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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente e Relatore
UN PAOLO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023 001 SC 000000361 0 002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente: l'Ufficio conferma l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al numero 136/2025 Ricorrente_1 ricorreva a questa Corte di giustizia tributaria per sentir pronunciare l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2023/001/ SC/000000361/0/002, per l'anno di imposta 2023, a nome Ricorrente_1, relativo a Imposta di Registro, asseritamente notificato in data 19 giugno 2025, con il quale si accertava una maggiore Imposta di Registro per l'anno 2023, per l'importo di € 18.360,00.
Esponeva:
- che il 26 giugno 2023 era stata pubblicata la sentenza 361/2023 Repertorio 473/2023, emessa dal
Ente 1, con la quale essa ricorrente, insieme ad altro soggetto, veniva condannata al pagamento della somma di € 612.000,00 a titolo risarcitorio, oltre alle spese legali;
- che in conseguenza l'imposta di registro sarebbe pari ad € 18.360,00, ovvero il 3% di € 612.000,00;
- che il 25 gennaio 2024 era stato sottoscritto l'atto di transazione tra la ricorrente e le parti risultate vittoriose nella controversia;
e con esso si sarebbe ridotta la pretesa ad € 116.500,00;
- che con l'accordo transattivo sarebbe venuta meno l'efficacia esecutiva della sentenza e la pretesa dell'Ufficio;
- che il 19 giugno 2025 era stato notificato l'atto impugnato, senza previo contraddittorio;
- che l'atto sarebbe stato sottoscritto dal Capo Ufficio Territoriale su delega del Direttore Provinciale
Nominativo 1; ma la nomina di parte dei dirigenti dell'Agenzia Entrate sarebbe illegittima, in quanto essi non sarebbero vincitori di concorso;
- che l'atto sarebbe comunque nullo in quanto in quanto non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio, ma dal
Capo Ufficio Territoriale;
- che all'atto non sarebbe allegata la sentenza de qua, in violazione dell'articolo 7 della legge 212/2000 e dell'articolo 42 del DPR 600/1973;
- che ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Registro per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o di altri diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano;
- che la stessa agenzia Entrate a livello centrale avrebbe chiarito che in caso di atti transattivi, l'imposta di registro proporzionale, pari al 3%, si applica alla somma che deriva dall'accordo transattivo, la quale sostituirebbe così la pretesa precedente anche ai fini fiscali.
Concludeva pertanto la ricorrente chiedendo dichiararsi la nullità e comunque annullarsi l'atto impugnato col favore delle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle entrate depositava comparsa con la quale eccepiva l'intervenuta transazione della controversia, depositando l'atto di transazione.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, come concordemente richiesto, la cessazione della materia del contendere sostanziale, a seguito dell'intervenuta transazione, come emerge anche dall'incontestata documentazione prodotta dall'agenzia delle entrate.
Le spese del giudizio, come pure concordato, devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere sostanziale. spese del giudizio compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente e Relatore
UN PAOLO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023 001 SC 000000361 0 002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente: l'Ufficio conferma l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al numero 136/2025 Ricorrente_1 ricorreva a questa Corte di giustizia tributaria per sentir pronunciare l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2023/001/ SC/000000361/0/002, per l'anno di imposta 2023, a nome Ricorrente_1, relativo a Imposta di Registro, asseritamente notificato in data 19 giugno 2025, con il quale si accertava una maggiore Imposta di Registro per l'anno 2023, per l'importo di € 18.360,00.
Esponeva:
- che il 26 giugno 2023 era stata pubblicata la sentenza 361/2023 Repertorio 473/2023, emessa dal
Ente 1, con la quale essa ricorrente, insieme ad altro soggetto, veniva condannata al pagamento della somma di € 612.000,00 a titolo risarcitorio, oltre alle spese legali;
- che in conseguenza l'imposta di registro sarebbe pari ad € 18.360,00, ovvero il 3% di € 612.000,00;
- che il 25 gennaio 2024 era stato sottoscritto l'atto di transazione tra la ricorrente e le parti risultate vittoriose nella controversia;
e con esso si sarebbe ridotta la pretesa ad € 116.500,00;
- che con l'accordo transattivo sarebbe venuta meno l'efficacia esecutiva della sentenza e la pretesa dell'Ufficio;
- che il 19 giugno 2025 era stato notificato l'atto impugnato, senza previo contraddittorio;
- che l'atto sarebbe stato sottoscritto dal Capo Ufficio Territoriale su delega del Direttore Provinciale
Nominativo 1; ma la nomina di parte dei dirigenti dell'Agenzia Entrate sarebbe illegittima, in quanto essi non sarebbero vincitori di concorso;
- che l'atto sarebbe comunque nullo in quanto in quanto non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio, ma dal
Capo Ufficio Territoriale;
- che all'atto non sarebbe allegata la sentenza de qua, in violazione dell'articolo 7 della legge 212/2000 e dell'articolo 42 del DPR 600/1973;
- che ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Registro per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o di altri diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano;
- che la stessa agenzia Entrate a livello centrale avrebbe chiarito che in caso di atti transattivi, l'imposta di registro proporzionale, pari al 3%, si applica alla somma che deriva dall'accordo transattivo, la quale sostituirebbe così la pretesa precedente anche ai fini fiscali.
Concludeva pertanto la ricorrente chiedendo dichiararsi la nullità e comunque annullarsi l'atto impugnato col favore delle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle entrate depositava comparsa con la quale eccepiva l'intervenuta transazione della controversia, depositando l'atto di transazione.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, come concordemente richiesto, la cessazione della materia del contendere sostanziale, a seguito dell'intervenuta transazione, come emerge anche dall'incontestata documentazione prodotta dall'agenzia delle entrate.
Le spese del giudizio, come pure concordato, devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere sostanziale. spese del giudizio compensate.