più avveduto — ha concorso causalmente alla produzione del danno.
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Al lume di quanto evidenziato, il comportamento del pedone non può essere considerato marginale o irrilevante. Al contrario, si tratta di una condotta rilevante sotto il profilo causale, che ha concorso in maniera determinante alla verificazione del sinistro.
Il nesso causale tra l'imprudenza del pedone e l'evento dannoso giustifica, pertanto, il riconoscimento di un concorso di colpa nella misura del 50%, in conformità a quanto previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c..
Nella stessa misura dovrà pertanto essere diminuito il risarcimento dovuto per i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, la compagnia assicuratrice convenuta va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa dell'incidente, in ragione del 50% della loro entità.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato, in modo rigoroso ed esaustivo, che il danneggiato, in conseguenza del sinistro, ha riportato un “trauma cranico non commotivo e trauma contusivo spalla sinistra con frattura del terzo prossimale dell'omero e della testa omerale” (v. relazione depositata telematicamente il
4.03.2024, a firma del dott. ). Controparte_2
In conseguenza di ciò, ha appurato che il danneggiato, in conseguenza del sinistro, ha riportato un danno biologico permanente dell'8%, nonché un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 nella misura del 75%, un'inabilità temporanea parziale di giorni 10 nella misura del 50% e un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 10 nella misura del 25%.
Ciò posto, la determinazione del quantum debeatur deve essere individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 139 cod. ass. (rubricato “Danno non patrimoniale
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per lesioni di lieve entità”) come aggiornati dal D.M. 18.07.2025, che ha fissato in
€ 963,40 il valore del primo punto di invalidità permanente e in € 56,18 l'importo giornaliero per l'inabilità temporanea assoluta.
Ebbene, per quanto riguarda l'invalidità permanente, spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto del grado di invalidità (8%) e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (44 anni compiuti), la somma di € 13.433,65 calcolata moltiplicando il valore punto per il coefficiente di cui all'art. 139, comma 6, cod. ass. (2,1), con la riduzione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea — prendendo a riferimento la somma di € 56,18 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta — va liquidata la somma di € 1.264,05, così suddivisa:
– € 842,70 per i 20 giorni di inabilità parziale al 75%;
– € 280,90 per i 10 giorni di inabilità parziale al 50%;
– € 140,45 per i 10 giorni di inabilità parziale al 25%.
Il danno biologico complessivo (permanente e temporaneo) ammonta, dunque, ad
€ 14.697,70, in valori attuali.
Per stabilire l'importo dovuto dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno, bisogna operare una riduzione della suddetta somma nella misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato in capo all'attore, per giungere così all'importo di € 7.348,85.
L'importo in questione, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data dell'insorgenza del danno, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, la suddetta somma, espressa in valori attuali, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal
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ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subìto sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto. Questo viene dunque successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Nella fattispecie in esame, il credito risarcitorio spettante all'attore, devalutato e rivalutato nel modo già illustrato, ammonta ad € 8.163,51.
A tale somma si giunge devalutando l'importo di € 7.348,85 al mese di ottobre 2017
(ricavando così l'importo di € 6.093,57) e rivalutandolo dal 10.10.2017, ossia dalla data del sinistro, sino all'attualità (così pervenendo ad € 7.348,85 a cui si aggiungono € 814,66 per interessi), per un totale di € 8.163,51.
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Sulla somma in questione — al cui pagamento va condannata la compagnia assicuratrice convenuta — sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In considerazione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento della domanda attorea in misura ridotta, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA la a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 8.163,51, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente pronuncia fino al pagamento;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di
C.T.U., già liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 23/10/2025.
Il Giudice
RD AL
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RD AL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RD AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3819 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 18.04.1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Scalia
Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva — nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
soggetto designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada — in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giordano Maria Teresa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 4.06.2025 le parti concludevano come da
Pag. 1 di 10 R.G. n. 3819/2018
verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio quale impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro avvenuto il
10.10.2017 e quantificati in complessivi € 29.182,00.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato che quel giorno, intorno alle ore 8:45, stava percorrendo a piedi la via del Cavaliere a Bagheria quando, durante l'attraversamento stradale, veniva investito da un motoveicolo APE che sopraggiungeva, ad alta velocità, dalla via Vittorio Emanuele Orlando, dileguandosi subito dopo l'impatto.
A causa di ciò l'attore cadeva al suolo e veniva poi condotto presso il P.S. degli
Ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo, dove gli veniva diagnosticata una “frattura del terzo prossimale omero sinistro”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.04.2019 si è costituita la compagnia assicurativa convenuta eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, palesando dubbi sulla veridicità di quanto narrato dall'attore, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata ha invocato il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Il procedimento è stato istruito mediante prova testimoniale (v. verbale d'udienza del 7.10.2020) e C.T.U. medico-legale; all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 2 di 10 R.G. n. 3819/2018
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, all'udienza del 4.06.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni, sicché la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva eccepito dalla convenuta, giova ricordare che l'accertamento circa la sussistenza in capo ad un convenuto della legittimazione passiva va condotto avendo riguardo alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che, fondandosi la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (così, ex plurimis, Cass. n. 14468/2008).
Diversa dalla legittimazione passiva è, invece, la titolarità passiva della posizione soggettiva affermata dall'attore, la quale attiene al merito del giudizio, traducendosi in una questione relativa alla fondatezza o meno della domanda (sul tema, v. Cass.,
Sez. Un., n. 2951/2016).
Nel caso in esame, quindi, deve considerarsi pienamente sussistente la legittimazione passiva della convenuta (società designata ex art. 283, comma 1, lett.
a) D.Lgs. 209/2005), dacché indicata quale debitrice, trattandosi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'attore nei confronti di
[...]
è fondata e va pertanto accolta, nei limiti di quanto si dirà. Controparte_1
Pag. 3 di 10 R.G. n. 3819/2018
Com'è noto, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 209/2005 incombe sul danneggiato l'onere di provare le modalità dell'incidente e che il sinistro si sia verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente di un altro veicolo rimasto sconosciuto.
Più nello specifico, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada non ha l'onere di presentare, dopo l'incidente, denuncia alle competenti autorità di polizia e di attendere che le indagini da essa compiute abbiano avuto esito negativo, potendo l'esistenza di quel presupposto essere provata altrimenti (così Cass. 18532/2007; cfr. anche Cass. n. 18097/2020).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che il abbia Pt_1
positivamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico relativo alla verificazione del sinistro causato da un motoveicolo APE rimasto non identificato.
In particolare, il teste , all'udienza del 7.10.2020, ha confermato di Testimone_1
aver visto il figlio investito da una moto APE che proveniva improvvisamente da via Cavaliere e che, senza frenare, si dileguava (“ero con mio figlio, mentre attraversavamo la strada un'ape lo investiva, non c'erano strisce, l'ape lo ha colpito sulla spalla sinistra ed è caduto a terra, la strada era dritta, l'ape è comparsa all'improvviso, io già avevo quasi finito di attraversare quando mio figlio è stato travolto;
non veniva da via Orlando, veniva da via Cavaliere vicino alla via Emanuele Orlando, la moto non ha suonato e non ha frenato;
(…) ho visto mio figlio investito, colpito sul lato sinistro è caduto e non si è rialzato;
(…) cadeva per terra e sbatteva il lato sinistro della spalla e del polso, non aveva ferite visibili;
(…) ha sbattuto la testa e ha perso i sensi;
(...) la moto non si è fermata, il conducente è fuggito;
(…) non ho preso la targa perché stavo soccorrendo mio
Pag. 4 di 10 R.G. n. 3819/2018
figlio, non ricordo neppure il colore;
(…) che dopo che ha ripreso i sensi l'ho portato con la mia macchina al pronto soccorso di Bagheria, lo abbiamo aiutato a rialzarsi, camminava solo ma zoppicava un po'”).
Anche la teste ha fornito una ricostruzione coerente con il Testimone_2
complessivo quadro probatorio, riferendo di aver assistito all'investimento dell'attore da parte di una moto APE che, dopo averlo travolto, non aveva arrestato la propria corsa (“ero con il signor e con il signor , stavamo Testimone_1 Pt_1
passeggiando su via del Cavaliere, verso la parte alta della strada, c'era un'ape che veniva dalla parte bassa della strada, è sbucata all'improvviso mentre stavamo attraversando la strada (…) la moto non veniva da via Orlando, percorreva via del
Cavaliere in su;
l'attore veniva investito, lui era avanti a me e l'ho visto travolto;
la moto lo colpiva alla spalla sinistra, lui cadeva a terra e sbatteva la spalla e il polso sinistro, la moto non ha suonato e non ha frenato e non ricordo di che colore era;
(…) sbatteva la testa e perdeva i sensi, l'abbiamo aiutato noi, gli abbiamo messo un pò di acqua sulla faccia, non c'era nessuno per strada, solo noi;
(…) la moto non si fermava e si dava alla fuga;
(…) non abbiamo preso il numero di targa perché stavo aiutando l'attore”).
Entrambi i testi hanno quindi fornito una ricostruzione univoca e concordante della dinamica del sinistro, rappresentata dall'immissione di un motoveicolo tipo APE nella carreggiata attraversata dall'attore e dal successivo dileguarsi del conducente.
La dinamica descritta, inoltre, conferma quella già resa dai medesimi testi nella fase stragiudiziale (cfr. all. denominato “Vitale allegati”).
Alla luce di quanto dedotto, risulta di poco rilievo il fatto che l'attore abbia riferito ai sanitari del pronto soccorso come luogo del sinistro il nome di una strada vicina
(via Vittorio Emanuele Orlando), anziché quella esatta. Tale discrepanza, a fronte
Pag. 5 di 10 R.G. n. 3819/2018
delle risultanze istruttorie, può essere facilmente spiegata come una momentanea confusione o un'imprecisione derivante dallo stato di agitazione e dolore successivo all'incidente.
In definitiva, si può ritenere, quindi, provato che il sinistro sia stato provocato dalla condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda spiegata, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa del sinistro de quo.
Ad ogni modo, pur essendo stato accertato il verificarsi del sinistro e la condotta colposa del conducente della moto APE, emergono tuttavia chiari elementi che giustificano il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato.
L'attore, come riferito dal teste , ha attraversato una carreggiata Testimone_1
priva di strisce pedonali, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 190, commi 2
e 5, cod. strada, che impone al pedone l'obbligo, nell'atto di attraversare la carreggiata, di prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.
Di tutta evidenza, l'assenza di strisce pedonali avrebbe dovuto indurre l'attore ad adottare misure atte ad attraversare la strada in condizioni di sicurezza, al fine di ridurre il rischio di investimento (quali, ad esempio, scegliere un punto visibile per attraversare, segnalare chiaramente la propria intenzione di attraversare la carreggiata, attendere che i veicoli in transito passassero o rallentassero).
L'omissione di tali precauzioni rende evidente l'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone, il quale — esponendo sé stesso a un rischio che sarebbe stato possibile ridurre con l'adozione di un comportamento più avveduto — ha concorso causalmente alla produzione del danno.
Pag. 6 di 10 R.G. n. 3819/2018
Al lume di quanto evidenziato, il comportamento del pedone non può essere considerato marginale o irrilevante. Al contrario, si tratta di una condotta rilevante sotto il profilo causale, che ha concorso in maniera determinante alla verificazione del sinistro.
Il nesso causale tra l'imprudenza del pedone e l'evento dannoso giustifica, pertanto, il riconoscimento di un concorso di colpa nella misura del 50%, in conformità a quanto previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c..
Nella stessa misura dovrà pertanto essere diminuito il risarcimento dovuto per i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, la compagnia assicuratrice convenuta va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa dell'incidente, in ragione del 50% della loro entità.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato, in modo rigoroso ed esaustivo, che il danneggiato, in conseguenza del sinistro, ha riportato un “trauma cranico non commotivo e trauma contusivo spalla sinistra con frattura del terzo prossimale dell'omero e della testa omerale” (v. relazione depositata telematicamente il
4.03.2024, a firma del dott. ). Controparte_2
In conseguenza di ciò, ha appurato che il danneggiato, in conseguenza del sinistro, ha riportato un danno biologico permanente dell'8%, nonché un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 nella misura del 75%, un'inabilità temporanea parziale di giorni 10 nella misura del 50% e un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 10 nella misura del 25%.
Ciò posto, la determinazione del quantum debeatur deve essere individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 139 cod. ass. (rubricato “Danno non patrimoniale
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per lesioni di lieve entità”) come aggiornati dal D.M. 18.07.2025, che ha fissato in
€ 963,40 il valore del primo punto di invalidità permanente e in € 56,18 l'importo giornaliero per l'inabilità temporanea assoluta.
Ebbene, per quanto riguarda l'invalidità permanente, spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto del grado di invalidità (8%) e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (44 anni compiuti), la somma di € 13.433,65 calcolata moltiplicando il valore punto per il coefficiente di cui all'art. 139, comma 6, cod. ass. (2,1), con la riduzione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea — prendendo a riferimento la somma di € 56,18 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta — va liquidata la somma di € 1.264,05, così suddivisa:
– € 842,70 per i 20 giorni di inabilità parziale al 75%;
– € 280,90 per i 10 giorni di inabilità parziale al 50%;
– € 140,45 per i 10 giorni di inabilità parziale al 25%.
Il danno biologico complessivo (permanente e temporaneo) ammonta, dunque, ad
€ 14.697,70, in valori attuali.
Per stabilire l'importo dovuto dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno, bisogna operare una riduzione della suddetta somma nella misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato in capo all'attore, per giungere così all'importo di € 7.348,85.
L'importo in questione, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data dell'insorgenza del danno, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, la suddetta somma, espressa in valori attuali, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal
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ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subìto sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto. Questo viene dunque successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Nella fattispecie in esame, il credito risarcitorio spettante all'attore, devalutato e rivalutato nel modo già illustrato, ammonta ad € 8.163,51.
A tale somma si giunge devalutando l'importo di € 7.348,85 al mese di ottobre 2017
(ricavando così l'importo di € 6.093,57) e rivalutandolo dal 10.10.2017, ossia dalla data del sinistro, sino all'attualità (così pervenendo ad € 7.348,85 a cui si aggiungono € 814,66 per interessi), per un totale di € 8.163,51.
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Sulla somma in questione — al cui pagamento va condannata la compagnia assicuratrice convenuta — sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In considerazione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento della domanda attorea in misura ridotta, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA la a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 8.163,51, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente pronuncia fino al pagamento;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di
C.T.U., già liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 23/10/2025.
Il Giudice
RD AL
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RD AL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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