Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2025, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Porcelluzzi e Angela Monterisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d’Appello di Bari, Sezione lavoro, -OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS- e pubblicata il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. LO LL e udito, per la difesa erariale, l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli;
Premesso che :
- con ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., notificato e depositato il 17 aprile 2025, il sig. -OMISSIS- ha agito in giudizio per chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di epigrafe;
- con la richiamata pronuncia, la Corte d’Appello di Bari ha riconosciuto al ricorrente il diritto “ad ottenere un indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, della l. n. 210 del 1992, in misura pari al 25% di quello in godimento” , condannando il Ministero intimato alla corresponsione di quanto dovuto a detto titolo a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, nonché al 50% delle spese del doppio grado di giudizio;
- si è costituito in giudizio il Ministero della salute rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;
Considerato che :
- con atto del 20 marzo 2026, la difesa del ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione – senza preventiva discussione – e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo il Ministero della salute provveduto al pagamento di quanto dovuto con decreto di liquidazione del 24.10.2025 versato agli atti del fascicolo;
- all’udienza del 24 marzo 2026, la causa è stata mandata in decisione;
Ritenuto che :
- la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- in applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite devono porsi a carico del Ministero resistente nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della salute al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, e alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato, il tutto con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO LL, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LO LL | IO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.