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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3999/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RI EU PU Presidente
LA RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 30.10.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. DIANA ROSSI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con l'Avv. MARINA Controparte_1 C.F._2
PIANTANIDA,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate nel ricorso depositato in data 30.10.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2025 e di seguito riportate.
Per entrambe le parti private:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, dalla signora e dal signor in CP_1 Pt_1
RA di TA (CT), in data 31 luglio 2015, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
RA di TA (Atto n. 25, Parte I, Anno 2015); ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di rito;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. confermare l'affido condiviso di con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, Parte_2 Pt_2
signora alla quale è stata assegnata la casa familiare;
CP_1
2. disciplinare il diritto di frequentazione del padre / figlio in questi termini:
- week end alterni dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre riporterà a scuola Pt_2
e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 19.30;
- la madre si impegnerà con due mesi di anticipo a chiedere le ferie ed il giorno di riposo nei week end di sua competenza;
- ove non fosse possibile, le parti, con due mesi di anticipo, si scambieranno i week end. Detto scambio non modificherà definitivamente il calendario originale;
- i giorni infrasettimanali verranno, invece, adeguati in base ai turni della madre comunicati il 17 del mese precedente. La madre invierà i turni al padre appena disponibili;
3. disciplinare il diritto di frequentazione genitori / figlio durante i periodi di vacanza in questi termini:
- il minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al
30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. Il padre terrà il minore anche dei giorni in più nel caso in cui la madre lavori.
- Il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà tutte le vacanze pasquali con un genitore;
- il minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 21 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
4. prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di €.
300,00= mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
5. prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che dovranno essere affrontate per il Minore con un'individuazione delle medesime sulla scorta di quanto previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano del giugno 2025;
6. in ogni modo, prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mensili per la mensa scolastica;
7. la signora percepirà il 100% dell'importo erogato a titolo di ANF. CP_1
Il tutto con l'ovvia precisazione che spese di carattere straordinario che dovranno essere affrontate per il Minore saranno individuate sulla scorta di quanto previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano del giugno
2025”.
Pag. 2 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate civilmente dal 31.07.2011, genitori di nato il [...], sono Parte_2
separate consensualmente in forza della sentenza n. 437/2025, emessa e pubblicata da questo
Tribunale in data 01.04.2025.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati e chiesto confermare le condizioni concordate nel giudizio di separazione come innanzi definito.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della Legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
L'accordo perfezionatosi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto al figlio minorenne appare idoneo a garantire a il diritto a una crescita sana ed equilibrata e, Pt_2
comunque, a contenere i pregiudizi derivatigli dalla disgregazione del nucleo familiare.
L'esito della lite impone e giustifica la compensazione delle spese legali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LA RI RI EU PU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3999/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RI EU PU Presidente
LA RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 30.10.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. DIANA ROSSI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con l'Avv. MARINA Controparte_1 C.F._2
PIANTANIDA,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate nel ricorso depositato in data 30.10.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2025 e di seguito riportate.
Per entrambe le parti private:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, dalla signora e dal signor in CP_1 Pt_1
RA di TA (CT), in data 31 luglio 2015, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
RA di TA (Atto n. 25, Parte I, Anno 2015); ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di rito;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. confermare l'affido condiviso di con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, Parte_2 Pt_2
signora alla quale è stata assegnata la casa familiare;
CP_1
2. disciplinare il diritto di frequentazione del padre / figlio in questi termini:
- week end alterni dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre riporterà a scuola Pt_2
e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 19.30;
- la madre si impegnerà con due mesi di anticipo a chiedere le ferie ed il giorno di riposo nei week end di sua competenza;
- ove non fosse possibile, le parti, con due mesi di anticipo, si scambieranno i week end. Detto scambio non modificherà definitivamente il calendario originale;
- i giorni infrasettimanali verranno, invece, adeguati in base ai turni della madre comunicati il 17 del mese precedente. La madre invierà i turni al padre appena disponibili;
3. disciplinare il diritto di frequentazione genitori / figlio durante i periodi di vacanza in questi termini:
- il minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al
30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. Il padre terrà il minore anche dei giorni in più nel caso in cui la madre lavori.
- Il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà tutte le vacanze pasquali con un genitore;
- il minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 21 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
4. prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di €.
300,00= mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
5. prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che dovranno essere affrontate per il Minore con un'individuazione delle medesime sulla scorta di quanto previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano del giugno 2025;
6. in ogni modo, prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mensili per la mensa scolastica;
7. la signora percepirà il 100% dell'importo erogato a titolo di ANF. CP_1
Il tutto con l'ovvia precisazione che spese di carattere straordinario che dovranno essere affrontate per il Minore saranno individuate sulla scorta di quanto previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano del giugno
2025”.
Pag. 2 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate civilmente dal 31.07.2011, genitori di nato il [...], sono Parte_2
separate consensualmente in forza della sentenza n. 437/2025, emessa e pubblicata da questo
Tribunale in data 01.04.2025.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati e chiesto confermare le condizioni concordate nel giudizio di separazione come innanzi definito.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della Legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
L'accordo perfezionatosi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto al figlio minorenne appare idoneo a garantire a il diritto a una crescita sana ed equilibrata e, Pt_2
comunque, a contenere i pregiudizi derivatigli dalla disgregazione del nucleo familiare.
L'esito della lite impone e giustifica la compensazione delle spese legali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LA RI RI EU PU
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