Art. 6.
I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 .
I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 .