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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/07/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1910/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1910/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via XX Settembre presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Massara, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Ministro COroparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e per esso l' COroparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla
[...] P.IVA_2
Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato in alla CP_2
Via Cosenza n. 31
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.12.2024 , premettendo di essere docente a tempo Parte_1 determinato di scuola primaria e di prestare servizio, per l'a.s. 2024/2025, presso l'I.C. Perri-Pitagora di Lamezia Terme, esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del COroparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 (dal
[...]
2.10.2019 al 30.06.2020), 2020/2021 (dal 12.09.2020 al 31.08.2021), 2021/2022 (dal 6.09.2021 al
30.06.2022) e 2024/2025 (dal 9.09.2024 al 30.06.2025), che l'art. 1, commi da 121 a 124 della L. n.
107/2015 aveva riconosciuto, a partire dall'a.s. 2015/2016, un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di pagina 1 di 8 ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire soltanto al personale docente a tempo indeterminato al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, pur stabilmente inseriti nell'organizzazione scolastica in forza della reiterata attribuzione di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che, ai sensi dell'art. 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994) -, l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente;
che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola
2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, sanciscono, parimenti, il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato;
che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non;
che con ordinanza depositata il 18 maggio
2022 la VI Sezione della Corte di Giustizia aveva evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo determinato di COroparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e che, infine, la Suprema Corte, con sentenza n.
29961 del 27.10.2023, aveva affermato il diritto dei docenti precari, anche con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), di ricevere la carta docente, così sanando un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori che assolvono gli stessi compiti istituzionali.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che - previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del successivo DPCM del
28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea - venisse accertato il proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, con condanna del convenuto CP_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, il pagina 2 di 8 convenuto venisse condannato al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali CP_1 dalla maturazione del credito al saldo.
2. Nel costituirsi in giudizio il - verificata la posizione di COroparte_1 parte ricorrente in relazione alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna domanda - dichiarava di aderire alla richiesta di vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, commi da 121 a 124 della L. n. 107/2015; chiedeva, invece, il rigetto della domanda per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in quanto la ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie, nonché per il corrente a.s. 2024/2025 poiché la docente è stata destinataria di un contratto di lavoro per “Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”, mentre la normativa attualmente vigente prevede che soltanto i docenti di ruolo possono ricevere il bonus, difatti accreditato, solo per essi, sulla piattaforma dedicata in data 14 ottobre 2024; precisava che la normativa
- e nello specifico il Decreto-legge Salva infrazioni - aveva esteso per l'a.s. 2023/2024 l'attribuzione del bonus solo ai docenti “precari” con contratto fino al 31 agosto 2024 e che con la legge di Bilancio
2025 il beneficio della Carta elettronica era stato nuovamente esteso solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
in ogni caso, chiedeva espressamente la compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Occorre, innanzitutto, precisare che le annualità scolastiche, alle quali si riferisce la domanda formulata dall'odierna ricorrente, sono quelle indicate a pag. 2 dell'atto introduttivo e non già quelle CO riportate nelle conclusioni, rispetto alle quali, invece, il ha preso posizione;
tanto può desumersi dai contratti di lavoro allegati, che riguardano, appunto, gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2024/2025.
Nelle suddette annualità la ricorrente ha ottenuto supplenze fino al termine delle attività didattiche e/o supplenze annuali.
Ciò premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che pagina 3 di 8 garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del COroparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di COroparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che
“la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
pagina 4 di 8 Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
(punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità
(punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di
Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del pagina 5 di 8 merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede pagina 6 di 8 giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Conclusivamente, può affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide, di per sé, sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del CO docente, né il ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la comparabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente con quelle espletate da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
10. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di complessivi € 2.000,00, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, con conseguente condanna del
[...]
all'attribuzione della Carta Docente per gli anni di riferimento, secondo il COroparte_1 sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Né può ritenersi ostativa al riconoscimento del beneficio per l'a.s. 2024/2025 la previsione che attribuisce ai precari il diritto ad usufruire della Carta Docente soltanto in caso di conferimento di incarichi annuali fino al 31.08, posto che l'applicazione dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, nella formulazione attualmente vigente, determina un'ulteriore disparità di trattamento nell'ambito della categoria dei docenti assunti a tempo determinato e si pone in evidente contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte.
11. Tenuto conto della serialità del contenzioso e del comportamento parzialmente adesivo del CO
, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, in ragione del valore della causa e della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025;
- condanna il all'attribuzione, in favore della ricorrente, della COroparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, per gli anni di riferimento, pari ad un totale di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 7 di 8 - compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 1.373,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 10.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1910/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via XX Settembre presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Massara, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Ministro COroparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e per esso l' COroparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla
[...] P.IVA_2
Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato in alla CP_2
Via Cosenza n. 31
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.12.2024 , premettendo di essere docente a tempo Parte_1 determinato di scuola primaria e di prestare servizio, per l'a.s. 2024/2025, presso l'I.C. Perri-Pitagora di Lamezia Terme, esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del COroparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 (dal
[...]
2.10.2019 al 30.06.2020), 2020/2021 (dal 12.09.2020 al 31.08.2021), 2021/2022 (dal 6.09.2021 al
30.06.2022) e 2024/2025 (dal 9.09.2024 al 30.06.2025), che l'art. 1, commi da 121 a 124 della L. n.
107/2015 aveva riconosciuto, a partire dall'a.s. 2015/2016, un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di pagina 1 di 8 ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire soltanto al personale docente a tempo indeterminato al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, pur stabilmente inseriti nell'organizzazione scolastica in forza della reiterata attribuzione di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che, ai sensi dell'art. 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994) -, l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente;
che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola
2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, sanciscono, parimenti, il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato;
che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non;
che con ordinanza depositata il 18 maggio
2022 la VI Sezione della Corte di Giustizia aveva evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo determinato di COroparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e che, infine, la Suprema Corte, con sentenza n.
29961 del 27.10.2023, aveva affermato il diritto dei docenti precari, anche con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), di ricevere la carta docente, così sanando un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori che assolvono gli stessi compiti istituzionali.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che - previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del successivo DPCM del
28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea - venisse accertato il proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, con condanna del convenuto CP_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, il pagina 2 di 8 convenuto venisse condannato al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali CP_1 dalla maturazione del credito al saldo.
2. Nel costituirsi in giudizio il - verificata la posizione di COroparte_1 parte ricorrente in relazione alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna domanda - dichiarava di aderire alla richiesta di vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, commi da 121 a 124 della L. n. 107/2015; chiedeva, invece, il rigetto della domanda per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in quanto la ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie, nonché per il corrente a.s. 2024/2025 poiché la docente è stata destinataria di un contratto di lavoro per “Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”, mentre la normativa attualmente vigente prevede che soltanto i docenti di ruolo possono ricevere il bonus, difatti accreditato, solo per essi, sulla piattaforma dedicata in data 14 ottobre 2024; precisava che la normativa
- e nello specifico il Decreto-legge Salva infrazioni - aveva esteso per l'a.s. 2023/2024 l'attribuzione del bonus solo ai docenti “precari” con contratto fino al 31 agosto 2024 e che con la legge di Bilancio
2025 il beneficio della Carta elettronica era stato nuovamente esteso solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
in ogni caso, chiedeva espressamente la compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Occorre, innanzitutto, precisare che le annualità scolastiche, alle quali si riferisce la domanda formulata dall'odierna ricorrente, sono quelle indicate a pag. 2 dell'atto introduttivo e non già quelle CO riportate nelle conclusioni, rispetto alle quali, invece, il ha preso posizione;
tanto può desumersi dai contratti di lavoro allegati, che riguardano, appunto, gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2024/2025.
Nelle suddette annualità la ricorrente ha ottenuto supplenze fino al termine delle attività didattiche e/o supplenze annuali.
Ciò premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che pagina 3 di 8 garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del COroparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di COroparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che
“la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
pagina 4 di 8 Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
(punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità
(punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di
Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del pagina 5 di 8 merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede pagina 6 di 8 giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Conclusivamente, può affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide, di per sé, sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del CO docente, né il ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la comparabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente con quelle espletate da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
10. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di complessivi € 2.000,00, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, con conseguente condanna del
[...]
all'attribuzione della Carta Docente per gli anni di riferimento, secondo il COroparte_1 sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Né può ritenersi ostativa al riconoscimento del beneficio per l'a.s. 2024/2025 la previsione che attribuisce ai precari il diritto ad usufruire della Carta Docente soltanto in caso di conferimento di incarichi annuali fino al 31.08, posto che l'applicazione dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, nella formulazione attualmente vigente, determina un'ulteriore disparità di trattamento nell'ambito della categoria dei docenti assunti a tempo determinato e si pone in evidente contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte.
11. Tenuto conto della serialità del contenzioso e del comportamento parzialmente adesivo del CO
, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, in ragione del valore della causa e della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025;
- condanna il all'attribuzione, in favore della ricorrente, della COroparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, per gli anni di riferimento, pari ad un totale di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 7 di 8 - compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 1.373,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 10.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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