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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 3824/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3824/2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni SANTIMONE (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._1
Largo 4 Agosto 1943 n. 4 di BO (Sa) attore-opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 di in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Enrico FRONTICELLI BALDELLI (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Roma, Via Lima n. 5 convenuta-opposta nonché (P.IVA Controparte_4
), con sede legale in Roma in persona del suo Commissario Straordinario P.IVA_3 legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo procuratore Avv. Francesco BOVE;
CP_4 terzo chiamato in causa
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 19.05.2024, la impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
10020249004008425/00, notificatale, a mezzo pec in data 07.03.2024, da
[...]
, cui erano sottese n. 23 cartelle di pagamento e n. 12 avvisi di Controparte_1 addebito per l'importo complessivo di € 81.004,24. Eccepiva l'opponente - premesso un breve cenno sulla competenza del giudice adito e sulla proponibilità dell'opposizione – la mancata notifica di ogni atto portato dalla intimazione opposta, nonché, in ogni caso, la prescrizione di tutti i crediti ivi indicati, essendo trascorsi tra la pretesa data di notifica e la comunicazione della intimazione de qua ben più di 5 anni, senza che nessun atto interruttivo fosse intervenuto nelle more. Concludeva domandando all'adito Tribunale, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte, e, in via principale: “b. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla opposta e quindi il diritto dell' (Agente per la Riscossione per la Provincia di Controparte_1
Salerno) a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartelle opposta, e, conseguentemente, dichiarare che l'importo di € 81.004,24 quale sommatoria delle cartelle in premessa, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato documento n°100 2024 90040084 25/00 non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata intimazione di pagamento secondo i modi prescritti dalla legge;
c. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella/intimazione de qua;
d. per l'effetto ed in ogni caso, condannare la (Agente per la Riscossione per la Controparte_1
Provincia di Salerno), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge”. 1.1 Si instaurava ritualmente il contraddittorio verso l' Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, in riferimento alle cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria. Eccepiva, altresì, la incompetenza funzionale, in favore del Giudice di pace, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020120033694756000, poiché relativa a violazioni del Codice della Strada, nonché in relazione ai n. 12 avvisi di addebito ed alla cartella di pagamento n. 10020160014370189000, inerenti, rispettivamente, a contributi previdenziali ed a contributi INAIL, per le quali sosteneva la competenza del Giudice del Lavoro. Soggiungeva che la domanda fosse tardiva, laddove il mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento e la contestazione dei vizi di forma di essa, integravano una opposizione agli atti esecutivi, da proporre, nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. Soggiungeva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando come soggetto legittimato ciascun ente impositore, del quale richiedeva la chiamata in causa. Nel merito, deduceva la regolarità delle notifiche effettuate, il che aveva impedito il compiersi del periodo prescrizionale in riferimento ai crediti in parola e, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020150016577849000 (contributi consortili), evidenziava che questa era stata parzialmente riscossa, con susseguente acquiescenza da parte del ricorrente ad ogni contestazione. Concludeva, pertanto, domandando al Tribunale di: “ in via pregiudiziale dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
dichiarare il difetto di competenza funzionale;
in via preliminare ai sensi degli artt. 106 e 209 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa dell'ente impositore […]dichiarare la assenza di responsabilità e la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle attività riconducibili all'ente impositore e, nel merito Controparte_5 rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnativa avversa, accertata e dichiarata la legittimità del comportamento tenuto dall'Agente per la riscossione […] si richiede di voler tenere indenne e/o manlevare da ogni consequenziale pronuncia di condanna a favore dell'attrice, con Controparte_1 accertamento di responsabilità unicamente a carico dell'ente impositore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. n.112/99”, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario. 1.2 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 26.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. In data 12.03.2025, veniva resa sentenza parziaria n. 1139/2025 ai sensi dell'art. 279 n. 4 c.p.c., con declaratoria di difetto di giurisdizione parziale per i crediti tributari nonché di incompetenza parziale per il debito afferente a sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada. Nella medesima pronunzia il Tribunale provvedeva, altresì, al rigetto dell'opposizione sui motivi in ordine alla pretesa recata dalla cartella di pagamento n. 10020160014370189000, disponendosi, invece, la rimessione sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza resa in pari data, che autorizzava altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, per la questione afferente alla sopravvenuta prescrizione per i crediti per cui permaneva giurisdizione e competenza di questo giudicante e, segnatamente, relativi ad avvisi di addebito nn. 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000. 1.3 A seguito di rimessione in istruttoria, si integrava, dunque, il contraddittorio nei riguardi dell' che si costituiva con propria memoria in data 17.06.2025, domandando, CP_4 in via preliminare, la trasmissione del fascicolo innanzi al Giudice del Lavoro e, nel merito, deducendo di aver correttamente notificato tutti gli avvisi di addebito, procedendo ad allegare puntuali prove al riguardo. Insisteva, poi, nell'evidenziare l'incontrovertibilità delle pretese contestate e l'infondatezza della questione di prescrizione, attesa la notifica di atti interruttivi del termine estintivo. Concludeva, pertanto, per la conferma dell'atto di intimazione opposto e la vittoria di spese del giudizio. 1.4 Le altre parti costituite insistevano per le deduzioni già svolte in ordine alla questione di prescrizione e, pertanto, all'udienza del 20.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 2. Alla luce di quanto detto in fatto, spetta a questo giudicante scandagliare il motivo demandato al suo esame, non esaminato nella decisione resa ex art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c., ove si rilevava, in via preliminare, che “nel contesto del recupero dei crediti contributivi da parte dell' il sistema dell'iscrizione a ruolo è stato superato dall'introduzione dell'avviso di addebito CP_4 immediatamente esecutivo, che ha sostituito la precedente cartella di pagamento utilizzata per il recupero dei crediti previdenziali (Dlgs 46/1999): l' è ora incaricata di notificare questo titolo direttamente, CP_4 prima di inviarlo all' per il recupero effettivo (omissis). L'avviso di Controparte_1 addebito, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della cartella di pagamento (assimilabile all'atto di precetto), ha attribuito all' uno strumento immediato – gestibile direttamente, senza la necessaria collaborazione con altri soggetti – per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come espressamente previsto dal prescritto legislativo. E così, contestualmente alla notifica al contribuente, l'avviso di addebito viene inviato dall' al concessionario per la riscossione, il quale – decorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto uno spontaneo pagamento – può, senz'altro avviso, avviare le procedure di espropriazione forzata a carico del contribuente. Da tanto consegue che sia solo l a poter fornire la prova della regolare notifica degli avvisi de quo” e che, pertanto, restava da statuire in ordine alla questione di prescrizione dei crediti portati dai n. 12 avvisi di addebito per come richiamati dall'intimazione di pagamento n. 100 2024 90040084 2500. Venendo a scrutinare nel merito detta domanda attorea per come residua, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto, si precisa che l'accertamento da compiersi in tal sede concerne i soli crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000. Nel valutare la questione di prescrizione, occorre procedere a considerare il compendio documentale esibito dall' sulla prova della notifica dei titoli supposti all'intimazione CP_4 ivi impugnata e, quindi, esaminare la documentazione prodotta da parte dell'Agenzia, che dovrebbe comprovare la rituale notifica degli atti interruttivi del termine estintivo. In proposito, giova rammentare i principi che regolano il riparto dell'onere della prova, in base al quale vale il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi;
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Com'è noto, la norma di cui all'art 2697 c.c. esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'ente impositore e sull'agente della riscossione che in qualità di incaricati del servizio eseguono le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque sono tenuti a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Infatti, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità delle prove ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est ente impositore e concessionario della riscossione) della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella loro piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. Con riguardo agli atti emessi dall' la disciplina sulla notifica degli avvisi di addebito CP_4 si rinviene, in via esclusiva, nell'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), secondo il quale, quando non è notificato "tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale", l'avviso può essere notificato CP_4
"anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento", e dunque senz'altra formalità che quelle dell'ordinario servizio postale. Ai sensi dell'art 26 D.P.R. 602/1973, anche l'agente tenuto alla riscossione può avvalersi nell'esecuzione della procedura di notificazione degli atti di sua competenza, del servizio postale. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data sia assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Invero, l'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Alla luce di quanto premesso, venendo a scandagliare la documentazione esibita da parte dell'ente impositore (i.e. si ricava come gli avvisi di addebito contestati siano stati CP_4 notificati con le seguenti modalità: avviso di addebito n. 40020140006152052000, notificato in data 20.11.14; avviso n. 40020150000135137000, notificato il 28.05.15; avviso n. 40020160002390366000, notificato in data 13.06.16; avviso n. 40020160003641927000 notificato il 25.07.16; avviso n. 40020160004057801000 in data 29.11.16; avviso n. 40020160007867763000 notificato in data 22.12.16, tutti comprovati con allegazione dei relativi avvisi di ricevimento, ritualmente compilati e ricevuti. Con riguardo, invece, agli altri avvisi di addebito vi è prova delle notifiche eseguite a mezzo pec presso l'indirizzo del destinatario nelle date di seguito indicate: per l'avviso n. 40020170000209907000, la notifica è stata eseguita il 29.03.17; in data 24.07.17 è stato notificato sia l'avviso n. 40020170001327422000, sia l'avviso n. 40020170001327523000; l'8.11.2017 sono stati notificati gli atti di intimazione nn. 40020170005929407000 e 40020170005929508000; ed infine, il 7.01.2018 si è perfezionata la notifica dell'avviso n. 40020170007417811000. Comprovata, dunque, la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito effettuate dall' rilevanti ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza della CP_4 prescrizione per le singole poste creditorie richiamate dall'atto di intimazione n. 10020249004008425000 del 7.03.2024, occorre procedere a scandagliare il carteggio dell'agente della riscossione, prodotto al fine di provare la rituale interruzione dei termini estintivi. Al riguardo, giova puntualizzare come gli avvisi di intimazione e le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria richiamano gli atti ad essa presupposti indicandone gli estremi identificativi (rectius il numero identificativo, la ragione creditoria, l'anno di riferimento della pretesa), i quali risultano adeguati e sufficienti a dimostrare la rituale interruzione mediante gli atti successivamente notificati al destinatario. Ciò posto, per fini di chiarezza espositiva, pare utile considerare gli avvisi di addebito singolarmente, individuando quali atti abbiano validamente interrotto la prescrizione, per come segue:
• con riguardo al primo avviso di addebito, n. 40020140006152052000 del 20.11.14, risulta notificato un avviso di intimazione n. 10020179014162839000 in data 29.09.2017; il 26.4.2019 veniva notificato a mezzo pec l'atto n. 10020199005598212000 e, in seguito, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000 in data 09.07.2019. Successivamente, in data 22.05.2023, l'Agenzia ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e in data 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000. Con riguardo all'intimazione di pagamento n. 110020179001859444000, non risulta provata la ritualità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sicché ne va esclusa la valenza interruttiva;
• per l'avviso di addebito n. 40020150000135137000, notificato dall'ente impositore in data 28.05.2015, l'Agente della riscossione ha notificato in data 29.09.2017 l'intimazione di pagamento n. 10020179014162839000 e in data 26.04.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000. In data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000 e il 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000. Poi, in data 22.05.2023 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e il 07.03.2024 l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000. Come sopra rilevato per il precedente avviso di addebito, l'intimazione di pagamento n. 110020179001859444000 non risulta ritualmente notificato, non rilevando ai fini interruttivi;
• per l'avviso di addebito n. 40020160002390366000, notificato dall'ente impositore in data 13.06.2016, l'Agente della riscossione, in data 29.09.2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020179014162839000; successivamente, in data 26.04.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000 e il 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000. In data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000, in data 23.06.2022 l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000. Il 22.05.2023 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e, infine, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020160003641927000 del 25.07.2016, l'Agente della riscossione, in data 29.09.2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020179014162839000; successivamente, in data 26.04.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000, in data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000, in data 23.06.2022, l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e in data 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. In ultimo, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020160004057801000, notificato dall'ente impositore in data 29.11.2016, l'Agente della riscossione , in data 26.04.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000; successivamente, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000, in data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000, in data 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000, il 22.05.2023 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e in data 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 4002160007867763000, notificato dall'ente impositore in data 22.12.2016, in data 26.04.2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000; successivamente, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000, in data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000 e il 23.06.2022, l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 nonché il 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. Infine, in data 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000; • per l'avviso di addebito n. 40020170000209907000, notificato in data 29.03.2017, l'Agente della riscossione ha notificato in data 26.04.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000; successivamente, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000 e in data 09.10.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000. Il 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e in data 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. Infine, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020170001327422000 del 24.07.2017, l'Agente della riscossione, in data 26.04.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000 e in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000. In data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000 e il 23.06.2022 l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000. Infine, in data 22.05.2023 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e il 07.03.2024 l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020170001327523000, notificato dall' in data CP_4
24.07.2017, l'Agente della riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000 in data 26.04.2019 e, successivamente, in data 09.07.2019 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000. Il 09.10.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000 e in data 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e in data 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. Infine, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020170005929407000 dell'08.11.2017, l'Agente della riscossione, in data 26.04.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000 e il 09.07.2019 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000. Il 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000 e il 23.06.2022 l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000. Il 22.05.2023 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e in data 07.03.2024 l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• in riferimento all'avviso di addebito n. 40020170005929508000, notificato dall'ente impositore in data 08.11.2017, l'Agente della riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000, in data 26.04.2019 e successivamente, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000, in data 09.07.2019, nonché, in data 09.10.2019, l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000. In data 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e il 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. In ultimo, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000 ivi opposta;
• per l'ultimo avviso di addebito n. 40020170007417811000, notificato dall'ente impositore in data 07.01.2018, l'Agente della riscossione, in data 26.04.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000. Successivamente, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000 e il 09.10.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000. In data 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e il 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. Infine, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000. Dagli allegati esaminati, emerge come il termine prescrizionale non sia maturato per i singoli carichi iscritti al ruolo del concessionario, essendo prodotti atti validamente interruttivi della prescrizione, di talché il motivo di censura sul fatto estintivo sopravvenuto va deve essere respinto, permanendo valida e l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000. 3. Non resta, dunque, che disporre in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto del fatto che debba statuirsi anche in ordine alla fase conclusa con la sentenza parziaria emessa ex art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c.. Attesa l'infondatezza della domanda attorea, le spese di lite vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. In proposito, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Per l' , le spese sono calcolate in dispositivo secondo il Controparte_1
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase decisionale € 1453,00; totale: € 2906,00). Per , le spese sono calcolate in Controparte_4 dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva attesa la non complessità della questione decisa, dimidiando la fase decisionale ed escludendo della fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase decisionale € 726,50; totale: € 2179,50).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Rigetta la domanda spiegata da Parte_1
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore della parte opposta che si liquidano Controparte_1 in euro 2906,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, dichiaratosi antistatario;
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del terzo chiamato Controparte_4 che si liquidano in euro 2179,50 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso in Salerno, lì 3.11.25 Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3824/2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni SANTIMONE (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._1
Largo 4 Agosto 1943 n. 4 di BO (Sa) attore-opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 di in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Enrico FRONTICELLI BALDELLI (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Roma, Via Lima n. 5 convenuta-opposta nonché (P.IVA Controparte_4
), con sede legale in Roma in persona del suo Commissario Straordinario P.IVA_3 legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo procuratore Avv. Francesco BOVE;
CP_4 terzo chiamato in causa
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 19.05.2024, la impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
10020249004008425/00, notificatale, a mezzo pec in data 07.03.2024, da
[...]
, cui erano sottese n. 23 cartelle di pagamento e n. 12 avvisi di Controparte_1 addebito per l'importo complessivo di € 81.004,24. Eccepiva l'opponente - premesso un breve cenno sulla competenza del giudice adito e sulla proponibilità dell'opposizione – la mancata notifica di ogni atto portato dalla intimazione opposta, nonché, in ogni caso, la prescrizione di tutti i crediti ivi indicati, essendo trascorsi tra la pretesa data di notifica e la comunicazione della intimazione de qua ben più di 5 anni, senza che nessun atto interruttivo fosse intervenuto nelle more. Concludeva domandando all'adito Tribunale, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte, e, in via principale: “b. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla opposta e quindi il diritto dell' (Agente per la Riscossione per la Provincia di Controparte_1
Salerno) a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartelle opposta, e, conseguentemente, dichiarare che l'importo di € 81.004,24 quale sommatoria delle cartelle in premessa, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato documento n°100 2024 90040084 25/00 non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata intimazione di pagamento secondo i modi prescritti dalla legge;
c. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella/intimazione de qua;
d. per l'effetto ed in ogni caso, condannare la (Agente per la Riscossione per la Controparte_1
Provincia di Salerno), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge”. 1.1 Si instaurava ritualmente il contraddittorio verso l' Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, in riferimento alle cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria. Eccepiva, altresì, la incompetenza funzionale, in favore del Giudice di pace, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020120033694756000, poiché relativa a violazioni del Codice della Strada, nonché in relazione ai n. 12 avvisi di addebito ed alla cartella di pagamento n. 10020160014370189000, inerenti, rispettivamente, a contributi previdenziali ed a contributi INAIL, per le quali sosteneva la competenza del Giudice del Lavoro. Soggiungeva che la domanda fosse tardiva, laddove il mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento e la contestazione dei vizi di forma di essa, integravano una opposizione agli atti esecutivi, da proporre, nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. Soggiungeva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando come soggetto legittimato ciascun ente impositore, del quale richiedeva la chiamata in causa. Nel merito, deduceva la regolarità delle notifiche effettuate, il che aveva impedito il compiersi del periodo prescrizionale in riferimento ai crediti in parola e, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020150016577849000 (contributi consortili), evidenziava che questa era stata parzialmente riscossa, con susseguente acquiescenza da parte del ricorrente ad ogni contestazione. Concludeva, pertanto, domandando al Tribunale di: “ in via pregiudiziale dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
dichiarare il difetto di competenza funzionale;
in via preliminare ai sensi degli artt. 106 e 209 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa dell'ente impositore […]dichiarare la assenza di responsabilità e la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle attività riconducibili all'ente impositore e, nel merito Controparte_5 rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnativa avversa, accertata e dichiarata la legittimità del comportamento tenuto dall'Agente per la riscossione […] si richiede di voler tenere indenne e/o manlevare da ogni consequenziale pronuncia di condanna a favore dell'attrice, con Controparte_1 accertamento di responsabilità unicamente a carico dell'ente impositore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. n.112/99”, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario. 1.2 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 26.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. In data 12.03.2025, veniva resa sentenza parziaria n. 1139/2025 ai sensi dell'art. 279 n. 4 c.p.c., con declaratoria di difetto di giurisdizione parziale per i crediti tributari nonché di incompetenza parziale per il debito afferente a sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada. Nella medesima pronunzia il Tribunale provvedeva, altresì, al rigetto dell'opposizione sui motivi in ordine alla pretesa recata dalla cartella di pagamento n. 10020160014370189000, disponendosi, invece, la rimessione sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza resa in pari data, che autorizzava altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, per la questione afferente alla sopravvenuta prescrizione per i crediti per cui permaneva giurisdizione e competenza di questo giudicante e, segnatamente, relativi ad avvisi di addebito nn. 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000. 1.3 A seguito di rimessione in istruttoria, si integrava, dunque, il contraddittorio nei riguardi dell' che si costituiva con propria memoria in data 17.06.2025, domandando, CP_4 in via preliminare, la trasmissione del fascicolo innanzi al Giudice del Lavoro e, nel merito, deducendo di aver correttamente notificato tutti gli avvisi di addebito, procedendo ad allegare puntuali prove al riguardo. Insisteva, poi, nell'evidenziare l'incontrovertibilità delle pretese contestate e l'infondatezza della questione di prescrizione, attesa la notifica di atti interruttivi del termine estintivo. Concludeva, pertanto, per la conferma dell'atto di intimazione opposto e la vittoria di spese del giudizio. 1.4 Le altre parti costituite insistevano per le deduzioni già svolte in ordine alla questione di prescrizione e, pertanto, all'udienza del 20.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 2. Alla luce di quanto detto in fatto, spetta a questo giudicante scandagliare il motivo demandato al suo esame, non esaminato nella decisione resa ex art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c., ove si rilevava, in via preliminare, che “nel contesto del recupero dei crediti contributivi da parte dell' il sistema dell'iscrizione a ruolo è stato superato dall'introduzione dell'avviso di addebito CP_4 immediatamente esecutivo, che ha sostituito la precedente cartella di pagamento utilizzata per il recupero dei crediti previdenziali (Dlgs 46/1999): l' è ora incaricata di notificare questo titolo direttamente, CP_4 prima di inviarlo all' per il recupero effettivo (omissis). L'avviso di Controparte_1 addebito, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della cartella di pagamento (assimilabile all'atto di precetto), ha attribuito all' uno strumento immediato – gestibile direttamente, senza la necessaria collaborazione con altri soggetti – per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come espressamente previsto dal prescritto legislativo. E così, contestualmente alla notifica al contribuente, l'avviso di addebito viene inviato dall' al concessionario per la riscossione, il quale – decorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto uno spontaneo pagamento – può, senz'altro avviso, avviare le procedure di espropriazione forzata a carico del contribuente. Da tanto consegue che sia solo l a poter fornire la prova della regolare notifica degli avvisi de quo” e che, pertanto, restava da statuire in ordine alla questione di prescrizione dei crediti portati dai n. 12 avvisi di addebito per come richiamati dall'intimazione di pagamento n. 100 2024 90040084 2500. Venendo a scrutinare nel merito detta domanda attorea per come residua, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto, si precisa che l'accertamento da compiersi in tal sede concerne i soli crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000. Nel valutare la questione di prescrizione, occorre procedere a considerare il compendio documentale esibito dall' sulla prova della notifica dei titoli supposti all'intimazione CP_4 ivi impugnata e, quindi, esaminare la documentazione prodotta da parte dell'Agenzia, che dovrebbe comprovare la rituale notifica degli atti interruttivi del termine estintivo. In proposito, giova rammentare i principi che regolano il riparto dell'onere della prova, in base al quale vale il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi;
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Com'è noto, la norma di cui all'art 2697 c.c. esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'ente impositore e sull'agente della riscossione che in qualità di incaricati del servizio eseguono le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque sono tenuti a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Infatti, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità delle prove ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est ente impositore e concessionario della riscossione) della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella loro piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. Con riguardo agli atti emessi dall' la disciplina sulla notifica degli avvisi di addebito CP_4 si rinviene, in via esclusiva, nell'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), secondo il quale, quando non è notificato "tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale", l'avviso può essere notificato CP_4
"anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento", e dunque senz'altra formalità che quelle dell'ordinario servizio postale. Ai sensi dell'art 26 D.P.R. 602/1973, anche l'agente tenuto alla riscossione può avvalersi nell'esecuzione della procedura di notificazione degli atti di sua competenza, del servizio postale. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data sia assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Invero, l'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Alla luce di quanto premesso, venendo a scandagliare la documentazione esibita da parte dell'ente impositore (i.e. si ricava come gli avvisi di addebito contestati siano stati CP_4 notificati con le seguenti modalità: avviso di addebito n. 40020140006152052000, notificato in data 20.11.14; avviso n. 40020150000135137000, notificato il 28.05.15; avviso n. 40020160002390366000, notificato in data 13.06.16; avviso n. 40020160003641927000 notificato il 25.07.16; avviso n. 40020160004057801000 in data 29.11.16; avviso n. 40020160007867763000 notificato in data 22.12.16, tutti comprovati con allegazione dei relativi avvisi di ricevimento, ritualmente compilati e ricevuti. Con riguardo, invece, agli altri avvisi di addebito vi è prova delle notifiche eseguite a mezzo pec presso l'indirizzo del destinatario nelle date di seguito indicate: per l'avviso n. 40020170000209907000, la notifica è stata eseguita il 29.03.17; in data 24.07.17 è stato notificato sia l'avviso n. 40020170001327422000, sia l'avviso n. 40020170001327523000; l'8.11.2017 sono stati notificati gli atti di intimazione nn. 40020170005929407000 e 40020170005929508000; ed infine, il 7.01.2018 si è perfezionata la notifica dell'avviso n. 40020170007417811000. Comprovata, dunque, la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito effettuate dall' rilevanti ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza della CP_4 prescrizione per le singole poste creditorie richiamate dall'atto di intimazione n. 10020249004008425000 del 7.03.2024, occorre procedere a scandagliare il carteggio dell'agente della riscossione, prodotto al fine di provare la rituale interruzione dei termini estintivi. Al riguardo, giova puntualizzare come gli avvisi di intimazione e le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria richiamano gli atti ad essa presupposti indicandone gli estremi identificativi (rectius il numero identificativo, la ragione creditoria, l'anno di riferimento della pretesa), i quali risultano adeguati e sufficienti a dimostrare la rituale interruzione mediante gli atti successivamente notificati al destinatario. Ciò posto, per fini di chiarezza espositiva, pare utile considerare gli avvisi di addebito singolarmente, individuando quali atti abbiano validamente interrotto la prescrizione, per come segue:
• con riguardo al primo avviso di addebito, n. 40020140006152052000 del 20.11.14, risulta notificato un avviso di intimazione n. 10020179014162839000 in data 29.09.2017; il 26.4.2019 veniva notificato a mezzo pec l'atto n. 10020199005598212000 e, in seguito, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000 in data 09.07.2019. Successivamente, in data 22.05.2023, l'Agenzia ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e in data 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000. Con riguardo all'intimazione di pagamento n. 110020179001859444000, non risulta provata la ritualità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sicché ne va esclusa la valenza interruttiva;
• per l'avviso di addebito n. 40020150000135137000, notificato dall'ente impositore in data 28.05.2015, l'Agente della riscossione ha notificato in data 29.09.2017 l'intimazione di pagamento n. 10020179014162839000 e in data 26.04.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000. In data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000 e il 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000. Poi, in data 22.05.2023 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e il 07.03.2024 l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000. Come sopra rilevato per il precedente avviso di addebito, l'intimazione di pagamento n. 110020179001859444000 non risulta ritualmente notificato, non rilevando ai fini interruttivi;
• per l'avviso di addebito n. 40020160002390366000, notificato dall'ente impositore in data 13.06.2016, l'Agente della riscossione, in data 29.09.2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020179014162839000; successivamente, in data 26.04.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000 e il 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000. In data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000, in data 23.06.2022 l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000. Il 22.05.2023 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e, infine, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020160003641927000 del 25.07.2016, l'Agente della riscossione, in data 29.09.2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020179014162839000; successivamente, in data 26.04.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000, in data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000, in data 23.06.2022, l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e in data 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. In ultimo, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020160004057801000, notificato dall'ente impositore in data 29.11.2016, l'Agente della riscossione , in data 26.04.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000; successivamente, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000, in data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000, in data 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000, il 22.05.2023 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e in data 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 4002160007867763000, notificato dall'ente impositore in data 22.12.2016, in data 26.04.2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000; successivamente, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000, in data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000 e il 23.06.2022, l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 nonché il 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. Infine, in data 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000; • per l'avviso di addebito n. 40020170000209907000, notificato in data 29.03.2017, l'Agente della riscossione ha notificato in data 26.04.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000; successivamente, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000 e in data 09.10.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000. Il 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e in data 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. Infine, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020170001327422000 del 24.07.2017, l'Agente della riscossione, in data 26.04.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000 e in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000. In data 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000 e il 23.06.2022 l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000. Infine, in data 22.05.2023 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e il 07.03.2024 l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020170001327523000, notificato dall' in data CP_4
24.07.2017, l'Agente della riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000 in data 26.04.2019 e, successivamente, in data 09.07.2019 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000. Il 09.10.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000 e in data 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e in data 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. Infine, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• per l'avviso di addebito n. 40020170005929407000 dell'08.11.2017, l'Agente della riscossione, in data 26.04.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000 e il 09.07.2019 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000. Il 09.10.2019 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000 e il 23.06.2022 l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000. Il 22.05.2023 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000 e in data 07.03.2024 l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000;
• in riferimento all'avviso di addebito n. 40020170005929508000, notificato dall'ente impositore in data 08.11.2017, l'Agente della riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000, in data 26.04.2019 e successivamente, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000, in data 09.07.2019, nonché, in data 09.10.2019, l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000. In data 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e il 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. In ultimo, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000 ivi opposta;
• per l'ultimo avviso di addebito n. 40020170007417811000, notificato dall'ente impositore in data 07.01.2018, l'Agente della riscossione, in data 26.04.2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020199005598212000. Successivamente, in data 09.07.2019 ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900001664000 e il 09.10.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199017046916000. In data 23.06.2022 ha notificato l'intimazione di pagamento n. 10020229001520208000 e il 22.05.2023 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004322000. Infine, il 07.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000. Dagli allegati esaminati, emerge come il termine prescrizionale non sia maturato per i singoli carichi iscritti al ruolo del concessionario, essendo prodotti atti validamente interruttivi della prescrizione, di talché il motivo di censura sul fatto estintivo sopravvenuto va deve essere respinto, permanendo valida e l'intimazione di pagamento n. 10020249004008425000. 3. Non resta, dunque, che disporre in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto del fatto che debba statuirsi anche in ordine alla fase conclusa con la sentenza parziaria emessa ex art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c.. Attesa l'infondatezza della domanda attorea, le spese di lite vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. In proposito, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Per l' , le spese sono calcolate in dispositivo secondo il Controparte_1
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase decisionale € 1453,00; totale: € 2906,00). Per , le spese sono calcolate in Controparte_4 dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva attesa la non complessità della questione decisa, dimidiando la fase decisionale ed escludendo della fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase decisionale € 726,50; totale: € 2179,50).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Rigetta la domanda spiegata da Parte_1
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore della parte opposta che si liquidano Controparte_1 in euro 2906,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, dichiaratosi antistatario;
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del terzo chiamato Controparte_4 che si liquidano in euro 2179,50 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso in Salerno, lì 3.11.25 Il Giudice Alessia Pecoraro