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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15269 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 15269 del 25.11.2024 - prot. 261 del 29.04.2025, afferente all'omesso parziale versamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) per l'anno 2019, emesso dal Comune di Enna e notificato in data 26.05.2025, per la tassazione di alcuni terreni ricadenti in “Zona CS2” e precisamente quelli ricadenti al Foglio 173 particella 132 ed al
Foglio 174 particelle 262-265-284-285, per i quali l'odierno ricorrente non ha versato imposta. Nello specifico a fronte di un totale di imposta liquidata a mezzo dell'impugnato atto pari ad €1.002,00, il
Ricorrente_1 ne aveva effettivamente corrisposta solo €295,00, con una differenza pari ad € 707,00, maggiorata di sanzioni nella misura del 30% pari ad € 212,10 ed interessi maturati per € 62,22. Il tutto per un complessivo importo intimato in pagamento di € 993,00 (comprensivo di spese di spedizione).
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ai motivi di ricorso indicati e che afferiscono alla decadenza del potere in capo al Comune, la non tassabilità del tributo trattandosi di terreni ricadenti in zona
CS2, e, quindi terreni agricoli,
prescrizione del credito e la sproporzionalità del valore venale applicato dal Comune.
Il Comune di Enna si costituisce in giudizio e chiede la conferma dell'atto impositivo con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Gennaio 2026 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo motivo del ricorso che eccepisce la mancata e\o carente motivazione ed, in particolare,
l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto emesso in virtù di un provvedimento che approva le aliquote proveniente da organo incompetente, la Giunta Comunale, e non dal Sindaco, bisogna rilevare che oggetto della delibera non è l'approvazione di aliquote, ma i valori di stima delle aree fabbricabili.
Tale potere viene esplicitamente attribuito alla Giunta dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31 luglio
2020, che all'art. 8, comma 3, prevede che “La Giunta Comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili”.
Pertanto non è violato, in quanto non applicabile alla fattispecie in esame, l'art. 13 della L.R. n. 7 del 1992, come integrato dell'art. 41 della L.R. n. 26 del 1993, che assegna al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non sono demandati ad un organo specifico, poiché, come sopra evidenziato,
è proprio la legge istitutiva dell'IMU e il Regolamento comunale attuativo a dare alla Giunta tale potere.
E' ben vero che in Sicilia, Regione a Statuto speciale, cui è riservata in via esclusiva la competenza in materia di enti locali, non avendo la Regione Sicilia recepito il TUEL, continua ad applicarsi la legge n.142/1990, recepita con L.R. n.48/1991, per cui l'organo di competenza residuale non è la Giunta bensì il Sindaco ex art.13 L.R. n.7 del 1992, però nel caso in esame non si rientra in una ipotesi di competenza residuale, essendoci una chiara attribuzione di competenze all'interno della legge e del regolamento.
La legge 504/1992 all'art. 5 comma 5 stabilisce, infatti, che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, demandando al Consiglio Comunale di determinare l'aliquota. Quest'ultimo nell'ambito dei suoi poteri regolamentari legittimamente ha assegnato alla Giunta la facoltà di determinare tali valori venali, in modo da dare dei criteri e parametri omogenei e trasparenti ai valori alle aree fabbricabili.
Tale facoltà è stata legittimamente esercitata con la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 26 luglio 2023, avente per oggetto “approvazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. anno 2018”, con la quale sono stati approvati i valori di riferimento delle aree edificabili, così come calcolati e valutati nella Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno di imposta 2018, unitamente alle tabelle accluse, allegati alla delibera (allegato sub A e sub B), che ne sono parte integrante e sostanziale, tenuto conto che tali valori sono utilizzati dall'Ufficio Tributi competente nella fase di verifica.
Anche il secondo motivo del ricorso va disatteso in quanto l'approvazione delle tabelle di riferimento non può essere equiparata a una modifica di aliquota, che a norma dell'art. 6 del D.Lgs 504/1992 avrebbe effetto per l'anno successivo, ma trattasi di criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che espressamente prevede che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi nella fase di verifica.
Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e della loro funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., n. 15312/2018; Cass., n. 5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe”.
In relazione al terzo motivo, difetto di motivazione, in particolare, per mancata allegazione degli atti indicati, si rileva che è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione può essere assolta per “relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, purché siano specificatamente indicati gli estremi affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità; mentre se dell'atto richiamato il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, lo stesso non deve essere allegato all'atto impugnato sempre che in esso siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
Ciò posto, nel caso in esame, l'avviso impugnato assolve a tale obbligo indicando gli estremi della delibera e dei relativi allegati, che essendo atti pubblicati dall'Amministrazione, devono ritenersi conosciuti o facilmente conoscibili dalla parte.
D'altro canto, la puntuale e precisa difesa della ricorrente presuppone una compiuta conoscenza dell'atto impugnato nella sua interezza e dimostra che, in alcun modo, la mancata allegazione ha privato o compromesso il diritto ad una idonea difesa, essendo quest'ultimo il fine ultimo tutelato dallo Statuto del contribuente.
In ordine al quarto motivo, eccezione di errata quantificazione del valore del bene, in primo luogo si evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, in base al PRG vigente, adottato con D.
n.108/2017, l'area possa qualificarsi come fabbricabile in quanto inserita nella zona omogenea C, sottozona
CS2.
La relazione di stima inserita nella delibera che approva i valori di riferimento non ha valore vincolante,
costituendo, come già esplicitato sopra, una presunzione di valore che ammette la prova contraria da parte del soggetto passivo, che ben può contestarne l'attendibilità e applicabilità al caso specifico, sicché il Giudice può fondare il suo convincimento da tutti i dati e le osservazioni prospettati dalle parti.
Posto ciò, la perizia di parte stima in €. 104.000,00 il valore di mercato del bene, determinando tale valore con un sistema estimativo analitico, tenendo conto del “valore di trasformazione" che parte dal presupposto di considerare l'area edificabile come "un bene di produzione" dal quale, con l'applicazione di un capitale equivalente al costo di trasformazione, si ottiene il prodotto edilizio.
Nella relazione di stima, invece, posta a base della delibera n. 186 del 26 luglio 2023, il valore venale della stessa viene determinato nell'area omogenea di riferimento in 29,60 mq. La perizia di stima prodotta dalla ricorrente per la determinazione del valore di mercato prende in considerazione fabbricati già realizzati e comparabili per ubicazione, tipologia e destinazione d'uso con quello potenzialmente realizzabile nell'area.
Il valore unitario dell'unità per mq è stato determinato sulla base delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio e pertanto tale valore appare attendibile e oggettivamente motivato, mentre nell'attribuire un valore ai costi di produzione quali il costo di costruzione, spese tecniche, costi per i capitali iniziali + utili si sono presi a base di calcolo elementi non facilmente verificabili, non essendo stata indicata in modo preciso la fonte di rilevazione, circostanza questa che non consente di accogliere pienamente il valore di stima indicato.
D'altra parte il Comune con provvedimento in autotutela ha provveduto al ricalcolo del valore venale della stessa, applicando un correttivo che riduce il valore da € 29,60/mq a € 17,81/mq.
Questo valore, come rideterminato, appare congruo e attendibile e pertanto si ritiene di poter confermare l'avviso di accertamento come rideterminato dal Comune di Enna nell'atto di annullamento parziale in autotutela del 9.8.2024.
Considerata la complessità e novità delle questioni trattate e il parziale accoglimento da parte del Comune di Enna dei rilievi posti, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato così come rideterminato dal Comune di Enna con il provvedimento di annullamento parziale in autotutela. Spese compensate.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE monocratico
SA RI PO
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15269 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 15269 del 25.11.2024 - prot. 261 del 29.04.2025, afferente all'omesso parziale versamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) per l'anno 2019, emesso dal Comune di Enna e notificato in data 26.05.2025, per la tassazione di alcuni terreni ricadenti in “Zona CS2” e precisamente quelli ricadenti al Foglio 173 particella 132 ed al
Foglio 174 particelle 262-265-284-285, per i quali l'odierno ricorrente non ha versato imposta. Nello specifico a fronte di un totale di imposta liquidata a mezzo dell'impugnato atto pari ad €1.002,00, il
Ricorrente_1 ne aveva effettivamente corrisposta solo €295,00, con una differenza pari ad € 707,00, maggiorata di sanzioni nella misura del 30% pari ad € 212,10 ed interessi maturati per € 62,22. Il tutto per un complessivo importo intimato in pagamento di € 993,00 (comprensivo di spese di spedizione).
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ai motivi di ricorso indicati e che afferiscono alla decadenza del potere in capo al Comune, la non tassabilità del tributo trattandosi di terreni ricadenti in zona
CS2, e, quindi terreni agricoli,
prescrizione del credito e la sproporzionalità del valore venale applicato dal Comune.
Il Comune di Enna si costituisce in giudizio e chiede la conferma dell'atto impositivo con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Gennaio 2026 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo motivo del ricorso che eccepisce la mancata e\o carente motivazione ed, in particolare,
l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto emesso in virtù di un provvedimento che approva le aliquote proveniente da organo incompetente, la Giunta Comunale, e non dal Sindaco, bisogna rilevare che oggetto della delibera non è l'approvazione di aliquote, ma i valori di stima delle aree fabbricabili.
Tale potere viene esplicitamente attribuito alla Giunta dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31 luglio
2020, che all'art. 8, comma 3, prevede che “La Giunta Comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili”.
Pertanto non è violato, in quanto non applicabile alla fattispecie in esame, l'art. 13 della L.R. n. 7 del 1992, come integrato dell'art. 41 della L.R. n. 26 del 1993, che assegna al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non sono demandati ad un organo specifico, poiché, come sopra evidenziato,
è proprio la legge istitutiva dell'IMU e il Regolamento comunale attuativo a dare alla Giunta tale potere.
E' ben vero che in Sicilia, Regione a Statuto speciale, cui è riservata in via esclusiva la competenza in materia di enti locali, non avendo la Regione Sicilia recepito il TUEL, continua ad applicarsi la legge n.142/1990, recepita con L.R. n.48/1991, per cui l'organo di competenza residuale non è la Giunta bensì il Sindaco ex art.13 L.R. n.7 del 1992, però nel caso in esame non si rientra in una ipotesi di competenza residuale, essendoci una chiara attribuzione di competenze all'interno della legge e del regolamento.
La legge 504/1992 all'art. 5 comma 5 stabilisce, infatti, che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, demandando al Consiglio Comunale di determinare l'aliquota. Quest'ultimo nell'ambito dei suoi poteri regolamentari legittimamente ha assegnato alla Giunta la facoltà di determinare tali valori venali, in modo da dare dei criteri e parametri omogenei e trasparenti ai valori alle aree fabbricabili.
Tale facoltà è stata legittimamente esercitata con la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 26 luglio 2023, avente per oggetto “approvazione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. anno 2018”, con la quale sono stati approvati i valori di riferimento delle aree edificabili, così come calcolati e valutati nella Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno di imposta 2018, unitamente alle tabelle accluse, allegati alla delibera (allegato sub A e sub B), che ne sono parte integrante e sostanziale, tenuto conto che tali valori sono utilizzati dall'Ufficio Tributi competente nella fase di verifica.
Anche il secondo motivo del ricorso va disatteso in quanto l'approvazione delle tabelle di riferimento non può essere equiparata a una modifica di aliquota, che a norma dell'art. 6 del D.Lgs 504/1992 avrebbe effetto per l'anno successivo, ma trattasi di criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che espressamente prevede che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi nella fase di verifica.
Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e della loro funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., n. 15312/2018; Cass., n. 5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe”.
In relazione al terzo motivo, difetto di motivazione, in particolare, per mancata allegazione degli atti indicati, si rileva che è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione può essere assolta per “relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, purché siano specificatamente indicati gli estremi affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità; mentre se dell'atto richiamato il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, lo stesso non deve essere allegato all'atto impugnato sempre che in esso siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
Ciò posto, nel caso in esame, l'avviso impugnato assolve a tale obbligo indicando gli estremi della delibera e dei relativi allegati, che essendo atti pubblicati dall'Amministrazione, devono ritenersi conosciuti o facilmente conoscibili dalla parte.
D'altro canto, la puntuale e precisa difesa della ricorrente presuppone una compiuta conoscenza dell'atto impugnato nella sua interezza e dimostra che, in alcun modo, la mancata allegazione ha privato o compromesso il diritto ad una idonea difesa, essendo quest'ultimo il fine ultimo tutelato dallo Statuto del contribuente.
In ordine al quarto motivo, eccezione di errata quantificazione del valore del bene, in primo luogo si evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, in base al PRG vigente, adottato con D.
n.108/2017, l'area possa qualificarsi come fabbricabile in quanto inserita nella zona omogenea C, sottozona
CS2.
La relazione di stima inserita nella delibera che approva i valori di riferimento non ha valore vincolante,
costituendo, come già esplicitato sopra, una presunzione di valore che ammette la prova contraria da parte del soggetto passivo, che ben può contestarne l'attendibilità e applicabilità al caso specifico, sicché il Giudice può fondare il suo convincimento da tutti i dati e le osservazioni prospettati dalle parti.
Posto ciò, la perizia di parte stima in €. 104.000,00 il valore di mercato del bene, determinando tale valore con un sistema estimativo analitico, tenendo conto del “valore di trasformazione" che parte dal presupposto di considerare l'area edificabile come "un bene di produzione" dal quale, con l'applicazione di un capitale equivalente al costo di trasformazione, si ottiene il prodotto edilizio.
Nella relazione di stima, invece, posta a base della delibera n. 186 del 26 luglio 2023, il valore venale della stessa viene determinato nell'area omogenea di riferimento in 29,60 mq. La perizia di stima prodotta dalla ricorrente per la determinazione del valore di mercato prende in considerazione fabbricati già realizzati e comparabili per ubicazione, tipologia e destinazione d'uso con quello potenzialmente realizzabile nell'area.
Il valore unitario dell'unità per mq è stato determinato sulla base delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio e pertanto tale valore appare attendibile e oggettivamente motivato, mentre nell'attribuire un valore ai costi di produzione quali il costo di costruzione, spese tecniche, costi per i capitali iniziali + utili si sono presi a base di calcolo elementi non facilmente verificabili, non essendo stata indicata in modo preciso la fonte di rilevazione, circostanza questa che non consente di accogliere pienamente il valore di stima indicato.
D'altra parte il Comune con provvedimento in autotutela ha provveduto al ricalcolo del valore venale della stessa, applicando un correttivo che riduce il valore da € 29,60/mq a € 17,81/mq.
Questo valore, come rideterminato, appare congruo e attendibile e pertanto si ritiene di poter confermare l'avviso di accertamento come rideterminato dal Comune di Enna nell'atto di annullamento parziale in autotutela del 9.8.2024.
Considerata la complessità e novità delle questioni trattate e il parziale accoglimento da parte del Comune di Enna dei rilievi posti, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato così come rideterminato dal Comune di Enna con il provvedimento di annullamento parziale in autotutela. Spese compensate.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE monocratico
SA RI PO
Firmato digitalmente