Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2024, proposto da
VI EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Calvani e Cosimo Damiano Casalino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Caterina Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto l’Avvocatura regionale dell’Istituto, in Catanzaro, via Tommaso Campanella, 11;
per l''ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 162/2023 del Tribunale di Crotone Sezione lavoro, pubblicata il 24.2.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S., con la relativa documentazione e le distinte memorie;
Vista l’ordinanza collegiale n. 735/2025 del 22 aprile 2025;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il dott. IV CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., il sig. VI EN lamentava la mancata ottemperanza, da parte dell’I.N.P.S., al titolo giudiziario in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l’Istituto, rappresentando che era in corso la procedura di pagamento.
In prossimità della trattazione – già rinviata su ordinanza collegiale in epigrafe – lo stesso Istituto evidenziava che aveva definitivamente ottemperato nel novembre 2024.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce degli eventi sopravvenuti, non smentiti da parte ricorrente, rieleva la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono compensarsi per la ragionevolezza dei tempi con cui l’I.N.P.S. ha provveduto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV CO |
IL SEGRETARIO