Versione
14 gennaio 1994
14 gennaio 1994
Art. 3. 1. dopo l' articolo 491 del codice penale e' inserito il seguente:
"Arl. 491-bis. - (Documenti informatici). - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
"Arl. 491-bis. - (Documenti informatici). - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
Commentari • 3
- 1. Configurabilità della frode informatica nelle operazioni di manipolazione telematica tramite tecniche di 'man in the middle' (Giudice Arnaldo Merola)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3.9320488
[…] Ed invero, l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1993 n. 547 ha introdotto l'art. 617-quater c.p. in tema di "intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche", che recita: "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni". […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2005, n. 11930Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/01/2005 Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 154 Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 043401/2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) TA CE N. IL 16/02/1931; 2) NE UC N. IL 13/12/1936; 3) AL ND N. IL 03/02/1937; avverso SENTENZA del 05/03/2003 CORTE APPELLO di GENOVA; visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO; udito il Procuratore Generale in persona …Leggi di più...
- condotta realizzata prima dell'introduzione dell'art. 491 bis cod. pen·
- fondamento·
- sussistenza·
- manipolazione e inserimento di dati falsi nell'archivio informatico del patronato enasco·
- reato di falso in atto pubblico·
- in atti pubblici·
- reati contro la fede pubblica·
- delitti·
- falsità in atti