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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 619/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
22.04.2022 da:
(C.F.: ) nata il [...] Parte_1 C.F._1
a TU (Romania) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Capecci del Foro di Ancona
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] ad Controparte_1 C.F._2
AL LI (Romania) e residente in [...]
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 28.07.2022 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE “Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL LI (Romania) dalla ricorrente
con il sig. con rito civile in data 5.7.2008 Parte_1 CP_1
disponendo in merito all'annotazione presso i registri civili;
affidare i figli minori
e in via esclusiva alla madre sig.ra Per_1 Persona_2 Parte_1
che li terrà con sé presso l'abitazione di Via Balilla, 25, in San Benedetto del Tronto
(AP); tenuto conto della irreperibilità del resistente e nell'eventualità di un suo ritorno nella vita dei figli minori, consentire al medesimo di poter vedere i figli solo un pomeriggio a settimana e solo al cospetto della ricorrente, al fine di tutelare i minori
e permettere loro di riavvicinarsi al padre gradualmente, con esclusione della possibilità di pernotto presso il padre nonché della permanenza dei figli presso di lui nel we o in occasione delle festività calendarizzate (Natale, Pasqua etc…); assegnare definitivamente alla signora la casa coniugale sita in San Parte_1
Benedetto del Tronto, Via Balilla, 25; disporre che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
disporre che il sig. CP_1
provveda al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 ciascuno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate dal genitore collocatario e disciplinate secondo il Protocollo di intesa siglato tra
l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del
4.9.19, e comunque previamente concordate solo per spese superiori ad euro 100,00, da rimborsare entro giorni 10 dalla presentazione della relativa documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2022, la Sig.ra sulla premessa Parte_1
che:
- in data 05.07.2008 contraeva matrimonio civile con il Sig. Controparte_1
ad AL LI (Romania) scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione nascevano i figli minori (C.F.: ) Per_1 CodiceFiscale_3
in AL LI (Romania) il 28.09.2007 e (C.F.: ) Persona_2 C.F._4
in San Benedetto del Tronto (AP) il 09.06.2011, che attualmente vivono nella casa coniugale insieme alla ricorrente;
- i coniugi, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, addivenivano ad una separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 14.12.2020, cron. 11693/20 nell'ambito del giudizio per separazione consensuale
R.G. n. 1696/20 alle seguenti condizioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
affidare i figli minori
, di anni 13, e , di anni 9, congiuntamente Persona_3 Persona_2
ad entrambi i genitori che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, con collocazione dei medesimi presso la madre;
assegnare la casa coniugale in San Benedetto del Tronto, Via Balilla, 25, con tutto quanto in essa esistente, alla signora , nella quale la medesima vivrà con i figli Parte_1
e , luogo che costituirà residenza privilegiata dei minori. Il Per_1 Persona_2
marito, che nel mese di novembre 2019 si è allontanato dalla casa coniugale, si impegna sin da ora a trasferire altrove la propria residenza, e comunque non oltre
10 giorni dalla data dell'omologa; quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, che potrà sentire telefonicamente i figli senza limitazioni, potrà vedere e tenere con sé i figli minori solo durante i week-end a fine settimana alternati, e sempre comunicando alla madre il luogo in cui i figli pernotteranno insieme al padre, per due week end al mese (il primo ed il terzo) dalle ore 13 del sabato, quando il padre si recherà all'uscita della scuola di entrambi i figli prelevandoli – e li riaccompagnerà nella casa ove vivono con la mamma alle ore
16 della domenica;
durante le festività natalizie – senza previsione del criterio dell'alternanza - il padre trascorrerà con i figli la vigilia di Natale, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 10 del mattino ed ivi riaccompagnandoli la sera della vigilia alle ore 22:00. La mamma trascorrerà con i figli minori il giorno di
Natale e di Santo Stefano. I figli minori trascorreranno con la mamma il 31 dicembre di ogni anno mentre trascorreranno con il padre il 1° gennaio di ogni anno dalle ore 11 del mattino, sempre prelevandoli dall'abitazione familiare ed ivi riaccompagnandoli alle ore 18:00 dello stesso giorno. Durante le festività pasquali
- senza previsione del criterio dell'alternanza – i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedi dell'Angelo con il padre, il quale ultimo li preleverà dall'abitazione materna alle ore 10 del lunedi dell'Angelo e li riaccompagnerà nella casa ove vivono con la mamma alle ore 22:00 del lunedi stesso. I figli minori trascorreranno il giorno dell'Epifania ed il giorno dei loro rispettivi compleanni insieme al padre ed alla mamma ed, in caso di inasprimento dei rapporti tra i coniugi che possa compromettere il sereno trascorrere di tali giorni, o di mancanza di accordo tra i coniugi, i figli trascorreranno l'Epifania ed
i loro compleanni con la mamma;
Nel periodo delle vacanze estive, i minori
e trascorreranno con il padre una settimana consecutiva – Per_1 Persona_2
compatibilmente con il periodo di ferie del padre e da comunicarsi alla moglie almeno trenta giorni prima;
il signor verserà alla signora CP_1
, mediante bonifico sul conto corrente bancario della moglie Parte_1
sulle seguenti coordinate: IBAN [...], la somma di €
600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori
e (euro 300,00 per ciascun figlio) importo rivalutabile Per_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate dal genitore collocatario e disciplinate secondo il Protocollo di intesa siglato tra l'intestato
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del 4.9.19, e comunque previamente concordate solo per spese superiori ad euro 100,00, da rimborsare entro giorni 10 dalla presentazione della relativa documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento;
il sig. , tenuto conto delle CP_1
precarie e gravi condizioni economiche in cui versa la moglie si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente atto, a versare a questa ultima, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di euro 600,00, con decorrenza dal giorno 15 agosto
2020 sul conto corrente di cui al superiore punto;
ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
gli autoveicoli di titolarità dei coniugi rimangono assegnati a colui che ne risulta intestatario;
il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena N. 614062.73 verrà chiuso entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'omologa e le somme ivi presenti saranno distribuite in egual misura tra i due coniugi;
i coniugi prestano assenso per il rilascio od il rinnovo del passaporto per i figli minori;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”;
- il sig. non ha mai rispettato i provvedimenti giudiziali emessi dal CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno in sede di omologa della separazione consensuale, sia relativamente al pagamento del contributo al mantenimento dei figli minori, sia relativamente al diritto di visita padre-figli; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto datato 29.04.2022 il Presidente del Tribunale fissava l'udienza del
06.07.2022 per la comparizione delle parti, ma a tale udienza compariva esclusivamente la ricorrente che dichiarava di non volersi riconciliare con il marito del quale non aveva più notizie ormai da tempo, essendosi questi reso irreperibile.
A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “affida i figli minori e Per_1 [...]
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2
madre; conferma l'assegnazione alla sig.ra della ex casa coniugale Parte_1
sita in San Benedetto del Tronto, Via Balilla n. 25 la quale vi vivrà con i figli;
dispone che il padre possa tenere con sè i figli minori una volta a settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00; pone a carico del un assegno mensile, pari ad Controparte_1
euro 600,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi entro il 20 di ogni mese;
pone a carico del il pagamento del 50% delle spese straordinarie per Controparte_1
i figli minori così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Ascoli Piceno”; nominava il Giudice istruttore della causa fissando per la trattazione della medesima l'udienza del 03.11.2022, in occasione della quale compariva esclusivamente il procuratore di parte ricorrente mediante il deposito di note scritte.
Il G.I. rinviava per la decisione sui mezzi istruttori all'udienza del 15.06.2023, disponendone la trattazione cartolare;
con successiva ordinanza, il GI, ritenute ammissibili e rilevanti, ammetteva le prove orali proposte da parte ricorrente.
Successivamente, assunte le prove testimoniali ammesse, veniva fissata, per l'interrogatorio formale del resistente, l'udienza del 10.11.2023; a tale udienza, il convenuto non si presentava;
parte ricorrente dimostrava di aver notificato alla controparte i verbali di causa contenenti la fissazione d'udienza per l'interrogatorio formale e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 21.11.2023 il GI, rilevato il perdurante disinteresse del padre verso i figli e ritenuta la causa ormai matura per la decisione, disponeva l'affido esclusivo dei minori e alla madre e fissava, per la Persona_3 Persona_2
precisazione delle conclusioni, l'udienza del 14.11.2024; veniva formalmente dichiarata la contumacia del convenuto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente merita accoglimento, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi
è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita.
Per quanto concerne la richiesta di affido esclusivo dei minori e Persona_3
alla ricorrente rileva il Collegio che dalle Persona_2 Parte_1 affermazioni rassegnate da quest'ultima in corso di causa (che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi in sede di espletamento dell'attività istruttoria, nonché dal contegno processuale tenuto da parte ricorrente, il quale non si
è costituito in giudizio pur essendo a conoscenza della pendenza del presente procedimento, stante la regolarità delle notifiche), emerge incontestabilmente il totale disinteresse di nei confronti dei figli. Ormai da anni, infatti, il Controparte_1
resistente sembrerebbe essersi reso completamente estraneo alla vita dei minori, omettendo di partecipare ai compiti di cura, di crescita, di sostegno e di mantenimento dei medesimi, sotto ogni punto di vista.
Con sentenza n. 26587 depositata il 17.12.2009, la Suprema Corte ha affermato che
“affinchè possa derogarsi alla regola generale dell'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore), occorre che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Per tutto quanto emerso nel corso del giudizio, l'affidamento condiviso, nonostante costituisca la regola generale, nel caso di specie deve subire una deroga in favore dell'applicazione del regime di affidamento esclusivo nei confronti della Sig.ra dei figli minori, in un'ottica di tutela di quest'ultimi e dei loro Parte_1
rispettivi interessi;
infatti, le condotte tenute dal appaiono Controparte_1 sintomatiche della sua completa inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. L'inadeguatezza di parte ricorrente ad espletare il ruolo di genitore giustifica l'adozione, in questa sede, di provvedimenti che determinano una contrazione del diritto di visita padre-figli, rispetto a quanto disposto in sede di omologa di separazione, al fine di tutelare il benessere psicologico dei minori, permettendo loro di riavvicinarsi al padre in maniera graduale.
Da ultimo, osserva il Collegio che, stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha contrastato la domanda della ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
N. 619/2022 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AL LI (Romania) dalla ricorrente con il Sig. con rito civile in Parte_1 Controparte_1
data 05.07.2008;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Benedetto del
Tronto, in quanto luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, così che possa provvedere in merito alla sua annotazione;
- affida i figli minori e in via esclusiva alla Persona_3 Persona_2
madre con collocamento prevalente presso di lei nell'abitazione sita in via Balilla
n. 25, in San Benedetto del Tronto (AP);
- conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in via Balilla, n. 25 San Benedetto del Tronto (AP) ad;
Parte_1
- dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli, Controparte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei medesimi, un giorno a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ed inizialmente al cospetto della ricorrente, con esclusione della possibilità di pernotto presso il padre ed esclusione della permanenza dei figli presso di lui nel we o in occasione delle festività calendarizzate (Natale, Pasqua, etc.);
- dispone che il Sig. provveda al mantenimento dei figli nella Controparte_1
misura di euro 300,00 ciascuno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere ad entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate dal genitore affidatario e disciplinate secondo il Protocollo di Intesa siglato tra l'intestato Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, e comunque previamente concordate solo per spese superiori ad euro 100,00, da rimborsare entro giorni 10 dalla presentazione della relativa documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento;
- stabilisce del possa riscuotere l'intero ammontare dell'assegno Parte_1
unico familiare;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 9.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 619/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
22.04.2022 da:
(C.F.: ) nata il [...] Parte_1 C.F._1
a TU (Romania) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Capecci del Foro di Ancona
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] ad Controparte_1 C.F._2
AL LI (Romania) e residente in [...]
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 28.07.2022 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE “Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL LI (Romania) dalla ricorrente
con il sig. con rito civile in data 5.7.2008 Parte_1 CP_1
disponendo in merito all'annotazione presso i registri civili;
affidare i figli minori
e in via esclusiva alla madre sig.ra Per_1 Persona_2 Parte_1
che li terrà con sé presso l'abitazione di Via Balilla, 25, in San Benedetto del Tronto
(AP); tenuto conto della irreperibilità del resistente e nell'eventualità di un suo ritorno nella vita dei figli minori, consentire al medesimo di poter vedere i figli solo un pomeriggio a settimana e solo al cospetto della ricorrente, al fine di tutelare i minori
e permettere loro di riavvicinarsi al padre gradualmente, con esclusione della possibilità di pernotto presso il padre nonché della permanenza dei figli presso di lui nel we o in occasione delle festività calendarizzate (Natale, Pasqua etc…); assegnare definitivamente alla signora la casa coniugale sita in San Parte_1
Benedetto del Tronto, Via Balilla, 25; disporre che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
disporre che il sig. CP_1
provveda al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 ciascuno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate dal genitore collocatario e disciplinate secondo il Protocollo di intesa siglato tra
l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del
4.9.19, e comunque previamente concordate solo per spese superiori ad euro 100,00, da rimborsare entro giorni 10 dalla presentazione della relativa documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2022, la Sig.ra sulla premessa Parte_1
che:
- in data 05.07.2008 contraeva matrimonio civile con il Sig. Controparte_1
ad AL LI (Romania) scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione nascevano i figli minori (C.F.: ) Per_1 CodiceFiscale_3
in AL LI (Romania) il 28.09.2007 e (C.F.: ) Persona_2 C.F._4
in San Benedetto del Tronto (AP) il 09.06.2011, che attualmente vivono nella casa coniugale insieme alla ricorrente;
- i coniugi, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, addivenivano ad una separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 14.12.2020, cron. 11693/20 nell'ambito del giudizio per separazione consensuale
R.G. n. 1696/20 alle seguenti condizioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
affidare i figli minori
, di anni 13, e , di anni 9, congiuntamente Persona_3 Persona_2
ad entrambi i genitori che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, con collocazione dei medesimi presso la madre;
assegnare la casa coniugale in San Benedetto del Tronto, Via Balilla, 25, con tutto quanto in essa esistente, alla signora , nella quale la medesima vivrà con i figli Parte_1
e , luogo che costituirà residenza privilegiata dei minori. Il Per_1 Persona_2
marito, che nel mese di novembre 2019 si è allontanato dalla casa coniugale, si impegna sin da ora a trasferire altrove la propria residenza, e comunque non oltre
10 giorni dalla data dell'omologa; quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, che potrà sentire telefonicamente i figli senza limitazioni, potrà vedere e tenere con sé i figli minori solo durante i week-end a fine settimana alternati, e sempre comunicando alla madre il luogo in cui i figli pernotteranno insieme al padre, per due week end al mese (il primo ed il terzo) dalle ore 13 del sabato, quando il padre si recherà all'uscita della scuola di entrambi i figli prelevandoli – e li riaccompagnerà nella casa ove vivono con la mamma alle ore
16 della domenica;
durante le festività natalizie – senza previsione del criterio dell'alternanza - il padre trascorrerà con i figli la vigilia di Natale, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 10 del mattino ed ivi riaccompagnandoli la sera della vigilia alle ore 22:00. La mamma trascorrerà con i figli minori il giorno di
Natale e di Santo Stefano. I figli minori trascorreranno con la mamma il 31 dicembre di ogni anno mentre trascorreranno con il padre il 1° gennaio di ogni anno dalle ore 11 del mattino, sempre prelevandoli dall'abitazione familiare ed ivi riaccompagnandoli alle ore 18:00 dello stesso giorno. Durante le festività pasquali
- senza previsione del criterio dell'alternanza – i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedi dell'Angelo con il padre, il quale ultimo li preleverà dall'abitazione materna alle ore 10 del lunedi dell'Angelo e li riaccompagnerà nella casa ove vivono con la mamma alle ore 22:00 del lunedi stesso. I figli minori trascorreranno il giorno dell'Epifania ed il giorno dei loro rispettivi compleanni insieme al padre ed alla mamma ed, in caso di inasprimento dei rapporti tra i coniugi che possa compromettere il sereno trascorrere di tali giorni, o di mancanza di accordo tra i coniugi, i figli trascorreranno l'Epifania ed
i loro compleanni con la mamma;
Nel periodo delle vacanze estive, i minori
e trascorreranno con il padre una settimana consecutiva – Per_1 Persona_2
compatibilmente con il periodo di ferie del padre e da comunicarsi alla moglie almeno trenta giorni prima;
il signor verserà alla signora CP_1
, mediante bonifico sul conto corrente bancario della moglie Parte_1
sulle seguenti coordinate: IBAN [...], la somma di €
600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori
e (euro 300,00 per ciascun figlio) importo rivalutabile Per_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate dal genitore collocatario e disciplinate secondo il Protocollo di intesa siglato tra l'intestato
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del 4.9.19, e comunque previamente concordate solo per spese superiori ad euro 100,00, da rimborsare entro giorni 10 dalla presentazione della relativa documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento;
il sig. , tenuto conto delle CP_1
precarie e gravi condizioni economiche in cui versa la moglie si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente atto, a versare a questa ultima, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di euro 600,00, con decorrenza dal giorno 15 agosto
2020 sul conto corrente di cui al superiore punto;
ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
gli autoveicoli di titolarità dei coniugi rimangono assegnati a colui che ne risulta intestatario;
il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena N. 614062.73 verrà chiuso entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'omologa e le somme ivi presenti saranno distribuite in egual misura tra i due coniugi;
i coniugi prestano assenso per il rilascio od il rinnovo del passaporto per i figli minori;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”;
- il sig. non ha mai rispettato i provvedimenti giudiziali emessi dal CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno in sede di omologa della separazione consensuale, sia relativamente al pagamento del contributo al mantenimento dei figli minori, sia relativamente al diritto di visita padre-figli; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto datato 29.04.2022 il Presidente del Tribunale fissava l'udienza del
06.07.2022 per la comparizione delle parti, ma a tale udienza compariva esclusivamente la ricorrente che dichiarava di non volersi riconciliare con il marito del quale non aveva più notizie ormai da tempo, essendosi questi reso irreperibile.
A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “affida i figli minori e Per_1 [...]
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2
madre; conferma l'assegnazione alla sig.ra della ex casa coniugale Parte_1
sita in San Benedetto del Tronto, Via Balilla n. 25 la quale vi vivrà con i figli;
dispone che il padre possa tenere con sè i figli minori una volta a settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00; pone a carico del un assegno mensile, pari ad Controparte_1
euro 600,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi entro il 20 di ogni mese;
pone a carico del il pagamento del 50% delle spese straordinarie per Controparte_1
i figli minori così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Ascoli Piceno”; nominava il Giudice istruttore della causa fissando per la trattazione della medesima l'udienza del 03.11.2022, in occasione della quale compariva esclusivamente il procuratore di parte ricorrente mediante il deposito di note scritte.
Il G.I. rinviava per la decisione sui mezzi istruttori all'udienza del 15.06.2023, disponendone la trattazione cartolare;
con successiva ordinanza, il GI, ritenute ammissibili e rilevanti, ammetteva le prove orali proposte da parte ricorrente.
Successivamente, assunte le prove testimoniali ammesse, veniva fissata, per l'interrogatorio formale del resistente, l'udienza del 10.11.2023; a tale udienza, il convenuto non si presentava;
parte ricorrente dimostrava di aver notificato alla controparte i verbali di causa contenenti la fissazione d'udienza per l'interrogatorio formale e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 21.11.2023 il GI, rilevato il perdurante disinteresse del padre verso i figli e ritenuta la causa ormai matura per la decisione, disponeva l'affido esclusivo dei minori e alla madre e fissava, per la Persona_3 Persona_2
precisazione delle conclusioni, l'udienza del 14.11.2024; veniva formalmente dichiarata la contumacia del convenuto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente merita accoglimento, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi
è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita.
Per quanto concerne la richiesta di affido esclusivo dei minori e Persona_3
alla ricorrente rileva il Collegio che dalle Persona_2 Parte_1 affermazioni rassegnate da quest'ultima in corso di causa (che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi in sede di espletamento dell'attività istruttoria, nonché dal contegno processuale tenuto da parte ricorrente, il quale non si
è costituito in giudizio pur essendo a conoscenza della pendenza del presente procedimento, stante la regolarità delle notifiche), emerge incontestabilmente il totale disinteresse di nei confronti dei figli. Ormai da anni, infatti, il Controparte_1
resistente sembrerebbe essersi reso completamente estraneo alla vita dei minori, omettendo di partecipare ai compiti di cura, di crescita, di sostegno e di mantenimento dei medesimi, sotto ogni punto di vista.
Con sentenza n. 26587 depositata il 17.12.2009, la Suprema Corte ha affermato che
“affinchè possa derogarsi alla regola generale dell'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore), occorre che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Per tutto quanto emerso nel corso del giudizio, l'affidamento condiviso, nonostante costituisca la regola generale, nel caso di specie deve subire una deroga in favore dell'applicazione del regime di affidamento esclusivo nei confronti della Sig.ra dei figli minori, in un'ottica di tutela di quest'ultimi e dei loro Parte_1
rispettivi interessi;
infatti, le condotte tenute dal appaiono Controparte_1 sintomatiche della sua completa inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. L'inadeguatezza di parte ricorrente ad espletare il ruolo di genitore giustifica l'adozione, in questa sede, di provvedimenti che determinano una contrazione del diritto di visita padre-figli, rispetto a quanto disposto in sede di omologa di separazione, al fine di tutelare il benessere psicologico dei minori, permettendo loro di riavvicinarsi al padre in maniera graduale.
Da ultimo, osserva il Collegio che, stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha contrastato la domanda della ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
N. 619/2022 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AL LI (Romania) dalla ricorrente con il Sig. con rito civile in Parte_1 Controparte_1
data 05.07.2008;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Benedetto del
Tronto, in quanto luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, così che possa provvedere in merito alla sua annotazione;
- affida i figli minori e in via esclusiva alla Persona_3 Persona_2
madre con collocamento prevalente presso di lei nell'abitazione sita in via Balilla
n. 25, in San Benedetto del Tronto (AP);
- conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in via Balilla, n. 25 San Benedetto del Tronto (AP) ad;
Parte_1
- dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli, Controparte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei medesimi, un giorno a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ed inizialmente al cospetto della ricorrente, con esclusione della possibilità di pernotto presso il padre ed esclusione della permanenza dei figli presso di lui nel we o in occasione delle festività calendarizzate (Natale, Pasqua, etc.);
- dispone che il Sig. provveda al mantenimento dei figli nella Controparte_1
misura di euro 300,00 ciascuno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere ad entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate dal genitore affidatario e disciplinate secondo il Protocollo di Intesa siglato tra l'intestato Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, e comunque previamente concordate solo per spese superiori ad euro 100,00, da rimborsare entro giorni 10 dalla presentazione della relativa documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento;
- stabilisce del possa riscuotere l'intero ammontare dell'assegno Parte_1
unico familiare;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 9.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo