Articolo 83 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 68 bisArticolo 69 bis
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18 dicembre 1942
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31 dicembre 1994
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29 aprile 2003
Art. 83. (( 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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