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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa NN MI, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 02
Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa NN MI, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 3.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 4852/2024 avente ad oggetto: riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. M.G. Festa;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio e dall'Avv. E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha presentato domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata. CP_ Ha precisato di avere presentato all' in data 25.11.2024, domanda di pensione di vecchiaia anticipata, a norma del comma 8 dell'art.1 del decreto Legislativo 30.12.1992 n.503, la quale era stata respinta dall' con provvedimento del 29.12.2021. CP_1
Ha altresì rilevato di avere presentato, in data 16.3.2022, ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di Reggio Calabria, rimasto senza esito alcuno. CP_1
Ciò posto, ha evidenziato di essere in possesso dei requisiti per usufruire della pensione di vecchiaia anticipata, nello specifico, dei requisiti sanitari in quanto risulta affetta Grave osteopenia regione L1-L4e Triangolo di Ward;
Spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple;
erniediscaliL3-L4,L4-L5, L5-S1e Neuropatia correlata agli arti inferiori;
lombosciatalgia bilaterale da discopatie e stenosi del canale;
Depressione minore D.A.C. e disturbo distimico in trattamento farmacologico;
dei requisiti anagrafici ex art. 1, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 503
e contributivi così come dedotti in ricorso.
Pertanto, in virtù delle considerazioni suesposte, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la sua invalidità in misura non inferiore all' 80% con diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a norma del comma 8 dell'art.1 del D. Lgs. 30.12.1992 n.503, dalla data della domanda amministrativa
(25.11.2021) o da altra ritenuta di giustizia e, per effetto, condannare l' alla corresponsione della CP_1 pensione di vecchiaia anticipata. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha evidenziato che, sulla scorta degli accertamenti sanitari compiuti in sede amministrativa, deve negarsi e contestarsi la presenza nella fattispecie dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invocato diritto
Ha altresì rilevato l'assenza di prova degli ulteriori requisiti extra sanitari, previsti dalla legge, costitutivi del diritto e necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
******* Il ricorso è parzialmente fondato.
A mente dell'art.1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dello stesso articolo “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, per cui per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano quelli di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
L'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, comma 1, della L. n.
222/1984 secondo cui si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Tanto premesso, si osserva che è pacifico, sulla scorta di una valutazione per tabulas, il possesso da parte della ricorrente dei requisiti anagrafico e contributivo.
Peraltro la sussistenza dei menzionati requisiti è deducibile sia dall'oggetto del provvedimento di CP_ diniego del riconoscimento della pensione, emesso dall' e afferente alla sola assenza del requisito sanitario;
sia alla luce della genericità dell'eccezione dell' che non specifica i profili deficitari CP_1 dei requisiti extrasanitari.
A tal fine si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale che, all'esito dell'indagine sul periziando, ha concluso che “la ricorrente è affetta dal 2003 depressione minore con DAP;
Dal 2017 osteopenia ed osteoporosi;
spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple, ernia discale L3-L4 con riduzione del canale spinale, Dal 2018 spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple, ernie discali L3-L4, L4-L5, L5-S1 con neuropatia correlata;
disturbo distimico. Dal 2025 cardiopatia ipertensiva in II-III° classe NYHA.
Tali patologie hanno determinato a carico della ricorrente un'invalidità permanente pari al 61% all'epoca della domanda amministrativa;
mentre a partire dal mese di agosto 2025 le minorazioni in seguito all'insorgere di nuove patologie determinano un'invalidità permanente del 85%.
Pertanto, stante la comprovata sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, in accoglimento del ricorso, l' va condannato al pagamento in favore della ricorrente della pensione di vecchiaia CP_1 anticipata con la decorrenza da agosto 2025.
Sulla scorta della ctu verso la quale le parti non risultano aver mosso obiezioni, la domanda va accolta parzialmente.
Spese del giudizio compensate per intero per la parziale fondatezza anche successiva al ricorso giudiziale.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' stante la dichiarazione di esonero. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 corrispondere in favore di parte ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza agosto
2025. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. CP_ Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 03/12/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa NN MI
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa NN MI, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 02
Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa NN MI, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 3.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 4852/2024 avente ad oggetto: riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. M.G. Festa;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio e dall'Avv. E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha presentato domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata. CP_ Ha precisato di avere presentato all' in data 25.11.2024, domanda di pensione di vecchiaia anticipata, a norma del comma 8 dell'art.1 del decreto Legislativo 30.12.1992 n.503, la quale era stata respinta dall' con provvedimento del 29.12.2021. CP_1
Ha altresì rilevato di avere presentato, in data 16.3.2022, ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di Reggio Calabria, rimasto senza esito alcuno. CP_1
Ciò posto, ha evidenziato di essere in possesso dei requisiti per usufruire della pensione di vecchiaia anticipata, nello specifico, dei requisiti sanitari in quanto risulta affetta Grave osteopenia regione L1-L4e Triangolo di Ward;
Spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple;
erniediscaliL3-L4,L4-L5, L5-S1e Neuropatia correlata agli arti inferiori;
lombosciatalgia bilaterale da discopatie e stenosi del canale;
Depressione minore D.A.C. e disturbo distimico in trattamento farmacologico;
dei requisiti anagrafici ex art. 1, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 503
e contributivi così come dedotti in ricorso.
Pertanto, in virtù delle considerazioni suesposte, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la sua invalidità in misura non inferiore all' 80% con diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a norma del comma 8 dell'art.1 del D. Lgs. 30.12.1992 n.503, dalla data della domanda amministrativa
(25.11.2021) o da altra ritenuta di giustizia e, per effetto, condannare l' alla corresponsione della CP_1 pensione di vecchiaia anticipata. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha evidenziato che, sulla scorta degli accertamenti sanitari compiuti in sede amministrativa, deve negarsi e contestarsi la presenza nella fattispecie dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invocato diritto
Ha altresì rilevato l'assenza di prova degli ulteriori requisiti extra sanitari, previsti dalla legge, costitutivi del diritto e necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
******* Il ricorso è parzialmente fondato.
A mente dell'art.1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dello stesso articolo “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, per cui per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano quelli di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
L'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, comma 1, della L. n.
222/1984 secondo cui si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Tanto premesso, si osserva che è pacifico, sulla scorta di una valutazione per tabulas, il possesso da parte della ricorrente dei requisiti anagrafico e contributivo.
Peraltro la sussistenza dei menzionati requisiti è deducibile sia dall'oggetto del provvedimento di CP_ diniego del riconoscimento della pensione, emesso dall' e afferente alla sola assenza del requisito sanitario;
sia alla luce della genericità dell'eccezione dell' che non specifica i profili deficitari CP_1 dei requisiti extrasanitari.
A tal fine si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale che, all'esito dell'indagine sul periziando, ha concluso che “la ricorrente è affetta dal 2003 depressione minore con DAP;
Dal 2017 osteopenia ed osteoporosi;
spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple, ernia discale L3-L4 con riduzione del canale spinale, Dal 2018 spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple, ernie discali L3-L4, L4-L5, L5-S1 con neuropatia correlata;
disturbo distimico. Dal 2025 cardiopatia ipertensiva in II-III° classe NYHA.
Tali patologie hanno determinato a carico della ricorrente un'invalidità permanente pari al 61% all'epoca della domanda amministrativa;
mentre a partire dal mese di agosto 2025 le minorazioni in seguito all'insorgere di nuove patologie determinano un'invalidità permanente del 85%.
Pertanto, stante la comprovata sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, in accoglimento del ricorso, l' va condannato al pagamento in favore della ricorrente della pensione di vecchiaia CP_1 anticipata con la decorrenza da agosto 2025.
Sulla scorta della ctu verso la quale le parti non risultano aver mosso obiezioni, la domanda va accolta parzialmente.
Spese del giudizio compensate per intero per la parziale fondatezza anche successiva al ricorso giudiziale.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' stante la dichiarazione di esonero. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 corrispondere in favore di parte ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza agosto
2025. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. CP_ Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 03/12/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa NN MI