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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9472 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45539/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ALESSANDRO MACCHI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Centro Valle Intelvi, Via Cattaneo, 30
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO, presso la quale è elettivamente domiciliata in
, Via Freguglia, 1 CP_1
MINISTERO CP_2
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
ATTORE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
a. accertare e dichiarare la invalidità, l'inefficacia della sanzione di sospensione della patente di nonchè Parte_1
della sanzione pecuniaria connessa e dello stesso provvedimento di sequestro e vendita all'asta del furgone dell'attore;
b. per l'effetto condannare i convenuti al pagamento della somma di €
50.000 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, o in subordine definita secondo equità e giustizia;
c. emettere sentenza che faccia lungo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al
d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad €50.000.
CONVENUTA:
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, in via gradatamente subordinata:
- dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace;
- dichiarare la tardività delle domande attoree;
- dichiarare la pretesa risarcitoria inammissibile nei confronti della CP_1
per le ragioni esposte in narrativa;
- comunque, respingere le pretese di controparte in quanto inammissibili, infondate e prescritte e, per l'effetto, confermare il provvedimento della
con vittoria di spese e competenze. Controparte_1
pagina 2 di 9 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2022,
[...]
ha convenuto in giudizio la di per sentir Parte_1 CP_1 CP_1
accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni, quantificati in €
50.000,00, subìti a causa del provvedimento prefettizio n. 2021/2943, emesso il
18 giugno 2021, relativo alla revoca della patente di guida, sostenendone l'illegittimità per avere egli agito in buona fede in quanto “vittima di una truffa online” da parte della compagnia assicurativa.
L'attore ha dedotto:
- di essere proprietario dell'autocarro targato DL915BW assicurato in via telematica con la società tramite polizza n. A097092v9984; CP_3
- che in data 8 aprile 2021, a seguito di un controllo mentre era alla guida del suddetto veicolo, è stato sanzionato dalla polizia locale di Brembate per la violazione dell'art. 193, comma 2, D.lgs. n. 285/1992 in quanto la vettura è risultata non assicurata;
- che, pertanto, intuiva di essere stato vittima di una truffa online da parte della compagnia assicurativa e provvedeva al pagamento di un nuovo CP_3
premio assicurativo presso la Controparte_4
- che il 20 settembre 2021 gli veniva notificato il provvedimento n. 2021/2943 di revoca della patente di guida, mentre l'autocarro veniva sottoposto a sequestro e venduto all'asta;
- che la sanzione della revoca della patente deve ritenersi illegittima in quanto disposta in via automatica;
- che i provvedimenti della sono privi di una preventiva istruttoria CP_1
volta ad accertare sia la truffa online che la sussistenza della buona fede;
- che sussiste responsabilità colposa della perché ha omesso Controparte_1
pagina 3 di 9 di prendere atto della duplice spesa sostenuta dall'attore per il pagamento della polizza assicurativa truffaldina e successivamente per quella corretta.
2. La si è costituita ritualmente, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la nullità dell'atto di citazione, l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace, la tardività dell'atto di citazione, poiché i verbali, la cui notifica è stata effettuata contestualmente alle relative date di elevazione, non sono stati tempestivamente impugnati, il proprio difetto di legittimazione passiva, non trattandosi di causa di opposizione a sanzione amministrativa, e la prescrizione del diritto azionato in giudizio.
Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda.
In particolare, la ha evidenziato che la revoca del titolo di guida CP_1
non è stata disposta per la circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, come sembrerebbe insinuare l'attore, bensì per guida successiva al sequestro del veicolo, nonostante l'avvenuto affidamento in custodia del mezzo.
Infatti, sostiene la convenuta, il giorno 20 maggio 2022, in occasione dell'accertamento della violazione dell'art. 213 comma 8 c.d.s., il sig.
[...]
era pienamente consapevole di guidare un veicolo Parte_1
sequestrato, affidato alla sua custodia;
in tale fattispecie, la sanzione accessoria della revoca costituisce per il prefetto un atto vincolato. Il destinatario non può invocare l'errore incolpevole di aver contratto una polizza assicurativa falsa. Ciò in quanto l'art. art. 213 comma 8 c.d.s. dispone letteralmente che “il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.984 euro a 7.937 euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo
pagina 4 di 9 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”.
Il dettato normativo è chiaro, conclude la convenuta, che asserisce la sussistenza di un potere scevro da qualsivoglia profilo di discrezionalità, limitato alla verifica della possibilità di sussumere il fatto concreto in una delle fattispecie che danno luogo al provvedimento inibitorio. Pertanto, andrebbe esclusa, a priori, qualsivoglia discrezionalità amministrativa nei confronti del soggetto che si trova nelle condizioni stabilite dalla norma.
Infine, la convenuta sostiene che l'attore non ha provato l'ingiustizia del danno, ma neppure la sua esistenza, evidenziando peraltro, ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., l'assoluta negligenza del sig. Parte_1
il quale, per scongiurare gli asseriti danni patiti avrebbe dovuto
[...]
impugnare tempestivamente i vari verbali e astenersi dal circolare con il veicolo sequestrato.
3. All'esito della prima udienza, a seguito della declaratoria di nullità della citazione, è stato assegnato termine per l'integrazione della domanda e, all'udienza successiva, dopo l'avvenuta rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione anche al , sono stati concessi i termini per il Controparte_5
deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c.
Sostituita l'udienza successiva con il deposito di note scritte, all'esito del deposito delle note da parte del solo attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nessuna delle parti si è avvalsa dei termini concessi per il deposito degli atti conclusivi.
4. La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere accolta, per i motivi di seguito precisati. pagina 5 di 9 4.1. Preliminarmente, quanto all'eccepito difetto d'incompetenza del giudice adito, va rilevato che la vicenda sottoposta all'esame del giudice non attiene alla mera violazione del codice della strada, ma ha ad oggetto il diritto al risarcimento del danno derivante da un comportamento illegittimo della P.A., per un valore superiore alla soglia di competenza del Giudice di Pace. Correttamente, pertanto,
l'azione è stata esercitata dinanzi al Tribunale.
4.2. Venendo al merito, è agli atti che in data 20 maggio 2021 la Polizia Stradale di ha contestato all'attore la violazione dell'art. 213, comma 8, c.d.s. CP_1 poiché lo stesso, come risulta dal verbale redatto in pari data, nel corso di un controllo, è stato trovato alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro ancora in essere (all. 3 conv.).
Risulta, infatti, che con verbale n. 0168 la Polizia Locale di Brembate in data 8 aprile 2021 (all. 1 conv.), aveva già sanzionato il sig. Parte_1
per la violazione dell'art. 193, comma 2, c.d.s. in quanto alla guida del
[...] veicolo che circolava privo di copertura assicurativa e, contestualmente, era stato disposto il sequestro della già menzionata autovettura con affidamento della stessa al conducente.
Alla seconda contestazione, è seguita quindi la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e la misura della confisca del veicolo.
È pacifico che i verbali non sono stati impugnati, così come non è stato impugnato il provvedimento di revoca della patente.
Al riguardo, l'attore, sentito all'udienza del 15 marzo 2023, ha dichiarato di non aver impugnato i verbali perché non aveva capito che doveva impugnarli.
Quanto alla asserita assenza di discrezionalità amministrativa nei confronti del soggetto che si trova nelle condizioni stabilite dall' art. 213 c. 8 c.d.s., si osserva che, circa la disposta sanzione accessoria di revoca della patente di guida, alla pagina 6 di 9 luce dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 246 del 9/11/2022) che ne ha escluso l'automatismo, è allo stato incontroverso che la medesima debba essere soggetta ad un preventivo vaglio di proporzionalità da operarsi a cura dell'Amministrazione competente in ragione delle circostanze del caso concreto e debba, pertanto, escludersi ogni automatismo.
Nel caso di specie, il carattere proporzionato della sanzione accessoria va ribadito in forza delle circostanze emerse nel corso del giudizio.
In particolare, deve aversi riguardo alla manifesta e reiterata violazione dell'obbligo di custodia del veicolo sottoposto a sequestro, rispetto alla quale l'attore si è da subito dichiarato estraneo a ogni responsabilità, invocando la propria buona fede e producendo in giudizio, a propria discolpa, copia della polizza assicurativa fittizia stipulata con (doc. 6 att.). CP_3
Sul punto, va evidenziato come la buona fede, intesa quale causa di esclusione della responsabilità, trova fondamento nell'art.3 della L. 689/1981, secondo cui:
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che tale norma ponga una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 4114/2016, 1529/2018, 9546/2018). In particolare, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019), configurandosi soltanto pagina 7 di 9 qualora sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Ricade dunque sull'autore della violazione l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass., n. 24386/2023), prova che nel caso di specie non è stata fornita.
In primo luogo, infatti, si evidenzia come l'eventuale buona fede dell'attore, in ordine alla sussistenza della falsa polizza assicurativa, sarebbe riferibile solo alla condotta tenuta in sede di accertamento della prima infrazione e non anche nelle due seconde occasioni in cui egli veniva sottoposto a controllo ed era ben consapevole dell'avvenuto sequestro dell'autoveicolo, come dal medesimo dedotto, avendo altresì sottoscritto il verbale di sequestro del mezzo.
In secondo luogo, in merito all'asserita truffa di cui sarebbe stato vittima da parte della compagnia assicurativa , si evidenzia come lo stesso non abbia CP_3 prodotto alcun documento che attesti il pagamento del premio assicurativo in questione (il doc. 5 contiene un mero estratto conto di da cui non è CP_6
possibile evincere l'intestatario del conto né l'effettivo beneficiario della ricarica postpay effettuata in data 11 marzo 2021 che dovrebbe - secondo l'attore - corrispondere al pagamento della polizza fittizia), né la querela sporta presso la
Procura della Repubblica contro la compagnia in questione (il doc. att. 3 non ha alcuna valenza probatoria trattandosi di una mera bozza di “denuncia-esposto” non protocollata).
Alla luce dei principi richiamati e sulla base degli elementi di fatto prodotti dall'attore, non è ipotizzabile il presupposto della buona fede, come prevista dall'art. 3 della L. 689/1981, nella condotta tenuta dallo stesso.
Per le già indicate considerazioni, si ritiene di dover respingere il ricorso, atteso pagina 8 di 9 che il provvedimento di applicazione della misura di revoca della patente è stato adottato in modo legittimo, sussistendo i presupposti per la revoca.
Ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita e la domanda va integralmente respinta.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e dovranno pertanto essere rifuse dall'attore alla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ritenuta la propria competenza a decidere, rigetta tutte le domande svolte da e lo condanna a rifondere alla convenuta Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_1
15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
Milano, 9.12.2025
Il giudice
NN SI
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