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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15381 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 54345/2022 alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.R.G.54958/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 LOVELLI ANNAMARIA ( ) con Email_1 elezione di domicilio in Roma, VIA COLA DI RIENZO 212 00192 ROMA presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2 BRAGAGLIA BRUNO ( ), con elezione di Email_2 domicilio in Roma, VIA ALESSANDRIA, 119 00198 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18.8.2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in Civitella Roveto, in data 19/10/2005, precisando che dalla detta unione erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]) e Per_1 Per_2 formulando domanda di addebito della separazione al marito, di affidamento esclusivo dei figli, di assegnazione della casa coniugale e di attribuzione di un assegno di mantenimento nella misura pari ad Euro 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% della baby sitter e di tutte le spese straordinarie. La ricorrente chiedeva inoltre condannare al risarcimento dei danni Parte_2 causati al coniuge da determinare nella misura pari ad Euro 30.000 con vittoria di spese di lite. All'udienza del 17.10.2022, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha accolto la domanda di affidamento esclusivo dei due figli formulata da , ha Parte_1 autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha attribuito alla ricorrente un assegno di mantenimento per i due figli pari ad euro 400,00 con decorrenza dal mese di agosto 2022; ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. si costituiva in giudizio e contestando la domanda di addebito CP_1 formulata dalla ricorrente, oltre alle richieste economiche avanzate e alla domanda di risarcimento dei danni;
chiedeva quindi l'affidamento condiviso dei due figli minori da collocare presso la madre, stabilire a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura pari ad Euro 500,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, da stabilire in conformità al dettato di cui al Protocollo del Tribunale di Roma del 2014. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere Parte_1 accolta posto che dalla istruttoria svolta è emerso che il resistente ha avuto condotte violente nei riguardi della moglie ed ha intrattenuto una relazione extra- coniugale con un'altra donna. Le circostanze relative ai maltrattamenti subiti dalla ricorrente risultano dalla lettura degli atti del procedimento penale promosso a carico di a seguito dalla denuncia presentata in data 8.4.2022 da CP_1
che lo ha accusato di maltrattamenti in famiglia oltre che di tentata Parte_1 violenza sessuale (cfr. relazione informativa della Procura trasmessa in data 12.4.2023), mentre la circostanza del tradimento extraconiugale perpetrato dal marito risulta ammessa dal resistente (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). Quest'ultimo ha riferito che la causa dell'allontanamento tra i due coniugi e della conseguente crisi familiare dovesse diversamente ascriversi alla ricorrente senza nulla provare in merito. Diversamente risulta provato in atti dalle testimonianze rese nel corso del giudizio (cfr. dichiarazioni rese da nonché dal Persona_3 fratello della ricorrente oltre che dalla cognata), che il resistente allontanandosi per diversi giorni dalla casa familiare, ha intrattenuto una relazione con una dipendente della pizzeria dove entrambi i coniugi lavoravano, e che a seguito della suddetta relazione, proseguita nel corso del presente giudizio, il matrimonio è andato in crisi determinando la decisione di di allontanare il Parte_1 marito dalla casa coniugale e dal luogo comune di lavoro oltre che di procedere alla separazione. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo stabilirsi l'affidamento condiviso dei due figli minori e , considerato Per_1 Per_2 che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
dalla relazione pervenuta in atti dal Servizio Sociale incaricato di svolgere l'indagine socio-ambientale e di approfondire la natura della relazione tra il padre e i figli è emerso infatti che i due figli hanno un buon rapporto con il padre che quest'ultimo lavora e ha preso una casa in affitto dove tenere con sé i figli (cfr. relazione depositata in atti del 23.3.2023). Deve comunque essere tenuto fermo il collocamento dei due figli minori presso la madre con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione in proprio favore di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli nella misura pari ad euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente lavora come tecnico di laboratorio biomedico presso l'istituto
“Spallanzani” con stipendio lordo pari ad Euro 2441, sul quale incidono trattenute per circa Euro 750,00, ha spese di locazione e condominio per circa euro 500,00 al mese ed entrate per la locazione dell'immobile in comproprietà con il resistente sito in Cerveteri Roma alla Piazza Giorgio Caputo n.15 int.7 pari ad Euro 400,00; il resistente gestisce in proprio un'attività di pizzeria di cui è titolare, deve provvedere al mantenimento di un altro figlio nato successivamente alla separazione. Il resistente non ha documentato i redditi annui da quando ha iniziato nel 2023 questa attività di ristorazione, ma risulta che l'attività è remunerativa dalla lettura degli estratti conto del resistente del 2024. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ritiene equo determinare in euro 500,00 l'ammontare del contributo dovuto dal resistente a per il mantenimento dei due minori. Parte_1 [...] dovrà dunque corrispondere a l'importo mensile di euro CP_1 Parte_1 500,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole come stabilite dal Protocollo di Roma del 2014. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei due figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. La domanda di risarcimento danni avanzata da Parte_1 deve essere quindi dichiarata inammissibile. Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o domanda disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Civitella Roveto in data 19/10/2005; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Civitella Roveto (AQ) nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto 82, parte I, serie A12); accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da e Parte_1 per l'effetto dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1 affida i due figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i due minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; dispone che i due figli minori siano collocati presso la madre;
Dispone che il padre veda e tenga con sé i due figli, salvo diverso accordo tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze dei minori a) a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00; b) per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19,00; il giorno di Natale dalle ore 10 alle ore 21,00
o in via alternata il giorno della vigilia fino alla mattina successiva alle ore 10 c) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
e) alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività dei figli minori. determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento dei due figli minori, da corrispondere a presso il di Parte_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 LOVELLI ANNAMARIA ( ) con Email_1 elezione di domicilio in Roma, VIA COLA DI RIENZO 212 00192 ROMA presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2 BRAGAGLIA BRUNO ( ), con elezione di Email_2 domicilio in Roma, VIA ALESSANDRIA, 119 00198 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18.8.2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in Civitella Roveto, in data 19/10/2005, precisando che dalla detta unione erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]) e Per_1 Per_2 formulando domanda di addebito della separazione al marito, di affidamento esclusivo dei figli, di assegnazione della casa coniugale e di attribuzione di un assegno di mantenimento nella misura pari ad Euro 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% della baby sitter e di tutte le spese straordinarie. La ricorrente chiedeva inoltre condannare al risarcimento dei danni Parte_2 causati al coniuge da determinare nella misura pari ad Euro 30.000 con vittoria di spese di lite. All'udienza del 17.10.2022, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha accolto la domanda di affidamento esclusivo dei due figli formulata da , ha Parte_1 autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha attribuito alla ricorrente un assegno di mantenimento per i due figli pari ad euro 400,00 con decorrenza dal mese di agosto 2022; ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. si costituiva in giudizio e contestando la domanda di addebito CP_1 formulata dalla ricorrente, oltre alle richieste economiche avanzate e alla domanda di risarcimento dei danni;
chiedeva quindi l'affidamento condiviso dei due figli minori da collocare presso la madre, stabilire a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura pari ad Euro 500,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, da stabilire in conformità al dettato di cui al Protocollo del Tribunale di Roma del 2014. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere Parte_1 accolta posto che dalla istruttoria svolta è emerso che il resistente ha avuto condotte violente nei riguardi della moglie ed ha intrattenuto una relazione extra- coniugale con un'altra donna. Le circostanze relative ai maltrattamenti subiti dalla ricorrente risultano dalla lettura degli atti del procedimento penale promosso a carico di a seguito dalla denuncia presentata in data 8.4.2022 da CP_1
che lo ha accusato di maltrattamenti in famiglia oltre che di tentata Parte_1 violenza sessuale (cfr. relazione informativa della Procura trasmessa in data 12.4.2023), mentre la circostanza del tradimento extraconiugale perpetrato dal marito risulta ammessa dal resistente (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). Quest'ultimo ha riferito che la causa dell'allontanamento tra i due coniugi e della conseguente crisi familiare dovesse diversamente ascriversi alla ricorrente senza nulla provare in merito. Diversamente risulta provato in atti dalle testimonianze rese nel corso del giudizio (cfr. dichiarazioni rese da nonché dal Persona_3 fratello della ricorrente oltre che dalla cognata), che il resistente allontanandosi per diversi giorni dalla casa familiare, ha intrattenuto una relazione con una dipendente della pizzeria dove entrambi i coniugi lavoravano, e che a seguito della suddetta relazione, proseguita nel corso del presente giudizio, il matrimonio è andato in crisi determinando la decisione di di allontanare il Parte_1 marito dalla casa coniugale e dal luogo comune di lavoro oltre che di procedere alla separazione. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo stabilirsi l'affidamento condiviso dei due figli minori e , considerato Per_1 Per_2 che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
dalla relazione pervenuta in atti dal Servizio Sociale incaricato di svolgere l'indagine socio-ambientale e di approfondire la natura della relazione tra il padre e i figli è emerso infatti che i due figli hanno un buon rapporto con il padre che quest'ultimo lavora e ha preso una casa in affitto dove tenere con sé i figli (cfr. relazione depositata in atti del 23.3.2023). Deve comunque essere tenuto fermo il collocamento dei due figli minori presso la madre con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione in proprio favore di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli nella misura pari ad euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente lavora come tecnico di laboratorio biomedico presso l'istituto
“Spallanzani” con stipendio lordo pari ad Euro 2441, sul quale incidono trattenute per circa Euro 750,00, ha spese di locazione e condominio per circa euro 500,00 al mese ed entrate per la locazione dell'immobile in comproprietà con il resistente sito in Cerveteri Roma alla Piazza Giorgio Caputo n.15 int.7 pari ad Euro 400,00; il resistente gestisce in proprio un'attività di pizzeria di cui è titolare, deve provvedere al mantenimento di un altro figlio nato successivamente alla separazione. Il resistente non ha documentato i redditi annui da quando ha iniziato nel 2023 questa attività di ristorazione, ma risulta che l'attività è remunerativa dalla lettura degli estratti conto del resistente del 2024. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ritiene equo determinare in euro 500,00 l'ammontare del contributo dovuto dal resistente a per il mantenimento dei due minori. Parte_1 [...] dovrà dunque corrispondere a l'importo mensile di euro CP_1 Parte_1 500,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole come stabilite dal Protocollo di Roma del 2014. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei due figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. La domanda di risarcimento danni avanzata da Parte_1 deve essere quindi dichiarata inammissibile. Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o domanda disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Civitella Roveto in data 19/10/2005; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Civitella Roveto (AQ) nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto 82, parte I, serie A12); accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da e Parte_1 per l'effetto dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1 affida i due figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i due minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; dispone che i due figli minori siano collocati presso la madre;
Dispone che il padre veda e tenga con sé i due figli, salvo diverso accordo tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze dei minori a) a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00; b) per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19,00; il giorno di Natale dalle ore 10 alle ore 21,00
o in via alternata il giorno della vigilia fino alla mattina successiva alle ore 10 c) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
e) alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività dei figli minori. determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento dei due figli minori, da corrispondere a presso il di Parte_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi