Versione
24 marzo 1996
24 marzo 1996
Art. 5. 1. Nell' articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Il testo vigente dell' art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque svolge una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria".
Il testo vigente dell' art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque svolge una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria".
Giurisprudenza • 22
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