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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/06/2024, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'IL
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente Rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile di appello iscritta al n. 158/2024 R.G.A.C., promossa da in persona del legale rappresentante p.t. con sede in via Marocchesa n. Parte_1
14 LI TO (Treviso) P.I. C.F. , rappresenatata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Maria Graziosi , come in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: ) residente in [...]vis Trento n. 138 Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cosentino come in atti
APPELLATA per la riforma dell'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di Pescara R.G. 139/2023 del
23.01.2024
All'udienza sostituita da note scritte con termini fino al 25 giugno 2024, le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni con il deposito delle predette note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed il
Collegio ha deciso la causa con il deposito telematico della sentenza con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO 1.Con ordinanza del 23.01.24 il Tribunale di Pescara decideva in merito al ricorso ex art 702 bis c.p.c rubricato al R.G. n.139/23, proposto da al fine di vedere accertato e dichiarato il Controparte_1 suo diritto a percepire da la somma di € 50.000 oltre interessi in ragione Parte_1 dell'operatività in suo favore , quale dipendente di CA s.p.a. in House Providing, di un contratto di assicurazione, stipulato con Parte_1
1.1 A sostegno della domanda la IG.ra esponeva di essere stata dipendente di CA s.p.a in CP_1
House providing con contratto a tempo indeterminato dal 01.05.04 al 03.05.21; che l'CA s.p.a aveva stipulato con un contratto di assicurazione in favore dei dipendenti a copertura Parte_1
dei rischi di premorienza e di invalidità permanente implicante la cessazione del rapporto di lavoro;
che a seguito di istanza presentata dall'Ufficio del personale di CA s.p.a in data 07.09.20 e in conseguenza della patologia di cui era affetta (sclerosi multipla di tipo remittente-intermittente) la era stata in data 04.05.21 dichiarata dalla Commissione medica di Verifica di L'IL CP_1
non idonea permanentemente e in modo assoluto al lavoro di dipendente;
che CA pertanto aveva
CP_ risolto il rapporto di lavoro con la ricorrente con decorrenza dal 03.05.21 e l' aveva attribuito alla stessa la pensione diretta di inabilità a decorrere dal 04.05.21
Aggiungeva che l'assicurazione, a cui l'CA aveva inoltrato la denunzia di sinistro sulla polizza collettiva, non provvedeva all'adempimento della prestazione di pagamento assumendo che l'assicurata fosse già invalida in data antecedente alla decorrenza della copertura assicurativa applicandosi l'esclusione di cui all'art. 8 delle condizioni di assicurazione.
1.2 Si costituiva in giudizio l'assicurazione contestando il diritto azionato dalla Parte_1
ricorrente per nullità del contratto de quo per essersi già verificato il rischio previsto in polizza e in subordine, per essere il rischio escluso dall'art. 8 del contratto di assicurazione CP_ 1.3 Istruita la causa tramite ordine di esibizione all' dei documenti relativi alle due domande presentate dalla ricorrente ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e dei benefici ex L. 104/92, all'udienza del 26.10.23 verificata l'acquisizione della predetta documentazione, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti termine per il deposito di memorie difensive
2.L'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Pescara accoglieva il ricorso e condannava l'assicurazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 50.000 Parte_1
oltre interessi legali, oltre che a rifondere le spese di lite liquidate in € 286,00 per esborsi ed €
5.810,00 per compensi di avvocato, con rimborso spese generali, Iva e Cap.
Secondo il Primo Giudice il rischio dedotto in contratto non è rappresentato dalla “invalidità totale e permanente del lavoratore”, come sostenuto dalla compagnia assicuratrice, bensì dallo stato di salute che comporti “la cessazione del rapporto di lavoro”, come previsto al terzo e quarto comma dell'art. 8 delle Condizioni di assicurazione . Pertanto assume rilevanza non l'epoca in cui si siano manifestate le situazioni patologiche ma l'evento della cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di specie, secondo la sentenza impugnata, si era verificato durante la vigenza del rapporto di lavoro e non prima: il rischio si è verificato solo successivamente al 04.05.21, mentre il riferimento alla data del 07.04.16 non ha rilevanza ai fini dell'operatività della polizza invocata in quanto , nonostante la dichiarazione di CP_ invalidità dell' il rapporto di lavoro era continuato fino al 04.05.21.
Non è applicabile al caso di specie, secondo il Tribunale, l'art. 8 co. 5 delle Condizioni di assicurazione che esclude dalla copertura i soggetti ai quali, in epoca antecedente all'ingresso di assicurazione, era già stata riconosciuta la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità in quanto alla
CP_
il trattamento pensionistico era stato erogato dall' con provvedimento del 27.05.21 CP_1
(decorrenza dal 04.05.21, ossia dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopraggiunta, rispetto all'ingresso in assicurazione ( avvenuta il 01.08.18 data di decorrenza della copertura), “inidoneità permanente ed assoluta al servizio” riscontrata dalla Commissione medica di
Verifica di L'IL.
CP_ Ininfluente secondo il Primo Giudice il riconoscimento da parte dell' nel 2016 dell'invalidità al
100% e i benefici ex L. 104/92 non essendo in quella occasione stata avanzata alcuna domanda di pensione di inabilità o assegno di invalidità, pervenendosi all'erogazione del beneficio pensionistico
CP_ in favore della ricorrente solo con provvedimento dell' del 21.05.21, come riscontrato dal CP_ riepilogo dei pagamenti eseguiti, prodotto dall' in adempimento dell'ordine di esibizione.
Risultando sussistenti, all'esito dell'istruttoria, i presupposti e le condizioni previsti nel contratto di assicurazione, il Tribunale riteneva dovuta in favore della IG.ra la somma di € 50.000 ex CP_1
art 3 Condizioni di assicurazione;
le spese di lite venivano regolate secondo il principio della soccombenza.
3) Appello. Avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c.del Tribunale di Pescara R.G. 139/23 del
23.01.23 proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
3.1 Errata interpretazione del rischio assicurato e nullità del contratto assicurativo.
Con questo motivo l'appellante contestava la ricostruzione operata dal Primo Giudice rilevando come il rischio assicurato non consisteva nella cessazione del rapporto di lavoro a seguito di invalidità permanente, bensì consisteva nel verificarsi stesso della invalidità permanente, invalidità preesistente alla stipula dell'assicurazione, con venir meno del rischio stesso e nullità dell'assicurazione contratta.
Il primo giudice invece non aveva considerato che la era stata riconosciuta invalida al CP_1
100% in data 07.04.2016, ossia in epoca antecedente all'entrata in vigore della convenzione assicurativa, quando era stata visitata dalla Commissione per l'accertamento dello stato di invalidità civile e riconosciuta invalida con “totale e permanente inabilità lavorativa :100% art. 2 e 12 L.
118/71”
Secondo l'appellante nonostante il rapporto di lavoro della fosse proseguito per altri sei CP_1
anni (cessando solo quando su domanda dell'ufficio del personale, la stessa è stata esaminata dalla
Commissione medica di verifica che ha confermato all'unanimità per la seconda volta la medesima valutazione medica del 2016) il rischio di una invalidità tale da comportare la cessazione del rapporto di lavoro si era già verificata nel 2016 e non nel 2021 ossia quando era cessato il lavoro, come sostenuto dalla sentenza impugnata.
Non essendo ipotizzabile un aggravamento delle condizioni o il sopraggiungere di nuove infermità essendo alla ricorrente (appellata) già stata riconosciuta un'inabilità totale del 100%, si riportava la giurisprudenza di legittimità che considerava nullo il contratto di assicurazione in caso di inesistenza del c.d. rischio precostituito se non vi era alea riguardante un possibile peggioramento;
pertanto l'appellante, ricordando che la al momento iniziale di effetto della copertura assicurativa CP_1 era già stata riconosciuta invalida al 100% dall'apposita commissione medica (due anni prima della conclusione della convenzione assicurativa essendo l'adesione alla convenzione Utilitalia/generali
Italia s.pa. del 31.07.18), rilevava come si fosse, quindi, già verificato il rischio assicurato con conseguente nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c.
Peraltro si evidenziava come dalle clausole contrattuali della polizza assicurativa non emergeva che il rischio assicurato fosse dato dalla cessazione del lavoro in conseguenza dello stato di invalidità permanente, non essendo riportata tale condizione in alcun articolo contrattuale né potendo interpretarsi in tal senso l'accordo assicurativo.
3.2 Sulla sussistenza di una causa di esclusione
L'appellante lamenta di aver sollevato, in via subordinata , l'eccezione basata sulla clausola di esclusione di cui all'art. 8 della Condizioni di assicurazione, che delimita l'oggetto del contratto ossia il rischio per l'assicuratore, discriminando contrattualmente i rischi esistenti ( tali se ancora futuri e incerti) dagli eventi negativi già verificatisi e quindi non futuri né incerti in quanto ormai in atto.
Precisa che non era stata erogato alcun trattamento pensionistico all'appellata nel 2016 a causa del suo reddito, essendo la pensione di inabilità erogata solo a soggetti con reddito annuo inferiore ad €
17.050,42 (anno 2022) mentre per l'assegno ordinario di invalidità il limite di reddito annuo è inferiore a € 5.010,20.
La corretta interpretazione dell'art. 8 comma 5 suddetto determina, secondo l'appellante, l'esclusione dalla copertura assicurativa per colui al quale era stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità
o all'assegno di invalidità, senza necessità di effettiva erogazione di tali emolumenti, in quanto una diversa interpretazione la renderebbe priva di effetto percependo gli assicurati ( dipendenti di aziende aderenti alla contraente ) certamente un reddito superiore alle soglie minimali previste per CP_3
l'erogazione dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità: pertanto non potendo verificarsi un cumulo di prestazioni, l'assicurazione sarebbe costretta a pagare sempre, creandosi in tal modo uno squilibrio tra le parti del contratto a svantaggio dell'assicurazione .
Ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione di cui all'art. 8 delle Condizioni era pertanto CP_ sufficiente il riconoscimento dell'invalidità/inabilità da parte dell' sulla base dell'accertamento sanitario in quanto il rischio assicurato si realizzava al momento dell'accertamento , mentre per l'erogazione del trattamento pensionistico era richiesto il requisito del reddito inferiore ad un limite prestabilito.
Pertanto nel caso di specie, doveva ritenersi ricorrere la causa di esclusione per essere stata riconosciuta l'invalidità permanente e il diritto alla pensione conseguente già dal 2016.
Ribadiva la compagnia assicuratrice che la clausola di cui all'art.8 doveva essere interpretata a favore dell'assicurazione non essendo stata previsto nel contratto alcuna selezione ( mediante visita medica né dichiarazioni sul proprio stato di salute da parte degli assicurandi) al fine di consentire alla compagnia di assumere correttamente il rischio o di poterlo contestare in caso di dichiarazioni false/reticenti.
3.3.Si costituiva in appello eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 del gravame ex art 342 c.p.c. essendo l'avversa impugnazione una mera riproduzione degli scritti difensivi già prospettati in primo grado;
rilevava il giudicato interno riguardo la mancata impugnazione del capo relativo alla ricostruzione dei fatti e le norme contrattuali da cui è scaturita l'operatività della polizza collettiva oggetto di causa, vertendo i motivi di gravame su marginali aspetti interpretativi delle Condizioni di assicurazione
Nel merito, contestava integralmente in fatto ed in diritto il gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
4.Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342
c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che “l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
4.2 Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato. Innanzitutto giova ripercorrere la vicenda così come emersa dalla documentazione in atti, non essendo oggetto di contestazione che CA s.p.a ( alle cui dipendenza prestava lavoro la sig.ra dal CP_1
01.05.04) ha stipulato ( così come previsto dal CCNL per il settore Gas-acqua del 18 maggio 2017) con in favore dei propri dipendenti un contratto di “assicurazione temporanea per il Parte_1
caso di morte e di invalidità totale e permanente da malattia non professionale art. 1 Condizioni di assicurazione fasc. primo grado appellata), perfezionata aderendo alla convenzione
[...]
del 31.07.18 e con decorrenza dal 01.08.2018 . Parte_2
CP_ Dalla documentazione in atti emerge altresì che l'appellata aveva presentato in data 19.02.16 all' domande di riconoscimento di invalidità civile ex L. 118/71 e dei benefici di cui alla L. 104/92 entrambe accolte ma senza che tale condizione comportasse la cessazione del rapporto di lavoro tant'è che la continuava a lavorare alle dipendenze di CA s.p.a sino 03.05.21 ( come da CP_1 attestazione rilasciata dall'Ufficio del Personale di CA s.pa. del 10.05.21, fasc. primo grado appellata). All'esito della visita da parte della Commissione medica di Verifica di L'IL (su richiesta dell'Ufficio del personale di CA s.p.a) del 04.05.21 veniva riconosciuta l'inidoneità assoluta e permanente della a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con conseguente cessazione del CP_1
rapporto lavorativo e conferimento della pensione di inabilità a decorrere dal 04.05.21 con
CP_ provvedimento Prot. n. 6000.27/05/2021.0147066 (fasc. primo grado appellata).
Con mail datata 11.05.21 l'CA s.p.a. attivava la polizza assicurativa oggetto di causa.
4.3 Tanto premesso in fatto deve rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di appello relativo alla determinazione del rischio assicurato con conseguente nullità della contratto di assicurazione per mancanza del predetto rischio.
Deve al riguardo osservarsi come dalla lettura del contratto assicurativo stipulato dalla in CP_1
data 1 agosto 2018 il rischio assicurato consiste nel verificarsi di uno stato di invalidità che comporti la cessazione del rapporto di lavoro.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti risulta pattuita un'assicurazione temporanea “per il caso di morte di invalidità totale e permanente da malattia non professionale così come previsto dal
CCNL Gas/Acqua del 18 maggio 2017 e successivo verbale del 25 maggio 2018”, precisando che
“per decesso ed invalidità totale permanente conseguente a malattia si intende il decesso e l'invalidità permanente totale conseguente ad alterazioni dello Stato di salute dell'assicurato clinicamente ed obiettivamente constatabili, indipendentemente da quando questi ultimi siano manifestati, che non siano conseguenza diretta o indiretta di infortuni” (Art. 1 Prestazioni e garanzie offerte. Sez. 2
Condizioni di assicurazione).
Il CCNL richiamato all'art. 1 sopra citato e richiamato prevedeva l'obbligo per le aziende aderenti, tra cui l'ACA, a decorrere dal 1 gennaio 2018 di attivare la copertura assicurativa del caso di premorienza o invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro.
A cio si aggiunga quanto stabilito all'art. 10.1 “Definizione di invalidità” (art. 10 Condizioni regolanti la garanzia di invalidità permanente) ove è precisato che lo stato dell'assicurato colpito da invalidità totale e permanente deve essere tale da non consentire “ la prosecuzione del rapporto di lavoro e ne comporti la cessazione” essendo dunque richiesto per l'operatività della polizza una condizione patologica grave da condurre alla cessazione dell'attività lavorativa, come accaduto nel caso di specie all'appellata dopo la visita nel 2021 della Commissione medica di verifica di L'IL.
Pertanto appare evidente la volontà delle parti, come emergente dal chiaro dettato contrattuale, come il rischio assicurato non sia solo il verificarsi dello stato di invalidità permanente, bensì uno stato di invalidità permanente che abbia comportato il venir meno del rapporto di lavoro.
In tal senso devono considerarsi anche l'art. 8 del contratto assicurativo che elenca i casi di prevista operatività della polizza, precisando al terzo comma che sono incluse nell'assicurazioni la “morte e l'invalidità determinate da malattie preesistenti alla decorrenza della garanzia e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione”; al quarto comma che è incluso anche il caso di soggetti “i quali abbiano già presentato domanda per il riconoscimento dello Stato di invalidità totale e permanente all'ente competente in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione”.
Pertanto al momento della stipula del contratto assicurativo, pur sussistendo già uno stato di invalidità permanente accertato dal 2016, elemento incluso esplicitamente nell'operatività della polizza (art. 8 comma 3), non sussisteva ancora una situazione tale da comportare la cessazione del rapporto di lavoro, intervenuto infatti ben cinque anni dopo, quindi sussistendo il rischio assicurato, con piena validità della polizza in oggetto.
4.4 Privo di fondamento appare anche il secondo motivo di appello, non ricorrendo nel caso di specie alcuna esclusione di operatività della polizza contratta nel 2018.
Al riguardo si evidenzia che l'ultimo comma dell'art. 8 del contratto di assicurazione prevede l'esclusione dell'assicurazione per quei soggetti che “in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione sia stata già riconosciuta da parte dell'ente competente la pensione di inabilità o in subordine l'assegno di invalidità”.
La IG.ra , odierna appellata, ha documentato il riconoscimento della completa inabilità al CP_1
lavoro come accertato e certificato dalla Commissione medica di verifica di L'IL nel mese di
CP_ maggio 2021, mentre l'esito del precedente verbale di accertamento dell' risalente al 2016 pur avendo riconosciuto l'invalidità non ne aveva disposto l'inidoneità assoluta e permanente a svolgere un'attività lavorativa tant'è che l'appellata aveva continuato a lavorare come dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'CA s.p.a., né aveva chiesto o ottenuto l'elargizione di pensione di inabilità o assegno di invalidità.
Lo stesso art. 8 comma terzo include nell'operatività della polizza il caso di chi abbia già presentato domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente all'ente competente e in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione.
Ciò che rileva ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 8 il riconoscimento in epoca precedente all'ingresso in assicurazione da parte dell'Ente competente della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno di invalidità; condizione non avveratasi nel caso di specie risultando documentalmente che solo nel 2021 è stata riconosciuta all'appellata la pensione di inabilità ed erogato il trattamento pensionistico con provvedimento del
27.05.21 e decorrenza dal 04.05.21 a seguito di inidoneità permanente ed assoluta al servizio riscontrata dalla Commissione Medica di verifica di L'IL in data 03.05.21.
Esula pertanto dal chiaro dettato contrattuale secondo volontà delle parti, la verifica sui requisiti cui
è subordinato il riconoscimento della pensione di inabilità, che sarebbe ostativo all'operatività della polizza, quindi il requisito economico, oltre quello sanitario, risultando subordinata l'operatività dell'assicurazione unicamente alla cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'accertata invalidità permanente ed il mancato riconoscimento, con successiva erogazione, di pensione di inabilità o assegno di invalidità, riconosciute nel caso di specie solo dopo ed in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo.
L'appello va pertanto rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
4.5 Quanto alle spese di giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00)
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.. contro la l'ordinanza ex art 702 bis R.G. 139/23 resa dal Tribunale di
Pescara in data 23.01.24 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'appello,
2) Condanna l'appellante a rimborsare le spese di giudizio in favore della parte appellata liquidate in
€ 6.946,00 per competenze , oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge.
3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in L'IL in data 25 giugno 2024 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono