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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
SECONDA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto Princiotta Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 82 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del4.7.2025 vertente tra
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MONTALBANI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in CORSO ITALIA 8/13
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: revoca interdizione (COLLEGIO).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.7.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di moglie e tutrice del Sig. , ha chiesto la revoca della di lui Parte_1 CP_1
interdizione, sul rilievo che l'interdizione era stata disposta a seguito di un grave incidente sul lavoro e che
“nel corso degli anni le condizioni mediche del Signor hanno subito un progressivo CP_1
miglioramento”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio e sentito l'interessato, la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU finché all'udienza del 4.7.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Sentito all'udienza del 28.2.2025, l'interdetto ha risposto in modo sostanzialmente adeguato alle domande che gli sono state poste.
La ricorrente, moglie e tutrice dell'interdetto, ha insistito in ricorso chiedendo, in via subordinata rispetto alla domanda avanzata nell'atto introduttivo, “che vanga aperta eventualmente una procedura di
Con amministrazione di sostegno proponendosi sin d'ora quale a favore del marito”.
La perizia disposta in corso di causa, basata sui dati oggettivi acquisiti mediante esame della documentazione medica, esame clinico dell'interdetto, sua anamnesi patologica recente e suo esame psichico e colloquio nonché mediante somministrazione di test, conferma le allegazioni attoree di un intervenuto miglioramento delle condizioni di . CP_1
Ed invero la consulenza tecnica in atti ha accertato quanto segue: “Il signor l'11 gennaio CP_1
2017 ha subito un grave politrauma per una caduta accidentale avvenuta sul luogo di lavoro, a seguito della quale ha riportato un grave trauma cerebrale con riscontro di focolai lacero-contusivi bilaterali con ematoma sottodurale sinistro, frattura dell'orbita e dello zigomo sinistri, frattura della scapola sinistra e del processo trasverso D12, frattura da scoppio del corpo e del muro posteriore D11, complicato da veneti internistici e da idrocefalo ostruttivo. Il grave trauma cranio encefalico ha causato uno stato vegetativo perdurato per molti mesi. Dopo alcuni ricoveri con lungo degenza in diverse strutture sanitari e riabilitative (v. esame dei documenti e anamnesi), le sue condizioni cliniche sono progressivamente, seppur lentamente migliorate, recuperando pienamente l'autonomia funzionale, lo stato di coscienza, le funzioni psichiche e quelle cognitive. Le condizioni cliniche attuali sono di buon compenso. L'esame psichico è negativo per patologie psichiatriche in atto. Le funzioni cognitive sono sufficientemente rappresentate. Alla valutazione specialistica (con la somministrazione di test neurocognitivi) si è rilevato un deficit alle prove del linguaggio, dell'attenzione e alle funzioni esecutive, che però non impattano sulle sue capacità decisionali. Tale riscontro
è attribuibile al traumatismo che ha danneggiato maggiormente i lobi frontali e quelli temporali. In considerazione di quanto emerso dalla valutazione peritale, si può affermare che il provvedimento di tutela non sia più necessario e che non è necessaria la sostituzione dello stesso con altra misura “meno forte”. Il signor gode di un forte supporto familiare e di una relazione coniugale stabile e reciprocamente CP_1
soddisfacente. Il signor è anche molto supportato, sia sul piano affettivo, che su quello pratico- CP_1
relazionale, da una cognata che, nel corso di questi ultimi anni, garantendo la sua presenza, è stata un'importante punto di riferimento ed ha contribuito al raggiungimento di una buona condizione di salute”.
Le conclusioni cui perviene l'elaborato peritale sono le seguenti: “a) Il signor non è affetto da CP_1
infermità di natura psichica e fisica. b) Non è affetto da infermità mentale abituale. c) E' sufficientemente capace di provvedere ai propri interessi. d) E' in grado di compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione senza l'assistenza di terza persona. e) Ha coscienza di malattia ed è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato ai trattamenti sanitari. Assume regolarmente la terapia farmacologica e si sottopone ai periodi controlli ed esami specialistici ambulatoriali. f) E' in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione del quotidiano. La Tutela può essere revocata e non si rilevano i presupposti per una sostituzione con altra misura “meno forte”. Gode di un forte e stabile supporto familiare, cui collabora fattivamente e con consapevolezza critica”.
Il Collegio, aderendo alle conclusioni della CTU in quanto logiche e coerenti e, comunque, basate su dati oggettivi, corroborati anche dalla documentazione medica in atti e dalle ulteriori risultanze acquisite, ritiene che vasa disposta la revoca dell'interdizione di (C.F. ), nato a [...] C.F._2
MILANO (MI) il 17/05/1965, senza che allo stato si appalesi necessaria l'applicazione di nessun altra misura di protezione, anche in considerazione della rete familiare su cui l'uomo può contare e da cui è ampiamente supportato.
Le spese di lite vanno compensate e le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• revoca l'interdizione di (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
17/05/1965;
• spese compensate. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte ricorrente;
• manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
SECONDA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto Princiotta Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 82 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del4.7.2025 vertente tra
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MONTALBANI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in CORSO ITALIA 8/13
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: revoca interdizione (COLLEGIO).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.7.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di moglie e tutrice del Sig. , ha chiesto la revoca della di lui Parte_1 CP_1
interdizione, sul rilievo che l'interdizione era stata disposta a seguito di un grave incidente sul lavoro e che
“nel corso degli anni le condizioni mediche del Signor hanno subito un progressivo CP_1
miglioramento”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio e sentito l'interessato, la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU finché all'udienza del 4.7.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Sentito all'udienza del 28.2.2025, l'interdetto ha risposto in modo sostanzialmente adeguato alle domande che gli sono state poste.
La ricorrente, moglie e tutrice dell'interdetto, ha insistito in ricorso chiedendo, in via subordinata rispetto alla domanda avanzata nell'atto introduttivo, “che vanga aperta eventualmente una procedura di
Con amministrazione di sostegno proponendosi sin d'ora quale a favore del marito”.
La perizia disposta in corso di causa, basata sui dati oggettivi acquisiti mediante esame della documentazione medica, esame clinico dell'interdetto, sua anamnesi patologica recente e suo esame psichico e colloquio nonché mediante somministrazione di test, conferma le allegazioni attoree di un intervenuto miglioramento delle condizioni di . CP_1
Ed invero la consulenza tecnica in atti ha accertato quanto segue: “Il signor l'11 gennaio CP_1
2017 ha subito un grave politrauma per una caduta accidentale avvenuta sul luogo di lavoro, a seguito della quale ha riportato un grave trauma cerebrale con riscontro di focolai lacero-contusivi bilaterali con ematoma sottodurale sinistro, frattura dell'orbita e dello zigomo sinistri, frattura della scapola sinistra e del processo trasverso D12, frattura da scoppio del corpo e del muro posteriore D11, complicato da veneti internistici e da idrocefalo ostruttivo. Il grave trauma cranio encefalico ha causato uno stato vegetativo perdurato per molti mesi. Dopo alcuni ricoveri con lungo degenza in diverse strutture sanitari e riabilitative (v. esame dei documenti e anamnesi), le sue condizioni cliniche sono progressivamente, seppur lentamente migliorate, recuperando pienamente l'autonomia funzionale, lo stato di coscienza, le funzioni psichiche e quelle cognitive. Le condizioni cliniche attuali sono di buon compenso. L'esame psichico è negativo per patologie psichiatriche in atto. Le funzioni cognitive sono sufficientemente rappresentate. Alla valutazione specialistica (con la somministrazione di test neurocognitivi) si è rilevato un deficit alle prove del linguaggio, dell'attenzione e alle funzioni esecutive, che però non impattano sulle sue capacità decisionali. Tale riscontro
è attribuibile al traumatismo che ha danneggiato maggiormente i lobi frontali e quelli temporali. In considerazione di quanto emerso dalla valutazione peritale, si può affermare che il provvedimento di tutela non sia più necessario e che non è necessaria la sostituzione dello stesso con altra misura “meno forte”. Il signor gode di un forte supporto familiare e di una relazione coniugale stabile e reciprocamente CP_1
soddisfacente. Il signor è anche molto supportato, sia sul piano affettivo, che su quello pratico- CP_1
relazionale, da una cognata che, nel corso di questi ultimi anni, garantendo la sua presenza, è stata un'importante punto di riferimento ed ha contribuito al raggiungimento di una buona condizione di salute”.
Le conclusioni cui perviene l'elaborato peritale sono le seguenti: “a) Il signor non è affetto da CP_1
infermità di natura psichica e fisica. b) Non è affetto da infermità mentale abituale. c) E' sufficientemente capace di provvedere ai propri interessi. d) E' in grado di compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione senza l'assistenza di terza persona. e) Ha coscienza di malattia ed è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato ai trattamenti sanitari. Assume regolarmente la terapia farmacologica e si sottopone ai periodi controlli ed esami specialistici ambulatoriali. f) E' in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione del quotidiano. La Tutela può essere revocata e non si rilevano i presupposti per una sostituzione con altra misura “meno forte”. Gode di un forte e stabile supporto familiare, cui collabora fattivamente e con consapevolezza critica”.
Il Collegio, aderendo alle conclusioni della CTU in quanto logiche e coerenti e, comunque, basate su dati oggettivi, corroborati anche dalla documentazione medica in atti e dalle ulteriori risultanze acquisite, ritiene che vasa disposta la revoca dell'interdizione di (C.F. ), nato a [...] C.F._2
MILANO (MI) il 17/05/1965, senza che allo stato si appalesi necessaria l'applicazione di nessun altra misura di protezione, anche in considerazione della rete familiare su cui l'uomo può contare e da cui è ampiamente supportato.
Le spese di lite vanno compensate e le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• revoca l'interdizione di (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
17/05/1965;
• spese compensate. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte ricorrente;
• manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta