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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 853/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. PANTANA OBERDAN;
elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO CROCE N 12 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._3 assistito e difeso dall'avv. COPPARI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO 49/A, FILOTTRANO, presso il difensore;
OGGETTO: COMODATO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 31.10.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta da e Parte_3
intesa alla pronuncia di intervenuta cessazione del contratto di comodato (con Parte_2
pagina 1 di 3 correlata condanna al rilascio) concluso con il 24.2.14, reg. 13.3.14, Controparte_1 avente ad oggetto l'immobile uso abitativo in Cingoli, fraz. Cervidone n. 46/A, in Catasto al F. 14, part. 18.
2 - Il giudizio prendeva le mosse da un ricorso per convalida di sfratto nel quale con provvedimento del 24.4.25 veniva negata la convalida e non veniva reso alcun provvedimento sul rilascio dell'immobile sulla eccepita -dal conduttore- nullità del contratto per simulazione relativa, dissimulato essendo quello di locazione uso abitativo al canone mensile di euro 320,00, con prossima scadenza, per successivi rinnovi quadriennali, nel mese di febbraio 2026.
3 – Sfornita di prova l'eccezione di simulazione.
Richiamata la disciplina particolarmente restrittiva in tema di prova per testi prevista dagli artt. 1417 e 2722 c.c. (motivo per il quale è stata respinta quella proposta dal ), non può CP_1 neppure essere individuato principio di prova scritta nel contenuto non disconosciuto dei messaggi whatsapp scambiati tra le parti: quelli allegati in atti, nelle date del 21/09/2023,
17/10/2023, 18/10/2023, 18/11/2023, 18/12/2023, 21/12/2023, 20/01/2024, 19/02/2024,
20/03/2024, 21/04/2024, 20/05/2024 non solo non recano alcun riferimento ad eventuali corresponsioni di denaro, ma sono anche difficilmente inquadrabili nel solco dedotto dal comodatario in quanto alcuni riferimenti sono alla necessità di passare presso l'abitazione in orario di luce diurna -difficilmente compatibile con una semplice corresponsione di denaro- ed altri, la maggior parte di quelli più recenti, fanno riferimento alla intenzione della proprietà di porre in vendita l'immobile. Unico elemento a sostegno della tesi, ma ben poco conducente a fini probatori stante la non univocità dell'indizio, contraddetto peraltro dal contenuto sopra richiamato,
è quello della periodicità mensile dei messaggi intorno al giorno venti del mese.
4 - Sulla scadenza del contratto di comodato, le parti hanno previsto la durata annuale rinnovabile di anno in anno fino a disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza con possibilità di richiesta di immediata restituzione in caso di necessità “urgente ed imprevista” dei concedenti o nel caso di vendita dell'immobile a terzi (clausola 5).
4.1 - Risulta che i concedenti hanno inviato una comunicazione di disdetta in data 13.6.24 intimante la restituzione al decorrere di tre mesi dalla ricezione. Detto termine tuttavia non è coerente con le pattuizioni in quanto non contiene l'esplicitazione di una causa “urgente o imprevista”, nè rappresenta l'intenzione o l'intervenuta vendita dell'immobile in forza delle quali pagina 2 di 3 richiedere l'immediato rilascio;
allora, l'intimazione non può che essere riferita alla successiva scadenza annuale del comodato, e cioè al 23.2.25.
4.2 - Segue l'ordine di immediato rilascio, tenuto conto della notizia al comodatario della intenzione dei comodanti di ottenere la restituzione dell'immobile risalente almeno all'epoca della notifica del ricorso per la convalida dello sfratto.
5 - Propongono fondatamente gli intimanti ulteriore domanda intesa alla corresponsione della indennità di occupazione per il periodo successivo alla scadenza del contatto;
salvo che tale periodo va computato dal 24.2.25 e non dalla anteriore data da costoro individuata;
va corrisposta fino all'effettiva liberazione dell'immobile, con aggravio di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, incluse quelle di mediazione.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge la domanda di simulazione contrattuale proposta da in relazione Controparte_1 al contratto di comodato gratuito dell'immobile in Cingoli, c.da Cervidone n. 46/A stipulato il
24.2.14, reg.to 13.3.14, con e , concedenti;
dichiara Parte_1 Parte_2 venuto a scadenza il detto contratto alla data del 23.2.25 e condanna alla Controparte_1 immediata restituzione alle controparti dell'immobile in esame;
lo condanna altresì al pagamento della indennità di occupazione di euro 320,00 mensili dalla data di cessazione degli effetti al rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze mensili al soddisfo, nonchè a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore dei ricorrenti, inclusa la fase della mediazione, in complessivi euro 2.500,00 per compenso, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 31 ottobre 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 853/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. PANTANA OBERDAN;
elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO CROCE N 12 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._3 assistito e difeso dall'avv. COPPARI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO 49/A, FILOTTRANO, presso il difensore;
OGGETTO: COMODATO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 31.10.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta da e Parte_3
intesa alla pronuncia di intervenuta cessazione del contratto di comodato (con Parte_2
pagina 1 di 3 correlata condanna al rilascio) concluso con il 24.2.14, reg. 13.3.14, Controparte_1 avente ad oggetto l'immobile uso abitativo in Cingoli, fraz. Cervidone n. 46/A, in Catasto al F. 14, part. 18.
2 - Il giudizio prendeva le mosse da un ricorso per convalida di sfratto nel quale con provvedimento del 24.4.25 veniva negata la convalida e non veniva reso alcun provvedimento sul rilascio dell'immobile sulla eccepita -dal conduttore- nullità del contratto per simulazione relativa, dissimulato essendo quello di locazione uso abitativo al canone mensile di euro 320,00, con prossima scadenza, per successivi rinnovi quadriennali, nel mese di febbraio 2026.
3 – Sfornita di prova l'eccezione di simulazione.
Richiamata la disciplina particolarmente restrittiva in tema di prova per testi prevista dagli artt. 1417 e 2722 c.c. (motivo per il quale è stata respinta quella proposta dal ), non può CP_1 neppure essere individuato principio di prova scritta nel contenuto non disconosciuto dei messaggi whatsapp scambiati tra le parti: quelli allegati in atti, nelle date del 21/09/2023,
17/10/2023, 18/10/2023, 18/11/2023, 18/12/2023, 21/12/2023, 20/01/2024, 19/02/2024,
20/03/2024, 21/04/2024, 20/05/2024 non solo non recano alcun riferimento ad eventuali corresponsioni di denaro, ma sono anche difficilmente inquadrabili nel solco dedotto dal comodatario in quanto alcuni riferimenti sono alla necessità di passare presso l'abitazione in orario di luce diurna -difficilmente compatibile con una semplice corresponsione di denaro- ed altri, la maggior parte di quelli più recenti, fanno riferimento alla intenzione della proprietà di porre in vendita l'immobile. Unico elemento a sostegno della tesi, ma ben poco conducente a fini probatori stante la non univocità dell'indizio, contraddetto peraltro dal contenuto sopra richiamato,
è quello della periodicità mensile dei messaggi intorno al giorno venti del mese.
4 - Sulla scadenza del contratto di comodato, le parti hanno previsto la durata annuale rinnovabile di anno in anno fino a disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza con possibilità di richiesta di immediata restituzione in caso di necessità “urgente ed imprevista” dei concedenti o nel caso di vendita dell'immobile a terzi (clausola 5).
4.1 - Risulta che i concedenti hanno inviato una comunicazione di disdetta in data 13.6.24 intimante la restituzione al decorrere di tre mesi dalla ricezione. Detto termine tuttavia non è coerente con le pattuizioni in quanto non contiene l'esplicitazione di una causa “urgente o imprevista”, nè rappresenta l'intenzione o l'intervenuta vendita dell'immobile in forza delle quali pagina 2 di 3 richiedere l'immediato rilascio;
allora, l'intimazione non può che essere riferita alla successiva scadenza annuale del comodato, e cioè al 23.2.25.
4.2 - Segue l'ordine di immediato rilascio, tenuto conto della notizia al comodatario della intenzione dei comodanti di ottenere la restituzione dell'immobile risalente almeno all'epoca della notifica del ricorso per la convalida dello sfratto.
5 - Propongono fondatamente gli intimanti ulteriore domanda intesa alla corresponsione della indennità di occupazione per il periodo successivo alla scadenza del contatto;
salvo che tale periodo va computato dal 24.2.25 e non dalla anteriore data da costoro individuata;
va corrisposta fino all'effettiva liberazione dell'immobile, con aggravio di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, incluse quelle di mediazione.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge la domanda di simulazione contrattuale proposta da in relazione Controparte_1 al contratto di comodato gratuito dell'immobile in Cingoli, c.da Cervidone n. 46/A stipulato il
24.2.14, reg.to 13.3.14, con e , concedenti;
dichiara Parte_1 Parte_2 venuto a scadenza il detto contratto alla data del 23.2.25 e condanna alla Controparte_1 immediata restituzione alle controparti dell'immobile in esame;
lo condanna altresì al pagamento della indennità di occupazione di euro 320,00 mensili dalla data di cessazione degli effetti al rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze mensili al soddisfo, nonchè a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore dei ricorrenti, inclusa la fase della mediazione, in complessivi euro 2.500,00 per compenso, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 31 ottobre 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3