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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ostillio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Zottarelli
Resistente E
, in persona del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante CP_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Del Prato Resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.08.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2024 9006797035/000, notificata in data
27.06.2024, avente ad oggetto la cartella n. 106 2018 0000775001000 relativa a contributi dovuti e non versati per gli anni dal 2006 al 2015 per l'importo di €
28.990,38, la cartella n. 106 2022 0000901279000 relativa a contributi non versati per gli anni 2017 e 2018 per l'importo di € 409,92 e la cartella n. 106 2023
0001659620000 per € 1.864,90 a titolo di contributi omessi per l'anno 2016 asseritamente notificate, rispettivamente, in data 12.02.2018, 17.03.2023 e
07.04.2022.
In particolare, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto di notifica degli atti prodromici nonché per prescrizione dei contributi richiesti. Pertanto, lo stesso agiva in giudizio per ottenere, previa sospensiva, l'annullamento dell'intimazione impugnata in relazione alle cartelle indicate, ovvero l'accertamento che nulla è dovuto all' per intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di CP_3 spese.
Si costituivano in giudizio ed che CP_2 Controparte_4 contestavano quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente e concludevano per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa all'odierna udienza e, ritenuta matura, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, si osserva che le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento opposta sono state regolarmente notificate, pertanto alcuna illegittimità/nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici può configurarsi.
Difatti, dalla documentazione in atti si evince che la cartella n. 106 2018
0000775001000 relativa a contributi dovuti e non versati per gli anni dal 2006 al
2015 è stata regolarmente notificata a mezzo pec al ricorrente in data 12.02.2018
(cfr. all. 2 e 21. AdER). Analogamente risultano regolarmente notificate al destinatario, odierno ricorrente, le cartelle n. 106 2018 0000775001000 e n. 106
2023 0001659620000 relative ai contributi omessi per gli anni 2017-2018 e 2016, la cui notifica si è rispettivamente perfezionata a mezzo pec in data 07.04.2022 e
17.03.2023 (cfr. all. 3 e 3.1, 4 e 4.1 ). CP_5
Stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento indicate, deve ritenersi cristallizzato e consolidato il credito oggetto delle stesse dal momento che alcuna opposizione per far valere eventuali vizi nella formazione del titolo (ad es. prescrizione antecedente alla formazione del titolo) è stata proposta nel termine di
40 giorni dalla loro notifica.
Infatti, l'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede un termine decadenziale di 40 giorni per le ipotesi in cui il contribuente intenda contestare la formazione del titolo ovvero della cartella, nella misura in cui faccia valere eventuali vizi quali, ad esempio, la prescrizione del credito in data antecedente alla notifica della cartella. Tale termine decorre dalla notifica della cartella, ma, in mancanza di notifica o in caso di vizi/irregolarità della stessa, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, da proporre sempre nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto del procedimento esecutivo con cui il debitore è venuto a conoscenza del credito.
Nel caso di specie, essendo state regolarmente notificate le cartelle, non viene in rilevo un'opposizione c.d. recuperatoria, pertanto, le doglianze relative alla prescrizione dei contributi antecedente alla formazione del titolo devono ritenersi tardive e inammissibili nel presente giudizio in quanto non proposte nel termine di
40 giorni dalla notifica delle singole cartelle.
Con riferimento, poi, alla dedotta prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica del titolo esecutivo la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Difatti, vi è prova in atti della regolare e tempestiva interruzione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 l. 335/95, in data successiva alla notifica delle cartelle in questione, a mezzo dei seguenti atti in relazione alla cartella n. 106
2018 0000775001000: intimazione di pagamento n. 10620199000654376000 notificata a mezzo pec il 24.01.2019 (cfr. all. 5 e 5.1 ); intimazione di CP_5 pagamento n. 10620199007513228000 notificata a mezzo pec in data 26.11.2019
(cfr. all. 6 e 6.1 ); intimazione di pagamento n. 10620229002976688000 CP_5 notificata a mezzo pec il 15.06.2022 (cfr. all. 7 e 7.1 ); intimazione di CP_5 pagamento n. 10620239002587081000 notificata il 27.06.2023 a mezzo pec (con valenza interruttiva della prescrizione anche per la cartella n. 106 2022
0000901279000 cfr. all. 8 e 8.1 ); preavviso di ipoteca n. CP_5
10676202400000254000 notificato a mezzo pec il 23.02.2024 (con valenza interruttiva in relazione a tutte le cartelle oggetto di contestazione cfr. all. 9 e 9.1
); intimazione di pagamento n. 10620249006797035000 notificata il CP_5
27.06.2024 e impugnata nel presente giudizio.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte relativa alla prescrizione antecedente la formazione del titolo per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs 46/99 e rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, in favore delle convenute nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
., nei confronti di e Pt_1 CP_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
1. Dichiara inammissibile la domanda nella parte relativa alla prescrizione antecedente la formazione del titolo per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs
46/99;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle convenute, nella misura di metà per ciascuna, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in €
3.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione in favore del procuratore di , in quanto dichiaratosi anticipatario, per la parte di sua CP_5 spettanza
Taranto, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa M
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ostillio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Zottarelli
Resistente E
, in persona del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante CP_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Del Prato Resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.08.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2024 9006797035/000, notificata in data
27.06.2024, avente ad oggetto la cartella n. 106 2018 0000775001000 relativa a contributi dovuti e non versati per gli anni dal 2006 al 2015 per l'importo di €
28.990,38, la cartella n. 106 2022 0000901279000 relativa a contributi non versati per gli anni 2017 e 2018 per l'importo di € 409,92 e la cartella n. 106 2023
0001659620000 per € 1.864,90 a titolo di contributi omessi per l'anno 2016 asseritamente notificate, rispettivamente, in data 12.02.2018, 17.03.2023 e
07.04.2022.
In particolare, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto di notifica degli atti prodromici nonché per prescrizione dei contributi richiesti. Pertanto, lo stesso agiva in giudizio per ottenere, previa sospensiva, l'annullamento dell'intimazione impugnata in relazione alle cartelle indicate, ovvero l'accertamento che nulla è dovuto all' per intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di CP_3 spese.
Si costituivano in giudizio ed che CP_2 Controparte_4 contestavano quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente e concludevano per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa all'odierna udienza e, ritenuta matura, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, si osserva che le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento opposta sono state regolarmente notificate, pertanto alcuna illegittimità/nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici può configurarsi.
Difatti, dalla documentazione in atti si evince che la cartella n. 106 2018
0000775001000 relativa a contributi dovuti e non versati per gli anni dal 2006 al
2015 è stata regolarmente notificata a mezzo pec al ricorrente in data 12.02.2018
(cfr. all. 2 e 21. AdER). Analogamente risultano regolarmente notificate al destinatario, odierno ricorrente, le cartelle n. 106 2018 0000775001000 e n. 106
2023 0001659620000 relative ai contributi omessi per gli anni 2017-2018 e 2016, la cui notifica si è rispettivamente perfezionata a mezzo pec in data 07.04.2022 e
17.03.2023 (cfr. all. 3 e 3.1, 4 e 4.1 ). CP_5
Stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento indicate, deve ritenersi cristallizzato e consolidato il credito oggetto delle stesse dal momento che alcuna opposizione per far valere eventuali vizi nella formazione del titolo (ad es. prescrizione antecedente alla formazione del titolo) è stata proposta nel termine di
40 giorni dalla loro notifica.
Infatti, l'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede un termine decadenziale di 40 giorni per le ipotesi in cui il contribuente intenda contestare la formazione del titolo ovvero della cartella, nella misura in cui faccia valere eventuali vizi quali, ad esempio, la prescrizione del credito in data antecedente alla notifica della cartella. Tale termine decorre dalla notifica della cartella, ma, in mancanza di notifica o in caso di vizi/irregolarità della stessa, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, da proporre sempre nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto del procedimento esecutivo con cui il debitore è venuto a conoscenza del credito.
Nel caso di specie, essendo state regolarmente notificate le cartelle, non viene in rilevo un'opposizione c.d. recuperatoria, pertanto, le doglianze relative alla prescrizione dei contributi antecedente alla formazione del titolo devono ritenersi tardive e inammissibili nel presente giudizio in quanto non proposte nel termine di
40 giorni dalla notifica delle singole cartelle.
Con riferimento, poi, alla dedotta prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica del titolo esecutivo la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Difatti, vi è prova in atti della regolare e tempestiva interruzione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 l. 335/95, in data successiva alla notifica delle cartelle in questione, a mezzo dei seguenti atti in relazione alla cartella n. 106
2018 0000775001000: intimazione di pagamento n. 10620199000654376000 notificata a mezzo pec il 24.01.2019 (cfr. all. 5 e 5.1 ); intimazione di CP_5 pagamento n. 10620199007513228000 notificata a mezzo pec in data 26.11.2019
(cfr. all. 6 e 6.1 ); intimazione di pagamento n. 10620229002976688000 CP_5 notificata a mezzo pec il 15.06.2022 (cfr. all. 7 e 7.1 ); intimazione di CP_5 pagamento n. 10620239002587081000 notificata il 27.06.2023 a mezzo pec (con valenza interruttiva della prescrizione anche per la cartella n. 106 2022
0000901279000 cfr. all. 8 e 8.1 ); preavviso di ipoteca n. CP_5
10676202400000254000 notificato a mezzo pec il 23.02.2024 (con valenza interruttiva in relazione a tutte le cartelle oggetto di contestazione cfr. all. 9 e 9.1
); intimazione di pagamento n. 10620249006797035000 notificata il CP_5
27.06.2024 e impugnata nel presente giudizio.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte relativa alla prescrizione antecedente la formazione del titolo per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs 46/99 e rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, in favore delle convenute nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
., nei confronti di e Pt_1 CP_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
1. Dichiara inammissibile la domanda nella parte relativa alla prescrizione antecedente la formazione del titolo per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs
46/99;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle convenute, nella misura di metà per ciascuna, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in €
3.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione in favore del procuratore di , in quanto dichiaratosi anticipatario, per la parte di sua CP_5 spettanza
Taranto, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa M