Articolo 4 della Legge 8 aprile 2024, n. 54
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 aprile 2024
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 21 aprile 2024