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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7231/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ILAZ ttivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador) il 28 novembre 1986;
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sig.ri e Parte_1 [...]
, contratto in Monza il 12 dicembre 2016 e regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Monza – anno 2016 – n. 166- Parte I., a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. disporre che entrambi i coniugi potranno continuare a vivere e a fissare liberamente la loro residenza;
3. disporre che nessuna somma a titolo di assegno divorzile verrà corrisposta da ciascun coniuge a beneficio dell'altro, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
pagina 1 di 3 4. emettere ogni altro consequenziale provvedimento pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Monza il 12/12/2016 e che è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.1258/20 di questo Tribunale.
Non è poi contestato che da tale data non vi sia mai stata riconciliazione.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti non sono nati figli e nessuna richiesta economica è stata svolta dall'unica parte costituita. Non deve quindi essere assunta alcuna statuizione accessoria. III. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e all'assenza di attività istruttoria, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da
[...]
e in Monza in data 12.12.2016 (atto di Parte_1 Controparte_1 matrimonio n. 166 parte I anno 2016);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7231/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ILAZ ttivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador) il 28 novembre 1986;
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sig.ri e Parte_1 [...]
, contratto in Monza il 12 dicembre 2016 e regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Monza – anno 2016 – n. 166- Parte I., a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. disporre che entrambi i coniugi potranno continuare a vivere e a fissare liberamente la loro residenza;
3. disporre che nessuna somma a titolo di assegno divorzile verrà corrisposta da ciascun coniuge a beneficio dell'altro, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
pagina 1 di 3 4. emettere ogni altro consequenziale provvedimento pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Monza il 12/12/2016 e che è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.1258/20 di questo Tribunale.
Non è poi contestato che da tale data non vi sia mai stata riconciliazione.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti non sono nati figli e nessuna richiesta economica è stata svolta dall'unica parte costituita. Non deve quindi essere assunta alcuna statuizione accessoria. III. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e all'assenza di attività istruttoria, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da
[...]
e in Monza in data 12.12.2016 (atto di Parte_1 Controparte_1 matrimonio n. 166 parte I anno 2016);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr. Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3