Sentenza 3 marzo 2022
Massime • 1
Non viola il divieto di "bis in idem" il sequestro preventivo di somme di denaro disposto in relazione al reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui sia già stato disposto il sequestro preventivo della medesima somma o di parte di essa in relazione al diverso reato di indebita compensazione di crediti non spettanti, di cui all'art. 10-quater, comma 1, d.lgs., nell'ambito di un diverso procedimento pendente presso altra autorità giudiziaria, trattandosi di fattispecie di reato distinte nei loro elementi costitutivi soggettivi e oggettivi, sicchè non può ritenersi sussistere l'identità del fatto contestato.
Commentario • 1
- 1. Indebita compensazione: un caso di assoluzione (Tribunale di Frosinone - sentenza n. 1413/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 maggio 2024
Chi opera come imprenditore o amministratore lo sa: una contestazione per indebita compensazione può trasformarsi rapidamente in un procedimento penale, con sequestri, imputazioni gravi e un rischio concreto di condanna. Eppure, non tutte le compensazioni “irregolari” sono reato. Questa sentenza lo dimostra in modo netto. Il principio di diritto L'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, mentre nel caso in cui vengano dedotti dei crediti non spettanti occorre provare la consapevolezza da parte del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2022, n. 7613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7613 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2022 |
Testo completo
sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7613 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 21/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata il 30 marzo 2021, il Tribunale del riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Brescia nei confronti dell'odierno indagato, AL RC, ed ha con- seguentemente ordinato l'immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione, giova premettere che il pre- sente giudizio trae origine da un'articolata operazione di contrasto alla criminalità organizzata, nell'ambito della quale erano state disposte plurime misure cautelari per i delitti di associazione per delinquere, indebite compensazioni, riciclaggio ed autoriciclaggio. In tale contesto, il GIP presso il Tribunale di Brescia, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'art. 10 quater co. 2 D.Lgs. n. 74/2000, aveva disposto un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della società Enostaff La- vori Agricoli s.r.l. fino alla concorrenza della somma di 286.204,65 € e, in subor- dine, in caso di incapienza totale o parziale del patrimonio sociale, nei confronti dell'attuale indagato per il medesimo importo. Ed invero, il giudice di prime cure aveva ritenuto il AL responsabile di aver utilizzato un inesistente credito di ricerca e sviluppo della società "di comodo" Tires Rebirth s.r.l.s. al fine di estinguere mediante compensazione le somme do- vute dalla società di cui era legale rappresentante nel corso dell'anno 2018. Con rituale e tempestiva istanza di riesame, la difesa dell'odierno indagato aveva rilevato l'illegittimità del suddetto vincolo cautelare reale, deducendo che in relazione al medesimo reato il GIP presso il Tribunale di Milano aveva già disposto un decreto di sequestro preventivo nei confronti della società Enostaff Lavori Agri- coli s.r.l. Nel ritenere fondata la richiesta presentata nell'interesse del AL, il Tri- bunale del riesame ha evidenziato come il decreto ablativo oggetto di impugna- zione costituisse una duplicazione del vincolo cautelare già disposto dall'autorità giudiziaria milanese per la medesima vicenda. In particolare, il Tribunale della li- bertà ha precisato come entrambi i provvedimenti giudiziari a carico dell'odierno indagato riguardassero la medesima contestazione per il delitto di cui all'art. 10 quaterd.lgs. 74/2000 per la stessa attività di indebita compensazione di inesistenti crediti di ricerca e sviluppo. Quanto alla divergenza della misura del debito estinto, il Collegio ha rilevato come nell'importo complessivo indicato nel decreto oggetto del presente giudizio 2 v (‹ siano ricomprese anche operazioni di compensazione eseguite con crediti diversi dall'inesistente credito di imposta derivante dall'attività di ricerca e sviluppo. A sostegno di tali conclusioni, il Tribunale del riesame ha, infine, rievocato l'orientamento giurisprudenziale volto a sostenere l'operatività del principio del ne bis in idem anche nel corso della fase cautelare (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 18339 del 31.03.2004; Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 7931 del 16.12.2010). Ed infatti, l'applicabilità di tale principio consente di tutelare l'interesse dell'indagato a non essere contemporaneamente sottoposto ad una duplice iniziativa cautelare. 3. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato, motivo. 3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 325, 125 co. 3 e 649 c.p.p. ed il correlato vizio di motivazione di cui alla lett. e) dell'art. 606 del codice di rito. Il PM eccepisce, anzitutto, l'erroneità delle argomentazioni con cui il Tribu- nale del riesame ha ritenuto che il fatto oggetto di contestazione fosse il medesimo già pendente dinnanzi all'autorità giudiziaria milanese, nonostante l'indagine mi- lanese riguardasse il reato di cui all'art. 10 quater co. 1 d.lgs. 74/2000, mentre l'attività di indagine bresciana l'autonoma fattispecie di cui all'art. 10 quater co. 2 d.lgs. 74/2000. In secondo luogo, il PM contesta le considerazioni svolte dal Tribunale della libertà in ordine al quantum indebitamente compensato dal AL, atteso lo svol- gimento di un mero calcolo aritmetico volto ad escludere ingiustificatamente dal conteggio quei crediti di imposta - pur sempre inesistenti - diversi da quelli di ricerca e sviluppo. Ed infatti, alla luce del compendio probatorio acquisito, risulte- rebbe comprovata la natura di cartiera della società Tires Rebirth s.r.l.s., con la conseguente inesistenza di tutti i crediti di imposta da questa generati, ivi inclusi i crediti di natura differente da quelli di ricerca e sviluppo. Il PM censura altresì l'indagine svolta dal giudice del riesame in ordine alla riscontrata violazione del principio del ne bis in idem. In particolare, il Collegio si sarebbe limitato ad effettuare un mero controllo formale del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano, senza avere contezza della complessiva attività di indagine posta alla base di tale provvedimento. Al contrario, un accertamento più approfondito avrebbe consentito di rilevare come l'attività investigativa svolta dalla Procura milanese avesse ad oggetto una diversa 3 notizia di reato, basata su elementi e prove documentali differenti da quelli acqui- siti nel presente giudizio. In definitiva, il Procuratore della Repubblica ritiene non condivisibili le con- clusioni alle quali perviene il Tribunale del riesame, atteso che il provvedimento cautelare disposto dal GIP presso il Tribunale di Brescia, oltre che a fondarsi su un divergente quadro probatorio e sulla valutazione di elementi nuovi e sopravvenuti, ha come destinatari indagati diversi, riguarda un diverso titolo di reato, nonché ha ad oggetto importi complessivi differenti. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 10 settembre 2021, ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza im- pugnata, richiesta confermata dal P.G. di udienza. In particolare, Il Procuratore Generale ritiene sussistenti talune evidenti differenze tra i due procedimenti penali che non consentono di invocare la violazione del principio processuale di cui all'art. 649 c.p.p. Ed invero, le imputazioni ascritte all'odierno imputato attengono a di- verse ipotesi di reato, sicché il fatto contestato dai due Uffici di Procura non può essere considerato il medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del PM è fondato. 2. Ai fini di una migliore intellegibilità della soluzione cui è pervenuto il Collegio nel caso di specie, giova ricostruire il dibattito giurisprudenziale formatosi intorno alla nozione di idem factum rilevante ai sensi dell'art. 649 c.p.p., nonché sull'operatività di tale principio processuale in sede cautelare. Quanto all'identità del fatto, occorre prendere le mosse dalla pronuncia della Consulta (Corte Cost., sent. n. 200/2016) con la quale è stata statuita l'ille- gittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di rito, per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla CEDU, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile ed il reato per cui è stato instaurato il nuovo procedimento penale. Nella delineata prospettiva, i giudici costituzionali hanno escluso che la di- sposizione convenzionale - secondo cui "nessuno può essere perseguito o condan- nato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" - abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 c.p.p., per il quale "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto 4 I penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto". Ed invero, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo consente solo di af- fermare che la medesinnezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, con ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie. Di conse- guenza, non vi è alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa alla sola azione o omissione e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito. Allo stesso modo, nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta. Al contrario, proprio la lettura delle varie norme della Convenzione rende palese che il testo conven- zionale impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Pertanto, sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi ele- menti costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799). Ciò vale a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, bensì assumerà significato soltanto quale mo- dificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'a- gente. In tal modo, risulta assicurato il massimo dispiegarsi della funzione di ga- ranzia sottesa all'art. 649 del codice di rito, senza compromissione di altri principi di rilievo costituzionale, e si evita che la valutazione comparativa, cui è chiamato il giudice investito del secondo giudizio, sia influenzata dalle considerazioni sulla natura dell'interesse tutelato dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sul ruolo che ha un medesimo elemento all'in- terno delle fattispecie, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro con- cerne i singoli reati. Alla tesi sostanzialistica dell'idem factum si è conformata la giurisprudenza di legittimità, affermando come, ai fini della preclusione del ne bis in idem, l'iden- tità del fatto debba essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato, 5 senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 459 del 1997, Rv. 207729; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 31446 del 2008, Rv. 240895, Cass. pen., Sez. V, sent. n. 4103 del 2013; Rv. 255078; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 18376 del 2013, Rv. 255837; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 32352 del 2014, Rv. 261937; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 52215 del 2014, Rv. 261364; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 19712 del 2015, Rv. 263543) al fine di presidiare, secondo effettività, le garanzie che la predetta norma è intesa a tutelare. Il principio del ne bis in idem opera anche in materia cautelare, seppur con gli adattamenti imposti dalla peculiarità dei profili processuali, ed ha condotto all'e- laborazione giurisprudenziale del concetto di giudicato cautelare, nonché all'indi- viduazione di un sistema di preclusioni tese a garantire la razionalità dell'apparato normativo. Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'effetto preclusivo elaborato in relazione al sistema delle impugnazioni cautelari va ravvi- sata nell'esigenza di impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabi- lità o meno di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosi evitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata ovvero che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata. Tale preclusione, dunque, risulta finalizzata ad impedire lo svolgimento di una pluralità di procedimenti basati sul medesimo fatto storico, con la necessaria precisazione che in materia cautelare tale divieto concerne non già la mera identità del fatto, bensì l'identità degli elementi già valutati in occasione della precedente iniziativa cautelare (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 40132 del 30/4/2019, Vertinelli). Ne consegue che detto principio non risulta violato in presenza di nuovi elementi di valutazione, conseguenti al sopravvenire di sviluppi delle indagini come al successivo emergere di circostanze verificatesi prima della deliberazione del giudice della cautela ovvero di quello del riesame, ma non conosciute né valutate (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, Di Silvestro, Rv. 235610-01; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151- 01; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34565 del 22/5/2014, Eleuteri, Rv. 259902-01; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 5381 del 13/1/2015, Di Lauro;
Cass. pen., Sez. II, sent. n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555-01; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 1241 del 2/10/2014, dep. 2015, Fennia, Rv. 261724-01). Pertanto, il principio del ne bis in idem cautelare non è ostativo alla reite- razione del sequestro preventivo sia nel caso in cui questo intervenga su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto 6 si fondi su di un'esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata ovvero qualora l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095 - 01), sia nel caso in cui il nuovo provvedimento sia fondato sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 10972 del 09/02/2012, Center Office Trade Pomezia Srl. Rv. 252362 - 01), sia ancora ove l'annullamento del precedente provvedimento sia stato pro- nunciato per ragioni che non incidono sul giudizio di sussistenza del fumus com- missi delicti e non comportino il riesame nel merito di elementi che siano stati ritenuti in precedenza insussistenti o insufficienti (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 43806 del 05/11/2008, Spirito, Rv. 241415 - 01). 3. Tanto premesso in punto di diritto, nel processo avviatosi a carico dell'odierno indagato, AL RC, la questione da affrontare è eminentemente "di fatto", dovendo verificarsi se i due giudizi - instauratisi, rispettivamente, din- nanzi all'autorità giudiziaria milanese e bresciana - abbiano ad oggetto o meno il medesimo fatto storico. Ebbene, atteso che per idem factum deve intendersi la corrispondenza sto- rico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, nel caso in esame detta condizione non è rinvenibile. In particolare, il giudizio instauratosi presso l'autorità giudiziaria di Brescia traeva origine da una complessa attività di indagine volta ad accertare l'esistenza di un sodalizio criminale avente la sua base presso lo studio di Sirmione del com- mercialista AB CH e della moglie NN ET. In tale contesto, veniva concordata la creazione di falsi crediti di imposta, principalmente di ricerca e sviluppo, nonché gestita la loro distribuzione agli amministratori di società inte- ressate a compensare la propria esposizione debitoria verso l'Erario, attraverso meccanismi di cessione del credito pro soluto ed operazioni di cessione di rami d'azienda. Tra i vari amministratori interessati alla suddetta attività delittuosa si colloca l'odierno indagato, nella veste di legale rappresentante della società Eno- staff Lavori Agricoli s.r.l. Quest'ultimo, infatti, aveva acquistato crediti di imposta inesistenti per un importo complessivo di 286.204,65 C dalla società "di comodo" Tires Rebirth s.r.l.s, versando un corrispettivo di 172.272,63 C pari al 60% del valore nominale del credito. Alla luce del quadro probatorio emerso nel corso dell'attività di indagine, il GIP presso il Tribunale di Brescia, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'art. 10 quater co. 2 d.lgs. n. 74/2000, aveva disposto 7 un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della società Enostaff La- vori Agricoli s.r.l. fino alla concorrenza della somma di 286.204,65 C e, in subor- dine, in caso di incapienza totale o parziale del patrimonio sociale, nei confronti dell'attuale indagato. Al contrario, il giudizio instauratosi dinnanzi all'autorità giudiziaria milanese aveva ad oggetto la diversa ed autonoma fattispecie di cui al primo comma dell'art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000, ovvero l'indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti per un importo complessivo pari a 276.231,57 C. Ne consegue che le imputazioni a carico del AL attengono a diverse ipo- tesi di reato, sicché il fatto contestato dai due Uffici di Procura non può essere considerato il medesimo. Ed infatti, l'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 risulta artico- lato in due ipotesi distinte a seconda che vengano in rilievo "crediti inesistenti" ovvero "non spettanti" (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 5934 del 12/09/2018, dep. 7/02/2019, Rv. 275833-02). Ciò comporta una significativa divergenza sotto il profilo dell'elemento og- gettivo e soggettivo, che esclude pertanto la perseguibilità della tesi difensiva se- condo cui il fatto oggetto di indagine da parte delle due autorità giudiziarie (Milano e Brescia) sarebbe il medesimo. 4. Ed invero, sotto il profilo oggettivo, ad escludere l'identità del fatto milita il basilare rilievo secondo cui un credito non può essere al contempo non spettante ed inesistente, in quanto o esso è inesistente oppure è non spettante. Il tema è stato peraltro oggetto di puntuale esame da parte della Sezione tributaria di que- sta Corte. Con le sentenze n. 34444 e n. 34445, entrambe depositate il 16 no- vembre 2021, la Sezione Quinta civile-tributaria di questa Corte ha chiarito - po- nendosi espressamente in contrasto con i precedenti della stessa Corte (si vedano Cass. n. 10112/2017, n. 19237/2017, n. 24093/2020 e n. 354/2021) - che nel nostro ordinamento sussiste la dicotomia tra credito non spettante e credito ine- sistente. La Corte rileva che la definizione di credito inesistente si desume dall'art. 13, comma 5, D.Igs. n. 471/1997, come novellato nel 2015, secondo cui si consi- dera tale il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Devono dunque ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesi- stente il credito: a) deve mancare il presupposto costitutivo (ossia, quando la si- tuazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente); b) l'inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso con- 8 trolli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria. Ne deriva, a contra- rio, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante. In sintesi, per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, "ossia priva di elementi giu- stificativi fenonnenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di frau- dolenza". Non è un caso che il più ampio termine per la notifica dell'atto di recu- pero riguardi necessariamente una fattispecie più ristretta, evidentemente rite- nuta più grave. Ne deriva, così, che qualora la non spettanza del credito d'imposta sia su- scettibile di essere rilevata attraverso l'attività di controllo ex art. 36-bis o 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, in conseguenza del confronto tra i dati esposti in dichia- razione e i documenti conservati ed esibiti dal contribuente, siamo di fronte ad un credito esistente ma non spettante;
qualora viceversa il credito d'imposta sia ef- fettivamente non reale (ad esempio perché sorretto da documenti falsi, ancorché indicato in dichiarazione), si può considerare inesistente. La normativa d'altronde è chiara, considerando che il legislatore ha previsto termini di accertamento diversi per le due ipotesi e due sanzioni distinte, specificando peraltro ora al comma 5 dell'art. 13 che si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile me- diante i controlli automatizzati o formali sulle dichiarazioni. 5. La diversità delle due ipotesi (non spettante;
inesistente), incide anche sul piano dell'elemento soggettivo, diverso nelle due ipotesi contemplate dal comma primo e dal comma secondo dell'art. 10-quater, Digs. n. 74 del 2000, atteso che l'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, mentre nel caso in cui vengano dedotti dei crediti "non spettanti" occorre provare la consape- volezza da parte del contribuente che tali crediti non siano utilizzabili in sede com- pensativa. 6. Un ulteriore significativo elemento di differenziazione attiene all'entità dell'importo indebitamente compensato. In particolare, nel procedimento instauratosi dinnanzi al Tribunale di Bre- scia l'imposta evasa è stata determinata nella misura maggiore di 286.204,65 C, essendo tale importo comprensivo di tutti i crediti di imposta indebitamente ceduti dalla società "di comodo" Tires Rebirth s.r.l.s, anche diversi da quelli di ricerca e sviluppo. Ed infatti, ritenuta comprovata la natura di cartiera di tale società, non 9 vi è dubbio che tutti i crediti di imposta generati dalla stessa siano da considerarsi inesistenti. 7. In ogni caso, al di là di tali evidenti differenze, un'attenta analisi degli atti di indagine posti a fondamento dei due provvedimenti avrebbe consentito di comprendere la diversità degli elementi probatori e delle prove documentali ac- quisite dai rispettivi Uffici di Procura. Ed invero, nell'ambito del presente giudizio, l'attività di intercettazione svolta ha consento al GIP presso il Tribunale di Brescia di giungere a conclusioni diverse rispetto agli esiti del procedimento penale instau- ratosi dinnanzi all'autorità milanese, tanto in ordine al titolo di reato configurabile, quanto ai soggetti indagati per la commissione della fattispecie in contestazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta evidente come il de- creto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Brescia si fondi sulla valutazione di elementi nuovi, diversi e sopravvenuti rispetto a quelli posti alla base del provvedimento dell'autorità milanese, con conseguente insussistenza dell'invocata violazione del principio del ne bis in idem processuale. 8. L'impugnata ordinanza dev'essere, conclusivamente, annullata con rin- vio al tribunale del riesame di Brescia per un nuovo esame che tenga conto dei principi affermati da questa Corte in ordine alla insussistenza del bis in idem.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 21 gennaio 2022