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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 996/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 15.05.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 996/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. COCOZZA ROBERTO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - contumace P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta
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dall'08.04.2020 al 22.06.2023, espletando mansioni di autista di autotreno,
e di essere ancora in credito verso la datrice delle retribuzioni intercorse da marzo a giugno 2023, pari a complessivi € 9.900,00 incluso il trattamento di fine rapporto.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, scegliendo di rimanere contumace.
Il ricorso si presenta fondato e meritevole di accoglimento senza necessità di ulteriore istruttoria, seppure per quanto di ragione e nei limiti di cui alla presente motivazione.
La parte ricorrente ha versato agli atti le buste paga rilasciate dalla datrice per le mensilità a credito, le quali riportano i compensi maturati dal ricorrente per ciascun segmento temporale. Va, inoltre, precisato che la copia del prospetto di giugno 2023 non è leggibile in ordine alla somma netta da riconoscere al lavoratore, ma la stessa è comunque indirettamente ricavabile attraverso lo scorporo tra il totale lordo (€ 3.413,77) e le ritenute di legge e i conguagli (€ 952,42), giungendo alla somma netta di €
2.461,35, la quale, a sua volta, sommata agli importi netti risultanti nelle altre buste paga (€ 2.700 + € 2.680 + € 1.950), determina il totale di €
9.791,35.
Di contro, la parte resistente, neppure costituita in giudizio, non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione retributiva gravante su di lei, secondo gli importi già liquidati nei prospetti paga. Sul punto, va brevemente ricordato che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione
(cfr. Cass. n. 4512/92; Cass. n. 9588/01).
Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento del suddetto importo in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla debenza sino al saldo effettivo.
Inammissibile e comunque superflua si presenta la prova dichiarativa invocata in ricorso, tenuto conto che il credito è documentale.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 9.791,35, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 15.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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