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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14427/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Paolo Barresi, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco La Mantia, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell'11/6/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/11/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a Palermo l'8/10/2016, unione dalla quale CP_1 erano già nati i figli (il 12/2/2014) ed (il 13/6/2016), ha dedotto che Per_1 Per_2
dall'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 16/11/2022,
1 autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 29/12/2022-2/1/2023, non si erano più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma di quanto stabilito in sede di separazione, con ampliamento del diritto di visita paterno e suddivisione al 50% dell'assegno unico.
Costituitasi in giudizio, la resistente non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto: la conferma delle condizioni di separazione;
l'aumento del contributo al mantenimento ordinario dei figli minori ad € 500,00 ciascuno, nonché di porre a carico del ricorrente il 100% delle spese straordinarie relative ai figli minori;
l'attribuzione della totalità dell'assegno unico in proprio favore.
Sentite le parti all'udienza dell'11/6/2025 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa per la definizione del giudizio: “conferma condizioni della separazione, con modifica del quantum del mantenimento ordinario a carico di ad € 680,00 e conferma della ripartizione tra Parte_1 le parti delle spese extra assegno (ivi comprese le spese scolastiche, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo) nella misura del 50% ciascuno;
incremento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre nel periodo estivo a 14 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il
30 giugno di ogni anno”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta e la causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
______________
Innanzitutto, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dall'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del
16/11/2022, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 29/12/2022-2/1/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra le parti.
Quanto al resto, le condizioni suindicate, accettate dalle parti, devono essere poste alla base della decisione.
Le spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, devono essere interamente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8/10/2016 a Palermo da , nato a [...] l'[...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti del predetto Comune al n. 597,
[...] parte II, serie A, anno 2016, alle condizioni accettate dalle parti e riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, del 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14427/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Paolo Barresi, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco La Mantia, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell'11/6/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/11/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a Palermo l'8/10/2016, unione dalla quale CP_1 erano già nati i figli (il 12/2/2014) ed (il 13/6/2016), ha dedotto che Per_1 Per_2
dall'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 16/11/2022,
1 autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 29/12/2022-2/1/2023, non si erano più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma di quanto stabilito in sede di separazione, con ampliamento del diritto di visita paterno e suddivisione al 50% dell'assegno unico.
Costituitasi in giudizio, la resistente non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto: la conferma delle condizioni di separazione;
l'aumento del contributo al mantenimento ordinario dei figli minori ad € 500,00 ciascuno, nonché di porre a carico del ricorrente il 100% delle spese straordinarie relative ai figli minori;
l'attribuzione della totalità dell'assegno unico in proprio favore.
Sentite le parti all'udienza dell'11/6/2025 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa per la definizione del giudizio: “conferma condizioni della separazione, con modifica del quantum del mantenimento ordinario a carico di ad € 680,00 e conferma della ripartizione tra Parte_1 le parti delle spese extra assegno (ivi comprese le spese scolastiche, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo) nella misura del 50% ciascuno;
incremento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre nel periodo estivo a 14 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il
30 giugno di ogni anno”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta e la causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
______________
Innanzitutto, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dall'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del
16/11/2022, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 29/12/2022-2/1/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra le parti.
Quanto al resto, le condizioni suindicate, accettate dalle parti, devono essere poste alla base della decisione.
Le spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, devono essere interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8/10/2016 a Palermo da , nato a [...] l'[...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti del predetto Comune al n. 597,
[...] parte II, serie A, anno 2016, alle condizioni accettate dalle parti e riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, del 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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