Art. 83. (( 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche. ))
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18 dicembre 1942
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31 dicembre 1994
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29 aprile 2003
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Commentario • 1
- 1. Lo schema di decreto.Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 20 agosto 2002
[…] Art. 22 1. L'art. 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “Art. 83- 1. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/11/2022, n. 32926Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30313/2019 R.G. proposto da: BONINO LUIGI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE BOSIO STEFANO (CF: [...]) - Ricorrente - Contro 20 1 z, GEDI NEWS NETWORKS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Lot9 LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato PAPPALARDO MARISA (CF: [...]) rappresentata e difesa dagli avvocati PAVESIO CARLO (CF: [...]), SERASSO PATRIZIA (CF: [...]) - Controricorrente - 1 Civile Ord. Sez. 3 Num. 32926 Anno 2022 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO Data pubblicazione: 09/11/2022 avverso la sentenza di CORTE …Leggi di più...
- art. 83 I.d.a.·
- art. 21 Cost.·
- diritto di cronaca·
- diritto d'autore·
- art. 360 c.p.c.·
- libertà di stampa·
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