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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 24161/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CI Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24161/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), (C.F./P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F./P.I. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F./P.I. ), (C.F./P.I. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Parte_6 C.F._6 Parte_7
tutti rappresentati e difesi dall'avv. TEDOLDI ALBERTO e dall'avv. C.F._7
VASILE NICOLA ( ) ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti, C.F._8
PARTI ATTRICI contro
Controparte_1
P.A. O BREVEMENTE (C.F./P.I.
[...] Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. DAVELLI CATERINA ANTONIETTA ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), CP_3 C.F._9
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione o istanza, così giudicare: nel merito: - ritenuto fondato il diritto degli attori, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli attori in seguito alla morte della IG.ra , nella misura che risulterà in corso di causa e che si riterrà di giustizia, con Persona_1 liquidazione anche equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, anche ex art. 1284, co. 4, c.c. in via istruttoria: -si richiamano e ribadiscono le deduzioni istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario a norma di legge”
Per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni diversa istanza eccezione o dedu - zione, giudicare: -- In via pregiudiziale: Rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla possibilità di estensione dei poteri della mandataria oltre quelli di gestione e liquidazione dei sinistri transfrontalieri, proponendo la questione nei termini specificati in narrativa;
-- In via preliminare: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Controparte_2 mancanza di titolarità del diritto vantato dagli attori, per le ragioni espresse in narrativa, mandandola assolta dalle domande nei suoi confronti proposte con atto di citazione in riassunzione 14.5.2021, con la rifusione delle spese di giudizio;
-- In via preliminare subordinata: Previa declaratoria di operatività del diritto germanico per le ragioni espresse in narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione del vantato diritto attoreo al risarcimento del danno per decorrenza del termine prescrizionale e conseguentemente , rigettare l e domande proposte dagli attori con atto di citazione in riassunzione 14.5.2021, con la rifusione delle spese di giudizio;
-- In subordine nel merito: Previa declaratoria di operatività della legislazione germanica per ogni statuizione sia sull'an sia sul quantum per le ragioni espresse in narrativa, in forza della stessa dichiarare l'infondatezza delle do - mande proposte dagli attori con atto di citazione in rinnovazione 14.5.2021 e conseguentemente rigettarle, con la rifusione delle spese di giudizio;
-- In via di estremo subordine: Nel caso di ritenuta applicazione del diritto italiano, liquidare il danno per il sinistro di cui è causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle effettive risultanze istruttorie, tenuto conto dell'art. 1227 cod. civ. e con la compensazione almeno parziale di spese e compensi professionali. -- In via istruttoria: in caso di rimessione della causa sul ruolo, attendere le istanze ed opposizioni formulate nelle memorie ex art. 183/VI cpc n. 2 e n. 3 depositate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato CI, , e , Pt_2 Pt_3 Parte_8 Parte_5
nonché hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_7 [...]
e rispettivamente mandataria in Italia dell'assicurazione estera per Controparte_2 CP_4
la r.c.a. - - e proprietario del veicolo Hummer, modello H2, targato RE- Controparte_5
PS603 (Germania), al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza del decesso della loro congiunta , che è stata investita in data 6 luglio 2013, mentre transitava Persona_1
a piedi sul marciapiede in Hachenerstrasse, Sunden (Hachen, Germania).
Gli attori, in particolare, hanno allegato:
- che il sinistro stradale è stato cagionato dalla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Hummer, sopra identificato, che in condizioni di buona visibilità anche dovuti alla luce pomeridiana, fuoriusciva parzialmente dalla carreggiata, andando ad investire Persona_1
che in tale frangente stava ivi transitando a piedi;
- che trasportata d'urgenza presso il vicino nosocomio, è ivi deceduta dopo poche ore dal sinistro;
- di essere fratelli/sorelle germani e madre della defunta e di aver avanzato invano Persona_1 richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'odierna convenuta;
- che il giudizio viene, pertanto, instaurato nei confronti della
[...]
( , mandataria italiana per la Controparte_6 Controparte_2
liquidazione dei sinistri, che gode di rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile;
- che, dovendosi applicare la legge italiana e, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale da loro patito, le Tabelle redatte dall'Osservatorio istituito presso l'intestato
Tribunale in favore dei fratelli e sorelle deve essere riconosciuto un importo non inferiore a
144.130,00 euro, ciascuno, ed in favore della madre l'importo di euro 331.931,00, richieste da valutarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese di lite.
Con istanza 14.9.2021 le parti attrici, non essendo andata a buon fine la notifica al convenuto residente in [...], hanno formulato istanza ex artt. 163 bis, comma 2, c.p.c. e 70 disp. att. CP_3
c.p.c. di autorizzazione alla notificazione dell'atto di citazione in riassunzione con termini abbreviati fino alla metà. Con ordinanza 28.9.2021, trasmessa l'istanza al Presidente della Sezione, quest'ultimo pagina 3 di 11 ha accolto la richiesta, disponendo l'abbreviazione dei termini a comparire, fino alla metà, confermando la data della prima udienza già fissata ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., al
18.1.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2021, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo, Controparte_2
- di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla possibilità di estensione dei poteri della mandataria oltre quelli di gestione e liquidazione dei sinistri transfrontalieri;
- di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva;
- in via principale, nel merito, accertata l'applicazione del diritto tedesco, di dichiarare prescritto il diritto fatto valere dalle parti attrici, o in subordine di rigettare nel merito le loro pretese con la rifusione delle spese di giudizio;
- in subordine “nel caso di ritenuta applicazione del diritto italiano, liquidare il danno per il sinistro di cui è causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle effettive risultanze istruttorie, tenuto conto dell'art. 1227 cod. civ. e con la compensazione almeno parziale di spese e compensi professionali” (cfr. comparsa di risposta).
Nessuno si è costituito per il proprietario e, a fronte dei chiarimenti forniti in sede di CP_7
udienza ex art. 183 c.p.c., con provvedimento del 16.5.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Respinta la richiesta dell'assicurazione convenuta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e della richiesta al Ministero della Giustizia di trasmettere informazioni in ordine alla legislazione tedesca, che ha ricevuto risposta negativa, istruita la causa documentalmente, con ordinanza del 19.9.2024 (essendo l'udienza del 18.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Giudice, dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Il diritto delle parti attrici al risarcimento del danno fatto valere nel presente giudizio deve essere dichiarato prescritto per le ragioni di seguito indicate.
pagina 4 di 11 Preliminarmente va confermata la valutazione in ordine alla non necessità di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la legittimazione passiva di
[...]
in adesione al consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui il mandatario Controparte_2 per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 152 cod. ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile, che può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10124/2015, così come recentemente confermata da Cass. n. 29221/2023 e ancora da Cass. n. 29352/2019).
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri (introdotto nel nostro ordinamento dall'abrogato d. lgs.
190/2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/26CE del Parlamento e del Consiglio cd. "Quarta direttiva assicurazione autoveicoli") è disciplinato dagli artt. 151 ss. cod. ass. priv. (le disposizioni della
Quarta direttiva abrogata, sono state trasferite nella direttiva 2009/103CE del Parlamento e del
Consiglio) e deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi impresa intenda esercitare l'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile autoveicoli, anche se soltanto al di fuori dell'Italia (cfr. art. 130, comma 2, cod. ass. priv.). Egli opera “per conto” dell'impresa mandante (v. art. 152 comma 3 cod. ass. priv.) e i danneggiati da sinistri stradali “hanno diritto di chiedere il risarcimento del danno” al mandatario (art. 153 comma 1 cod. ass. priv.); il mandatario ha l'obbligo di formulare un'offerta o motivare per iscritto il proprio rifiuto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
La disciplina è completata dalla attribuzione alla vittima di un sinistro avvenuto all'estero della facoltà di richiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore straniero del responsabile, ovvero - nel caso di renitenza od inesistenza del Mandatario – all'Organismo di Indennizzo Italiano, di cui all'art. 298 cod. ass. (v. art. 153, comma 2, cod. ass. priv.).
Alla luce delle norme richiamate è consentito alla vittima di un sinistro transfrontaliero di CP_2 convenire in giudizio il mandatario, in nome e per conto della mandante poiché, ai sensi dell'art. 153 citato, l'attribuzione di un diritto sostanziale “implica necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto”. Inoltre, il mandatario riceve le domande di risarcimento, accerta i danni e liquida il risarcimento “per conto” dell'impresa mandante;
egli, dunque, ne è un rappresentante sostanziale ed il pagamento del risarcimento, da parte del mandatario, ha efficacia liberatoria per il responsabile civile ed il suo assicuratore: “Il Mandatario, infatti, non paga il debito proprio, ma il debito altrui: il suo
pagina 5 di 11 adempimento, pertanto, estingue il debito del responsabile. Il Mandatario è dunque un rappresentante ex lege della impresa mandante. Or bene, colui al quale la legge attribuisce un potere rappresentativo sostanziale, ha necessariamente anche il potere rappresentativo processuale attivo e passivo: e dunque può agire ed essere convenuto in giudizio, in nome e per conto del mandante, per l'adempimento delle obbligazioni inerenti l'oggetto del mandato”.
Ad avviso della Suprema Corte, peraltro, “nessun valore in senso contrario può avere, infine, ne' la previsione di cui all'art. 152 cod. ass., comma 4, (secondo cui il danneggiato può sempre convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile); ne' quella di cui all'art. 153 cod. ass., comma 2, (secondo cui ove il Mandatario venga meno al dovere di risarcimento del danno, la vittima può rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano). L'una e l'altra di tali norme prevedono infatti delle mere facoltà,
e non degli obblighi: allo stesso modo, ad esempio, in cui il creditore ha la facoltà di escutere l'uno piuttosto che l'altro di due condebitori solidali” (cfr. Cass. n. 10124/2015).
La Suprema Corte ha peraltro ritenuto il principio di diritto riportato del tutto coerente col diritto dell'Unione Europea, principalmente in base all'interpretazione letterale delle norme comunitarie, sia a quella adottata dalla Corte di giustizia, vincolante per il giudice nazionale (cfr. sent. n. 22577 dell'11.12.2012; sent. n. 5708/2009).
Con riferimento al criterio dell'interpretazione letterale l'art. 4 della direttiva 2000/26CE del
Parlamento e del Consiglio attribuisce espressamente al mandatario i "poteri sufficienti a rappresentare
l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese". Inoltre, che il Mandatario potesse stare in giudizio nomine alieno per conto del mandante, è confermato dal 15^ "Considerando" della Direttiva
2000/26/CE (avente valore esegetico e chiarificatore del testo della norma cui fa da premessa oggi trasfuso nel 37^ "Considerando" della Direttiva 20009/103CE), ove si afferma che il suddetto
Mandatario "dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione
(...) dinanzi ai tribunali".
Tale interpretazione è stata fatta propria dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (Corte giust. UE
10 ottobre 2013, in causa C 306-12, Spedition Welter), che ha stabilito che le norme sul mandatario debbano essere interpretate nel senso che questi sia legittimato a ricevere gli atti di citazione "ai fini dell'introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente", poiché "il legislatore dell'Unione ha voluto che la rappresentanza delle imprese di assicurazione da
pagina 6 di 11 parte del Mandatario includesse quella che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito".
La Corte di Giustizia ha confermato la volontà del legislatore comunitario di attribuire al mandatario la rappresentanza che consente alle persone lese di agire in giudizio, confermando che tale interpretazione trovi fondamento nel diritto comunitario “per l'interpretazione datane dalla Corte di giustizia non lascia dubbi sul fatto che esso attribuisca al mandatario la rappresentanza sostanziale e, di conseguenza, processuale dell'impresa mandante”.
Dovendo il diritto nazionale essere interpretato, in caso di dubbi, in modo coerente col diritto comunitario, gli artt. 151 e ss. cod. ass. non possono che consentire al danneggiato di un sinistro stradale transfrontaliero di convenire in giudizio il mandatario in Italia in nome e per conto dell'impresa mandante per ottenere il risarcimento dei danni patiti. Tale rimane una facoltà per il danneggiato, che può convenire innanzi al giudice italiano l'assicuratore straniero del responsabile di un sinistro stradale ove la vittima residente in Italia, ai sensi degli artt. 11 e 13 Reg. 1215/12, oppure il mandatario, nella suddetta qualità di rappresentante dell'assicurazione estera.
È evidente che un'interpretazione diversa, del tipo di quella prospettata dalla compagnia convenuta, priverebbe di significato gli artt. 151 e ss. cod. ass. priv., che il Legislatore nazionale ha provveduto ad emanare in recepimento della menzionata normativa comunitaria, che giocoforza non può che costituire parametro principale di riferimento in sede ermeneutica.
L'eccezione dell'assicurazione, anche in termini di difetto di legittimazione passiva, anche intesa nel senso di difetto di titolarità attiva della pretesa fatta valere in giudizio nei confronti di
[...]
non può pertanto che essere disattesa, dovendo ritenersi che Controparte_2 Controparte_2
sia stata correttamente convenuta dagli attori per ottenere innanzi al Giudice italiano il
[...]
risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del congiunto, avvalendosi di quella facoltà che gli artt.
151-153 cod. ass. priv. hanno previsto recependo le menzionate direttive dell'Unione Europea.
Tanto premesso nulla questio sulla giurisdizione del Giudice italiano, rispetto alla quale non è stata formulata alcuna contestazione.
Oggetto di contrasto è invece quale legge debba essere applicata alla fattispecie oggetto della presente vertenza, essendo i danneggiati residenti in Italia, ma essendosi verificato il sinistro che ha cagionato la morte della loro congiunta in Germania.
pagina 7 di 11 In specie si reputa applicabile la legge tedesca, in adesione all'eccezione ed agli argomenti difensivi spesi dall'assicurazione convenuta.
In specie risulta applicabile l'art. 4 comma 1 del Regolamento (CE) n. 864/2007 Del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
(«Roma II»), secondo cui “salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
La norma è stata oggetto di interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rispetto ad un caso del tutto analogo a quello di specie, inerente il danno da perdita del rapporto parentale con il congiunto defunto da parte di cittadini rumeni a fronte di sinistro stradale occorso in Italia (cfr. CGUE sent. 10.12.2015 nella causa C-350/14).
La Corte di Giustizia ha chiarito che “quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà
l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente”. Pertanto, se il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte di una persona, le lesioni subite dai congiunti della vittima devono essere considerate come conseguenze indirette dell'incidente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che tale interpretazione trovi conferma nel disposto dell'art. “15, lettera f), del citato regolamento, che conferisce alla legge applicabile il compito di determinare quali siano le persone che possono far valere il proprio diritto al risarcimento, e che copre l'ipotesi, di cui al procedimento principale, di danni subiti dai congiunti della vittima. Alla luce di tali elementi, si deve innanzitutto determinare la legge applicabile ad un fatto giuridico per successivamente poter determinare, in base ad essa, quali siano le persone che hanno subìto un danno che dà diritto al risarcimento. L'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi dell'obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia
pagina 8 di 11 scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni”.
La Corte di Giustizia ha concluso che “l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro
Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione”.
Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte, secondo cui la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale (Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 20841 del 21/08/2018).
Nel caso di specie, essendosi verificato il sinistro e pertanto il danno diretto alla persona coinvolta nello stesso , occorre applicare la legge tedesca, dovendo ritenersi i pregiudizi non patrimoniali Persona_1
fatti valere dagli odierni attori come conseguenze indirette ai sensi dell'art. 4 comma 1 del reg. UE cd.
Roma II.
Né la contestazione attorea, secondo cui l'applicazione delle disposizioni del menzionato ordinamento si porrebbe in contrasto con principi costituzionali e di ordine pubblico, consente di addivenire a conclusioni diverse, non potendo ritenersi che il contrasto con previsioni interne afferenti la materia del risarcimento del danno possa condurre alla disapplicazione della normativa dell'Unione menzionata.
Tale condivisibile interpretazione è stata fornita dalla Suprema Corte, che ha chiarito che la norma di un ordinamento straniero, che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico, essendo noto che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale (Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 20841 del 21/08/2018, che rinvia a Corte cost., 02-11-1996,
pagina 9 di 11 n. 369: “la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha (..) copertura costituzionale” e a Cass. ord.
4.5.2016 n. 8905).
Dovendo applicarsi le norme sostanziali del Bürgerliches Buch (BGB), va dichiarata la CP_8
prescrizione del diritto fatto valere dagli attori.
La parte convenuta ha prodotto le disposizioni normative dell'ordinamento tedesco e gli attori non hanno mosso rispetto al contenuto dei documenti ed alla relativa traduzione alcuna osservazione critica, sì che è stata superata per esigenze di economia processuale la richiesta - non evasa - di trasmissione della disciplina straniera applicabile avanzata al Ministero della Giustizia ex art. 14 comma 2 del d.lgs.
218/1995.
Nel caso di specie l'evento dannoso si è verificato il 6.7.2013 e il termine prescrizionale di tre anni ai sensi dell'art. 195 del BGB, decorrente dalla fine del 2016, come previsto dall'art. 199 del BGB, è decorso in data 31.12.2016, senza che sia stata promossa entro tale data la presente, o altra vertenza e senza che sia intervenuta alcuna causa di sospensione del termine di prescrizione, tra cui ai sensi dell'art. 212 BGB, ad esempio, il pagamento anche parziale di somme da parte del danneggiante, o dell'assicurazione.
Non essendo previsto nel sistema tedesco alcuna fattispecie analoga o compatibile con l'istituto della interruzione, previsto nel nostro ordinamento, deve dichiararsi la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dagli odierni attori ai sensi dell'art. 195 del BGB;
questi ultimi, creditori in virtù dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito derivante dalla circolazione stradale, avrebbero dovuto far valere il loro credito esigibile entro e non oltre il 31.12.2016, in assenza ex art. 199 BGB della previsione di una data diversa e dovendosi presumere che essi, congiunti di , abbiano Persona_1
avuto contezza in data coeva al sinistro stradale del 6.7.2013 della verificazione del sinistro e del decesso di quest'ultima, che ha dato origine alla loro pretesa risarcitoria.
In applicazione del principio di soccombenza, nonché del fatto che la compagnia ha reiterato, a fronte di orientamento consolidato, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, si reputa di compensare le spese nella misura di 1/3, sì che gli attori devono essere condannati a rifondere in favore dell'assicurazione costituita i restanti 2/3 delle spese di lite da questa ultima sostenute;
i compensi si liquidano direttamente in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile all'attività
pagina 10 di 11 difensiva svolta, avuto riguardo ai valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 50% rispetto all'attività istruttoria, che si è esaurita con il deposito delle memorie istruttorie, con la richiesta - negativa - al e con la partecipazione da parte dei difensori a Controparte_9
due udienze (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale con valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00, tenuto conto delle richieste attoree nelle motivazioni di cui all'atto di citazione).
Le spese di lite delle parti attrici debbono essere dichiarate irripetibili rispetto al convenuto dichiarato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara prescritto il diritto fatto valere da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e nel presente giudizio;
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
2) compensa tra , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , da un lato, e dall'altro, le spese di Parte_6 Parte_7 Controparte_2
lite nella misura di 1/3 e condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e a rifondere in favore di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_2
i restanti 2/3 delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 19.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
3) dichiara irripetibili le spese di lite delle parti attrici rispetto al convenuto contumace.
Milano, 8.1.2025
Il Giudice
CI Francesca Iori
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CI Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24161/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), (C.F./P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F./P.I. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F./P.I. ), (C.F./P.I. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Parte_6 C.F._6 Parte_7
tutti rappresentati e difesi dall'avv. TEDOLDI ALBERTO e dall'avv. C.F._7
VASILE NICOLA ( ) ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti, C.F._8
PARTI ATTRICI contro
Controparte_1
P.A. O BREVEMENTE (C.F./P.I.
[...] Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. DAVELLI CATERINA ANTONIETTA ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), CP_3 C.F._9
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione o istanza, così giudicare: nel merito: - ritenuto fondato il diritto degli attori, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli attori in seguito alla morte della IG.ra , nella misura che risulterà in corso di causa e che si riterrà di giustizia, con Persona_1 liquidazione anche equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, anche ex art. 1284, co. 4, c.c. in via istruttoria: -si richiamano e ribadiscono le deduzioni istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario a norma di legge”
Per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni diversa istanza eccezione o dedu - zione, giudicare: -- In via pregiudiziale: Rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla possibilità di estensione dei poteri della mandataria oltre quelli di gestione e liquidazione dei sinistri transfrontalieri, proponendo la questione nei termini specificati in narrativa;
-- In via preliminare: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Controparte_2 mancanza di titolarità del diritto vantato dagli attori, per le ragioni espresse in narrativa, mandandola assolta dalle domande nei suoi confronti proposte con atto di citazione in riassunzione 14.5.2021, con la rifusione delle spese di giudizio;
-- In via preliminare subordinata: Previa declaratoria di operatività del diritto germanico per le ragioni espresse in narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione del vantato diritto attoreo al risarcimento del danno per decorrenza del termine prescrizionale e conseguentemente , rigettare l e domande proposte dagli attori con atto di citazione in riassunzione 14.5.2021, con la rifusione delle spese di giudizio;
-- In subordine nel merito: Previa declaratoria di operatività della legislazione germanica per ogni statuizione sia sull'an sia sul quantum per le ragioni espresse in narrativa, in forza della stessa dichiarare l'infondatezza delle do - mande proposte dagli attori con atto di citazione in rinnovazione 14.5.2021 e conseguentemente rigettarle, con la rifusione delle spese di giudizio;
-- In via di estremo subordine: Nel caso di ritenuta applicazione del diritto italiano, liquidare il danno per il sinistro di cui è causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle effettive risultanze istruttorie, tenuto conto dell'art. 1227 cod. civ. e con la compensazione almeno parziale di spese e compensi professionali. -- In via istruttoria: in caso di rimessione della causa sul ruolo, attendere le istanze ed opposizioni formulate nelle memorie ex art. 183/VI cpc n. 2 e n. 3 depositate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato CI, , e , Pt_2 Pt_3 Parte_8 Parte_5
nonché hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_7 [...]
e rispettivamente mandataria in Italia dell'assicurazione estera per Controparte_2 CP_4
la r.c.a. - - e proprietario del veicolo Hummer, modello H2, targato RE- Controparte_5
PS603 (Germania), al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza del decesso della loro congiunta , che è stata investita in data 6 luglio 2013, mentre transitava Persona_1
a piedi sul marciapiede in Hachenerstrasse, Sunden (Hachen, Germania).
Gli attori, in particolare, hanno allegato:
- che il sinistro stradale è stato cagionato dalla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Hummer, sopra identificato, che in condizioni di buona visibilità anche dovuti alla luce pomeridiana, fuoriusciva parzialmente dalla carreggiata, andando ad investire Persona_1
che in tale frangente stava ivi transitando a piedi;
- che trasportata d'urgenza presso il vicino nosocomio, è ivi deceduta dopo poche ore dal sinistro;
- di essere fratelli/sorelle germani e madre della defunta e di aver avanzato invano Persona_1 richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'odierna convenuta;
- che il giudizio viene, pertanto, instaurato nei confronti della
[...]
( , mandataria italiana per la Controparte_6 Controparte_2
liquidazione dei sinistri, che gode di rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile;
- che, dovendosi applicare la legge italiana e, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale da loro patito, le Tabelle redatte dall'Osservatorio istituito presso l'intestato
Tribunale in favore dei fratelli e sorelle deve essere riconosciuto un importo non inferiore a
144.130,00 euro, ciascuno, ed in favore della madre l'importo di euro 331.931,00, richieste da valutarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese di lite.
Con istanza 14.9.2021 le parti attrici, non essendo andata a buon fine la notifica al convenuto residente in [...], hanno formulato istanza ex artt. 163 bis, comma 2, c.p.c. e 70 disp. att. CP_3
c.p.c. di autorizzazione alla notificazione dell'atto di citazione in riassunzione con termini abbreviati fino alla metà. Con ordinanza 28.9.2021, trasmessa l'istanza al Presidente della Sezione, quest'ultimo pagina 3 di 11 ha accolto la richiesta, disponendo l'abbreviazione dei termini a comparire, fino alla metà, confermando la data della prima udienza già fissata ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., al
18.1.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2021, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo, Controparte_2
- di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci sulla possibilità di estensione dei poteri della mandataria oltre quelli di gestione e liquidazione dei sinistri transfrontalieri;
- di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva;
- in via principale, nel merito, accertata l'applicazione del diritto tedesco, di dichiarare prescritto il diritto fatto valere dalle parti attrici, o in subordine di rigettare nel merito le loro pretese con la rifusione delle spese di giudizio;
- in subordine “nel caso di ritenuta applicazione del diritto italiano, liquidare il danno per il sinistro di cui è causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle effettive risultanze istruttorie, tenuto conto dell'art. 1227 cod. civ. e con la compensazione almeno parziale di spese e compensi professionali” (cfr. comparsa di risposta).
Nessuno si è costituito per il proprietario e, a fronte dei chiarimenti forniti in sede di CP_7
udienza ex art. 183 c.p.c., con provvedimento del 16.5.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Respinta la richiesta dell'assicurazione convenuta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e della richiesta al Ministero della Giustizia di trasmettere informazioni in ordine alla legislazione tedesca, che ha ricevuto risposta negativa, istruita la causa documentalmente, con ordinanza del 19.9.2024 (essendo l'udienza del 18.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Giudice, dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Il diritto delle parti attrici al risarcimento del danno fatto valere nel presente giudizio deve essere dichiarato prescritto per le ragioni di seguito indicate.
pagina 4 di 11 Preliminarmente va confermata la valutazione in ordine alla non necessità di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la legittimazione passiva di
[...]
in adesione al consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui il mandatario Controparte_2 per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 152 cod. ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile, che può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10124/2015, così come recentemente confermata da Cass. n. 29221/2023 e ancora da Cass. n. 29352/2019).
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri (introdotto nel nostro ordinamento dall'abrogato d. lgs.
190/2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/26CE del Parlamento e del Consiglio cd. "Quarta direttiva assicurazione autoveicoli") è disciplinato dagli artt. 151 ss. cod. ass. priv. (le disposizioni della
Quarta direttiva abrogata, sono state trasferite nella direttiva 2009/103CE del Parlamento e del
Consiglio) e deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi impresa intenda esercitare l'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile autoveicoli, anche se soltanto al di fuori dell'Italia (cfr. art. 130, comma 2, cod. ass. priv.). Egli opera “per conto” dell'impresa mandante (v. art. 152 comma 3 cod. ass. priv.) e i danneggiati da sinistri stradali “hanno diritto di chiedere il risarcimento del danno” al mandatario (art. 153 comma 1 cod. ass. priv.); il mandatario ha l'obbligo di formulare un'offerta o motivare per iscritto il proprio rifiuto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
La disciplina è completata dalla attribuzione alla vittima di un sinistro avvenuto all'estero della facoltà di richiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore straniero del responsabile, ovvero - nel caso di renitenza od inesistenza del Mandatario – all'Organismo di Indennizzo Italiano, di cui all'art. 298 cod. ass. (v. art. 153, comma 2, cod. ass. priv.).
Alla luce delle norme richiamate è consentito alla vittima di un sinistro transfrontaliero di CP_2 convenire in giudizio il mandatario, in nome e per conto della mandante poiché, ai sensi dell'art. 153 citato, l'attribuzione di un diritto sostanziale “implica necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto”. Inoltre, il mandatario riceve le domande di risarcimento, accerta i danni e liquida il risarcimento “per conto” dell'impresa mandante;
egli, dunque, ne è un rappresentante sostanziale ed il pagamento del risarcimento, da parte del mandatario, ha efficacia liberatoria per il responsabile civile ed il suo assicuratore: “Il Mandatario, infatti, non paga il debito proprio, ma il debito altrui: il suo
pagina 5 di 11 adempimento, pertanto, estingue il debito del responsabile. Il Mandatario è dunque un rappresentante ex lege della impresa mandante. Or bene, colui al quale la legge attribuisce un potere rappresentativo sostanziale, ha necessariamente anche il potere rappresentativo processuale attivo e passivo: e dunque può agire ed essere convenuto in giudizio, in nome e per conto del mandante, per l'adempimento delle obbligazioni inerenti l'oggetto del mandato”.
Ad avviso della Suprema Corte, peraltro, “nessun valore in senso contrario può avere, infine, ne' la previsione di cui all'art. 152 cod. ass., comma 4, (secondo cui il danneggiato può sempre convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile); ne' quella di cui all'art. 153 cod. ass., comma 2, (secondo cui ove il Mandatario venga meno al dovere di risarcimento del danno, la vittima può rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano). L'una e l'altra di tali norme prevedono infatti delle mere facoltà,
e non degli obblighi: allo stesso modo, ad esempio, in cui il creditore ha la facoltà di escutere l'uno piuttosto che l'altro di due condebitori solidali” (cfr. Cass. n. 10124/2015).
La Suprema Corte ha peraltro ritenuto il principio di diritto riportato del tutto coerente col diritto dell'Unione Europea, principalmente in base all'interpretazione letterale delle norme comunitarie, sia a quella adottata dalla Corte di giustizia, vincolante per il giudice nazionale (cfr. sent. n. 22577 dell'11.12.2012; sent. n. 5708/2009).
Con riferimento al criterio dell'interpretazione letterale l'art. 4 della direttiva 2000/26CE del
Parlamento e del Consiglio attribuisce espressamente al mandatario i "poteri sufficienti a rappresentare
l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese". Inoltre, che il Mandatario potesse stare in giudizio nomine alieno per conto del mandante, è confermato dal 15^ "Considerando" della Direttiva
2000/26/CE (avente valore esegetico e chiarificatore del testo della norma cui fa da premessa oggi trasfuso nel 37^ "Considerando" della Direttiva 20009/103CE), ove si afferma che il suddetto
Mandatario "dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione
(...) dinanzi ai tribunali".
Tale interpretazione è stata fatta propria dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (Corte giust. UE
10 ottobre 2013, in causa C 306-12, Spedition Welter), che ha stabilito che le norme sul mandatario debbano essere interpretate nel senso che questi sia legittimato a ricevere gli atti di citazione "ai fini dell'introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente", poiché "il legislatore dell'Unione ha voluto che la rappresentanza delle imprese di assicurazione da
pagina 6 di 11 parte del Mandatario includesse quella che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito".
La Corte di Giustizia ha confermato la volontà del legislatore comunitario di attribuire al mandatario la rappresentanza che consente alle persone lese di agire in giudizio, confermando che tale interpretazione trovi fondamento nel diritto comunitario “per l'interpretazione datane dalla Corte di giustizia non lascia dubbi sul fatto che esso attribuisca al mandatario la rappresentanza sostanziale e, di conseguenza, processuale dell'impresa mandante”.
Dovendo il diritto nazionale essere interpretato, in caso di dubbi, in modo coerente col diritto comunitario, gli artt. 151 e ss. cod. ass. non possono che consentire al danneggiato di un sinistro stradale transfrontaliero di convenire in giudizio il mandatario in Italia in nome e per conto dell'impresa mandante per ottenere il risarcimento dei danni patiti. Tale rimane una facoltà per il danneggiato, che può convenire innanzi al giudice italiano l'assicuratore straniero del responsabile di un sinistro stradale ove la vittima residente in Italia, ai sensi degli artt. 11 e 13 Reg. 1215/12, oppure il mandatario, nella suddetta qualità di rappresentante dell'assicurazione estera.
È evidente che un'interpretazione diversa, del tipo di quella prospettata dalla compagnia convenuta, priverebbe di significato gli artt. 151 e ss. cod. ass. priv., che il Legislatore nazionale ha provveduto ad emanare in recepimento della menzionata normativa comunitaria, che giocoforza non può che costituire parametro principale di riferimento in sede ermeneutica.
L'eccezione dell'assicurazione, anche in termini di difetto di legittimazione passiva, anche intesa nel senso di difetto di titolarità attiva della pretesa fatta valere in giudizio nei confronti di
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non può pertanto che essere disattesa, dovendo ritenersi che Controparte_2 Controparte_2
sia stata correttamente convenuta dagli attori per ottenere innanzi al Giudice italiano il
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risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del congiunto, avvalendosi di quella facoltà che gli artt.
151-153 cod. ass. priv. hanno previsto recependo le menzionate direttive dell'Unione Europea.
Tanto premesso nulla questio sulla giurisdizione del Giudice italiano, rispetto alla quale non è stata formulata alcuna contestazione.
Oggetto di contrasto è invece quale legge debba essere applicata alla fattispecie oggetto della presente vertenza, essendo i danneggiati residenti in Italia, ma essendosi verificato il sinistro che ha cagionato la morte della loro congiunta in Germania.
pagina 7 di 11 In specie si reputa applicabile la legge tedesca, in adesione all'eccezione ed agli argomenti difensivi spesi dall'assicurazione convenuta.
In specie risulta applicabile l'art. 4 comma 1 del Regolamento (CE) n. 864/2007 Del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
(«Roma II»), secondo cui “salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
La norma è stata oggetto di interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rispetto ad un caso del tutto analogo a quello di specie, inerente il danno da perdita del rapporto parentale con il congiunto defunto da parte di cittadini rumeni a fronte di sinistro stradale occorso in Italia (cfr. CGUE sent. 10.12.2015 nella causa C-350/14).
La Corte di Giustizia ha chiarito che “quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà
l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente”. Pertanto, se il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte di una persona, le lesioni subite dai congiunti della vittima devono essere considerate come conseguenze indirette dell'incidente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che tale interpretazione trovi conferma nel disposto dell'art. “15, lettera f), del citato regolamento, che conferisce alla legge applicabile il compito di determinare quali siano le persone che possono far valere il proprio diritto al risarcimento, e che copre l'ipotesi, di cui al procedimento principale, di danni subiti dai congiunti della vittima. Alla luce di tali elementi, si deve innanzitutto determinare la legge applicabile ad un fatto giuridico per successivamente poter determinare, in base ad essa, quali siano le persone che hanno subìto un danno che dà diritto al risarcimento. L'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi dell'obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia
pagina 8 di 11 scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni”.
La Corte di Giustizia ha concluso che “l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro
Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione”.
Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte, secondo cui la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale (Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 20841 del 21/08/2018).
Nel caso di specie, essendosi verificato il sinistro e pertanto il danno diretto alla persona coinvolta nello stesso , occorre applicare la legge tedesca, dovendo ritenersi i pregiudizi non patrimoniali Persona_1
fatti valere dagli odierni attori come conseguenze indirette ai sensi dell'art. 4 comma 1 del reg. UE cd.
Roma II.
Né la contestazione attorea, secondo cui l'applicazione delle disposizioni del menzionato ordinamento si porrebbe in contrasto con principi costituzionali e di ordine pubblico, consente di addivenire a conclusioni diverse, non potendo ritenersi che il contrasto con previsioni interne afferenti la materia del risarcimento del danno possa condurre alla disapplicazione della normativa dell'Unione menzionata.
Tale condivisibile interpretazione è stata fornita dalla Suprema Corte, che ha chiarito che la norma di un ordinamento straniero, che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico, essendo noto che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale (Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 20841 del 21/08/2018, che rinvia a Corte cost., 02-11-1996,
pagina 9 di 11 n. 369: “la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha (..) copertura costituzionale” e a Cass. ord.
4.5.2016 n. 8905).
Dovendo applicarsi le norme sostanziali del Bürgerliches Buch (BGB), va dichiarata la CP_8
prescrizione del diritto fatto valere dagli attori.
La parte convenuta ha prodotto le disposizioni normative dell'ordinamento tedesco e gli attori non hanno mosso rispetto al contenuto dei documenti ed alla relativa traduzione alcuna osservazione critica, sì che è stata superata per esigenze di economia processuale la richiesta - non evasa - di trasmissione della disciplina straniera applicabile avanzata al Ministero della Giustizia ex art. 14 comma 2 del d.lgs.
218/1995.
Nel caso di specie l'evento dannoso si è verificato il 6.7.2013 e il termine prescrizionale di tre anni ai sensi dell'art. 195 del BGB, decorrente dalla fine del 2016, come previsto dall'art. 199 del BGB, è decorso in data 31.12.2016, senza che sia stata promossa entro tale data la presente, o altra vertenza e senza che sia intervenuta alcuna causa di sospensione del termine di prescrizione, tra cui ai sensi dell'art. 212 BGB, ad esempio, il pagamento anche parziale di somme da parte del danneggiante, o dell'assicurazione.
Non essendo previsto nel sistema tedesco alcuna fattispecie analoga o compatibile con l'istituto della interruzione, previsto nel nostro ordinamento, deve dichiararsi la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dagli odierni attori ai sensi dell'art. 195 del BGB;
questi ultimi, creditori in virtù dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito derivante dalla circolazione stradale, avrebbero dovuto far valere il loro credito esigibile entro e non oltre il 31.12.2016, in assenza ex art. 199 BGB della previsione di una data diversa e dovendosi presumere che essi, congiunti di , abbiano Persona_1
avuto contezza in data coeva al sinistro stradale del 6.7.2013 della verificazione del sinistro e del decesso di quest'ultima, che ha dato origine alla loro pretesa risarcitoria.
In applicazione del principio di soccombenza, nonché del fatto che la compagnia ha reiterato, a fronte di orientamento consolidato, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, si reputa di compensare le spese nella misura di 1/3, sì che gli attori devono essere condannati a rifondere in favore dell'assicurazione costituita i restanti 2/3 delle spese di lite da questa ultima sostenute;
i compensi si liquidano direttamente in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile all'attività
pagina 10 di 11 difensiva svolta, avuto riguardo ai valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 50% rispetto all'attività istruttoria, che si è esaurita con il deposito delle memorie istruttorie, con la richiesta - negativa - al e con la partecipazione da parte dei difensori a Controparte_9
due udienze (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale con valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00, tenuto conto delle richieste attoree nelle motivazioni di cui all'atto di citazione).
Le spese di lite delle parti attrici debbono essere dichiarate irripetibili rispetto al convenuto dichiarato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara prescritto il diritto fatto valere da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e nel presente giudizio;
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
2) compensa tra , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , da un lato, e dall'altro, le spese di Parte_6 Parte_7 Controparte_2
lite nella misura di 1/3 e condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e a rifondere in favore di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_2
i restanti 2/3 delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 19.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
3) dichiara irripetibili le spese di lite delle parti attrici rispetto al convenuto contumace.
Milano, 8.1.2025
Il Giudice
CI Francesca Iori
pagina 11 di 11