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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1131 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 luglio 2025 e vertente tra
TRA
(codice fiscale e Partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Luconi;
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv.Silvia Ginocchi e CP_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Roselli per procura in atti;
APPELLATO FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso depositato in data 30.5.2019 ha adito questo Tribunale CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
Contr
“…accertato che la resistente a mezzo della propria agenzia 42 di Roma via della Magliana 221 si è impegnata contrattualmente il 5.7.2019 a verificare il bene fondi dell'assegno circolare di euro 18.000,00 n. 6100112783 – 11 emesso il 4.7.2018 dalla UT BA di Caserta Piazza Matteotti 70, accertato che l'assegno predetto è risultato impagato, quindi non accreditato il relativo importo sul conto corrente del ricorrente, accertato l'inadempimento contrattuale della alla CP_3 richiesta prestazione e la quantificazione del danno subito nell'importo di euro 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione, condannare la resistente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in Piazza Salimbeni 3 – 53100 al pagamento in Pt_1 favore di della somma di euro 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il CP_1 tutto con condanna al pagamento delle spese di lite oltre accessori come per legge.”
Sostiene in particolare il ricorrente:
di avere messo in vendita il 26.6.2018 l'orologio da collezione da polso in oro ER NT modello Toledo, del quale era proprietario, per il prezzo di € 18.000,00;
che, trovato l'acquirente, ha concordato l'esecuzione della vendita per il giorno 5.7.2018 presso Contr l'agenzia n. 42 di via della Magliana 221 al fine di verificare la copertura dell'assegno circolare che gli sarebbe stato consegnato quale pagamento dell'orologio;
l'assegno, avente n. 6100112783 – 11 ed emesso il 4.7.2018 dalla Parte_2 Contr
è stato in tale occasione consegnato al direttore della filiale il quale,
[...] CP_4 dopo aver contattato la filiale dell'istituto di credito, ha verificato la bontà del pagamento;
dopo tale rassicurazione la vendita è stata perfezionata con consegna dell'orologio all'acquirente;
qualche giorno dopo è stato contattato dal vice direttore della filiale che gli comunicava che il titolo era rimasto impagato;
a seguito della denuncia querela sporta e delle dichiarazioni rese agli organi inquirenti era emersa la clonazione dell'assegno in questione.
Sostenendo dunque l'esistenza di un impegno di verifica assunto dalla banca, accessorio rispetto al contratto di conto corrente esistente all'epoca tra le parti, sosteneva il colpevole inadempimento dello stesso istituto di credito per insufficienza dell'accertamento svolto dal direttore della filiale.
Con comparsa depositata il 19.9.2019 si è costituita la quale ha contestato quanto ex CP_5 adverso dedotto eccependo l'assenza di collegamento tra il danno patito dal ricorrente e la condotta del proprio dipendente, improntata alla dovuta diligenza rispetto ad un obbligo non vincolante assunto per mera cortesia, e sottolineando sia la superficialità e negligenza con la quale aveva CP_1 Contr portato avanti la trattativa con l'acquirente sia l'estraneità della stessa quale banca negoziatrice, rispetto alle vicende relative all'emissione del titolo non potendo la stessa compiere ulteriori verifiche rispetto a quelle eseguite. In caso di accoglimento della domanda ha chiesto accertarsi, proprio in ragione della condotta incauta del ricorrente, il suo concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1. accerta la responsabilità Contr contrattuale della banca resistente e condanna l risarcimento dei danni patiti da CP_1
e dunque al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 18.000,00 oltre interessi legali dal 5.7.2018 al saldo;
2. condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.763,50, di cui € 1.618,00 per compensi (€ 438,00 relativi alla fase di studio, € 370,00 alla fase introduttiva ed € 810,00 relativi alla fase decisionale) ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La domanda svolta dal ricorrente è volta ad accertare la responsabilità contrattuale della banca Contr per non avere detto istituto diligentemente adempiuto all'obbligazione assunta in ordine alla verifica della bontà dell'assegno circolare n. 6100112783 – 11 emesso il 4.7.2018 dalla UT BA di Caserta Piazza Matteotti e consegnato a in occasione della vendita CP_1 dell'orologio da collezione da polso in oro ER NT modello Toledo avvenuta il 5.7.2018 presso la filiale di Roma, via della Magliana n. 221. CP_6
Ritiene il Tribunale che la conclusione del contratto allegato dalla parte ricorrente non possa essere messa in dubbio perché, per prospettazione concorde delle parti, la banca, in persona del suo direttore di filiale, ha acconsentito a compiere la verifica sul titolo per conto del proprio cliente eseguendola, il giorno della vendita, mediante contatto telefonico con la banca emittente.
L'assunzione di tale obbligazione da parte dell'istituto di credito, in ragione della quale il cliente ha confidato nella bontà del pagamento che stava ricevendo, non viene meno per la gratuità di tale prestazione o per le ragioni di mera cortesia per le quali, sempre secondo la banca, essa sarebbe stata eseguita. Peraltro la circostanza che non sia stato pattuito un corrispettivo non solo non fa venir meno gli obblighi assunti ma si giustifica con l'esistenza di altro rapporto bancario (di conto corrente) esistente tra le parti in virtù del quale il cliente si è affidato all'istituto di credito per assicurarsi che il prezzo di cessione venisse effettivamente pagato mediante accredito sul proprio conto.
Tanto chiarito, va ricordato che secondo i principi generali in tema di onere della prova in ambito contrattuale, in caso di inadempimento il creditore che agisce per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte e spettando, dunque, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'inadempimento per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. SSUU n. 13533/2001, n. 15659/11, n. 826/15 e n. 98/2019).
Ne consegue che nel caso di specie, a fronte della natura negoziale dell'obbligo di cui si è detto e dell'inadempimento eccepito dal ricorrente, l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto gravava sull'istituto di credito resistente.
Considerato che
la verifica compiuta è consistita, per concorde prospettazione delle parti, solo nell'aver contattato telefonicamente la banca emittente dell'assegno circolare, deve ritenersi, secondo il criterio stabilito dall'art. 1176, 2° comma c.c., che l'attività svolta non sia stata conforme ai canoni di diligenza propri dell'obbligazione assunta.
L'istituto bancario infatti proprio per la particolare posizione che ricopre, di operatore specializzato nel settore creditizio e nella circolazione dei titoli di credito, possiede una professionalità tale che non poteva non sapere che anche la copertura di un assegno circolare non è immediatamente verificabile, sia in ragione dei tempi tecnici necessari per la sua negoziazione sia in ragione della possibilità che il titolo consegnato sia stato contraffatto, come nel caso di specie (v. dichiarazione UT BA – doc. 5 ricorrente), o clonato.
La sua responsabilità avrebbe potuto essere esclusa solo laddove fosse stata fornita idonea prova sull'adozione di tutte le cautele possibili per il buon esito della verifica promessa al cliente pretendendo, ad esempio, conferma scritta della genuinità ed effettività del titolo (anche a mezzo di uno strumento rapido e sicuro come la PEC, idoneo a consentire anche di appurare, tramite i pubblici registri previsti per legge, l'effettiva provenienza dell'indirizzo del mittente).
In alternativa, la resistente avrebbe potuto andare esente da responsabilità dimostrando di avere puntualmente informato il cliente in ordine al tipo di verifica che sarebbe stata svolta, cioè meramente telefonica, e sui limiti obiettivi della stessa ai fini della certezza di acquisizione del prezzo portato dall'assegno.
Le prove orali articolate dall'istituto di credito appaiono evidentemente insufficienti rispetto alla prova di cui si è appena detto in quanto formulate su circostanze che attengono allo svolgimento dei fatti – peraltro non contestato – e non al contenuto dell'accordo raggiunto con il cliente o all'avvenuto svolgimento di verifiche ulteriori.
Rispetto alla ricostruzione del rapporto appena esposta non può essere ravvisato alcun concorso di colpa del ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c.
infatti non ha tenuto un comportamento negligente e anzi, nell'aver voluto perfezionare CP_1 Contr la vendita nei locali della per la verifica dell'assegno chiedendo all'acquirente di presentarsi presso la stessa banca, ha dimostrato di avere adottato ogni cautela utile ad eliminare il rischio connesso al tipo di vendita concordata.
In definitiva, non essendo stata fornita prova né del diligente adempimento all'obbligazione assunta né dell'eventuale contenuto dell'obbligazione dipendente dalla natura gratuita del negozio (limitata ad una verifica solo formale senza garanzie sull'effettivo incasso della somma), deve affermarsi la sua responsabilità con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in ragione dell'inadempimento stesso, quantificabili nell'importo dell'assegno non incassato.
In accoglimento del ricorso l'istituto resistente va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 18.000,00 oltre interessi dal 5.7.2018 sino al pagamento in misura legale.
La rivalutazione su tale somma è pari a zero non essendo intervenuto, dal luglio 2018 ad oggi, alcun aumento del valore nominale del capitale liquidato.]»
§ 2 — Ha proposto appello la banca originaria convenuta, come in epigrafe indicata, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 - ter del 30/01/2020 comunicata dalla Cancelleria in data 03/02/2020, non notificata ex art. 170 c.p.c., ed in accoglimento del presente atto di appello,
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, non essendo il sig. ove accolto il CP_1 presente gravame, in grado di restituire quanto ricevuto;
- in via principale, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'ordinanza resa dal tribunale di Roma a definizione del giudizio RG n. 35220/2019, non notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della
[...] le ha condannata al Parte_1 pagamento in favore del sig. della somma di € 18.000,00; CP_1
- in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti della previo accertamento, per i motivi di cui Parte_1 in narrativa, della responsabilità̀ e/o del concorso di colpa del sig. nella causazione CP_1 dei fatti per cui è causa, ridurre proporzionalmente l'importo che dovesse essere ritenuto dovuto dalla nella misura che verrà accertata o ritenuta giusta ed Parte_1 opportuna, anche in via di equità;
- per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado di seguito ritrascritte:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa in via principale - rigettare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata dal Sig. CP_1
- in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande
[...] svolte nei confronti della previo accertamento, per i motivi Parte_1 di cui in narrativa, della responsabilità̀ e/o del concorso di colpa del sig. nella CP_1 causazione dei fatti per cui è causa, ridurre proporzionalmente l'importo che dovesse essere ritenuto dovuto dalla nella misura che verrà accertata o ritenuta Parte_1 giusta ed opportuna, anche in via di equità;”;
- in via istruttoria, prova per testi con i Sigg.ri e rispettivamente CP_4 Testimone_1
Direttore e Vice - Direttore della Agenzia n. 42 della sui Parte_1 seguenti capitoli di prova: 1) vero che il Sig. si recava in data 05/07/2018 presso CP_1
l'Agenzia n. 42 della sita in Roma, alla Via della Magliana Parte_1
n. 221 accompagnato da un soggetto asseritamente individuatosi come Sig. Parte_3
2) vero che il Sig. esibiva l'assegno n. 6100112783 - 11 chiedendo al Sig. di CP_1 CP_4 verificare la cd. “bene emissione” presso l'istituto bancario emittente, consapevole che l'esito non dava comunque certezza sul buon fine dell'operazione;
3) vero che il Sig. procedeva a contattare l'Agenzia della UT BA di Caserta, Piazza CP_4
Matteotti n. 70, indicata nel corpo dell'assegno circolare n. 6100112783-11 del 04/07/2018 come Banca emittente, componendo il numero telefonico di detta Agenzia;
4) vero che l'impiegato che ha interloquito con il Direttore Maggio all'utenza telefonica dell'
[...]
, Piazza Matteotti 70 confermava la regolarità e validità dell'assegno Parte_4
n. 6100112783 - 11, in particolare confermando la data di emissione dello stesso, corrispondente a quella riportata sul titolo;
5) vero che la cd. “bene - emissione” è una mera prassi interbancaria eseguita a esclusivo titolo di cortesia laddove il dipendente della ve ne sia richiesto;
Pt_1 6) vero che il titolo di credito in questione era, prima facie, assolutamente regolare e conforme alle prescrizioni in materia di assegni circolari;
7) vero che tutti gli assegni circolari, quindi anche l'assegno n. 6100112783 - 11 presentato all'incasso dal Sig. in data 05/07/2018, vengono negoziati con la clausola “salvo buon fine”; CP_1
8) vero che nella telefonata effettuata dalla Sig. alla Testimone_1 Parte_4
[... Caserta, Piazza Matteotti n. 70 in data 10/07/2018, la dipendente di quest'ultima riferiva di una possibile intercettazione e/o intromissione abusiva nelle proprie linee telefoniche;
9) vero che la dipendente della UT BA, Piazza Matteotti n. 70 riferiva alla Sig.ra Tes_1 che aveva ricevuto altre telefonate del medesimo tenore in ordine a vicende analoghe a quella
[...] di cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio».
Ha resistito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 17 giugno 2020 l'istanza ex art. 283 cpc proposta dall'appellante veniva respinta dalla Corte.
La causa subiva diversi differimenti.
Con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore.
Rinviata la causa ex art. 309 CPC all'udienza del 10 giugno 2025, le parti depositavano note finali e la Corte, dato atto, fissava nuova udienza cartolare per la decisione contestuale.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 29 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la banca appellante lamenta “Erronea interpretazione e applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 1218 c.c.: legittimità della condotta della
[...]
insussistenza della responsabilità ex contractu della Parte_1 Parte_1
e del nesso causale” deducendo che, in primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel
[...] ritenere sussistente un obbligo giuridico a carico della banca che, invece, aveva operato solo a titolo di cortesia fornendo solo una rassicurazione infernale.
Aggiunge la banca di aver tenuto una condotta corretta e che i fatti si erano svolti come da indagini penali, con l'effettuazione da parte del direttore della filiale di una telefonata alla UT BA , verosimilmente intercettata a dimostrazione che si trattava di una truffa.
Espone, ancora, l'appellante che non vi è nesso di causalità tra la propria condotta e il danno lamentato, stante l'intervento di terzi. § 3.2 — Col secondo motivo l'appellante , in via subordinata, denuncia “ violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 1227 comma 1 c.c.: sussistenza del concorso colposo del creditore”, deducendo che il vinci aveva operato in modo incauto sotto diversi profili, sì da interrompere il nesso causale o avere comunque un concorso nell'accadimento.
§ 3.3 — Col terzo motivo parte appellante, lamentando la compromissione del diritto di difesa, invoca l'ammissione delle prove testimoniali, riportando i capitoli già articolati in primo grado.
§ 4 — L'appello è infondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Richiama, peraltro, la Corte il proprio orientamento ex art. 118 disp. Att. CPC espresso in vicenda similare con la sentenza n. 7398/24 la cui motivazione comunque si riporta.
Va premesso che i fatti sono stati ritenuti acclarati dal Tribunale e in questa sede non sono stati oggetto di alcuna impugnazione: il si è recato presso la propria banca prima di depositare l'assegno CP_1 circolare, chiedendone una verifica;
che quest'ultima è stata effettuata per via telefonica, mettendosi il preposto in contatto con la UT BA con l'indicazione - evidentemente e in assenza di altri elementi - del solo numero dell'assegno e senza individuare la persona con la quale aveva avuto il colloquio;
che al è stato detto che l'assegno risultava (a detta di chi aveva risposto al numero CP_1 di telefono UT BA individuato su internet) esistente, anche se non vi era certezza alcuna sulla bontà dell'operazione.
Questi i profili storico-fattuali verificati come pacifici dal Tribunale e che ancora in questa sede restano tali.
Quanto alla prova testimoniale, che appare peraltro irrilevante anche alla luce delle considerazioni che seguono, va evidenziata la sua inammissibilità , atteso che i capitoli articolati invero attengono a circostanze o da provarsi per iscritto o a valutazioni e/o pareri non ammissibili. Peraltro, parte appellante non spiega per quale motivo, una volta confermati detti capitoli, si perverrebbe ad un convincimento diverso rispetto a quello espresso dal Tribunale.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
E' ormai consolidato l'orientamento secondo il quale la banca, nel ricevere un titolo (in questo caso un assegno circolare) deve tenere un comportamento ossequioso del dettato di cui all'art. 1176 comma 2 C.C. usando la diligenza, quindi, dell'accorto banchiere.
E' compito, poi, del giudicante verificare se le condotte adottate – in concreto – dalla banca siano congrue rispetto a quanto ad essa, appunto, richiesto a titolo di diligenza e se quest'ultima è effettivamente esigibile senza che la banca (il suo cassiere) si debba procurare particolari strumenti tecnologici che non siano facilmente reperibili sul mercato.
Cont Ora, nella fattispecie, come ha detto il Tribunale senza smentita nel gravame, il preposto di – al momento in cui è stato presentato l'assegno sia per la verifica preventiva richiesta dal cliente, sia per il suo incasso, non è dato conoscere se avesse o meno a disposizione il c.d. “lettore assegni” che non risulta, appunto, strumento di particolare elevata tecnologia. Ma oltre a ciò, il Tribunale ha evidenziato – tra gli elementi che conducono ad una responsabilità esclusiva – che il cliente, consapevole della peculiare attività di vendita mediante una piattaforma internet non affidabile, si era premurato anticipatamente di comprendere la bontà o meno dell'affare, chiedendo alla filiale ove aveva il proprio conto di verificare se l'assegno circolare messo a sua disposizione (con la somma del corrispettivo per la vendita dell'orologio) fosse autentico o comunque regolare.
In sostanza, ha chiesto una informazione preventiva, con la conseguenza che tutte le questioni in ordine al fatto che l'assegno versato sul conto non assicura l'introito della somma sono del tutto irrilevanti ed inconferenti.
La banca, sostiene nel gravame, ha svolto un'attività di pura cortesia, senza che vi sia alcun rapporto contrattuale.
In realtà, come ha ben spiegato il Tribunale, nel momento in cui il cliente – titolare di conto corrente e quindi richiedente evidentemente un servizio “accessorio” per la fiducia riposta nella stessa Pt_1
– ha formulato detta proposta e la banca ha accettato di non sottrarsi a tale richiesta, ha accettato la stessa così impegnandosi in senso evidentemente contrattuale.
Dunque, nel momento in cui ha accettato di adempiere, lo avrebbe dovuto fare secondo la regola della diligenza sopra ricordata.
E che vi fosse una procedura idonea a verificare, anche preventivamente, la autenticità e la regolarità dell'assegno circolare presentato dal è certo perché lo dice la stessa appellante: vi è la prassi CP_1 bancaria del “bene emissione” in forma scritta, certamente non adottata nella fattispecie.
Si tratta, cioè, della possibilità di verificare presso la banca emittente il titolo, la esistenza di quest'ultima così da effettuare tutti i riscontri incrociati;
farlo per iscritto, è accertato dagli elementi acquisiti del giudizio, fornisce la certezza anche della provenienza della risposta, oltre che del contenuto di quest'ultima.
Cont Nel caso in esame, invece, l'addetto di pacificamente ha effettuato tale verifica solo per via telefonica e certamente non al numero “dedicato” che UT BA aveva approntato e reso Cont pubblico;
è certo, invece, che l'addetto abbia reperito il recapito telefonico su internet, quindi non utilizzando la linea dedicata che avrebbe fornito certezza.
Ciò ha reso possibile, quindi, una interferenza sì da compromettere la bontà delle informazioni che ha ricevuto presso l'altro capo del telefono;
peraltro, è certo che non ha saputo neppure accertare chi fosse la persona che aveva fornito le informazioni, visto che neppure in tal senso si spinge la difesa di parte appellante.
UT BA, quindi, non può di certo essere considerata responsabile in ordine alla
“manutenzione” della linea telefonica, sia perché la sua manomissione è un evento eccezionale ed imprevedibile, sia perché aveva approntato un'apposita linea dedicata.
In sostanza, è condivisibile il ragionamento del Tribunale in ordine a detta responsabilità , da confermarsi anche con le seguenti integrazioni: solo con una verifica mediante la procedura “bene emissione” per via documentale avrebbe consentito alla banca di compiere il suo adempimento in modo adeguatamente diligente;
diversamente comportandosi, ha innestato il procedimento causale che ha poi determinato il mancato incasso di un assegno che è risultato non manomesso, bensì del tutto inesistente atteso che quel numero portato da detto assegno (e per il quale il cassiere aveva effettuato la telefonata ottenendo, sul punto, rassicurazioni da chi fingeva di essere un addetto della UT BA) corrispondeva ad assegno con diverso importo e diverso mittente nonché diverso destinatario. Si è trattato, infatti, di una clonazione, per come risulta dalla sentenza, senza che sia stato messo in dubbio nel gravame.
Insegna, poi, la Corte di legittimità che in caso di fatti eventualmente imputabili a più persone, occorre verificare se effettivamente tutte hanno avuto un ruolo incidente nella catena causale.
Nel caso in esame, al nulla può imputarsi, avendo avuto cura (proprio per la peculiarità del CP_1 negozio di vendita) di chiedere in via preventiva una verifica dell'assegno circolare;
alla UT BA – neppure citata in giudizio - egualmente, nulla può imputarsi, non essendo alla stessa Cont riconducibile la falsa informazione fornita al cassiere di , in quanto detta informazione proveniva da soggetto alla stessa verosimilmente estraneo, contattato attraverso una modalità estranea alla linea dedicata e comunque con una modalità non per iscritto, l'unica che avrebbe fornito certezza come già detto.
Di qui la reiezione del gravame, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni pure sollevate dall'appellante e reiezione, in ogni caso, della domanda di restituzione delle somme nelle more versate all'appellato in ragione del titolo esecutivo qui confermato.
§ 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi – tenuto conto che, nonostante la semplicità delle questioni, è stato incardinato il sub-procedimento cautelare – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 29/30.1.2020 nel procedimento n. 35220/19 R.G., ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1131 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 luglio 2025 e vertente tra
TRA
(codice fiscale e Partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Luconi;
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv.Silvia Ginocchi e CP_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Roselli per procura in atti;
APPELLATO FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso depositato in data 30.5.2019 ha adito questo Tribunale CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
Contr
“…accertato che la resistente a mezzo della propria agenzia 42 di Roma via della Magliana 221 si è impegnata contrattualmente il 5.7.2019 a verificare il bene fondi dell'assegno circolare di euro 18.000,00 n. 6100112783 – 11 emesso il 4.7.2018 dalla UT BA di Caserta Piazza Matteotti 70, accertato che l'assegno predetto è risultato impagato, quindi non accreditato il relativo importo sul conto corrente del ricorrente, accertato l'inadempimento contrattuale della alla CP_3 richiesta prestazione e la quantificazione del danno subito nell'importo di euro 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione, condannare la resistente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in Piazza Salimbeni 3 – 53100 al pagamento in Pt_1 favore di della somma di euro 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il CP_1 tutto con condanna al pagamento delle spese di lite oltre accessori come per legge.”
Sostiene in particolare il ricorrente:
di avere messo in vendita il 26.6.2018 l'orologio da collezione da polso in oro ER NT modello Toledo, del quale era proprietario, per il prezzo di € 18.000,00;
che, trovato l'acquirente, ha concordato l'esecuzione della vendita per il giorno 5.7.2018 presso Contr l'agenzia n. 42 di via della Magliana 221 al fine di verificare la copertura dell'assegno circolare che gli sarebbe stato consegnato quale pagamento dell'orologio;
l'assegno, avente n. 6100112783 – 11 ed emesso il 4.7.2018 dalla Parte_2 Contr
è stato in tale occasione consegnato al direttore della filiale il quale,
[...] CP_4 dopo aver contattato la filiale dell'istituto di credito, ha verificato la bontà del pagamento;
dopo tale rassicurazione la vendita è stata perfezionata con consegna dell'orologio all'acquirente;
qualche giorno dopo è stato contattato dal vice direttore della filiale che gli comunicava che il titolo era rimasto impagato;
a seguito della denuncia querela sporta e delle dichiarazioni rese agli organi inquirenti era emersa la clonazione dell'assegno in questione.
Sostenendo dunque l'esistenza di un impegno di verifica assunto dalla banca, accessorio rispetto al contratto di conto corrente esistente all'epoca tra le parti, sosteneva il colpevole inadempimento dello stesso istituto di credito per insufficienza dell'accertamento svolto dal direttore della filiale.
Con comparsa depositata il 19.9.2019 si è costituita la quale ha contestato quanto ex CP_5 adverso dedotto eccependo l'assenza di collegamento tra il danno patito dal ricorrente e la condotta del proprio dipendente, improntata alla dovuta diligenza rispetto ad un obbligo non vincolante assunto per mera cortesia, e sottolineando sia la superficialità e negligenza con la quale aveva CP_1 Contr portato avanti la trattativa con l'acquirente sia l'estraneità della stessa quale banca negoziatrice, rispetto alle vicende relative all'emissione del titolo non potendo la stessa compiere ulteriori verifiche rispetto a quelle eseguite. In caso di accoglimento della domanda ha chiesto accertarsi, proprio in ragione della condotta incauta del ricorrente, il suo concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1. accerta la responsabilità Contr contrattuale della banca resistente e condanna l risarcimento dei danni patiti da CP_1
e dunque al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 18.000,00 oltre interessi legali dal 5.7.2018 al saldo;
2. condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.763,50, di cui € 1.618,00 per compensi (€ 438,00 relativi alla fase di studio, € 370,00 alla fase introduttiva ed € 810,00 relativi alla fase decisionale) ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La domanda svolta dal ricorrente è volta ad accertare la responsabilità contrattuale della banca Contr per non avere detto istituto diligentemente adempiuto all'obbligazione assunta in ordine alla verifica della bontà dell'assegno circolare n. 6100112783 – 11 emesso il 4.7.2018 dalla UT BA di Caserta Piazza Matteotti e consegnato a in occasione della vendita CP_1 dell'orologio da collezione da polso in oro ER NT modello Toledo avvenuta il 5.7.2018 presso la filiale di Roma, via della Magliana n. 221. CP_6
Ritiene il Tribunale che la conclusione del contratto allegato dalla parte ricorrente non possa essere messa in dubbio perché, per prospettazione concorde delle parti, la banca, in persona del suo direttore di filiale, ha acconsentito a compiere la verifica sul titolo per conto del proprio cliente eseguendola, il giorno della vendita, mediante contatto telefonico con la banca emittente.
L'assunzione di tale obbligazione da parte dell'istituto di credito, in ragione della quale il cliente ha confidato nella bontà del pagamento che stava ricevendo, non viene meno per la gratuità di tale prestazione o per le ragioni di mera cortesia per le quali, sempre secondo la banca, essa sarebbe stata eseguita. Peraltro la circostanza che non sia stato pattuito un corrispettivo non solo non fa venir meno gli obblighi assunti ma si giustifica con l'esistenza di altro rapporto bancario (di conto corrente) esistente tra le parti in virtù del quale il cliente si è affidato all'istituto di credito per assicurarsi che il prezzo di cessione venisse effettivamente pagato mediante accredito sul proprio conto.
Tanto chiarito, va ricordato che secondo i principi generali in tema di onere della prova in ambito contrattuale, in caso di inadempimento il creditore che agisce per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte e spettando, dunque, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'inadempimento per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. SSUU n. 13533/2001, n. 15659/11, n. 826/15 e n. 98/2019).
Ne consegue che nel caso di specie, a fronte della natura negoziale dell'obbligo di cui si è detto e dell'inadempimento eccepito dal ricorrente, l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto gravava sull'istituto di credito resistente.
Considerato che
la verifica compiuta è consistita, per concorde prospettazione delle parti, solo nell'aver contattato telefonicamente la banca emittente dell'assegno circolare, deve ritenersi, secondo il criterio stabilito dall'art. 1176, 2° comma c.c., che l'attività svolta non sia stata conforme ai canoni di diligenza propri dell'obbligazione assunta.
L'istituto bancario infatti proprio per la particolare posizione che ricopre, di operatore specializzato nel settore creditizio e nella circolazione dei titoli di credito, possiede una professionalità tale che non poteva non sapere che anche la copertura di un assegno circolare non è immediatamente verificabile, sia in ragione dei tempi tecnici necessari per la sua negoziazione sia in ragione della possibilità che il titolo consegnato sia stato contraffatto, come nel caso di specie (v. dichiarazione UT BA – doc. 5 ricorrente), o clonato.
La sua responsabilità avrebbe potuto essere esclusa solo laddove fosse stata fornita idonea prova sull'adozione di tutte le cautele possibili per il buon esito della verifica promessa al cliente pretendendo, ad esempio, conferma scritta della genuinità ed effettività del titolo (anche a mezzo di uno strumento rapido e sicuro come la PEC, idoneo a consentire anche di appurare, tramite i pubblici registri previsti per legge, l'effettiva provenienza dell'indirizzo del mittente).
In alternativa, la resistente avrebbe potuto andare esente da responsabilità dimostrando di avere puntualmente informato il cliente in ordine al tipo di verifica che sarebbe stata svolta, cioè meramente telefonica, e sui limiti obiettivi della stessa ai fini della certezza di acquisizione del prezzo portato dall'assegno.
Le prove orali articolate dall'istituto di credito appaiono evidentemente insufficienti rispetto alla prova di cui si è appena detto in quanto formulate su circostanze che attengono allo svolgimento dei fatti – peraltro non contestato – e non al contenuto dell'accordo raggiunto con il cliente o all'avvenuto svolgimento di verifiche ulteriori.
Rispetto alla ricostruzione del rapporto appena esposta non può essere ravvisato alcun concorso di colpa del ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c.
infatti non ha tenuto un comportamento negligente e anzi, nell'aver voluto perfezionare CP_1 Contr la vendita nei locali della per la verifica dell'assegno chiedendo all'acquirente di presentarsi presso la stessa banca, ha dimostrato di avere adottato ogni cautela utile ad eliminare il rischio connesso al tipo di vendita concordata.
In definitiva, non essendo stata fornita prova né del diligente adempimento all'obbligazione assunta né dell'eventuale contenuto dell'obbligazione dipendente dalla natura gratuita del negozio (limitata ad una verifica solo formale senza garanzie sull'effettivo incasso della somma), deve affermarsi la sua responsabilità con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in ragione dell'inadempimento stesso, quantificabili nell'importo dell'assegno non incassato.
In accoglimento del ricorso l'istituto resistente va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 18.000,00 oltre interessi dal 5.7.2018 sino al pagamento in misura legale.
La rivalutazione su tale somma è pari a zero non essendo intervenuto, dal luglio 2018 ad oggi, alcun aumento del valore nominale del capitale liquidato.]»
§ 2 — Ha proposto appello la banca originaria convenuta, come in epigrafe indicata, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 - ter del 30/01/2020 comunicata dalla Cancelleria in data 03/02/2020, non notificata ex art. 170 c.p.c., ed in accoglimento del presente atto di appello,
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, non essendo il sig. ove accolto il CP_1 presente gravame, in grado di restituire quanto ricevuto;
- in via principale, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'ordinanza resa dal tribunale di Roma a definizione del giudizio RG n. 35220/2019, non notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della
[...] le ha condannata al Parte_1 pagamento in favore del sig. della somma di € 18.000,00; CP_1
- in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti della previo accertamento, per i motivi di cui Parte_1 in narrativa, della responsabilità̀ e/o del concorso di colpa del sig. nella causazione CP_1 dei fatti per cui è causa, ridurre proporzionalmente l'importo che dovesse essere ritenuto dovuto dalla nella misura che verrà accertata o ritenuta giusta ed Parte_1 opportuna, anche in via di equità;
- per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado di seguito ritrascritte:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa in via principale - rigettare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata dal Sig. CP_1
- in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande
[...] svolte nei confronti della previo accertamento, per i motivi Parte_1 di cui in narrativa, della responsabilità̀ e/o del concorso di colpa del sig. nella CP_1 causazione dei fatti per cui è causa, ridurre proporzionalmente l'importo che dovesse essere ritenuto dovuto dalla nella misura che verrà accertata o ritenuta Parte_1 giusta ed opportuna, anche in via di equità;”;
- in via istruttoria, prova per testi con i Sigg.ri e rispettivamente CP_4 Testimone_1
Direttore e Vice - Direttore della Agenzia n. 42 della sui Parte_1 seguenti capitoli di prova: 1) vero che il Sig. si recava in data 05/07/2018 presso CP_1
l'Agenzia n. 42 della sita in Roma, alla Via della Magliana Parte_1
n. 221 accompagnato da un soggetto asseritamente individuatosi come Sig. Parte_3
2) vero che il Sig. esibiva l'assegno n. 6100112783 - 11 chiedendo al Sig. di CP_1 CP_4 verificare la cd. “bene emissione” presso l'istituto bancario emittente, consapevole che l'esito non dava comunque certezza sul buon fine dell'operazione;
3) vero che il Sig. procedeva a contattare l'Agenzia della UT BA di Caserta, Piazza CP_4
Matteotti n. 70, indicata nel corpo dell'assegno circolare n. 6100112783-11 del 04/07/2018 come Banca emittente, componendo il numero telefonico di detta Agenzia;
4) vero che l'impiegato che ha interloquito con il Direttore Maggio all'utenza telefonica dell'
[...]
, Piazza Matteotti 70 confermava la regolarità e validità dell'assegno Parte_4
n. 6100112783 - 11, in particolare confermando la data di emissione dello stesso, corrispondente a quella riportata sul titolo;
5) vero che la cd. “bene - emissione” è una mera prassi interbancaria eseguita a esclusivo titolo di cortesia laddove il dipendente della ve ne sia richiesto;
Pt_1 6) vero che il titolo di credito in questione era, prima facie, assolutamente regolare e conforme alle prescrizioni in materia di assegni circolari;
7) vero che tutti gli assegni circolari, quindi anche l'assegno n. 6100112783 - 11 presentato all'incasso dal Sig. in data 05/07/2018, vengono negoziati con la clausola “salvo buon fine”; CP_1
8) vero che nella telefonata effettuata dalla Sig. alla Testimone_1 Parte_4
[... Caserta, Piazza Matteotti n. 70 in data 10/07/2018, la dipendente di quest'ultima riferiva di una possibile intercettazione e/o intromissione abusiva nelle proprie linee telefoniche;
9) vero che la dipendente della UT BA, Piazza Matteotti n. 70 riferiva alla Sig.ra Tes_1 che aveva ricevuto altre telefonate del medesimo tenore in ordine a vicende analoghe a quella
[...] di cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio».
Ha resistito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 17 giugno 2020 l'istanza ex art. 283 cpc proposta dall'appellante veniva respinta dalla Corte.
La causa subiva diversi differimenti.
Con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore.
Rinviata la causa ex art. 309 CPC all'udienza del 10 giugno 2025, le parti depositavano note finali e la Corte, dato atto, fissava nuova udienza cartolare per la decisione contestuale.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 29 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la banca appellante lamenta “Erronea interpretazione e applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 1218 c.c.: legittimità della condotta della
[...]
insussistenza della responsabilità ex contractu della Parte_1 Parte_1
e del nesso causale” deducendo che, in primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel
[...] ritenere sussistente un obbligo giuridico a carico della banca che, invece, aveva operato solo a titolo di cortesia fornendo solo una rassicurazione infernale.
Aggiunge la banca di aver tenuto una condotta corretta e che i fatti si erano svolti come da indagini penali, con l'effettuazione da parte del direttore della filiale di una telefonata alla UT BA , verosimilmente intercettata a dimostrazione che si trattava di una truffa.
Espone, ancora, l'appellante che non vi è nesso di causalità tra la propria condotta e il danno lamentato, stante l'intervento di terzi. § 3.2 — Col secondo motivo l'appellante , in via subordinata, denuncia “ violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 1227 comma 1 c.c.: sussistenza del concorso colposo del creditore”, deducendo che il vinci aveva operato in modo incauto sotto diversi profili, sì da interrompere il nesso causale o avere comunque un concorso nell'accadimento.
§ 3.3 — Col terzo motivo parte appellante, lamentando la compromissione del diritto di difesa, invoca l'ammissione delle prove testimoniali, riportando i capitoli già articolati in primo grado.
§ 4 — L'appello è infondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Richiama, peraltro, la Corte il proprio orientamento ex art. 118 disp. Att. CPC espresso in vicenda similare con la sentenza n. 7398/24 la cui motivazione comunque si riporta.
Va premesso che i fatti sono stati ritenuti acclarati dal Tribunale e in questa sede non sono stati oggetto di alcuna impugnazione: il si è recato presso la propria banca prima di depositare l'assegno CP_1 circolare, chiedendone una verifica;
che quest'ultima è stata effettuata per via telefonica, mettendosi il preposto in contatto con la UT BA con l'indicazione - evidentemente e in assenza di altri elementi - del solo numero dell'assegno e senza individuare la persona con la quale aveva avuto il colloquio;
che al è stato detto che l'assegno risultava (a detta di chi aveva risposto al numero CP_1 di telefono UT BA individuato su internet) esistente, anche se non vi era certezza alcuna sulla bontà dell'operazione.
Questi i profili storico-fattuali verificati come pacifici dal Tribunale e che ancora in questa sede restano tali.
Quanto alla prova testimoniale, che appare peraltro irrilevante anche alla luce delle considerazioni che seguono, va evidenziata la sua inammissibilità , atteso che i capitoli articolati invero attengono a circostanze o da provarsi per iscritto o a valutazioni e/o pareri non ammissibili. Peraltro, parte appellante non spiega per quale motivo, una volta confermati detti capitoli, si perverrebbe ad un convincimento diverso rispetto a quello espresso dal Tribunale.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
E' ormai consolidato l'orientamento secondo il quale la banca, nel ricevere un titolo (in questo caso un assegno circolare) deve tenere un comportamento ossequioso del dettato di cui all'art. 1176 comma 2 C.C. usando la diligenza, quindi, dell'accorto banchiere.
E' compito, poi, del giudicante verificare se le condotte adottate – in concreto – dalla banca siano congrue rispetto a quanto ad essa, appunto, richiesto a titolo di diligenza e se quest'ultima è effettivamente esigibile senza che la banca (il suo cassiere) si debba procurare particolari strumenti tecnologici che non siano facilmente reperibili sul mercato.
Cont Ora, nella fattispecie, come ha detto il Tribunale senza smentita nel gravame, il preposto di – al momento in cui è stato presentato l'assegno sia per la verifica preventiva richiesta dal cliente, sia per il suo incasso, non è dato conoscere se avesse o meno a disposizione il c.d. “lettore assegni” che non risulta, appunto, strumento di particolare elevata tecnologia. Ma oltre a ciò, il Tribunale ha evidenziato – tra gli elementi che conducono ad una responsabilità esclusiva – che il cliente, consapevole della peculiare attività di vendita mediante una piattaforma internet non affidabile, si era premurato anticipatamente di comprendere la bontà o meno dell'affare, chiedendo alla filiale ove aveva il proprio conto di verificare se l'assegno circolare messo a sua disposizione (con la somma del corrispettivo per la vendita dell'orologio) fosse autentico o comunque regolare.
In sostanza, ha chiesto una informazione preventiva, con la conseguenza che tutte le questioni in ordine al fatto che l'assegno versato sul conto non assicura l'introito della somma sono del tutto irrilevanti ed inconferenti.
La banca, sostiene nel gravame, ha svolto un'attività di pura cortesia, senza che vi sia alcun rapporto contrattuale.
In realtà, come ha ben spiegato il Tribunale, nel momento in cui il cliente – titolare di conto corrente e quindi richiedente evidentemente un servizio “accessorio” per la fiducia riposta nella stessa Pt_1
– ha formulato detta proposta e la banca ha accettato di non sottrarsi a tale richiesta, ha accettato la stessa così impegnandosi in senso evidentemente contrattuale.
Dunque, nel momento in cui ha accettato di adempiere, lo avrebbe dovuto fare secondo la regola della diligenza sopra ricordata.
E che vi fosse una procedura idonea a verificare, anche preventivamente, la autenticità e la regolarità dell'assegno circolare presentato dal è certo perché lo dice la stessa appellante: vi è la prassi CP_1 bancaria del “bene emissione” in forma scritta, certamente non adottata nella fattispecie.
Si tratta, cioè, della possibilità di verificare presso la banca emittente il titolo, la esistenza di quest'ultima così da effettuare tutti i riscontri incrociati;
farlo per iscritto, è accertato dagli elementi acquisiti del giudizio, fornisce la certezza anche della provenienza della risposta, oltre che del contenuto di quest'ultima.
Cont Nel caso in esame, invece, l'addetto di pacificamente ha effettuato tale verifica solo per via telefonica e certamente non al numero “dedicato” che UT BA aveva approntato e reso Cont pubblico;
è certo, invece, che l'addetto abbia reperito il recapito telefonico su internet, quindi non utilizzando la linea dedicata che avrebbe fornito certezza.
Ciò ha reso possibile, quindi, una interferenza sì da compromettere la bontà delle informazioni che ha ricevuto presso l'altro capo del telefono;
peraltro, è certo che non ha saputo neppure accertare chi fosse la persona che aveva fornito le informazioni, visto che neppure in tal senso si spinge la difesa di parte appellante.
UT BA, quindi, non può di certo essere considerata responsabile in ordine alla
“manutenzione” della linea telefonica, sia perché la sua manomissione è un evento eccezionale ed imprevedibile, sia perché aveva approntato un'apposita linea dedicata.
In sostanza, è condivisibile il ragionamento del Tribunale in ordine a detta responsabilità , da confermarsi anche con le seguenti integrazioni: solo con una verifica mediante la procedura “bene emissione” per via documentale avrebbe consentito alla banca di compiere il suo adempimento in modo adeguatamente diligente;
diversamente comportandosi, ha innestato il procedimento causale che ha poi determinato il mancato incasso di un assegno che è risultato non manomesso, bensì del tutto inesistente atteso che quel numero portato da detto assegno (e per il quale il cassiere aveva effettuato la telefonata ottenendo, sul punto, rassicurazioni da chi fingeva di essere un addetto della UT BA) corrispondeva ad assegno con diverso importo e diverso mittente nonché diverso destinatario. Si è trattato, infatti, di una clonazione, per come risulta dalla sentenza, senza che sia stato messo in dubbio nel gravame.
Insegna, poi, la Corte di legittimità che in caso di fatti eventualmente imputabili a più persone, occorre verificare se effettivamente tutte hanno avuto un ruolo incidente nella catena causale.
Nel caso in esame, al nulla può imputarsi, avendo avuto cura (proprio per la peculiarità del CP_1 negozio di vendita) di chiedere in via preventiva una verifica dell'assegno circolare;
alla UT BA – neppure citata in giudizio - egualmente, nulla può imputarsi, non essendo alla stessa Cont riconducibile la falsa informazione fornita al cassiere di , in quanto detta informazione proveniva da soggetto alla stessa verosimilmente estraneo, contattato attraverso una modalità estranea alla linea dedicata e comunque con una modalità non per iscritto, l'unica che avrebbe fornito certezza come già detto.
Di qui la reiezione del gravame, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni pure sollevate dall'appellante e reiezione, in ogni caso, della domanda di restituzione delle somme nelle more versate all'appellato in ragione del titolo esecutivo qui confermato.
§ 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi – tenuto conto che, nonostante la semplicità delle questioni, è stato incardinato il sub-procedimento cautelare – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 29/30.1.2020 nel procedimento n. 35220/19 R.G., ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore