Articolo 39 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 38Articolo 40
Versione
6 giugno 1949
Art. 39.
Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennita' giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennita'; medesima, ai ricorsi contro la negata, concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.
I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al capo II del presente titolo.
I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali entro un piu' ampio termine, previsto dal decreto di concessione.
Entrata in vigore il 6 giugno 1949
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