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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4233/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giulia Paolini Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4233/2020 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. DI MATTEO Parte_1 C.F._1
CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Don Minzoni n.
33, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CASTELLI RICCARDO ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Mazzini n. 7, nonché presso l'indirizzo pec giusta procura allegata al fascicolo telematico;
Email_1
convenuti contro
pagina 1 di 7 (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CASTELLI Controparte_3 C.F._4
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Mazzini n. 7 nonché presso l'indirizzo pec giusta procura allegata al fascicolo Email_1
telematico; convenuta nonché contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELONI Controparte_4 C.F._5
PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via G.B. Vico n. 45, in virtù di delega allegata al fascicolo telematico;
convenuta
Oggetto: impugnazione di testamento; azione di riduzione per lesione di legittima;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 28/01/2025 per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latin adito, in composizione collegiale, respinta e disattesa ogni contraria richiesta, eccezione, produzione e deduzione, accogliere la domanda attrice e per
l'effetto: 1) Disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius, SI.ra , poteva Parte_2 disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad €. 150.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da codesto Tribunale;
2) Condannare i convenuti alle spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario ex art.93 C.p.c..”; per i convenuti , e : “Voglia il Tribunale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
adito, preliminarmente respingere la domanda di sequestro dei beni caduti in successione così come proposta dall'attrice , come richiesto con istanza del 4 febbraio 2022, in quanto Parte_1
improcedibile per la carenza di documentazione e priva dei requisiti di legge, e quindi non provato il fumus ed il periculum in mora. Sempre in via preliminare respingere la domanda di reintegra della legittima così come proposta dall'attrice in quanto improcedibile e priva dei Parte_1
pagina 2 di 7 requisiti di legge;
- nel merito respingere la domanda dell'attrice in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto e per non avere provato e quantificato la lesione della legittima come per legge;
- in via gradata accertare e dichiarare come la disposizione testamentaria della de cuius, Parte_2
, non abbia leso alcun diritto della SI.ra ; - accertare e dichiarare come la
[...] Parte_1
disposizione testamentaria della de cuius, , abbia voluto di fatto significare l'indegnità Parte_2
ad ereditare da parte della figlia per avere abbandonato la propria figlia, Parte_1 CP_4
sin dalla tenera età, e come questa abbia sostenuto tutte le spese di mantenimento e
[...]
sostentamento, comprese le spese scolastiche, sino alla maggiore età e tenendola in casa con se;
in via ulteriormente gradata, previa riunione e collazione dei beni e delle donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dalla de cuius, , in favore della , con particolare Parte_2 Parte_1
riferimento alle donazioni in denaro per Euro 20.000,00, e per la somma di Euro 33.000,00 incassata,
a seguito di estinzione della polizza aperta presso l'agenzia di Latina ed Controparte_5
accresciuta con i versamenti della stessa , dall'attrice, ed alle somme spese dalla de Parte_2
cuius per la crescita, l'istruzione ed il mantenimento della figlia dell'attrice, , Controparte_4
quantificabili in Euro 90.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa. Vittoria di spese competenze ed onorari.”; per la convenuta “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis: In via Controparte_4 preliminare, rilevata la nullità della citazione per carenza del requisito di cui all'art.163 n.2 c.p.c., e la mancata richiesta di rinnovo della notificazione, dichiarare l'estinzione del giudizio. Nel merito, previa ricostruzione dell'asse ereditario, preso atto delle donazioni fatte in vita da in Parte_2
favore di , rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto. Parte_1
Vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, convenendo in giudizio – innanzi all'intestato
Tribunale – la di lei figlia la germana , nonché i figli di quest'ultima, Controparte_4 Controparte_3
e , ha dedotto di essere la figlia ed erede legittima, unitamente alla sorella, CP_1 Controparte_2
della signora , deceduta in Latina, il 12/04/2018, la quale, aveva reso, innanzi al Notaio Parte_2
pagina 3 di 7 in Sabaudia dr.ssa in data 20/03/2018, apposito testamento, le cui disposizioni eccedevano la Per_1
quota spettantele per legge, estromettendola totalmente dalla relitta eredità.
Tanto premesso, l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate, instando per la richiesta di c.t.u. finalizzata ad accertare il valore dell'asse ereditario e le rispettive quote di legittima.
I convenuti e , costituitisi nell'odierno giudizio con comparsa CP_1 Controparte_2
di costituzione e risposta depositata il 10/01/2021, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Il precedente G.I., alla prima udienza, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e di demandando alle parti l'espletamento della procedura di Controparte_3 Controparte_4
mediazione obbligatoria per legge, versandosi in materia successoria.
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/05/2021, si è costituita in giudizio la figlia dell'attrice, la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità Controparte_4 dell'atto di citazione, giammai notificatogli all'indirizzo corretto, e la mancata richiesta di rinnovo della notificazione con consequenziale declaratoria di estinzione dell'odierno giudizio e, nel merito, previa ricostruzione dell'asse ereditario, preso atto delle donazioni fatte in vita dalla de cuius in favore dell'attrice, ha insistito per la reiezione della domanda svolta da quest'ultima.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/02/2022, si è costituita altresì in giudizio la signora , instando per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Controparte_3
Alla successiva udienza il G.I., revocata la contumacia delle due convenute, acclarato l'esito negativo della condizione di procedibilità, concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., subentrato nelle more questo G.I. al precedente a decorrere dall'1.7.2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, all'udienza del 28/01/2025, veniva trattenuta in decisione, previa rimessione al Collegio e concessione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di declaratoria di estinzione del presente giudizio per mancato rinnovo della notifica dell'atto di citazione formulata dal patrocinio della convenuta CP_4
pagina 4 di 7 cui si è associato altresì il patrocinio degli altri convenuti. CP_4
In particolare, i predetti patrocini hanno riferito che l'atto di citazione destinato alla figlia dell'attrice, le era stato notificato ad un indirizzo errato, ove la stessa era risultata essere sconosciuta e la causa successivamente iscritta a ruolo e che, solo in seguito a ciò e in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza, senza alcuna autorizzazione del G.I., la difesa dell'attrice aveva provveduto a rinotificare l'atto alla predetta convenuta, questa volta all'indirizzo esatto.
Come noto, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali e in ragione del disposto codicistico di cui all'art. 156, u.c., c.p.c., “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che, ancorché la prima notifica dell'atto di citazione non sia pervenuta all'indirizzo corretto della convenuta quest'ultima si sia regolarmente Controparte_4
costituita in giudizio, il che rende remota alcuna violazione del contraddittorio.
Ciò posto, ad avviso di questo Collegio, nel merito, la domanda attorea deve essere respinta.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza in materia di controversie aventi ad oggetto la pretermissione degli eredi necessari, il legittimario leso ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre, alla stregua di un preciso ordine cronologico (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20830/2016: "In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti
è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"; Cass. civ. n. 1357/2017: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche
pagina 5 di 7 ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza
l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"; Cass. civ. n. 9192/2017).
Sulla scorta di predetti principi ermeneutici, dunque, sul pretermesso, qual è nel caso di specie l'odierna attrice, grava un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un altrettanto specifico onere probatorio, dovendo egli provare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario.
Le allegazioni che accompagnano la proposizione della domanda di riduzione non possono, dunque, consistere in una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono contenere l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto sia il giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione (Cass. n. 9192/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, l'odierna attrice non ha fornito alcuna prova della titolarità dei beni oggetto della domanda, con consequenziale impossibilità di conoscere con certezza l'entità del patrimonio della de cuius.
Parte attrice non si è premurata di offrire alcuna valida ed attendibile documentazione a corredo delle proprie asserzioni, dimettendo, ad esempio, la dichiarazione di successione, né altra documentazione ad essa equipollente, munita di natura fidefaciente, contenente una descrizione analitica dei beni e dei diritti che si considerano compresi nell'asse ereditario, con l'indicazione dei rispettivi valori ed estremi catastali per gli immobili (cfr. Cass. Pen. 17206/2016).
Né a tale aporia probatoria può supplire la produzione della perizia di stima datata 18.06.2019 a firma del tecnico di parte, geom. , avente ad oggetto il valore del cespite immobiliare oggetto Persona_2
di disposizione testamentaria: trattasi, invero, di mero atto di parte, sprovvisto di asseverazione e, comunque, fatto oggetto di contestazione da parte del patrocinio di parte convenuta.
Altrettanto generico e sprovvisto di adeguata allegazione il riferimento all'esistenza di somme di denaro depositate c/o l'Ufficio Postale di Latina, Via Veio (vd. pag. 2, citazione).
pagina 6 di 7 Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, la domanda attorea di riduzione va integralmente respinta per non essere la stessa provata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa, caratterizzata dall'assenza di memorie ed attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attrice a rimborsare ai convenuti , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, assistiti dal medesimo difensore, le spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_1
euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_4
liquidano in complessivi euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data
16/05/2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Paolini
Il Presidente
Dott. Pier Luigi De Cinti
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