Articolo 6 della Legge 27 febbraio 1958, n. 173
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 novembre 1958
Art. 6.
I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1958