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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2601 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tavella, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 13.12.2024, disposta mediante trattazione scritta, la parte ricorrente rassegnava le conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
1 - di aver contratto matrimonio con rito civile in Ladispoli il 04.12.2006 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 2006, parte I, serie A, atto n. 66;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che i rapporti coniugali si erano deteriorati e che le parti erano separate di fatto già da molti anni e, più precisamente, da quando la moglie aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita in Romania dove viveva stabilmente;
- di percepire una pensione sociale di euro 700,17 mensili;
- di non avere più alcun contatto con la CP_1
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi.
All'udienza ex art. 473 bia. 21 c.p.c. del 31.01.2024 il difensore del ricorrente chiedeva rinvio per documentare il perfezionamento della notifica alla resistente trattandosi di notifica all'estero e il Presidente rinviava all'udienza del 26.06.2024.
In data 26.06.2024 compariva per l'audizione il solo ricorrente ed il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati dichiarando le parti economicamente indipendenti, assegnando termine a parte ricorrente per il deposito della documentazione reddituale aggiornata e rinviando per la decisione all'udienza del 13.12.2024.
All'udienza del 13.12.2024, svolta in modalità cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica chiedendo la decisione.
Motivi della decisione
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro, già di fatto cessata da molto tempo.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2 Ciascuno dei coniugi - in difetto di domande di corresponsione di assegno di mantenimento - provvederà al proprio mantenimento essendo le parti autonome economicamente.
Le ragioni della decisione e la contumacia della resistente giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1 ad Aosta il 19.08.1951 e , nata a [...] Controparte_1
(Romania) il 18.08.1978, aventi contratto matrimonio concordatario in Ladispoli il 4 dicembre 2006 con atto trascritto presso il Registro dello stato civile di
Ladispoli dell'anno 2006, parte I, serie A, n. 66;
2) dispone che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
3) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia, il 14 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2601 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tavella, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 13.12.2024, disposta mediante trattazione scritta, la parte ricorrente rassegnava le conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
1 - di aver contratto matrimonio con rito civile in Ladispoli il 04.12.2006 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 2006, parte I, serie A, atto n. 66;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che i rapporti coniugali si erano deteriorati e che le parti erano separate di fatto già da molti anni e, più precisamente, da quando la moglie aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita in Romania dove viveva stabilmente;
- di percepire una pensione sociale di euro 700,17 mensili;
- di non avere più alcun contatto con la CP_1
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi.
All'udienza ex art. 473 bia. 21 c.p.c. del 31.01.2024 il difensore del ricorrente chiedeva rinvio per documentare il perfezionamento della notifica alla resistente trattandosi di notifica all'estero e il Presidente rinviava all'udienza del 26.06.2024.
In data 26.06.2024 compariva per l'audizione il solo ricorrente ed il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati dichiarando le parti economicamente indipendenti, assegnando termine a parte ricorrente per il deposito della documentazione reddituale aggiornata e rinviando per la decisione all'udienza del 13.12.2024.
All'udienza del 13.12.2024, svolta in modalità cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica chiedendo la decisione.
Motivi della decisione
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro, già di fatto cessata da molto tempo.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2 Ciascuno dei coniugi - in difetto di domande di corresponsione di assegno di mantenimento - provvederà al proprio mantenimento essendo le parti autonome economicamente.
Le ragioni della decisione e la contumacia della resistente giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1 ad Aosta il 19.08.1951 e , nata a [...] Controparte_1
(Romania) il 18.08.1978, aventi contratto matrimonio concordatario in Ladispoli il 4 dicembre 2006 con atto trascritto presso il Registro dello stato civile di
Ladispoli dell'anno 2006, parte I, serie A, n. 66;
2) dispone che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
3) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia, il 14 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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