Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2024, proposto da
EM RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Pascucci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Direzione Generale e per l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
di EL LI, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Dagna, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
di IS OR, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio scolastico regionale per la Sicilia m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0033967.07-08-2024.h.17:08 e dell’allegata graduatoria di merito, relativa alla Classe di concorso A058 “Tecnica della danza contemporanea” negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, riguardante la sola Regione Piemonte, pubblicata in data 07/08/2024, ove riconosce alla ricorrente punti 196,50 anziché 215,00;
- ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso il decreto di indizione del concorso n. 205/2023, gli allegati e, segnatamente, il suo art. 3 se interpretato in modo tale da ledere gli interessi della ricorrente;
- ove occorrer possa, dei contratti medio tempore sottoscritti con l’USR Piemonte dai vincitori del concorso.
Nonché per la declaratoria:
- della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti ulteriori punti 18,50 per i titoli allegati e quindi per un punteggio finale pari a punti 215,00 anziché 196,50;
- del conseguente diritto della ricorrente ad essere collocata al posto n. 2 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A058, tecnica della danza contemporanea negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado per la Regione Piemonte;
- della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva del 30% dei posti essendo in possesso di 10 anni di servizio presso le scuole statali ai sensi dell’art. 13 comma 9 del DM 205/2023.
Con espressa riserva di quantificare l’istanza di risarcimento dei danni in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di EL LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 07/10/2024, EM RI è insorta avverso l’atto di approvazione della graduatoria per la Regione Piemonte della procedura selettiva per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A58 “Tecnica della danza contemporanea”, ed i relativi atti presupposto, nella parte in cui le riconoscono un punteggio di 196,50 e le impediscono di figurare tra i vincitori del concorso.
L’impugnazione è affidata a due motivi di diritto, di seguito compendiati:
« I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, co. 5, e 11 del decreto ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205. Eccesso di potere; travisamento di fatto; violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione », diretto a contestare l’inadeguatezza e la contraddittorietà del punteggio attribuito alla ricorrente per le voci “Titoli di accesso” e “Titoli di servizio”. Quanto alla prima, RI lamenta l’omessa valutazione del diploma di secondo livello conseguito con lode presso l’Accademia Nazionale di Danza, pur indicato nella propria domanda di partecipazione al concorso. Quanto alla seconda, la ricorrente si duole della mancata valutazione degli anni di docenza svolti in data antecedente all’emanazione del d.p.r. 14/02/2016 n. 19 (“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento […]”);
« II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, l. 241/1990; violazione dei principi sottesi al soccorso istruttorio, violazione del principio di collaborazione e buona fede; violazione del buon andamento della pubblica amministrazione », a mezzo del quale la ricorrente contesta la decisione dell’Amministrazione di non sollecitare la regolarizzazione dei titoli dichiarati mediante soccorso istruttorio c.d. procedimentale ex art. 6 legge n. 241/1990.
2. – Il Ministero resistente e la controinteressata LI si sono costituiti in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse. Con difese in larga parte sovrapponibili, le parti intimate hanno sostenuto che il Bando di gara impedisse l’indicazione contestuale di più titoli di accesso, di talché nessuna omissione valutativa può essere contestata nel caso di specie. Rilevano inoltre che nessuno dei titoli di accesso vantati da RI sarebbe individualmente suscettibile di attribuirle un punteggio superiore a quello conseguito, di talché la ricorrente nemmeno avrebbe nemmeno interesse a far valere tale doglianza. Quanto ai titoli di servizio, resistente e controinteressata hanno evidenziato come il Bando ammettesse l’attribuzione di punteggio per la sola attività di docenza svolta nella specifica classe di concorso messa a bando, ciò che esclude che l’Amministrazione abbia errato nell’escludere dai titoli professionali suscettibili di valutazione l’insegnamento prestato prima dell’approvazione del menzionato d.p.r. 19/2016, che ha introdotto la classe di concorso A58. Rilevano infine l’irrilevanza della censura inerente il mancato soccorso istruttorio.
3. – Celebrata l’udienza camerale, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente e ha ordinato all’Amministrazione di provvedere alla rivalutazione del punteggio attribuitole per i titoli di accesso alla procedura concorsuale (ord. 20/11/2024, n. 445, confermata dal Consiglio di Stato con ord. 12/02/2025 n. 580, di reiezione dell’appello cautelare).
4. – All’udienza pubblica del 06/05/2025 la causa è stata infine introitata per la decisione.
5. – Prima di entrare nel merito delle censure attoree, va precisato che non vi è contezza del fatto che l’Amministrazione convenuta abbia ottemperato al dictum cautelare e provveduto alla rivalutazione del punteggio attribuito a RI.
Allo stato degli atti, dunque, è doveroso concludere che il provvedimento impugnato non sia stato superato da una determinazione sopravvenuta e sia ancora produttivo di effetti. Ne consegue la perdurante procedibilità del ricorso introduttivo.
6. – Tanto precisato in rito, il ricorso è fondato per le ragioni di cui di seguito.
6.1 - In assenza di una espressa graduazione dei motivi di doglianza, è opportuno principiare dallo scrutinio del secondo motivo di impugnazione, diretto a censurare il mancato ricorso allo strumento del soccorso istruttorio ex art. 6 legge n. 241/1990 al fine di addivenire alla valutazione dei titoli di accesso e servizio presentati dalla ricorrente.
La censura è inammissibile.
Al netto di indeterminati richiami all’importanza dell’istituto del soccorso istruttorio, la ricorrente non ha chiarito quali precisazioni o dichiarazioni in rettifica il responsabile del procedimento avrebbe dovuto richiederle, né in quali termini esse avrebbero inciso sul punteggio attribuitole dalla Commissione di concorso. La censura si appalesa quindi del tutto generica, poiché sulla scorta delle deduzioni attoree non è dato comprendere sotto quale profilo il parametro di legittimità sia stato violato, e quale pregiudizio la ricorrente abbia avuto a soffrirne (e pertanto quale interesse ella abbia a farlo valere in giudizio).
La doglianza è inammissibile sotto un ulteriore profilo, in quanto i presupposti della censura sono antitetici a quelli del primo motivo di doglianza, che è integralmente fondato sull’assunto che RI abbia correttamente compilato la domanda di partecipazione al concorso, compiutamente indicando i titoli di accesso e di servizio vantati. La ricorrente non ha coordinato i due motivi di doglianza in termini di subordinazione o alternatività, né ha chiarito in che modo la censura inerente la violazione della disciplina del soccorso istruttorio si concili con la rivendicata completezza della propria candidatura concorsuale. La doglianza si presta dunque ad interpretazioni ambivalenti, ciò che ne impedisce lo scrutinio giudiziale nel merito.
In disparte tali considerazioni, la censura è comunque infondata.
La documentazione di causa smentisce che la domanda presentata dalla ricorrente fosse carente o incompleta (più ampiamente infra §6.3) . In senso contrario, anzi, la Difesa Erariale ha sostenuto che RI avesse errato nel compilare la domanda non già per l’omessa indicazione di uno dei titoli di accesso vantati, bensì per la loro indicazione contestuale. Ha chiarito tuttavia che tale – asserito – errore compilativo non ha comunque inciso sul punteggio attribuito alla ricorrente, giacché « l’Amministrazione ha soprasseduto circa l’illegittima dichiarazione di due distinti titoli di accesso ed ha valutato, sotto il profilo sostanziale, i titoli dichiarati nell’istanza di partecipazione » (pag. 3 della memoria difensiva del MIM). Anche dunque a ritenere che la domanda presentata da RI fosse erronea, ciò non ha impedito all’Amministrazione di valutare i titoli di servizio e di accesso ivi dichiarati. Impregiudicate la correttezza della valutazione espletata e la congruità del punteggio attribuito, nessuna precisazione o dichiarazione in rettifica era necessaria nel caso di specie, di talché l’attivazione del soccorso istruttorio sarebbe stata del tutto superflua.
Sotto tale profilo, il contegno dell’Amministrazione si sottrae a censure.
6.2 - Passando allo scrutinio del primo motivo di impugnazione, non appare meritevole di accoglimento la censura rubricata al n. “I.2”, inerente l’omessa valutazione dei titoli di servizio.
In estrema sintesi, RI si duole del fatto che l’Amministrazione non abbia valutato il servizio di insegnamento svolto durante gli a.s. 2013/14, 2014/15 e 2015/16, presso la Scuola Statale “Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo”. Ella rileva che la materia insegnata fosse assimilabile a quella oggetto della procedura selettiva, di talché gli anni di docenza avrebbero dovuto essere computati ai fini del punteggio anche se precedenti all’approvazione del d.p.r. 19/2016 che ha introdotto la classe di concorso A-58. Ne discenderebbe l’illegittimità della determinazione impugnata per violazione di legge ed eccesso di potere.
Tali assunti non convincono.
Per giurisprudenza incontroversa, il bando di una procedura selettiva per l’accesso al pubblico impiego deve essere interpretato in termini strettamente letterali: le clausole del bando vanno, dunque, interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione, dovendosi escluderne qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale, così come qualsiasi interpretazione che assuma funzione lato sensu integrativa, diretta ad evidenziare nelle regole di gara pretesi significati impliciti o inespressi non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella loro espressione testuale (da ultimo ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 05/08/2024, n. 6961).
Poste tali premesse, la Sezione C.1 dell’Allegato B del Decreto ministeriale 26/10/2023, n. 205 (di seguito “Tabella Titoli”) ammette l’attribuzione di punteggio supplementare per ragioni di servizio (segnatamente due punti per ogni anno scolastico di docenza) a condizione che l’insegnamento sia stato prestato « sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione […]». Detta previsione non è stata impugnata dalla ricorrente, nemmeno nelle forme dell’invalidità derivata, di talché i suoi effetti non possono essere messi in discussione nel contesto del presente giudizio.
Il menzionato d.p.r. 19/2016 ha provveduto al riordino delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento per le scuole statali. Per quanto di interesse in questa sede, tale provvedimento ha introdotto nell’ordinamento scolastico italiano la classe di concorso A-58 “Tecnica della danza contemporanea”, che costituisce l’oggetto della procedura di cui è causa. Nella Tabella sinottica “A” del d.p.r. 19/2016, la classe A-58 è espressamente qualificata come “nuova” e, a conferma, non vi risulta indicata alcuna corrispondenza con le procedenti classi di concorso.
Poste tali premesse, gli assunti difensivi attorei non possono che palesarsi infondati.
L’introduzione della classe A-58 per effetto del d.p.r. 19/2016 impone logicamente di escludere che, negli anni precedenti, la ricorrente potesse aver prestato insegnamento nella « specifica classe di concorso» oggetto della procedura selettiva controversa. Il bando di gara escludeva dunque l’attribuzione di punteggio supplementare per ragioni di servizio sulla scorta della docenza svolta dalla ricorrente (così come da ogni altro candidato per quella specifica classe di concorso) prima dell’anno scolastico 2016/2017. Tale osservazione esclude una qualsivoglia violazione della par condicio dei concorrenti, giacché è incontroverso che la Commissione di concorso abbia utilizzato lo stesso criterio selettivo anche nella valutazione dei titoli di servizio vantati dalle controinteressate. L’interpretazione patrocinata da RI si risolve, insomma, in una inammissibile lettura integrativa della lex specialis , per giunta fondata su di un criterio ermeneutico di difficile traduzione pratica, ossia la “assimilazione” sul piano sostanziale della docenza impartita.
Oltre ad essere inammissibile sul piano giuridico, le deduzioni attoree sul punto sono comunque sprovviste di supporto probatorio: la ricorrente non ha infatti prodotto documentazione a conferma del fatto che la docenza impartita nel triennio 2013-2016 corrispondesse effettivamente, in tutto o in parte, alle materie oggetto della classe di concorso A-58.
In definitiva, la doglianza è destituita di fondamento.
6.3 - A conclusioni diverse è invece doveroso giungere in relazione alla censura rubricata al n. “I.1”, diretta a contestare l’incongrua e contraddittoria valutazione dei titoli di accesso vantati da RI.
Va escluso innanzitutto che la normativa concorsuale imponesse ai candidati di dichiarare un unico titolo di accesso. Tale circostanza, che costituisce l’architrave delle tesi difensive dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, non emerge dalle previsioni del menzionato D.M. n. 205/2023, il cui art. 11 si limita a fare rimando alla Tabella B (la Tabella Titoli) per l’identificazione dei « titoli » (al plurale) valutabili nei concorsi per l’assunzione del personale docente e per la ripartizione dei relativi punteggi. Prive di rilevanza sono invece le deduzioni della controinteressata in ordine al contenuto delle c.d. “FAQ” ( Frequently Asked Questions ) del sito del MIM: si tratta di previsioni prive valenza normativa, nemmeno di rango secondario, di talché è persino superfluo osservare che LI non ha provveduto a versarne copia in atti (non trattandosi di fonte di diritto, tale omissione non può essere sopperita in virtù del principio il principio iura novit curia : cfr. da ultimo ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, 30/07/2024 n. 6839; cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 15/07/2024, n. 19401). L’allegazione è insomma irrilevante e comunque sprovvista di riscontro probatorio.
A ciò si aggiunga che l’obbligatoria presentazione di un unico titolo di accesso è smentita dalla lettura della menzionata Tabella B, la quale concerne i « titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami ». In senso contrario non è decisiva la formulazione della rubrica della Sezione A, recante “ Punteggio per il titolo [al singolare] di accesso alla procedura concorsuale ”: come evidenziato anche dal Consiglio di Stato in sede cautelare, le successive Sezioni della Tabella sottendono logicamente la possibilità per i candidati di presentare (e per la Commissione di valutare) una pluralità di titoli di accesso alla procedura, in quanto la Sezione A.1.1. enumera « Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso », mentre la Sezione A.1.2 prevede « in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1 » il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso. L’interpretazione sistematica di tali clausole, pienamente legittima anche in sede concorsuale, impone insomma di escludere l’obbligo per i candidati di presentare un solo titolo di accesso.
A conferma di ciò, si osserva che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale ammette espressamente l’indicazione sia del « Titolo di accesso » sia dei « Titoli congiunti » (cfr. doc. 6 di parte ricorrente). Non solo, dunque, non pare esservi stato un divieto normativo di presentazione di pluralità di titoli, ma tale ipotesi risulta contemplata e consentita in concreto dall’Amministrazione nella documentazione concorsuale.
Tanto premesso, è provato per tabulas che RI abbia indicato nella propria domanda sia il diploma di secondo livello, conseguito con lode presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, sia l’abilitazione specifica sulla classe di concorso, conseguita a seguito di idoneità nella procedura concorsuale indetta dall’Ufficio Scolastico Lombardia, graduatoria prot. 1282 del 10/06/2021, con il voto 72/100. Le modalità di compilazione della domanda – come anticipato ( supra §6.1) – non hanno impedito alla Commissione d’Esame di valutare, sotto il profilo sostanziale, entrambi i titoli dichiarati nell’istanza di partecipazione.
Nessun dubbio può esservi sulla rilevanza, anche ai fini del punteggio, del Diploma presentato quale “titolo principale”, come riconosciuto dalla stessa controinteressata (cfr. sul punto ordinanza n. 445/2024 cit.). Esso è, infatti, qualificabile come “diploma accademico di secondo livello” di cui alla Sezione A.1.1. della Tabella Titoli, e la votazione conseguita è pari a 100/100: ad esso pare dunque attribuibile un punteggio pari a 12,50, come da formula algebrica contenuta nella Tabella Titoli.
Quanto all’abilitazione scientifica ottenuta da RI, i dubbi sollevati dalla controinteressata sulla possibilità di attribuirvi punteggio a norma della Sezione A.1.2. della Tabella Titoli sono fugati – quantomeno ai fini dell’odierno scrutinio giudiziale – dal fatto che, nella determinazione impugnata, l’Amministrazione ha espressamente computato tale titolo e vi ha attribuito un punteggio pari a 12,5 punti (nella valutazione in rettifica del 01/08/2024 si legge « Abilitazione valutata come titolo di accesso […] Punt. 12.5 »).
Tali considerazioni mettono a nudo la contraddittorietà della determinazione valutativa impugnata in questo giudizio: la Commissione d’Esame ha infatti completamente obliterato, sia ai fini dell’ammissione alla procedura sia ai fini dell’attribuzione del punteggio, il Diploma accademico presentato quale titolo principale. Tale errore valutativo è risultato concretamente lesivo per la ricorrente, in quanto l’attribuzione del menzionato punteggio supplementare, in aggiunta a quello riconosciutole in sede d’esame (196,5), è suscettibile in astratto di collocare RI tra i vincitori della procedura concorsuale per la Regione Piemonte.
La doglianza è insomma ammissibile e fondata.
Sotto questo profilo, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della determinazione impugnata e restituzione degli atti all’Amministrazione resistente ai fini della rivalutazione del punteggio attribuito alla ricorrente per i titoli di accesso alla procedura concorsuale (Voce “A” della Tabella Titoli).
6.4 - Non può invece essere accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata al secondo posto della graduatoria di merito della procedura concorsuale, nonché a vedersi riconosciuta la riserva del 30% dei posti essendo in possesso di 10 anni di servizio presso le scuole statali ai sensi dell’art. 13 comma 9 del DM 205/2023.
Tali profili di valutazione, in particolare quello relativo al riconoscimento della quota di riserva, suppongono l’esercizio di poteri aventi un margine di discrezionalità tecnica, che l’art. 31, co. 3 c.p.a. riserva all’Amministrazione pubblica.
7. – A dispetto del mancato accoglimento della domanda di accertamento, l’Amministrazione intimata è risultata integralmente soccombente sul piano sostanziale e, dunque, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite, in applicazione degli ordinari criteri di riparto.
La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore del procuratore attoreo deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM. Resta ferma la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Sussistono invece i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e le parti controinteressate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- condanna il Ministero convenuto e gli Uffici scolastici regionali per la Sicilia e per il Piemonte, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre agli accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e le parti controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO