Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2022, n. 7613
CASS
Sentenza 3 marzo 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non viola il divieto di "bis in idem" il sequestro preventivo di somme di denaro disposto in relazione al reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui sia già stato disposto il sequestro preventivo della medesima somma o di parte di essa in relazione al diverso reato di indebita compensazione di crediti non spettanti, di cui all'art. 10-quater, comma 1, d.lgs., nell'ambito di un diverso procedimento pendente presso altra autorità giudiziaria, trattandosi di fattispecie di reato distinte nei loro elementi costitutivi soggettivi e oggettivi, sicchè non può ritenersi sussistere l'identità del fatto contestato.

Commentario1

  • 1Indebita compensazione: un caso di assoluzione (Tribunale di Frosinone - sentenza n. 1413/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 maggio 2024

    Chi opera come imprenditore o amministratore lo sa: una contestazione per indebita compensazione può trasformarsi rapidamente in un procedimento penale, con sequestri, imputazioni gravi e un rischio concreto di condanna. Eppure, non tutte le compensazioni “irregolari” sono reato. Questa sentenza lo dimostra in modo netto. Il principio di diritto L'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, mentre nel caso in cui vengano dedotti dei crediti non spettanti occorre provare la consapevolezza da parte del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2022, n. 7613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7613
Data del deposito : 3 marzo 2022

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